Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519,

capoverso n. 1, 521 e 524 del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 25 maggio 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale

a carico di Bruno Rosario e Primicino Luciano, iscritta al n. 274 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 25 maggio 1971 nel procedimento penale a

carico di Bruno Rosario e Primicino Luciano, imputati dei reati di

ratto per fini di libidine, violenza carnale e atti di libidine

violenti, ai danni di una ragazza che al momento del fatto non aveva

compiuto gli anni quattordici, il tribunale di Roma ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

degli artt. 524, 519, cpv. n. 1, e 521 del codice penale, nelle parti

in cui presumono la violenza quale elemento costitutivo delle

fattispecie penali rispettivamente previste per il solo fatto dell'età

della persona offesa minore degli anni quattordici.

Di dette norme il tribunale denunzia la incompatibilità col

principio di uguaglianza, in quanto, prescindendo esse del tutto dalla

concreta considerazione della diversa personalità e maturità

psicofisica del soggetto passivo, parificano nel trattamento penale

casi che risulterebbero invece di diversa gravità.

A fondamento della questione ne prospetta la analogia con quella

decisa da questa Corte con la precedente sentenza n. 1 del 1971, con la

quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224,

secondo comma, c.p., sotto il profilo ella parificazione, ai fini

dell'applicazione obbligatoria ed automatica della misura di sicurezza

del ricovero in riformatorio giudiziario, di tutti i minori

infraquattordicenni non imputabili, in base a presunzione di

pericolosità sociale, senza consentire speciali apprezzamenti in

relazione alla giovanissima età del soggetto.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento in giudizio,

ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Ricordato che il rigore delle norme concernenti la punizione dei

rapporti sessuali ai danni di soggetti minori di quattordici anni come

rapporti violenti, deriva dalla esigenza assoluta della maxima

reverentia nei confronti dei minori stessi, la difesa dello Stato

osserva che il tribunale avrebbe trascurato di dare rilievo alla

maturità intellettuale ed etica, quale idoneità ad esprimere giudizi

ed inibizioni di ordine morale. E poiché tale grado di maturità non

si evolverebbe adeguatamente allo sviluppo fisico, specie se precoce,

dei minori, questi risulterebbero più esposti alle sollecitazioni ed

alle altrui aggressioni contro la libertà sessuale.

La tematica della precedente decisione di questa Corte non avrebbe

rispondenza nella specie.

Se l'eccezionale pericolosità sociale dei fanciulli non può

costituire presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza, e

deve richiedersi, quindi, in ciascun caso l'accertamento della

anormalità psico-sociale del minore, la immaturità, particolarmente

intellettuale ed etica degli infraquattordicenni, costituisce al

contrario dato di comune esperienza, dato che legittimamente può

essere generalizzato dal legislatore. Considerato in diritto :

1. - Gli artt. 519, n. 1, 521 e 524 del codice penale puniscono

rispettivamente a titolo di violenza carnale, di atti di libidine

violenti e di ratto a fine di libidine o di matrimonio, chiunque, anche

senza aver usato violenza o minaccia e, nel caso del ratto, anche senza

inganno, abbia compiuto gli atti preveduti nelle citate disposizioni,

in danno di persona minore degli anni quattordici.

Il tribunale di Roma, con ordinanza 25 maggio 1971, ha prospettato

il dubbio che tali disposizioni siano in contrasto col principio di

uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto prevedono la punibilità delle

fattispecie sopra indicate, senza consentire al giudice l'accertamento

della personalità e del diverso sviluppo psico-fisico del soggetto

passivo se minore di quattordici anni e, quindi, con uniformità di

disciplina penale, ancorché le fattispecie medesime possano in

concreto risultare diverse "per dimensione umana e per la

considerazione dell'ambiente sociale" o, come in altro passo

dell'ordinanza è precisato "per diversità di maturazione della

personalità" del singolo minore.

2. - La questione non è fondata.

La inviolabilità circa i delitti contro la libertà sessuale in

oggetto è stabilita dal legislatore, in favore degli

infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi inoltre ai sensi

dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilità con l'art. 3 della

Costituzione è stata già affermata da questa Corte con le sentenze 19

e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilità che l'imputato invochi a

propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.

Senza addentrarsi nella ben nota disputa sul fondamento della

normativa, è certo che la legge impone ad ognuno l'inderogabile dovere

di astenersi da taluni atti con soggetti assolutamente inviolabili,

ancorché possano essere consenzienti. E ciò in quanto si tratta di

soggetti (fanciulli o adolescenti) che non trovano nella loro

immaturità psico-fisica, anche e soprattutto se vengano sollecitati,

forze sufficienti per sottrarsi a taluni atti di cui non sono in grado

di valutare l'importanza.

Anziché demandare al giudice di procedere, caso per caso

all'accertamento della immaturità, il codice penale vigente ha

preferito determinare preventivamente l'età in cui il minore deve

senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal

legislatore nell'ambito della discrezionalità riservatagli e che, come

è stato rilevato, trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilità

del minore, non può dirsi irrazionale.

A parte lo sviluppo fisico che può avere una qualche importanza ma

non è certo decisivo, non è arbitrario il ritenere che un minore

infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di

quella capacità di giudizio che gli consenta di valutare le

implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai

comportamenti sessuali. Donde il criterio legislativo ispirato anche

dallo scopo di evitare controversie di difficile soluzione e che se

fosse abbandonato, potrebbe, in ipotesi estrema, condurre anche ad

indagini su fanciulli, risulta pienamente accettabile al lume della

comune normale esperienza.

3. - Non ha, infine, rilievo nella specie il richiamo, da parte del

giudice a quo, ai motivi enunciati nella sentenza n. 1 del 12 gennaio

1971 di questa Corte per sorreggere la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 224, secondo comma, c.p., che rendeva

obbligatorio ed automatico, per taluni minori degli anni quattordici,

il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Con detta sentenza si è ritenuto, infatti, incompatibile con

l'art. 3 Cost., la presunzione di pericolosità del minore non

imputabile che abbia commesso un fatto preveduto quale delitto non

colposo punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel

minimo a tre anni, perché ingiustificabile ed in contrasto con l'id

quod plerumque accidit. Ma come sarebbe irrazionale considerare quale

regola e non quale eccezione la pericolosità di soggetti di

giovanissima età, sarebbe non meno irrazionale considerare per gli

stessi soggetti che le condizioni di maturità, nel senso accolto dal

legislatore negli articoli in esame e sopra precisato, siano normali,

anziché eccezionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 519, n. 1, 521 e 524 del codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione dal tribunale di Roma con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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