Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 907 (recte: n. 903) (Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa

l'11 maggio 1993 dal Pretore di Genova nel procedimento civile

vertente tra Demoro Maurizio e l'A.M.T. di Genova, iscritta al n. 349

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'A.M.T. di Genova;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Sergio Medina per l'A.M.T. di Genova.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Demoro Maurizio, dipendente

dell'A.M.T. (Azienda Municipalizzata Trasporti) di Genova, con

ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale il ricorrente chiedeva di

essere ammesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n.

903, a fruire di un periodo di astensione facoltativa post-partum

parzialmente retribuita (di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204) in alternativa alla moglie, esercente l'attività di

commerciante, il Pretore di Genova, con ordinanza emessa l'11 maggio

1993, ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 3, 29,

secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 907 (recte, n. 903) (Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui riconosce al

padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per

sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi in

cui anche la madre sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso

in cui questa sia lavoratrice autonoma.

Il giudice rimettente rileva che la disciplina vigente riconosce

al padre lavoratore il diritto a godere di detta astensione

facoltativa solo qualora entrambi i coniugi siano lavoratori

subordinati, mentre la madre ne usufruisce in ogni caso, purché

svolga attività lavorativa subordinata.

Il Pretore ritiene che la questione di legittimità costituzionale

sia non manifestamente infondata.

Infatti, sotto un primo profilo, ad avviso del giudice a quo, la

disciplina attuale realizzerebbe una disparità di trattamento basata

sul sesso, perché consente alla madre coniugata con un lavoratore

autonomo di usufruire di questo diritto, che è, invece, negato al

padre coniugato con una lavoratrice autonoma, in contrasto con quanto

affermato da questa Corte con la sentenza n. 179 del 1993.

Inoltre, a parere del giudice rimettente, verrebbe sacrificato il

superiore interesse del bambino, non potendo i genitori scegliere chi

tra loro debba momentaneamente sospendere la propria attività

lavorativa per dedicarsi al figlio.

Infine, secondo il Pretore, la disciplina su illustrata

determinerebbe un trattamento deteriore delle lavoratrici autonome

rispetto a quelle subordinate, quando entrambe siano coniugate con un

lavoratore subordinato, poiché è negata alle prime la possibilità

di scegliere - d'accordo con il marito - chi debba sospendere

l'attività lavorativa per accudire al figlio.

Ritiene il giudice a quo che nella fattispecie non assumono

rilievo le differenze relative alla diversità delle situazioni del

lavoratore autonomo e subordinato, poste a base della sentenza n. 181

del 1993 di questa Corte, perché "non si tratta di estendere norme

previste per il lavoro subordinato a quello autonomo, ma di

equiparare il lavoratore subordinato alla lavoratrice subordinata".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita

l'Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova, chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile, ovvero non fondata ovvero

ancora, ed in subordine, che venga accolta mediante una pronuncia

relativa all'intero "sistema" e non alla singola norma, seguendo una

tipologia simile a quella della sentenza n. 243 del 1993.

Rileva anzitutto l'Azienda Municipalizzata Trasporti che la

questione è inammissibile per una molteplicità di profili.

In primo luogo, ritiene la parte che la questione difetti di

rilevanza, in quanto il Pretore di Genova ha successivamente deciso

il ricorso con decreto emesso inaudita altera parte, confermato con

ordinanza, nella quale è stato riconosciuto, in via cautelare, il

diritto per cui era stato adito, fissandosi ulteriormente il termine

di trenta giorni dalla comunicazione per l'inizio della causa di

merito.

In secondo luogo, la soluzione della questione sollevata dal

Pretore di Genova, secondo quanto già rilevato da questa Corte con

la sentenza n. 181 del 1993, non potrebbe che rientrare nella

discrezionalità del legislatore.

Se poi si superassero tali profili pregiudiziali, la questione

dovrebbe dichiararsi non fondata, in quanto l'obiettiva differenza

delle situazioni giustifica la diversità di trattamento tra padre

lavoratore e madre lavoratrice, ambedue subordinati, ove coniugati

rispettivamente con una lavoratrice o con un lavoratore autonomo.

Tale obiettiva differenza escluderebbe, a parere della deducente,

anche la presunta violazione degli artt. 29, secondo comma, e 30

della Costituzione, mentre il riferimento agli artt. 31, secondo

comma, e 37 della Costituzione apparirebbe inconferente poiché la

"protezione della maternità" è indipendente dallo status del padre

lavoratore e l'art. 37 della Costituzione riguarda soltanto il lavoro

subordinato.

Infine, ad avviso dell'Azienda municipalizzata trasporti, ove si

ritenesse fondata la questione, la Corte non potrebbe pervenire ad

una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma con

una sentenza di tipo additivo, ma dovrebbe seguire la tipologia della

sentenza n. 243 del 1993, dichiarando illegittimo "il sistema" che

concerne il diritto a fruire dell'astensione facoltativa, nella parte

in cui non preveda meccanismi legislativi a favore del padre

lavoratore subordinato, qualora la madre sia lavoratrice autonoma,

così da consentire al legislatore di predisporre adeguata tutela. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30,

31, secondo comma, e 37 della Costituzione, dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 907 (recte, n. 903) (Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui riconosce al

padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per

sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi in

cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui

questa sia lavoratrice autonoma.

2. - Devono anzitutto essere esaminate le eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla difesa dell'Azienda Municipalizzata

Trasporti. Mentre la seconda di esse - circa la discrezionalità

delle scelte fatte in materia dal legislatore - può essere

considerata insieme alla valutazione del merito della questione, in

ordine alla prima eccezione è sufficiente osservare che il Pretore,

adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., avendo sollevato la questione di

costituzionalità prima di concedere o negare i richiesti

provvedimenti cautelari e prima dell'apertura della fase di piena

cognizione della domanda, non aveva ancora esaurito la sua funzione

giurisdizionale ed era pertanto legittimato nel momento in cui ha

rilevato d'ufficio i dubbi di costituzionalità.

La questione di costituzionalità deve quindi ritenersi, sotto

questo profilo, ammissibile.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Giova premettere il rilievo circa le notevoli differenze

riscontrabili fra le caratteristiche del lavoro subordinato rispetto

a quelle del lavoro autonomo in relazione a molteplici profili, per

cui questa Corte (sent. n. 31 del 1986) ebbe già ad affermare che

non può pretendersi - ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione

- che il sistema previdenziale sia identico per entrambi i tipi di

lavoro.

Per quanto in particolare riguarda le norme relative alla tutela

della maternità, con la sent. n. 181 del 1993 la Corte ha avuto modo

di affermare (a proposito dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204) la non estensibilità alle lavoratrici autonome del diritto

riconosciuto da quella disposizione soltanto a favore delle

lavoratrici subordinate, proprio per i richiamati caratteri

distintivi, osservando, tra l'altro, che "sussistono ragionevoli

margini per una certa differenziazione del trattamento a motivo delle

diverse situazioni in cui si trovano ad operare le lavoratrici

autonome e subordinate, nonché per i differenti rispettivi sistemi

contributivi".

In quella stessa occasione, la Corte rivolgeva, sì, un forte

invito al legislatore per una più adeguata normativa a favore della

maternità delle lavoratrici autonome, ma non in forza di una

comparazione ( ex art. 3 della Costituzione) con la disciplina

prevista per le lavoratrici subordinate, bensì unicamente in

considerazione della esigenza di tutela della salute della madre e

del bambino (art. 32 della Costituzione), oltre che del valore della

maternità (art. 31 della Costituzione).

4. - Le osservazioni ora fatte valgono a dare risposta negativa ai

vari profili di incostituzionalità prospettati dal giudice a quo, ed

anzitutto a quello col quale si lamenta l'ingiustificata disparità

di trattamento che la norma impugnata determinerebbe fra la

lavoratrice subordinata e quella autonoma. In proposito, deve

anzitutto precisarsi che la norma denunziata (art. 7 della legge n.

903 del 1977) riguarda la posizione del padre lavoratore e non quella

della madre, per cui la comparazione non può essere fatta in questa

sede fra le differenti situazioni delle due lavoratrici madri. Va

comunque osservato che la diversa norma specifica (art. 7 della legge

n. 1204 del 1971) riconosce il prioritario diritto di astensione

semestrale solo alla madre lavoratrice subordinata, appunto per la

ragionevole non comparabilità di questa situazione con quella della

lavoratrice autonoma.

5. - Meritano più attento esame gli altri due profili della

questione proposti dall'ordinanza di rimessione: quello cioè della

disparità di trattamento basata sul sesso e quello del pregiudizio

per il superiore interesse del bambino.

In ordine al primo profilo la questione non può ritenersi

fondata, dal momento che sussistono delle diversità fra la madre ed

il padre (ancorché entrambi lavoratori subordinati) in relazione al

diritto di astensione semestrale dal lavoro nel corso del primo anno

di vita del figlio. Per la madre, invero, tale diritto può in certa

misura qualificarsi proprio o "primario", per il padre esso ha invece

carattere derivato o "sussidiario". E ciò sia per la maggiore

importanza della presenza della madre nel primo anno di vita del

bambino ("natura clamat"), sia per i diversi riconoscimenti

normativi. A tal proposito, deve notarsi che la legge n. 1204 del

1971 prevedeva l'astensione semestrale solo a favore della madre (nel

quadro appunto delle provvidenze a tutela della maternità). Quando,

successivamente, tale diritto è stato riconosciuto anche al padre,

la legge n. 903 del 1977, oltre a fare espresso rinvio alla

precedente disciplina, confermando la titolarità prioritaria del

diritto stesso in capo alla madre, ha limitato il subentro del padre

al verificarsi di precise condizioni: a) nell'ipotesi in cui il

figlio sia stato a lui solo affidato dal giudice; b) nelle altre

ipotesi, alle condizioni che la madre consenta di farsi sostituire e

dichiari espressamente di rinunziare ad esercitare il proprio

diritto. Dal che si evince chiaramente che, nell'intenzione del

legislatore, il diritto materno, oltre ad essere prioritario,

costituisce il presupposto indispensabile affinché lo stesso possa

essere esercitato, in via sussidiaria, dal padre.

6. - Questa differenza, nonché quella di fondo fra lavoro

subordinato e lavoro autonomo, illuminano anche la soluzione del

dubbio espresso circa l'interesse del bambino, dal momento che

proprio la tutela di questo superiore interesse giustifica

l'astensione semestrale dal lavoro dell'uno o dell'altro dei genitori

quando essi sono lavoratori subordinati, dato che tali prestazioni

vengono il più delle volte a sovrapporsi in relazione a diversi

aspetti (orari, dipendenza da superiori, destinazione nelle diverse

sedi e così via); mentre nel caso di madre lavoratrice autonoma è

più agevole realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, e

di converso l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a

favorire piuttosto l'interesse all'attività della moglie.

Tutto ciò senza considerare che, ove si ritenesse prevalente una

diversa soluzione della questione, sussisterebbero notevoli

difficoltà di prova circa l'effettivo espletamento o l'astensione

della madre dal lavoro autonomo, i cui connotati peculiari, oltre a

consentire una più compatibile redistribuzione dello stesso,

potrebbero prestarsi ad una sostanziale elusione delle finalità e

dei presupposti ai quali si ispira la norma impugnata.

Le esposte osservazioni conducono quindi a ritenere non

irragionevole la differente disciplina delle situazioni considerate,

rimanendo ovviamente aperta la possibilità, di cui è auspicabile la

realizzazione, che il futuro legislatore perfezioni nel modo che

riterrà opportuno la normativa vigente nel senso di una maggiore

protezione del valore della maternità anche a favore delle

lavoratrici autonome.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e

37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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