Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della

legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 20

aprile 1971 dal pretore di Viareggio nel procedimento civile vertente

tra Baldi Salvatore e la società Cantieri Picchiotti, iscritta al n.

211 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento per convalida di sfratto per

morosità promosso con atto del 3 novembre 1967 da Salvatore Baldi

contro la s.p.a. Cantieri Picchiotti e relativo ad un immobile di

proprietà del Baldi e detenuto in locazione, in regime vincolistico,

dalla società intimata, e dopo che questa aveva proceduto,

anteriormente all'udienza di comparizione, al pagamento delle pigioni

scadute, il pretore di Viareggio, chiamato a pronunciarsi in ordine

alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con

ordinanza del 26 marzo 1969, prospettava il dubbio che l'art. 37 della

legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani), fosse in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Premesso che la norma del detto articolo "affida all'insindacabile

discrezionalità del giudice il potere di concedere al conduttore

moroso un termine per il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi

e delle spese, nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità

di un immobile", il pretore riteneva che, accordandosi al conduttore

moroso la facoltà di purgare la mora mediante una dilazione al

pagamento, si "viene a determinare una specie di perpetuatio

obligationis che vale a riammettere il debitore nelle stesse condizioni

in cui egli si trovava prima che gli venisse intimato il rilascio per

morosità, in deroga ai principi generali"; che in tal modo alla parte

creditrice è precluso di continuare ad esercitare l'azione di

risoluzione del contratto attraverso l'indagine sull'importanza

dell'inadempimento e sulla gravità della colpa, in deroga al principio

generale di cui all'art. 1453 del codice civile; che ciò determina,

nei confronti dei conduttori morosi, una disparità di trattamento non

sorretta da una diversità obiettiva di situazione e priva di una

ragionevole giustificazione; che, infatti, qualora paghi le pigioni

scadute prima dell'emissione del provvedimento di rilascio, il

conduttore, pur ponendo in essere una maggiore diligenza "valutabile a

suo favore, sotto il riflesso soggettivo (art. 1176 c.c.), tuttavia

viene a trovarsi in uno stato di inferiorità e di minor favore"

rispetto al conduttore che effettui lo stesso pagamento entro il

termine assegnatogli in base al citato art. 37, "in quanto dalla

sanatoria della morosità può ritrarre, come effetto immediato,

soltanto il beneficio di evitare il rilascio dell'immobile durante la

pendenza del giudizio, non operando in suo favore la rimessione in

termine, che deroga al principio fissato dall'articolo 1453 c.c."; e

pertanto, che "il legislatore ha adottato solo in riferimento al

momento in cui viene sanata la morosità una disparità di trattamento

tra gli appartenenti alla stessa categoria di conduttori morosi, senza

alcuna adeguata giustificazione, accordandosi addirittura una più

intensa protezione giuridica ed una posizione di privilegio a quelli

che adempiono con maggiore ritardo, con un criterio irragionevole ed

illogico".

Stante ciò e non potendo la diversa disciplina giuridica essere

messa in relazione alle condizioni economiche della parte inadempiente,

il pretore sollevava, d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'anzidetto art. 37 nella parte in cui la norma "limita la facoltà

di purgare la mora mediante la concessione di termine di grazia

soltanto per gli inquilini morosi che sanano la morosità dopo il

provvedimento di rilascio, senza prevedere analogo beneficio

conseguente all'adempimento, in favore degli inquilini, ugualmente

morosi che sanano la morosità anteriormente".

La questione, secondo il pretore, appariva, poi, rilevante ai fini

della decisione di merito, perché dalla dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma in parte qua sarebbe derivata

per tutti i debitori della medesima prestazione una uguale posizione

sul piano giuridico ed in particolare per i conduttori morosi che

pagano le pigioni scadute prima della concessione del termine di grazia

e "agli effetti di poter conseguire il beneficio della definizione del

giudizio in virtù della semplice solutio in deroga al principio

stabilito dall'art. 1453 c.c." e al di fuori di ogni riferimento al

momento della sanatoria della morosità.

L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata

(nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 18 giugno 1969).

2. - Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.

Interveniva invece il Presidente del Consiglio dei ministri che, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto del 7 luglio 1969,

chiedeva che la Corte, ove non avesse ritenuto inammissibile la

questione, la volesse dichiarare non fondata.

All'Avvocatura dello Stato, anzitutto, non appariva corretta

l'interpretazione restrittiva data dal pretore alla norma in esame, e

sembrava invece potersi ritenere che "il carattere derogativo dell'art.

37 della legge n. 253 del 1950 abbia una portata generale e non sia

collegato, come effetto a causa, ad una domanda preventiva della parte

inadempiente", per cui il giudice, valutate le circostanze della mora,

possa negare la risoluzione anche nel caso che dopo la citazione e

prima dell'emanazione del provvedimento di rilascio, il conduttore

abbia già pagato.

Seguendo codesta interpretazione, mancherebbero i presupposti per

la proposizione della questione di legittimità costituzionale, che

dovrebbe quindi essere dichiarata inammissibile.

Ad ogni modo, interpretata la norma in senso restrittivo, la

questione, sotto il profilo dedotto, sarebbe infondata. Per

l'Avvocatura dello Stato, la deroga al principio generale di cui

all'ultimo comma del citato art. 1453, è resa operativa solo

attraverso l'atto del giudice e quindi il risultato non è conseguibile

unicamente con il comportamento del debitore. Per ciò le due parti,

quella che ottiene il termine di grazia e quella che soddisfa il debito

prima della concessione del termine, non si trovano su un piano di

parità; e la diversità obiettiva di situazioni è sufficiente a

rendere ragione della disparità di trattamento. D'altronde, tale

disparità di trattamento è apparente, perché l'art. 37 non comporta

una discriminazione rispetto ai debitori nei cui confronti ricorrano i

presupposti per la pronuncia di risoluzione o per la convalida e che

chiedono la concessione del beneficio del termine.

Tra le anzidette due categorie di debitori morosi, in effetti, è

da ravvisare una sostanziale diversità, che è rappresentata dal

differente operato e che non viene meno solo perché ricorre come

elemento comune il fatto dell'adempimento.

In sostanza, a base dell'ordinanza di rimessione starebbe un

equivoco (per cui per altro potrebbe dubitarsi circa l'ammissibilità

della questione): non aver considerato che la materia è disciplinata

da due norme di legge (l'art. 37 della citata legge 1950 e l'art. 1453,

ultimo comma, del codice civile) e che è ipotizzabile una disparità

di trattamento solo quando la norma, che ne consenta la prospettazione,

sia la medesima.

All'udienza pubblica del 13 gennaio 1971, l'Avvocatura dello Stato

insisteva nelle conclusioni di cui all'atto di intervento e deduzioni.

3. - Questa Corte, con ordinanza emessa il 16 marzo 1971, n. 50,

rilevato che in pendenza del giudizio era sopravvenuta la legge 26

novembre 1969, n. 833, la quale con l'art. 4, commi sesto e settimo,

aveva dettato disposizioni concernenti la materia disciplinata dalla

norma impugnata, disponeva che gli atti fossero restituiti al pretore

perché esaminasse anche alla stregua delle nuove norme la rilevanza

della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Il pretore di Viareggio, con ordinanza emessa il 20 aprile 1971,

ritenuto che "l'art. 4, commi sesto e settimo, della legge n. 833 del

1969 non ha apportato alcuna innovazione e modifica sostanziale al

sistema precedente, ad eccezione della esclusione delle spese e degli

interessi dal provvedimento di concessione del termine di grazia" e che

la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata

avesse conservato inalterato il carattere di rilevanza e d'attualità,

disponeva, richiamati tutti i motivi esposti nella precedente

ordinanza, la restituzione degli atti a questa Corte "già investita

della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della

legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione".

4. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 7 luglio 1971).

Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E

pertanto la causa viene decisa, a sensi dell'art. 26, comma secondo,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera di

consiglio. Considerato in diritto :

1. - Con ordinanza del 26 marzo 1969, il pretore di Viareggio ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950,

n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili

urbani), secondo cui "nel provvedimento che dispone il rilascio per

morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere

concesso al conduttore un termine non inferiore a 20 giorni e non

superiore a 60 per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi

e delle spese giudiziali" e "il provvedimento perde la sua efficacia,

qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine" che gli

venga assegnato, e nella parte in cui il detto articolo "limita la

facoltà di purgare la mora mediante la concessione di termine di

grazia soltanto per gli inquilini morosi che sanano la morosità dopo

il provvedimento di rilascio, senza prevedere analogo beneficio

conseguente all'adempimento, in favore degli inquilini, ugualmente

morosi, che sanano la morosità anteriormente".

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 50 del 1971,

considerato che in pendenza del giudizio era sopravvenuta la legge 26

novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili

urbani), la quale, all'art. 4, commi sesto e settimo, aveva dettato

disposizioni concernenti la materia disciplinata dall'impugnata norma,

e che si rendeva per ciò necessario che anche alla stregua delle nuove

disposizioni, il giudice a quo esaminasse la rilevanza della questione

come sopra sollevata, ha provveduto alla restituzione degli atti.

Con ordinanza del 20 aprile 1971, il pretore ha ritenuto che l'art.

4. commi sesto e settimo, della nuova legge, nel dettare disposizioni

concernenti la materia disciplinata dalla norma impugnata, non aveva

apportato alcuna innovazione e modifica sostanziale al sistema

precedente, ad eccezione della esclusione delle spese e degli interessi

dal provvedimento di concessione del termine di grazia e di

conseguenza, che anche alla stregua della nuova disciplina normativa,

la questione di legittimità costituzionale della disposizione

impugnata avesse conservato inalterato il carattere di rilevanza e di

attualità e, "richiamati tutti i motivi esposti" nell'ordinanza del 26

marzo 1969, ha disposto "la restituzione degli atti alla Corte

costituzionale già investita della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950. n. 253, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, ferma restando la

sospensione del giudizio in corso".

2. - Dalla seconda ordinanza risulta che (per il giudice a quo) la

disciplina della materia di cui si tratta, contenuta nell'art. 37 della

legge n. 253 del 1950, ha subito, ad opera della nuova legge, una

innovazione e modifica sostanziale solo sul punto relativo agli

interessi e alle spese giudiziali, per cui con il provvedimento di

rilascio è consentita la concessione del termine solo per il pagamento

delle somme dovute a titolo di pigione, e che quindi sul piano

sostanziale, accanto alla conferma per tutto il resto, si è avuta una

limitata modifica della precedente legge.

Risulta parimenti che l'art. 37 è stato abrogato dall'art. 4,

comma sesto, della legge n. 833 del 1969: ciò è ammesso, anche se

implicitamente, dallo stesso giudice a quo il quale, infatti, nulla ha

detto in contrario, ed in particolare sulla possibile ed eventuale

ultrattività della prima legge posta in relazione alla seconda e nella

parte in cui entrambe presentano lo stesso contenuto, e neppure

sull'eventuale applicabilità nella specie solo dell'art. 37,

nonostante la vigenza dell'art. 4, comma sesto.

Stante ciò, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla

legittimità costituzionale della sopra riportata norma (dell'art. 37

della legge n. 253 del 1950, ed ora) dell'art. 4, comma sesto, della

legge n. 833 del 1969, in vigore in forza dell'art. 56, ultimo comma,

del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e della legge di conversione 18

dicembre 1970, n. 1034, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

E ad esaminare se ricorra o meno la denunciata disparità di

trattamento, la quale non è riconducibile alla norma ora individuata e

all'art. 1453, ultimo comma, del codice civile secondo cui "dalla data

della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la

propria obbligazione", sibbene solo alla prima, interpretata

restrittivamente, nella parte in cui essa concede il sopradetto

beneficio ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle

pigioni scadute nel termine ad essi appositamente concesso e nel

contempo lo nega a quelli che abbiano effettuato lo stesso pagamento in

epoca anteriore alla pronuncia di merito.

3. - L'art. 3 della Costituzione, secondo il pretore di Viareggio,

sarebbe violato perché la norma in questione avrebbe trattato

differentemente, tenendo conto del momento in cui ha luogo il pagamento

delle pigioni, e senza una valida giustificazione (in quanto si sarebbe

dovuto prescindere dalle condizioni economiche dei debitori),

conduttori trovantisi nella stessa situazione (di morosità), ed

addirittura avrebbe riservato ai conduttori che hanno pagato le pigioni

nel corso del giudizio (e quindi sarebbero meritevoli di maggior

favore) un trattamento peggiore di quello riservato agli stessi

conduttori che effettuano tale pagamento solo nel termine assegnato nel

provvedimento di rilascio.

Ma codesta ingiustificata disparità di trattamento non sussiste.

Va preliminarmente tenuto presente che negli artt. 658 e seguenti

del codice di procedura civile e nell'art. 37 della legge n. 253 del

1950, il legislatore ha previsto varie ipotesi in cui si può trovare

ogni conduttore moroso nei cui confronti sia stato intimato sfratto per

morosità e per esse ha dettato una disciplina articolata. Così, è

considerato il caso del conduttore che abbia eseguito il pagamento

delle pigioni dovute, anteriormente all'udienza di comparizione o

all'udienza (ed il locatore non possa dichiarare che la morosità

persiste), e per tale caso si esclude che il giudice possa convalidare

lo sfratto (art. 663, comma secondo); se il conduttore non paga le

pigioni, comparisce all'udienza ed oppone eccezioni non fondate su

prova scritta, il giudice può pronunciare ordinanza non impugnabile di

rilascio, con riserva delle eccezioni (articolo 665, comma primo); se

il conduttore nega la propria morosità contestando l'ammontare della

somma pretesa dal locatore, il giudice può disporre con ordinanza il

pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo un termine

non superiore a venti giorni, e se il conduttore non ottempera

all'ordine di pagamento, il giudice deve convalidare l'intimazione di

sfratto (art. 666, comma primo); ed infine, se il conduttore ammette di

dover pagare le pigioni scadute e però chiede, in maniera espressa o

implicita, l'assegnazione di un termine a sensi e per gli effetti di,

cui al citato art. 37, il giudice deve convalidare l'intimazione di

sfratto e può, con la sentenza definitiva, pronunciare la risoluzione

del contratto ed in entrambi i casi, con il provvedimento di rilascio,

può concedere il chiesto termine, con la conseguenza che, se il

conduttore paga nel termine le pigioni da lui dovute, il provvedimento

di rilascio diventa inefficace.

Ora mettere a confronto tali situazioni significa raffrontare

entità non eguali e neppure omogenee ed equivalenti o assimilabili,

perché verificantisi in momenti diversi ed in stadi differenti del

procedimento di convalida dell'intimazione e di quello conseguente di

risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Ciò si nota (e rileva ai fini della decisione sulla questione di

cui si tratta) a proposito delle due situazioni che il pretore di

Viareggio considera meritevoli dello stesso trattamento e precisamente

della situazione del conduttore che paga anteriormente alla prima

udienza (o alla stessa prima udienza) e di quella del conduttore che

non paga le pigioni dovute e richieda prima della trattazione della

causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni,

con il provvedimento di rilascio. Queste due situazioni sono ben

differenti in un caso, il pagamento delle pigioni è avvenuto,

nell'altro, no; in un caso, la possibilità materiale e giuridica della

concessione giudiziale di un termine per adempiere alla propria

obbligazione e rimuovere totalmente e definitivamente la mora, non

esiste, nell'altro codesta possibilità, c'è. Il che significa che

stante tale obiettiva diversità di situazioni, gli effetti non possono

che essere differenti.

Non vale dire, come fa il pretore, che il legislatore ricollega

effetti diversi ad uno stesso fatto, e cioè al pagamento delle

pigioni, e pretendere di derivare da ciò che il differente trattamento

determini una ingiustificata disparità.

Perché il pagamento pur essendo sempre dovuto, nel primo caso

avviene ad iniziativa del debitore e senza alcun intervento del

magistrato, nel secondo avviene sempre ad iniziativa del debitore, ma

questi può pagare solo perché il magistrato glielo consente,

accogliendo la di lui richiesta. Nel primo caso, il magistrato

valuterà il comportamento del debitore (compreso il pagamento) in un

momento successivo a quello in cui il pagamento è avvenuto; nel

secondo caso, quella valutazione sarà fatta in ordine allo stesso

comportamento ma il pagamento sarà considerato come futuro ed

eventuale e però sempre nell'ambito e nell'economia dell'intero

comportamento. E ciò comprova che le due situazioni sono diverse e

giustamente sono disciplinate legislativamente in modo differente. Nel

contempo deve riconoscersi che, al fondo, esiste un'unitaria

considerazione degli interessi fondamentali (di carattere individuale e

sociale) che stanno a base della locazione d'immobile adibito ad uso di

abitazione e della risoluzione del relativo contratto per inadempimento

del conduttore (morosità), perché nell'ambito del sistema emergente

dall'art. 1453 e seguenti del codice civile ed in sede di applicazione

specifica degli artt. 1176, 1218, 1453, ultimo comma, e 1455 dello

stesso codice, è riservato al giudice di accertare se nel singolo caso

l'asserito inadempimento esiste e se lo stesso è importante, tenuto

conto dell'interesse della controparte, e perché, in sede di esame

della richiesta di concessione del termine ex art. 37, acquista rilievo

il godimento dell'immobile locato ad uso di abitazione (e ciò per le

implicazioni e incidenze sul terreno sociale) ed in sede di esame della

domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la norma di cui

all'art. 37, anche se inapplicabile direttamente o per analogia, non

può non spiegare una qualche influenza sul terreno della specifica

valutazione del pagamento già avvenuto e sul peso di questo ai fini

dell'accoglimento o del rigetto della domanda di risoluzione.

Si può per ciò concludere nel senso che l'art. 37 nella sua parte

implicita (secondo cui il beneficio della rimessione in termine è

escluso quando il pagamento delle pigioni sia avvenuto anteriormente

alla udienza di comparizione) non urta contro l'art. 3 della

Costituzione. La questione, almeno sotto i profili della sua

prospettazione, deve quindi dirsi non fondata.

Nessun peso, infine, può darsi alla circostanza che il pagamento

effettuato nel termine assegnato a sensi dell'articolo 37, facendo

diventare inefficace il provvedimento di rilascio, chiude

definitivamente il processo, perché essa riflette una mera e logica

conseguenza della disciplina legislativa, di cui nei modi e limiti che

precedono, si è negata la contrarietà alla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sostituito con modifiche

dall'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme

relative alle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui la

norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il

conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute,

questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Viareggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, H 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHBLB TRIMARCHI - VBZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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