Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1621 cod.

civ. e dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova

disciplina dell'affitto dei fondi rustici) promosso con ordinanza

emessa il 22 ottobre 1975 dal Tribunale di Napoli - Sez. Specializzata

agraria, nel procedimento civile vertente tra Coppola Antonio e Da Re

Italia, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Coppola

Antonio, affittuario di fondo rustico, il quale aveva chiesto che la

concedente Da Re Italia fosse condannata, tra l'altro, ad eseguire a

sue cure e spese esclusive le opere necessarie per mantenere in istato

di efficienza la casa colonica, unitamente agli accessori, pertinenze e

comodi rurali, il Tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria,

con ordinanza in data 22 ottobre 1975, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1621 cod. civ. e 16, legge 11

febbraio 1971, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44

Cost.

2. - L'art. 1621 cod. civ. - si afferma nell'ordinanza - stabilendo

che "il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto,

le riparazioni straordinarie", pone una regola che, in quanto dettata

per il regime di libera contrattazione, sarebbe in contrasto con l'art.

3 Cost. nell'attuale regime di blocco dei canoni, integrando una

disparità di trattamento: fra concedente, tenuto a sopportare il costo

delle opere in un contesto di continua ascesa dei costi, ed

affittuario, invece legittimato ad eseguire la controprestazione a

regime di blocco; fra proprietari di fondi rustici, posto che al

proprietario di un fondo provvisto di fabbricati rurali, anziché

essere garantito un maggior reddito è invece imposto un onere

ulteriore rispetto al proprietario di un fondo che ne sia sprovvisto;

fra gli stessi proprietari di fondi sui quali esista una casa colonica,

non essendo previsto, per la ipotesi di esecuzione di opere ai

fabbricati rurali, l'aumento del coefficiente aggiuntivo di cui

all'art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 814, peraltro pressoché

simbolico e quasi sempre inadeguato a compensare gli oneri derivanti al

proprietario dall'obbligo di provvedere alla manutenzione

straordinaria.

La disciplina vigente attuerebbe inoltre, in contrasto con gli

artt. 41, 42 e 43 Cost., "uno spostamento di capitali del proprietario

a favore dell'affittuario senza alcuna previsione di corrispettivo" e

scoraggerebbe l'iniziativa economica, nonché l'accesso alla proprietà

privata e in genere al risparmio, che, nella forma di investimento

costituita dalla proprietà agraria, rimarrebbe sfornito di garanzia e

tutela.

Nell'addotta violazione, in una visione di equità dei rapporti

sociali, della pari dignità umana tra affittuario e proprietario,

integrata dall'esaltazione dei vantaggi attribuiti al primo a discapito

del secondo, viene poi ravvisata la violazione dell'art. 44 Cost.,

essendosi instaurato "un regime punitivo della proprietà fondiaria,

quasi sempre frutto di lavoro e di risparmio".

3. - Anche l'art. 16, legge 11 febbraio 1971, n. 11, confliggerebbe

- si assume in ordinanza - con le medesime norme costituzionali per le

stesse ragioni sopra esposte. Inoltre, legittimando i conduttori di

fondi rustici alla esecuzione diretta delle opere di riparazione

straordinaria senza limiti di spesa e sulla base del solo parere

dell'ufficio tecnico o sanitario comunale, darebbe luogo a disparità

di trattamento fra questi e i conduttori di fondi urbani, ai quali la

legge (art. 41, legge 23 maggio 1950, n. 253) impone invece il ricorso

all'A. G. ai fini della determinazione delle opere da eseguire e del

loro costo; nonché tra proprietari di fondi urbani e proprietari di

fondi rustici, essendosi solo ai primi "garantita la tutela

giurisdizionale dei loro interessi" e riconosciuto "il diritto ad una

quota del canone di locazione per poter soddisfare il pagamento delle

imposte e degli altri oneri (art. 41, legge n. 253 del 1950)". La

circostanza, infine, che la norma denunciata non abbia operato alcuna

distinzione fra affittuari coltivatori diretti e affittuari non

coltivatori costituirebbe ulteriore profilo di illegittimità,

essendosi in tal modo posto sullo stesso piano "sia colui che coltiva

la terra sia colui che la terra fa lavorare ad altri".

4. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto alle censure mosse all'art. 1621 cod. civ., si osserva anzi

tutto in atto di intervento che non è possibile effettuare raffronti

comparativi, alla stregua del principio di uguaglianza, fra concedente

ed affittuario, che costituiscono le parti "contrapposte" del contratto

di affitto. In ogni caso, il maggiore investimento di capitali che fa

carico al proprietario per le riparazioni straordinarie dei fabbricati

rurali troverebbe adeguato corrispettivo, anche in regime di blocco,

nel maggior canone determinabile in applicazione dei coefficienti

aggiuntivi previsti dall'art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 814, in

riferimento alla presenza nel fondo di fabbricati colonici ad uso di

abitazione.

5. - L'attribuzione all'affittuario - prevista dall'art. 16 della

legge n. 11 del 1971 - della facoltà di "eseguire direttamente le

riparazioni della casa rurale di abitazione, necessarie per attribuirle

le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla

tutela dell'igiene e della sanità, e in conformità delle prescrizioni

e dei limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica,

trattenendone l'importo all'atto del pagamento del fitto", sarebbe poi

giustificata dalla esigenza di apprestare una particolare tutela alle

più elementari esigenze di igiene e sanità, in considerazione delle

condizioni di arretratezza e fatiscenza in cui sono spesso tenute le

abitazioni rurali, non soggette, come quelle urbane, ai continui

miglioramenti ed interventi di manutenzione determinati dalle esigenze

della vita cittadina in continuo sviluppo. Né ciò in alcun modo

comporterebbe l'addotto "difetto di tutela giudiziale" degli interessi

dei proprietari dei fondi rustici, essendo invece innegabile che questi

possono adire l'autorità giudiziaria sia per impedire che

l'affittuario esegua le opere, allorché l'intervento venga effettuato

in assenza dei presupposti di legge, sia per ottenere il pagamento di

quanto fosse stato in ipotesi illegittimamente trattenuto in sede di

pagamento del fitto.

Quanto, infine, alla mancata differenziazione delle posizioni degli

affittuari a seconda che siano o meno coltivatori diretti, l'Avvocatura

osserva che la norma non mira a tutelare in particolare i diritti del

lavoratore, quanto piuttosto a salvaguardare le menzionate fondamentali

esigenze di igiene e sanità delle abitazioni rurali. Esigenze che sono

in ogni caso le medesime per ogni individuo e che assurgono a rilevanza

costituzionale in virtù del disposto di cui all'art. 32 Cost. Considerato in diritto :

1. - L'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, di cui il

Tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria - denunzia

l'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43

e 44 Cost., dispone, in tema di affitto di fondi rustici, che "qualora

la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua

famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle

norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità ovvero abbisogni

degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni

indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può

eseguire direttamente le opere necessarie", trattenendo "l'importo

delle spese relative all'atto del pagamento del fitto". La

controversia, nel corso della quale il giudice a quo ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale del surriportato art. 16 della

legge n. 11 del 1971 concerne, invece, tutt'altra ipotesi, quella di un

affittuario di un fondo rustico che chiede la condanna della propria

concedente "ad eseguire, a sue cure e spese esclusive, le opere

necessarie per mantenere in istato di efficienza la casa colonica,

unitamente agli accessori, pertinenze e comodi rurali". Poiché

pertanto la norma impugnata non potrebbe trovare applicazione nella

controversia di cui sopra, la sollevata questione di legittimità

costituzionale risulta inammissibile.

2. - Il Tribunale di Napoli solleva anche questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1621 c.c. in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost.).

Il menzionato art. 1621 c.c., il quale statuisce che "il locatore

è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni

straordinarie", precisando che "le altre sono a carico

dell'affittuario", integrerebbe, secondo la sezione specializzata

agraria del Tribunale di Napoli, una disparità di trattamento, sia tra

concedente ed affittuario, sia tra gli stessi proprietari di fondi

rustici. Nell'un caso, perché il regime di blocco dei canoni,

succeduto a quello di libera contrattazione, in presenza del quale la

impugnata norma era stata emanata, determinando il contenimento solo

della controprestazione, privilegerebbe l'affittuario, mentre

appesantirebbe la posizione del concedente, nel senso che soltanto

questi subirebbe la continua ascesa dei costi. Nell'altro caso, perché

ai proprietari di casa colonica deriverebbero maggiori oneri, anziché

maggior reddito, ed inoltre perché non sarebbe previsto a loro favore

"per l'ipotesi di esecuzione di opere ai fabbricati rurali, un aumento

del coefficiente aggiuntivo", di cui alla legge 10 dicembre 1973, n.

814.

Deve in proposito rilevarsi che a seguito della sentenza di questa

Corte n. 153 del 1977 sono state promulgate e sono entrate in vigore le

leggi 10 maggio 1978, n. 176 (norme provvisorie in materia di affitto

di fondi rustici) e 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari),

la seconda delle quali in particolare ha introdotto ampie modificazioni

in materia di determinazione del canone di affitto dei fondi rustici,

prevedendo conguagli per le annate agrarie anteriori (art. 15) ed

innovando il regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle

trasformazioni anche in riferimento ai fabbricati rurali (artt. 16 e

seguenti).

Si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo

perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1621 c.c. alla luce della normativa

sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ("nuova

disciplina dell'affitto di fondi rustici"), sollevata in riferimento

agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost. dal Tribunale di Napoli - sezione

specializzata agraria - con ordinanza 22 ottobre 1975 (r.o. 138/1976);

b) ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché

riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1621 cod. civ., sollevata con la stessa ordinanza in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, alla luce della

normativa sopravvenuta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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