Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1981

Altra decisione · depositata il 24/07/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministro per la Marina mercantile, in

proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, nei

confronti del Pretore di Genova, notificato il 20 dicembre 1979,

depositato il 7 gennaio 1980 ed iscritto al n. 1 del registro ordinanze

1980, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

seguito dell'ordinanza emessa dal detto Pretore il 25 febbraio 1977,

concernente il divieto di pesca e commercializzazione, a partire dalle

ore 24 del 26 febbraio 1977, su tutto il territorio nazionale, del

novellame di qualunque specie marina.

Vista l'ordinanza n. 123 del 2 ottobre 1979, con la quale questa

Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzione di cui sopra;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministro per

la Marina mercantile e per il Presidente del Consiglio dei ministri;

udito l'avv. Alessandro Pizzorusso, per il Pretore di Genova.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Mediante un ricorso depositato il 13 aprile 1977, il Ministro

per la Marina mercantile, in proprio nonché per delega del Presidente

del Consiglio dei ministri, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Pretore di Genova: impugnando l'ordinanza 25 febbraio

1977, con la quale il Pretore ha vietato la pesca e la

commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto

il territorio nazionale, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio, ed ha

disposto il sequestro del "prodotto eventualmente rinvenuto sul

mercato". In effetti, nel ricorso si assume che concorrerebbero in tal

caso tutti i requisiti necessari affinché insorga un conflitto tra

poteri dello Stato: sia perché il Ministro ricorrente - da solo o per

delega del Presidente del Consiglio dei ministri - disporrebbe della

competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere

esecutivo; sia perché sarebbe indiscutibile la legittimazione passiva

di un giudice quale il Pretore di Genova; sia perché il Pretore

avrebbe in sostanza annullato il decreto ministeriale 18 gennaio 1977

(con il quale il Ministro per la Marina mercantile autorizzava la pesca

del novellame di sarda in alcuni compartimenti marittimi, quanto al

periodo 1 febbraio-31 marzo 1977), in violazione delle norme

costituzionali che conferirebbero ai giudici ordinari la sola

"affermazione dell'ordinamento nel caso concreto, cioè nei confronti

di uno o più soggetti determinati".

Con ordinanza n. 85 del 1978, sospesa ogni pronuncia

sull'ammissibilità del ricorso, la Corte ha quindi acquisito tutti gli

atti relativi al procedimento in cui s'era inserita l'ordinanza

impugnata, al fine di accertare se esistessero i presupposti di un

conflitto risolvibile dalla Corte stessa. Ne è risultato: che il

veterinario capo del Comune di Genova, con rapporto informativo del 17

febbraio 1977, aveva prospettato al Pretore alcuni dubbi circa la

legittimità del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, sostenendo in

particolar modo che la deroga relativa alla pesca del "bianchetto" non

sarebbe stata intesa a soddisfare le esigenze indicate dall'art. 32

della legge n. 963 del 1965; che il Pretore di Genova, sulla base di

tale rapporto, aveva emesso senz'altro l'ordinanza impugnata,

disponendone la notificazione "agli Organi preposti al controllo, ai

Veterinari dei mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si

dedicano alla pesca ed al commercio del novellame"; che carabinieri del

NAS di Genova avevano poi sequestrato, in data 31 marzo 1977, trenta

chilogrammi di "bianchetto". presso la trattoria Mentana di Genova; e

che il Pretore di Genova aveva conseguentemente inviato, in data 18

aprile 1977, comunicazione giudiziaria a Donati Giuseppe ed a Sesta

Mentana, per il reato di cui all'art. 15 della legge n. 963 del 1965.

Con ordinanza n. 123 del 1979, la Corte ha allora statuito - a

norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - l'ammissibilità del

ricorso in esame. In quella pronuncia si afferma, infatti, che "esiste

la materia di un conflitto", dal momento che il ricorrente invoca una

serie di norme costituzionali (artt. 101, 102 e 113), per desumerne che

non spetterebbe al potere giudiziario, bensì all'esecutivo,

l'emanazione di atti che astrattamente autorizzino o vietino la pesca

di determinate specie. Inoltre, vi si ribadisce, circa il Pretore di

Genova, il criterio per cui "i singoli organi giurisdizionali

esplicando le loro funzioni in situazioni di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati ... ad

essere parti in conflitti di attribuzione" (come già sostenuto

nell'ordinanza n. 228 del 1975). Quanto infine alla legittimazione

attiva, vi si precisa che nel caso in esame essa spetta al Presidente

del Consiglio dei ministri, "previa conforme deliberazione del

Consiglio dei ministri"; ma si ammette che tale delibera, non essendovi

alcun termine perentorio entro il quale debbano venir proposti i

ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, possa

anche intervenire in un momento successivo, sanando il vizio del

ricorso in questione, a patto di precedere la notificazione di esso.

2. - Entro il prescritto termine di sessanta giorni dalla

comunicazione di tale ordinanza al Presidente del Consiglio dei

ministri, il Consiglio ha perciò deliberato - in data 27 novembre 1979

- di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad elevare conflitto nei

confronti dell'ordinanza 25 febbraio 1977 del Pretore di Genova. Ed il

ricorso è stato regolarmente notificato, in data 20 dicembre 1979.

Costituitosi nel presente giudizio, il Pretore ha per altro dedotto

di aver pronunciato, in data 28 dicembre 1979, sentenza di

proscioglimento degli imputati Donati Giuseppe e Sesia Mentana,

dichiarando "non doversi procedere ... in ordine al reato loro

ascrittogli perché estinto per amnistia". Contestualmente, è stato

revocato "il decreto di sequestro del novellame di sarda ... emesso nei

confronti di ignoti il 25 febbraio 1977": sia perché l'amnistia

concessa con il d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, avrebbe "estinto

qualunque altro reato di pesca abusiva del bianchetto"; sia anche

perché la disciplina normativa della pesca marittima sarebbe stata

già modificata - sul punto - in virtù del d.P.R. 10 ottobre 1977, n.

922.

Con questo fondamento, la difesa del Pretore di Genova chiede che

la Corte dichiari cessata la materia del contendere. In via

subordinata, la difesa stessa conclude per l'inammissibilità o per il

rigetto del ricorso. Da un lato, infatti, in una memoria depositata il

19 febbraio 1981 si osserva che la delibera adottata il 27 novembre

1979 dal Consiglio dei ministri non farebbe alcun riferimento

all'originario ricorso del Ministro per la Marina mercantile; e dunque

non potrebbe venir considerata "come un atto di sanatoria" del ricorso

medesimo, in quanto proposto da un organo diverso da quello competente.

D'altro lato, si richiama "il principio secondo il quale il merito dei

provvedimenti giurisdizionali non può essere sindacato altro che da

parte del giudice competente a pronunciarsi sull'impugnazione proposta

da una parte processuale contro i provvedimenti stessi": donde un

sistema di rapporti fra giurisdizione ed amministrazione che

risulterebbe "sostanzialmente sconvolto", se in vista di qualunque

disapplicazione d'un atto amministrativo ad opera di un giudice la

pubblica amministrazione potesse, non essendo "parte in causa",

sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

3. - Alla pubblica udienza, entrambe le parti hanno insistito nelle

rispettive conclusioni.

Per altro, l'Avvocatura dello Stato ha aggiunto che questa Corte

dovrebbe rettificare l'impostazione dell'ordinanza n. 123 del 1979, là

dove si afferma che i ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti

dal Presidente del Consiglio dei ministri, vanno di regola fondati

"sopra una previa conforme deliberazione del Consiglio". Anche in tema

di conflitto tra poteri dello Stato sarebbe infatti applicabile - per

analogia - la norma dettata dall'art. 39, terzo comma, della legge n.

87 del 1953, in tema di conflitti fra Stato e Regione (onde "il ricorso

è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da

un Ministro da lui delegato"). Di conseguenza, risulterebbero

radicalmente infondate le eccezioni d'inammissibilità, sollevate dalla

parte resistente. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza 10 ottobre 1979, n 123, "riservato ogni

definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del

ricorso", la Corte ha tuttavia statuito che i conflitti di attribuzione

tra i poteri dello Stato non possono venire sollevati né dai singoli

Ministri né - di regola - dal solo Presidente del Consiglio: cui

spetta bensì di proporre ricorso, ma in base ad una delibera del

Consiglio dei ministri. Considerato però che un ricorso del genere non

è sottoposto ad alcun termine, fino a quando la Corte non lo abbia

dichiarato ammissibile e non ne abbia disposto la notifica (ai sensi

del quarto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953), la predetta

ordinanza ha ritenuto che a sanare il vizio bastasse far precedere la

notificazione da una conforme deliberazione consiliare, depositata in

Cancelleria entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza

stessa al Presidente del Consiglio; ed è appunto in tal senso - come

già si è ricordato in narrativa - che il Consiglio ha deliberato, in

data 27 novembre 1979, "di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad

elevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei

confronti dell'ordinanza 25 febbraio 1977 del pretore di Genova

relativa al divieto di pesca e commercializzazione del novellame di

qualunque specie marina".

Ora, la difesa del Pretore di Genova eccepisce, in primo luogo, che

la deliberazione prescinderebbe dal precedente ricorso dell'organo

monocratico, senza affatto operarne la ratifica; in secondo luogo, che

nella deliberazione stessa non si provvederebbe nemmeno a ratificare la

delega rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro

per la marina mercantile; in terzo luogo, che l'intervento del

Consiglio non varrebbe comunque a sanare l'originario difetto di

legittimazione del Ministro ricorrente, perché posto in essere dopo la

citata decisione della Corte sull'ammissibilità del ricorso. Ma questi

assunti non fanno se non riproporre, in termini diversi, una sola

eccezione: contestando, in sostanza, che il Consiglio dei ministri

abbia realmente adempiuto a quanto prescritto dalla Corte

nell'ordinanza n. 123 del 1979. E tale eccezione si dimostra infondata.

È infatti da escludere che il Consiglio abbia deliberato la

proposizione di un nuovo ricorso; tanto più che il testo dell'atto

notificato al Pretore di Genova è identico a quello già depositato il

13 aprile 1977. Con tutta evidenza, al contrario, è in ordine al

ricorso originario che il Consiglio è stato chiamato a pronunciarsi,

ai sensi e per gli effetti indicati da questa Corte, immediatamente

dopo la comunicazione dell'ordinanza n. 123 del 1979. Pertanto, si deve

concludere che quel collegio abbia approvato, in tutti i suoi aspetti,

il ricorso sul quale si basa il presente giudizio: sanando con ciò

stesso - come la Corte riafferma in questa sede - il vizio relativo

alla legittimazione dell'organo ricorrente.

2. - A sua volta, per altro, l'Avvocatura dello Stato eccepisce

che, nel decidere definitivamente circa l'ammissibilità del ricorso,

la Corte dovrebbe riconoscere la legittimazione attiva del Ministro per

la marina mercantile, in quanto delegato dal Presidente del Consiglio,

anche in mancanza di una previa conforme deliberazione consiliare:

analogamente a quanto disposto dall'art. 39, terzo comma, della legge

n. 87 del 1953, in ordine ai conflitti di attribuzione fra Stato e

Regioni, che pure coinvolgono l'intero apparato statale e non soltanto

il potere esecutivo.

Senonché la Corte deve confermare, anche in questa parte,

l'impostazione dell'ordinanza n. 123 del 1979. Certo è che le

attribuzioni dei singoli ministri non assumono uno specifico rilievo

costituzionale nei rapporti con gli organi giurisdizionali (se non

nelle ipotesi della "facoltà" e delle competenze spettanti al Ministro

della giustizia, in base all'art. 107, secondo comma, ed all'art. 110

Cost.), per cui essi non possono autonomamente sollevare conflitti del

tipo in esame. E va ripetuto altresì che non basta allo scopo una

delega del solo Presidente del Consiglio.

Non gioverebbe richiamare in contrario l'ordinanza n. 49 del 1977,

in cui la Corte ha bensì precisato "che dal punto di vista subbiettivo

non sorge problema circa la competenza del Presidente del Consiglio dei

ministri a dichiarare definitivamente la volontà del potere

esecutivo"; ma lo ha fatto in un caso nel quale' era stato lo stesso

Presidente a rifiutarsi di trasmettere - allegando il segreto

politico-militare - un carteggio al giudice istruttore del Tribunale di

Torino, che pertanto si era ritenuto leso nelle proprie attribuzioni.

Al di fuori di situazioni del genere, che mettono in questione poteri

esercitati od esercitabili dal solo Presidente, occorre ribadire che è

il Governo a prendere parte - in nome dell'unità di indirizzo politico

ed amministrativo, proclamata nel primo comma dell'art. 95 Cost. - ai

conflitti tra i poteri dello Stato; e per Governo si intende in questa

sede - non diversamente da quanto ha già chiarito la sentenza n. 8 del

1967, in tema di rinvii delle leggi regionali - l'intero Consiglio dei

ministri.

Non vi è dunque lo spazio per le interpretazioni od integrazioni

analogiche, suggerite dall'Avvocatura dello Stato. Da un lato, non

può considerarsi casuale che, nel complesso delle norme attinenti ai

ricorsi del Governo dinanzi alla Corte, la previsione dell'art. 39,

terzo comma, della legge n. 87 del 1953 sia completamente isolata.

D'altro lato, le due situazioni messe a raffronto non sono del tutto

consimili od affini, per cui si possa dire che la ratio dell'art. 39,

terzo comma, coincida con quella che dovrebbe ispirare l'individuazione

dell'organo esecutivo, legittimato a proporre conflitto tra i poteri

dello Stato. Al contrario, tale previsione si collega alle

peculiarità dei conflitti fra Stato e Regioni, che la Corte ha

costantemente risolto mediante la congiunta considerazione degli

Statuti speciali (o della Costituzione) e delle relative norme di

attuazione (o delle norme di trasferimento delle funzioni statali):

con la conseguenza di porre in rilievo le attribuzioni spettanti a

particolari ministri o ministeri (o ad altre componenti ben determinate

dell'amministrazione dello Stato), in rapporto alle corrispettive

attribuzioni regionali. Il che non trova riscontro nei conflitti tra i

poteri dello Stato, nei quali l'esecutivo si presenta - di regola -

come un potere costituzionalmente accentrato ed unitario, che in

definitiva si regge sul principio collegiale.

3. - In via preliminare e principale, la difesa del Pretore di

Genova chiede che la Corte dichiari cessata la materia del contendere,

per effetto della revoca del provvedimento impugnato, disposta dal

Pretore stesso con la sentenza di proscioglimento in sede di

istruzione, pronunciata il 28 dicembre 1979 nei confronti di Donati

Giuseppe e di Mentana Sesia. Ma la richiesta, cui non aderisce

l'Avvocatura dello Stato, dev'essere respinta.

Per quanto la definisca - riduttivamente - quale "decreto di

sequestro del novellame di sarda", si può ipotizzare che la predetta

sentenza di proscioglimento abbia revocato per intero l'ordinanza del

25 febbraio 1977, vietante "la pesca e la commercializzazione, su tutto

il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina". Ma

ciò non significa che siano stati realizzati i presupposti in vista

dei quali suoi essere dichiarata - secondo la giurisprudenza di questa

Corte - la cessazione della materia del contendere nei conflitti di

attribuzione. A partire dalle sentenze n. 74 del 1960 e n. 3 del 1962,

la Corte ha chiarito che tale specie di pronunce s'impone quando l'atto

denunciato risulti annullato ex tunc, facendo implicitamente venir meno

le affermazioni di competenza che avessero dato luogo al conflitto e

privando in tal modo il ricorrente dell'originario interesse ad

ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato. A

questi criteri continuano ad informarsi le decisioni più recenti, in

tema di conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni ovvero di giudizi

di legittimità costituzionale promossi mediante ricorso, sulle quali

cerca invece di basarsi la difesa della parte resistente. In particolar

modo, tali sono i motivi ispiratori delle sentenze n. 4 del 1978, n.

101, n. 126 e n. 190 del 1980; tanto più che si tratta di decisioni

adottate su concorde richiesta dello Stato e della Regione interessata

(o comunque d'intesa fra di essi).

Viceversa, nella ricordata sentenza n. 3 del 1962 si precisava che

il puro e semplice "esaurimento degli effetti" dell'atto impugnato non

basta a far cessare "il dibattito circa la spettanza del potere". Ma

questo è sostanzialmente il caso della revoca in esame, che è stata

determinata da ragioni sopravvenute, del tutto indipendenti dalla

risoluzione del presente conflitto: ossia - come si legge nella

sentenza pretorile del 28 dicembre 1979 - perché l'amnistia concessa

con il d.P.R. n. 413 del 1978 avrebbe estinto non solo il reato

ascritto ai due imputati, ma "qualunque altro reato di pesca abusiva

del bianchetto che fosse stato commesso nel periodo di tempo cui si

riferiva il d.m. 18 gennaio 1977" (ed anche perché la modificazione

dell'art. 126 del regolamento per la pesca marittima disposta con il

d.P.R. n. 922 - rectius: n. 920 - del 1977, avrebbe reso "la

disciplina normativa della materia ... diversa da quella vigente

all'epoca dei fatti").

Ne segue che il Pretore non ha annullato ex tunc l'ordinanza del 25

febbraio 1977, la quale ha pur sempre prodotto una serie di effetti,

quanto meno nell'ambito della competenza territoriale di quel giudice.

E non vi è stato nemmeno un riconoscimento - sia pure implicito - che

l'attribuzione contestata spettasse al potere esecutivo o non potesse

comunque venire esercitata dal Pretore: ché anzi nella motivazione

della sentenza del 28 dicembre 1979 si accenna espressamente

all'esigenza di riesaminare ex novo la questione, qualora essa "dovesse

ripresentarsi", alla stregua della nuova disciplina regolamentare della

pesca marittima.

Malgrado la sorte dell'atto impugnato, residua perciò l'interesse

del ricorrente ad ottenere quella decisione sulla spettanza delle

attribuzioni in contestazione che rappresenta specialmente nei

conflitti tra i poteri; dello Stato - l'oggetto principale del giudizio

di questa Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953.

4. - Allo scopo di definire esattamente i termini dell'attuale

controversia, occorre anzitutto analizzare i contenuti del

provvedimento impugnato, per metterli in rapporto con le attribuzioni

allora spettanti al potere esecutivo in materia di pesca marittima.

Nelle premesse dell'ordinanza del 25 febbraio 1977, si precisa

dunque che l'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, "vieta la

pesca ed il commercio del novellame marino di qualsiasi specie", mentre

l'art. 32 della legge medesima consente al Ministro per la marina

mercantile di derogare alle vigenti discipline regolamentari della

pesca, ma "al solo fine di adeguarla al progresso delle conoscenze

scientifiche ed alle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo

in determinate zone e per determinate classi"; sicché il decreto

ministeriale 18 gennaio 1977, che autorizza la pesca ed il commercio

del novellame di sarda, "appare palesemente illegittimo in quanto la

pesca del novellame non corrisponde ad alcun adeguamento scientifico,

non comporta applicazioni tecnologiche atte a favorirne lo sviluppo",

ed anzi produce "una grave depauperazione del patrimonio ittico". Con

questo fondamento, "visti gli artt. 219, 357 e 622 c.p.p.", il pretore

di Genova "vieta la pesca o la commercializzazione, su tutto il

territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina,

disponendo altresì che il prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato

venga sequestrato"; ed ancora, "dispone che il suddetto decreto venga

notificato agli Organi preposti al controllo, ai Veterinari dei mercati

ittici e alle persone, enti, associazioni che si dedicano alla pesca ed

al commercio del novellame".

Ora, la prima indicazione ricavabile da tali dati è nel senso che

quello impugnato non si risolve in un provvedimento di sequestro

penale. Malgrado il richiamo degli artt. 622 e 337 cod. proc. pen.

(quest'ultima, infatti, sembra essere la norma cui realmente allude

l'atto in esame, che cita per errore la non pertinente disposizione

dell'art. 357), l'ordine di sequestrare "il prodotto eventualmente

rinvenuto sul mercato "non rappresenta se non la conseguenza del

generale divieto di pescare e commercializzare il novellame: a base del

quale dovrebbero pertanto porsi l'art. 219 cod. proc. pen., nonché il

primo comma dell'art. 220, per cui la polizia giudiziaria, chiamata ad

impedire che i reati "vengano portati a conseguenze ulteriori", è

tenuta in tal senso ad eseguire gli ordini del pretore.

Dal dispositivo dell'ordinanza che ha dato luogo al presente

conflitto si desume con chiarezza, inoltre, che l'atto stesso non si

esaurisce - come invece vorrebbe la difesa del Pretore di Genova -

nella disapplicazione del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, ai

sensi dell'art. 5 dell'allegato E della legge n. 2248 del 1865.

Effettivamente, il Pretore non si è limitato a sostenere che la

predetta autorizzazione ministeriale alla pesca del novellame di sarda

esorbitasse dalla previsione della legge n. 963 del 1965 e fosse dunque

illegittima: per poi decretare il sequestro di quel particolare genere

di pescato, relativamente al caso sottoposto al suo giudizio. Da un

lato, all'atto in cui fu emessa l'ordinanza in contestazione, al

Pretore non era pervenuta la notizia di alcuno specifico reato: tali

non essendo le "segnalazioni di critica in ordine alla

commercializzazione del prodotto in oggetto", cui genericamente accenna

il rapporto informativo 17 febbraio 1977 del veterinario capo dei

Comune di Genova. D'altro lato, è ancor più determinante la

circostanza che, dopo aver negato la legittimità del d.m. 18 gennaio

1977, il Pretore disponga ben oltre l'ambito materiale e territoriale

di applicazione dei provvedimento autorizzativo: non solo statuendo nel

senso di rendere del tutto inoperante il provvedimento medesimo, ma

estendendo il suo divieto al novellame di qualunque specie marina

(anziché al solo "bianchetto") e a tutti i compartimenti marittimi

(anziché alle sole zone prese in considerazione dal Ministro per la

marina mercantile).

Da ciò discende che l'ordinanza impugnata non comporta la

vanificazione, senza limiti di tempo, del solo potere ministeriale di

autorizzare la pesca del novellame di sarda; ma preclude - alla lettera

- l'esercizio dell'autorizzazione (espressamente prevista dall'art. 126

del d.P.R. n. 1639 del 1968) a pescare, detenere, trasportare e

commerciare lo stesso novellame di anguilla, come pure le

corrispondenti autorizzazioni relative ai "novellame allo stato vivo

destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti" (di cui all'art. 125 del

citato regolamento di esecuzione). Del resto, ciò non si verifica a

caso, dal momento che il Pretore fa implicitamente proprie le

considerazioni conclusive del rapporto del veterinario capo del Comune

di Genova, per cui "l'autorizzazione alla esclusiva pesca di novellame

di sarda" costituirebbe "una limitazione assurda ed in pratica

inapplicabile"; e dunque non si limita a vietare - a fronte

dell'autorizzazione stessa - la pesca del solo "bianchetto", ma

coinvolge nel divieto ogni genere di novellame.

Né giova osservare che gli effetti realizzati dall'ordinanza del

25 febbraio 1977 sono stati - verosimilmente - assai meno ampi del

dispositivo di essa. Le usurpazioni o le menomazioni d'una attribuzione

rivendicata da altro potere dello Stato non dipendono, infatti, dalle

sole conseguenze concretamente prodotte dai comportamenti contestati,

ma si misurano in vista dell'intrinseca entità delle pretese che

abbiano determinato le situazioni di conflitto.

5. - Ciò posto, il ricorso dev'essere accolto.

Giustamente, l'Avvocatura dello Stato osserva che il provvedimento

pretorile in questione "appare abnorme nel suo contenuto", nonché

"lesivo delle attribuzioni riservate in genere al potere esecutivo ed

in particolare al Ministro per la marina mercantile". Nel primo senso,

infatti, la Corte di cassazione ha chiarito che l'attivita impeditiva

prevista dall'art. 219 cod. proc. pen. non comprende il potere di

emettere atti amministrativi riservati dalla legge ad altre autorità;

ed ha poi precisato, di recente, che nessun organo giurisdizionale può

disporre un sequestro su tutto il territorio nazionale,

indipendentemente da un collegamento con reati commessi nella sua

circoscrizione.

Ora, se nel caso in esame si trattasse soltanto d'un sequestro

decretato da un giudice penale carente di giurisdizione, il vizio del

provvedimento (comunque si volesse qualificarlo) potrebbe non assumere

altro che un rilievo interno alla giurisdizione stessa: senza cioè

concretare la materia di un conflitto di attribuzione fra poteri dello

Stato, risolvibile da questa Corte. Senonché, a determinare una

lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al Governo, sta

precisamente il fatto che il Pretore di Genova - attraverso un

esercizio preventivo del potere-dovere di impedire che i reati

"vengano portati a conseguenze ulteriori" - ha provveduto in via

generale ed astratta nella materia della pesca marittima; ed ha

espresso a questo modo la pretesa di precludere, in tutte le loro

possibili manifestazioni, l'esercizio delle corrispondenti

autorizzazioni previste dalla legge n. 963 del 1965, quanto alla pesca

ed al commercio del novellame (tanto che lo stesso Governo, per

superare l'ostacolo, ha ritenuto di dover modificare l'art. 126 del

regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. n. 1639 del 1968,

mediante l'articolo unico del d.P.R. n. 920 del 1977).

Provvedimenti come quello impugnato collidono, quindi, con l'ultimo

comma dell'art. 113 Cost. Vero è che tale norma, rinviando alla legge

la determinazione degli organi giurisdizionali abilitati ad annullare

gli atti della pubblica amministrazione, ammette implicitamente che il

legislatore possa - nei limiti in cui lo consentono i criteri di

riparto fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione

amministrativa, statuiti dal primo comma dell'art. 103 Cost. -

attribuire siffatti poteri di annullamento anche al giudice ordinario

(si vedano già in tal senso le sentenze n. 32 del 1970 e n. 161 del

1971). Ma, con ciò stesso, l'art. 113 esclude che spetti alle

autorità giudiziarie ordinarie di annullare gli atti amministrativi,

in mancanza d'una previsione di legge; ed a più forte ragione comporta

che tali autorità non possano contrapporsi o sovrapporsi alle

autorità amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano

esercitati dall'esecutivo, in forme e con procedimenti prefissati: fino

al punto di perseguire - come si riscontra nel caso in esame -

l'eliminazione dei poteri medesimi

Situazioni del genere non possono risolversi nei tradizionali

conflitti fra l'esecutivo e il giudiziario, implicanti le "questioni di

giurisdizione" fatte salve dall'art. 37, secondo comma, della legge n.

87 del 1953. Ferme dunque restando - in particolar modo - le pronunce

che le vigenti norme processuali demandano in tal campo alla Corte di

cassazione, è compito di questa Corte stabilire che al Pretore di

Genova non era e non è dato di paralizzare le attribuzioni proprie del

Governo in materia di pesca e di commercio del novellame, traendone le

conseguenze indicate dall'art. 38 della citata legge n 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Pretore di Genova di vietare la pesca e

la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame

di qualunque specie marina; e, di conseguenza, annulla l'ordinanza

pretorile n. 1658/77 R.G. del 25 febbraio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari