Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

della regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione

siciliana), promossi con sei ordinanze emesse l'11 ottobre 1994 dal

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia iscritte ai numeri

766, 767, 768, 769, 770 e 771 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 - prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della lista "Centro Cristiano

Democratico" nonché l'atto di intervento della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Girolamo Rubino per la lista "Centro Cristiano

Democratico", Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione

siciliana;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio proposto da Giuseppe Morreale nei

confronti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura

di Caltanissetta per l'annullamento del verbale n. 4 del 19 maggio

1994, con il quale il Morreale, candidato nella lista n. 4 denominata

"Forza Italia", non era stato ammesso alla competizione elettorale

per il rinnovo del consiglio provinciale di Caltanissetta, il

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda,

con ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il n. 766/94, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 14 e 15 dello statuto della

regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e agli artt. 3, 24, 97 e

113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione

ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione

siciliana), nella parte riprodotta nell'ultimo comma dell'art. 18 del

t.u. approvato con decreto del Presidente della regione siciliana 20

agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della

regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico

delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione

siciliana), il quale dispone che contro le decisioni della

commissione elettorale mandamentale "è ammesso ricorso, anche di

merito, al consiglio di giustizia amministrativa dopo la

proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa".

Il giudice a quo, dopo aver ricostruito il quadro della normativa

applicabile alle elezioni per i consigli provinciali nella regione

siciliana e dopo aver dato conto degli orientamenti giurisprudenziali

del consiglio di Stato e del consiglio di giustizia amministrativa,

osserva che la questione è senz'altro rilevante, in quanto, sulla

base della disposizione impugnata, nella interpretazione ad essa data

dall'organo di secondo grado di giustizia amministrativa in Sicilia -

interpretazione che, appunto, non consentirebbe l'impugnazione di

atti intermedi del procedimento elettorale prima della proclamazione

degli eletti -, il ricorso vo'lto ad ottenere l'annullamento della

decisione della commissione elettorale circoscrizionale, con la quale

il ricorrente era stato escluso dalla competizione elettorale a causa

della non coincidenza della data di nascita dello stesso ricorrente

quale risultante dalla dichiarazione di presentazione della lista e

dall'atto di accettazione della candidatura, dovrebbe essere

dichiarato inammissibile perché proposto prima della proclamazione

degli eletti.

Rilevata, quindi, la specificità della situazione della regione

siciliana, dal momento che analogo ricorso, alla stregua della

evoluzione della giurisprudenza del consiglio di Stato, non avrebbe

il medesimo esito in nessuna altra parte del territorio nazionale, il

giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma

dalla applicazione della quale discenderebbe un simile risultato.

Un primo profilo di illegittimità è individuato dal giudice a

quo nel contrasto con le disposizioni statutarie attributive della

competenza legislativa alla regione siciliana (artt. 14 e 15 dello

statuto), le quali, appunto, non prevedono attribuzioni regionali

circa la disciplina del diritto di azione in materia di contenzioso

elettorale.

In sostanza, secondo il giudice a quo, la regione siciliana ben

potrebbe disciplinare l'elezione degli organi degli enti locali

siciliani in base agli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto, ma

l'esercizio della competenza legislativa in materia dovrebbe essere

limitata al procedimento in sé, e non estesa alle regole proprie del

contenzioso elettorale e, in particolare, alle regole e ai termini

per le impugnazioni.

Ulteriori profili di illegittimità sono riscontrati dal giudice a

quo nel contrasto diretto con alcuni principi della Costituzione, i

quali riservano allo Stato la disciplina del contenzioso elettorale

per l'evidente incidenza della stessa sul procedimento

giurisdizionale e sulla capacità di agire (artt. 24 e 113).

La disciplina applicabile nel territorio della regione siciliana,

inoltre, violerebbe anche il principio di eguaglianza, dovendosi in

materia assicurare uniformità di trattamento a tutti i cittadini

della Repubblica (art. 3), mentre il differimento dell'impugnazione

degli atti infraprocedimentali all'esito della competizione

elettorale potrebbe far gravare sull'amministrazione il rischio della

invalidità dell'intero procedimento, con evidente lesione del

principio del buon andamento (art. 97).

Il giudice a quo rileva, infine, che la disciplina impugnata è

contenuta nel decreto del presidente della regione siciliana 20

agosto 1960, n. 3, il quale è stato emanato in forza della delega

legislativa contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge

regionale 25 luglio 1960, n. 28.

Peraltro, poiché non è ammessa la delegazione della potestà

legislativa in ambito regionale, e poiché, conseguentemente, il

decreto del presidente della regione, in quanto atto amministrativo,

non sarebbe suscettibile di valutazione da parte della Corte

costituzionale, l'impugnativa deve essere rivolta nei confronti

dell'art. 22, ultimo comma, della legge regionale 5 aprile 1952, n.

11, il cui contenuto è stato testualmente riprodotto dall'art. 18,

ultimo comma, del decreto del presidente della regione, applicabile

alle elezioni provinciali in forza dell'art. 8 della legge regionale

4 giugno 1970, il quale, per quanto non previsto dalla legge

regionale 9 maggio 1969, n. 14, rinvia alla disciplina delle elezioni

comunali.

2. - È intervenuta nel presente giudizio la regione siciliana,

eccependo innanzitutto la inammissibilità della questione per

difetto di rilevanza.

La regione ritiene, infatti, che l'orientamento del consiglio di

giustizia amministrativa contrario alla impugnabilità degli atti

infraprocedimentali prima della proclamazione degli eletti dipenda

dalla difformità dell'art. 22, ultimo comma, oggetto di censura,

rispetto all'art. 83/11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge

28 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso

elettorale amministrativo).

In realtà, prosegue la regione, il denunciato contrasto tra le

due disposizioni non sussiste affatto, dal momento che anche l'art.

83/11 prevede che il ricorso debba essere presentato entro trenta

giorni dalla proclamazione degli eletti.

E tale interpretazione è fatta propria dal consiglio di giustizia

amministrativa (v. decisione 29 gennaio 1994, n. 16, nella quale si

afferma che la disposizione impugnata contiene una previsione analoga

a quella della legge 29 dicembre 1966, n. 1147).

In sostanza, quindi, ad avviso della regione, poiché nel caso di

specie il contrasto non sarebbe tra norma statale e norma regionale,

ma unicamente tra l'interpretazione giurisprudenziale fatta propria

dalla V sezione del Consiglio di Stato e quella seguita dal consiglio

di giustizia amministrativa, la questione sarebbe senz'altro

irrilevante, in quanto l'accoglimento ipotizzato dal giudice a quo

non produrrebbe l'effetto di rendere ammissibile il ricorso proposto

nel giudizio a quo, essendosi il giudice di appello già pronunciato

in senso contrario.

Ad avviso della regione, la questione, oltre che inammissibile,

sarebbe anche infondata.

Per quanto riguarda il denunciato contrasto tra la disposizione

impugnata e le disposizioni statutarie, la regione rileva che la

disposizione regionale, riproducendo una disposizione statale, non

eccederebbe dai limiti propri della potestà legislativa regionale e

non inciderebbe neanche sulle regole proprie del contenzioso

elettorale fissate dal legislatore nazionale.

Per quanto riguarda il denunciato contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, la regione intervenuta rileva che la difformità di

trattamento discende da contrastanti interpretazioni

giurisprudenziali, che ben potrebbero essere sanate nei modi previsti

dall'ordinamento della giustizia amministrativa.

Parimenti infondata sarebbe, poi, la denunciata violazione degli

artt. 24 e 113 della Costituzione, dal momento che tutte le censure

proponibili contro la esclusione dalla competizione elettorale ben

possono essere fatte valere in sede di impugnazione della

proclamazione degli eletti.

Del resto, anche la Corte costituzionale ha affermato il principio

secondo cui gli artt. 24 e 113 non impongono affatto una correlazione

assoluta tra il sorgere di un diritto e la sua azionabilità.

Del tutto inconsistente, infine, sarebbe, ad avviso della regione

siciliana, il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto

anche nel caso in cui la lista, in un primo tempo ammessa con

riserva, venisse poi esclusa dalla competizione elettorale, sarebbe

comunque necessario rinnovare il procedimento elettorale.

2.1. - Questione identica è stata sollevata, con ordinanza

iscritta nel r.o. al n. 767/94, dallo stesso giudice a quo nel corso

di un procedimento avente ad oggetto il ricorso proposto da Loreto

Ognibene nei confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale

presso la pretura di Caltanissetta, per l'annullamento del verbale n.

4 del 19 maggio 1994 di quell'ufficio, con il quale il ricorrente,

candidato nella lista n. 4 denominata "Forza Italia", non era stato

ammesso alla competizione elettorale per il consiglio provinciale di

Caltanissetta, essendo state riscontrate discordanze circa la sua

data di nascita tra la dichiarazione di presentazione di lista e la

dichiarazione di accettazione della candidatura.

3. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 768/94, dallo stesso

giudice a quo nel corso del giudizio proposto da Luigi Gentile nei

confronti dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura

di Agrigento, per l'annullamento del verbale n. 5 di quell'ufficio,

con il quale non era stata ammessa alla competizione elettorale per

il rinnovo del consiglio provinciale di Agrigento la lista avente il

contrassegno: Nastro annodato a centro con bande grigie su campo

bianco circondato da una corona circolare con scritta "Unione

centro", escludendola conseguentemente dalla coalizione n. 2, perché

i candidati indicati in tutti i fogli che raccolgono le firme dei

presentatori sono indicati con il solo nome e cognome, senza altre

indicazioni sulla identità personale (luogo e data di nascita) e,

quindi, con incertezza sulle persone indicate, quali candidati a

sostegno dei quali sono dirette le sottoscrizioni autenticate dei

presentatori.

4. - Identica questione è stata sollevata, con ordinanza iscritta

nel r.o. al n. 769/94, dallo stesso giudice a quo nel corso del

giudizio proposto da Francesco Sutera nei confronti dell'ufficio

elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento avverso il

verbale n. 10 del 20 maggio 1994, nella parte in cui esclude il

ricorrente dalla lista "Forza Italia" presentata alla elezione del

consiglio della provincia di Agrigento, fissata per il giorno 12

giugno 1994, per riscontrate discordanze nella indicazione della data

di nascita riportata nella dichiarazione di accettazione della

candidatura rispetto a quella indicata in tutti gli altri documenti.

5. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 770/94, dal medesimo

giudice a quo nel corso del giudizio proposto dalla lista Partito

Socialista Italiano nei confronti dell'ufficio elettorale

circoscrizionale presso la pretura di Agrigento per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione della lista alla consultazione

elettorale per il consiglio provinciale di Agrigento adottato con

verbale n. 8 del 20 maggio 1994, perché le firme di 161 presentatori

della lista su 345 non risultavano autenticate e accompagnate dal

certificato di iscrizione alle liste elettorali.

6.1. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, con ordinanza iscritta nel r.o. al n. 771/94, dal medesimo

giudice a quo nel corso del giudizio proposto dalla lista Centro

Cristiano Democratico nei confronti dell'ufficio elettorale

circoscrizionale - collegio di Licata -, per l'annullamento del

provvedimento di esclusione della lista dalla consultazione

elettorale relativa all'elezione del consiglio provinciale di

Agrigento del 12 giugno 1994, adottato con verbale n. 3 del 20 maggio

1994, perché 13 certificati collettivi, attestanti l'iscrizione

nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio dei 325

sottoscrittori della lista, erano stati prodotti, ad integrazione,

alle ore 13,30 e, quindi, oltre il termine delle ore 12 fissato

dall'art. 11, commi 6 e 7, della legge regionale 9 maggio 1969, n.

14, e successive modificazioni.

6.2. - Ha depositato una memoria nel giudizio introdotto

dall'ordinanza iscritta nel registro ordinanze con il numero 771/94,

la lista Centro Cristiano Democratico, parte nel processo a quo,

rappresentata dall'avv. Girolamo Rubino, il quale non risulta

abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Preliminarmente, peraltro, la difesa della parte chiede a questa

Corte di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché degli artt. 4 e 33 del

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 35 del regio

decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle

leggi sul consiglio di Stato) e dell'art. 3 della legge 21 marzo

1953, n. 161.

Tali disposizioni, infatti, prescrivendo che la difesa dinnanzi

alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al consiglio di

Stato e alla Corte dei conti sia assunta da avvocati abilitati al

patrocinio presso le giurisdizioni superiori, si porrebbero in

contrasto con gli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione.

Il difensore della parte privata, iscritto all'albo degli avvocati

dal 1990, dopo aver ricordato che al patrocinio davanti alle

giurisdizioni superiori sono ammessi gli avvocati che abbiano

esercitato almeno per otto anni la professione di avvocato e che ai

fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati è richiesta la prova

dell'esercizio della professione di procuratore per almeno sei anni,

ritiene che la previsione, dopo il superamento di un esame di

abilitazione professionale, dell'esercizio per quattordici anni della

professione, contrasti con le citate disposizioni costituzionali per

più aspetti.

Innanzitutto, la difesa della parte privata rileva che, poiché

solo la professione forense è disciplinata in modo tale da

richiedere, oltre al superamento dell'esame di Stato, l'esercizio

della professione per quattordici anni, la relativa disciplina si

pone in contrasto, con l'art. 33, quinto comma, e con l'art. 3 della

Costituzione.

Quest'ultimo sarebbe poi violato, sia per il profilo della

ragionevolezza, sia per quello della disparità di trattamento.

Sotto il primo profilo, la difesa della parte privata osserva che

la disciplina positiva consente il verificarsi della situazione

paradossale, per la quale, mentre gli avvocati di alcuni Paesi della

Comunità europea (in particolare, Grecia e Lussemburgo), possono

esercitare dinnanzi alle giurisdizioni superiori, al contrario quelli

operanti in Italia possono assumere le stesse difese solo dopo il

decorso di otto anni di pratica professionale.

Sotto il secondo profilo, vi sarebbe disparità di trattamento

rispetto all'esercizio del patrocinio dinnanzi alla Corte dei conti,

dal momento che la legge n. 19 del 1994 ha consentito il patrocinio

in materia pensionistica ai professionisti iscritti all'albo degli

avvocati o procuratori legali.

E disparità vi sarebbe anche tra avvocati civilisti e avvocati

penalisti, da un lato, e avvocati amministrativisti, dall'altro, in

quanto questi ultimi, se non cassazionisti, sono privati, a

differenza dei primi, della possibilità di proporre appello innanzi

al giudice amministrativo di secondo grado, rientrando quest'ultimo

tra le giurisdizioni superiori.

6.3. - In prossimità dell'udienza la lista "Centro Cristiano

Democratico" ha depositato una ulteriore memoria, con la quale

osserva che l'art. 20 della legge n. 87 del 1953 lederebbe anche il

diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), cioè un diritto il

cui esercizio, secondo la giurisprudenza costituzionale, pur se

contemperato con gli altri valori costituzionali, non può essere

eccessivamente gravoso. Considerato in diritto

1. - Con sei distinte ordinanze dall'analogo contenuto, il

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 dello

statuto speciale della regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n.

455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e

agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5

aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle

amministrazioni comunali della regione siciliana), nella parte

riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del presidente

della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto

del presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1

(Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli

comunali nella regione siciliana).

Posto che le predette ordinanze sollevano la stessa questione di

costituzionalità, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

con un'unica sentenza.

2. - Occorre premettere che, con ordinanza resa nel corso

dell'udienza pubblica (v. allegato in calce alla presente decisione),

questa Corte ha dichiarato irricevibile l'atto di costituzione

depositato in rappresentanza della lista "Centro Cristiano

Democratico", relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta

nel registro ordinanze con il numero 771/94.

3. - Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità

proposta dalla difesa della regione siciliana.

Il giudice del processo principale dal quale proviene l'ordinanza

iscritta nel registro ordinanze con il n. 766/94, cui si riferisce

l'eccezione in esame, muove dal rilievo che la disposizione impugnata

- per la quale contro le decisioni della commissione elettorale

mandamentale "è ammesso ricorso, anche di merito, al consiglio di

giustizia amministrativa (ora al TAR, ai sensi degli artt. 40 e 6

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) dopo la proclamazione degli

eletti, ma non oltre un mese dalla stessa" - è costantemente

interpretata dall'organo di secondo grado di giustizia amministrativa

in Sicilia in modo diverso dall'interpretazione invalsa nella

giurisprudenza del Consiglio di Stato.

A differenza di quest'ultimo, infatti, il consiglio di giustizia

amministrativa della Sicilia (organo di giustizia amministrativa di

secondo grado in quella regione) esclude che gli atti intermedi del

procedimento elettorale siano impugnabili prima della proclamazione

degli eletti.

Sicché, conclude il giudice a quo, accogliendo questa

interpretazione della disposizione impugnata, in mancanza di una

pronunzia di questa Corte che riconosca come fondati i dubbi di

legittimità costituzionale sollevati, si dovrebbe dichiarare

inammissibile, in quanto prematuro, il ricorso vòlto ad ottenere

l'annullamento della decisione della commissione elettorale

circoscrizionale, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla

competizione elettorale a causa della non coincidenza della

indicazione della data di nascita risultante dalla dichiarazione di

presentazione della lista e quella contenuta nell'atto di

accettazione della candidatura.

Contro tale valutazione della rilevanza operata dal giudice a quo,

la difesa della regione siciliana eccepisce che la questione

concernerebbe un conflitto interpretativo fra due distinti giudici,

rispetto al quale una declaratoria d'incostituzionalità della

disposizione regionale impugnata non potrebbe produrre l'effetto di

rendere ammissibile il ricorso oggetto del giudizio a quo, essendosi

il giudice di appello già pronunziato sulla legge statale -

applicabile al caso una volta che fosse venuta meno la legge

regionale - nel senso di attribuire a quella legge lo stesso

significato conferito a quella impugnata.

L'eccezione sollevata dalla difesa della regione è priva di

fondamento, poiché, all'evidenza, si basa su una valutazione

ipotetica e, comunque, non pertinente al giudizio a quo, essendo

riferita al possibile orientamento del giudice nell'eventuale

giudizio di appello.

Ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente, invece,

che il giudice a quo svolga, come nel caso, argomentazioni non

implausibili circa il significato da dare alla disposizione

impugnata, vòlte a dimostrare, se pure a uno stadio del tutto

iniziale del processo, l'incidenza della decisione di

costituzionalità sulla risoluzione della controversia pendente

dinnanzi a lui.

Né, come questa Corte ha più volte ribadito (v., da ultimo,

sentenza n. 58 del 1995), può riconoscersi alcun rilievo al fatto

che il significato attribuito dal giudice a quo alla disposizione

impugnata entri in conflitto con interpretazioni conferite alla

stessa disposizione da altri giudici, poiché ciò che si richiede è

soltanto che l'ordinanza di rimessione, in base all'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), individui con chiarezza

una disposizione, investita di valore di legge e ritenuta applicabile

nel giudizio a quo, il cui significato sia sospettato dal giudice a

quo di essere incompatibile con specifiche norme di rango

costituzionale.

4. - La questione sollevata dai giudici a quibus merita

l'accoglimento, poiché l'art. 22 della legge regionale 5 aprile

1952, n. 11, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del

decreto del presidente della regione siciliana n. 3 del 1960,

incontestabilmente applicabile anche alle decisioni dei consigli

provinciali della regione siciliana, fuoriesce dai limiti della

competenza legislativa di tipo esclusivo che l'art. 14, lettera o), e

l'art. 15 dello statuto speciale attribuiscono alla medesima regione

in materia di regime degli enti locali e delle relative

circoscrizioni.

Non dissimilmente dall'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.

570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle amministrazioni comunali), introdotto dalla legge 23

dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso

elettorale amministrativo), l'impugnato art. 22 della legge della

regione siciliana n. 11 del 1952 stabilisce che "contro le decisioni

della commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al

consiglio di giustizia amministrativa (ora al TAR) dopo la

proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa".

È chiaro che nel caso non si è in presenza di un "rinvio

improprio", cioè di un'ipotesi di legge regionale che richiama una

legge statale, di per sé applicabile al solo fine di facilitare

l'individuazione delle norme regolanti i rapporti indicati (v.

sentenza n. 304 del 1986), ma si ha a che fare con disposizioni di

legge regionale, sostanzialmente riproduttive di norme statali, che

disciplinano un aspetto del regime delle impugnazioni, vale a dire un

profilo inerente alla materia giurisdizionale e processuale.

E poiché la disciplina di tale materia, in base all'art. 108,

primo comma, della Costituzione, spetta esclusivamente alla

legislazione statale e rispetto ad essa gli organi legislativi

regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro

competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da

qualsivoglia interferenza, si deve pervenire, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 76 del

1995, 303 del 1994, 210 e 113 del 1993, 505 del 1991, 203 del 1987,

72 del 1977), alla declaratoria di illegittimità costituzionale

della disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge della regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11

(Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali

della regione siciliana), nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo

comma, del decreto del presidente della regione siciliana 20 agosto

1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione

siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle

leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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