Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3,

sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1 della legge

22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), promossi con ordinanze emesse

il 24 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, l'8 febbraio 1994 dal

Tribunale amministrativo regionale della Toscana (n. 2 ordinanze), il

12 maggio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, e

il 20 aprile e il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 304, 395, 396,

425, 621 e 626 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 27, 29 e 43, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Maria Rosaria Rosa ed altri e di

Antimo Ponticiello ed altri nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Renato Recca per Maria Rosaria Rosa ed altri e

per Antimo Ponticiello ed altri e l'avvocato dello Stato Giuseppe

Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di altrettanti giudizi promossi da personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie o da personale amministrativo in

servizio presso organi della giustizia amministrativa - giudizi

diretti ad accertare il diritto all'adeguamento triennale

dell'indennità giudiziaria e ad ottenere l'annullamento dei

provvedimenti di diniego delle amministrazioni di appartenenza -, i

Tribunali amministrativi regionali dell'Abruzzo, sezione staccata di

Pescara (con ordinanza emessa il 24 febbraio 1994; R.O. n. 304 del

1994), della Toscana (con due ordinanze, entrambe dell'8 febbraio

1994; R.O. n. 395 e 396 del 1994), del Veneto (con ordinanza emessa

il 12 maggio 1994; R.O. n. 425 del 1994) e del Lazio (con due

ordinanze, del 20 aprile e del 2 febbraio 1994; R.O. n. 621 e 626 del

1994), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), di interpretazione

autentica dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221. Il

Tribunale amministrativo del Lazio, pur considerando lo stesso

contenuto normativo, ha denunciato quest'ultima disposizione come

interpretata dalla legge n. 537 del 1993.

L'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993,

autoqualificandosi come norma interpretativa, prevede che

l'indennità concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai

magistrati ed attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.

221 al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie

(successivamente estesa al personale amministrativo delle

giurisdizioni speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51), sia

corrisposta a questo personale nella misura vigente al 1° gennaio

1988, senza cioè l'adeguamento automatico triennale stabilito per i

magistrati.

Le ordinanze di rimessione sottolineano che l'interpretazione

autentica dettata dalla norma denunciata si discosta dalla

interpretazione giurisprudenziale, avendo i giudici amministrativi

ritenuto in più occasioni che anche il personale in questione avesse

diritto alle variazioni percentuali previste dall'art. 3 della legge

n. 27 del 1981 per l'analoga indennità attribuita ai magistrati.

I giudici rimettenti riconoscono che la Costituzione non vieta

leggi retroattive, salvo in materia penale, ma osservano che queste

leggi devono rispondere a ragionevolezza e non devono violare altri

principi costituzionali. Nel caso della norma che essi devono

applicare vi sarebbe contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione. Il legislatore, stabilendo che l'indennità spetta al

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in misura fissa,

avrebbe vanificato lo scopo di questo compenso, che è di retribuire

nuovi oneri e maggiori responsabilità derivanti dalla recente

legislazione in materia di giustizia. L'esclusione dell'adeguamento

triennale condurrebbe irragionevolmente all'erosione del valore reale

dell'indennità, a causa della svalutazione monetaria, e

contrasterebbe quindi con i principi di adeguatezza e

proporzionalità della retribuzione; inoltre sarebbe fonte di

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai magistrati, per

i quali il diritto alle variazioni percentuali continua ad essere

assicurato, mentre la stretta connessione tra l'attività dei

magistrati e quella del personale di cancelleria, il comune ed

analogo contributo alla realizzazione del servizio giustizia e la

necessità di un pari impegno postulerebbero meccanismi retributivi

fondati su criteri analoghi. Secondo un'ordinanza di rimessione

l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche per la disparità

di trattamento che si verrebbe a creare tra coloro che hanno già

percepito l'indennità giudiziaria rivalutata, avendo ottenuto una

sentenza favorevole passata in giudicato prima dell'entrata in vigore

della legge n. 537 del 1993, e coloro che non possono conseguire

l'adeguamento a seguito della disposizione censurata.

I Tribunali amministrativi regionali dell'Abruzzo, della Toscana e

del Veneto ritengono che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge

n. 537 del 1993 sia in contrasto anche con altri parametri

costituzionali: con l'art. 24, perché la disposizione

interpretativa, sopraggiungendo quando più sentenze hanno accolto

una diversa interpretazione, ostacolerebbe l'esito delle domande

giudiziali degli interessati, i quali rimarrebbero privi

dell'effettiva tutela dei loro diritti; con l'art. 97, per la

violazione del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione; con gli artt. 108 e 113, per l'interferenza

sull'indipendenza della giurisdizione amministrativa e per la lesione

del principio di trasparenza dei rapporti tra Stato e cittadini.

La norma censurata, avendo lo scopo di elidere un indirizzo

giurisprudenziale consolidato, violerebbe inoltre l'autonomia e la

pienezza della giurisdizione amministrativa. Questo in contrasto,

secondo l'ordinanza di rimessione del Tribunale amministrativo

regionale dell'Abruzzo, con l'art. 101 della Costituzione, ovvero,

secondo i Tribunali amministrativi della Toscana e del Veneto, con

gli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione.

Secondo il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo sarebbe violato

anche l'art. 73 della Costituzione, per l'incidenza della

disposizione impugnata, atteso il suo carattere retroattivo, su

diritti quesiti dei ricorrenti.

Le ordinanze di rimessione motivano la rilevanza della questione

affermando di dover applicare la nuova normativa, della cui

costituzionalità dubitano, per valutare la pretesa dei ricorrenti,

volta al riconoscimento dell'indicizzazione triennale dell'indennità

giudiziaria.

2. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza o per la manifesta

infondatezza delle questioni.

L'Avvocatura ricorda che l'unico limite alle norme retroattive è

costituito dall'esigenza di rispettare il principio di ragionevolezza

e gli altri valori costituzionali.

Nel caso in esame il legislatore avrebbe agito nell'ambito

naturale della sua funzione di produzione normativa, senza violare

principi costituzionali. Infatti l'art. 3, sessantunesimo comma,

della legge n. 537 del 1993, oltre a non ledere giudicati già

formatisi, non ha sottratto ai ricorrenti alcuno strumento di tutela

giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica

amministrazione, né ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere

giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della

definizione delle singole controversie.

Non vi sarebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento per

il fatto che l'indicizzazione dell'indennità giudiziaria, esclusa

per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie,

continua invece ad essere prevista per i magistrati. Si è infatti in

presenza di situazioni obiettivamente diverse, dei magistrati e del

personale di cancelleria, che il legislatore può disciplinare in

maniera differenziata, perché il principio di eguaglianza non

postula un sistematico ed aprioristico livellamento di peculiari status diversi tra loro.

Non vi sarebbe neppure un'ingiustificata disparità di trattamento

tra coloro che, avendo ottenuto una sentenza favorevole prima

dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993, hanno percepito

l'indennità rivalutata e coloro che non possono più conseguirla. Si

tratterrebbe di una mera disparità di fatto, che ricorre ogni

qualvolta vi sia ius superveniens (in senso favorevole o sfavorevole

alla parte) ovvero un mutamento di indirizzo giurisprudenziale: il

giudicato serve a concludere una lite ed il suo esito resta

circoscritto alle parti che vi hanno partecipato.

L'Avvocatura esclude inoltre qualsiasi violazione dei principi di

adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, che va riferita al

complessivo trattamento retributivo, osservando che l'indennità

giudiziaria si aggiunge al normale trattamento. Ritiene infine non

pertinente il riferimento agli artt. 73 e 97 della Costituzione.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Maria

Rosaria Rosa ed altri, Antimo Ponticiello ed altri, tutti ricorrenti

nei procedimenti che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione

del Tribunale amministrativo del Lazio.

Le memorie, che concludono per l'accoglimento delle questioni,

sottolineano che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537

del 1993 ha imposto un'interpretazione contraria alla giurisprudenza

formatasi in senso favorevole al riconoscimento del diritto del

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie all'adeguamento

triennale dell'indennità.

Le parti private ritengono che non vi sarebbe alcuna ragionevole

giustificazione per ammettere l'indicizzazione dell'indennità solo

per il personale togato, negandola per quello di cancelleria e

segreteria, tenuto conto che essa costituisce componente normale del

trattamento economico del personale beneficiario.

Nelle memorie si ribadiscono inoltre le argomentazioni enunciate a

sostegno dei dubbi di legittimità costituzionali nelle ordinanze di

rimessione.

4. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato

memorie nei giudizi promossi dal Tribunale amministrativo della

Toscana (R.O. n. 395 del 1994) e dal Tribunale amministrativo del

Veneto (R.O. n. 425 del 1994), insistendo nelle conclusioni di

manifesta infondatezza delle questioni.

L'Avvocatura osserva che l'art. 3, sessantunesimo comma, della

legge n. 537 del 1993, nel recare l'interpretazione autentica

dell'art. 1 della legge n. 221 del 1988, si è limitato a rendere

esplicita la ratio normativa di tale disposizione, nel senso di

precisare che le misure dell'indennità giudiziaria, dovuta al

personale dirigente e qualifiche equiparate nonché a quello

appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e

segreterie giudiziarie, sono quelle della speciale indennità non

pensionabile vigenti al 1° gennaio 1988.

Ciò troverebbe conferma negli atti preparatori della legge n. 221

del 1988, dai quali si evince che una specifica disposizione che

prevedeva la rivalutazione automatica dell'emolumento, proposta

dall'Amministrazione giudiziaria, è stata eliminata su esplicita

richiesta del Tesoro, tenuto anche conto che gli oneri relativi al

provvedimento stesso sono stati considerati costanti nel tempo.

Secondo l'Avvocatura con l'interpretazione autentica il

legislatore ha voluto porre termine al contenzioso amministrativo che

si stava formando, in materia di rivalutazione dell'indennità

giudiziaria, in contrasto con lo spirito e la lettera della norma,

senza per questo ledere gli articoli 102, 103, 104, 108 e 113 della

Costituzione. Difatti non sarebbero violate la funzione, l'autonomia

e l'indipendenza dei giudici amministrativi, né sarebbe limitata la

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei

dipendenti. Del resto, alla data di entrata in vigore della legge n.

537 del 1993 non si era formata in materia di adeguamento automatico

di indennità giudiziaria una giurisprudenza consolidata, tale da

consentire l'estensione del giudicato anche nei confronti dei non

ricorrenti.

Secondo l'Avvocatura le leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989 non

hanno inteso estendere agli interessati la speciale indennità non

pensionabile del personale di magistratura, bensì hanno introdotto

un diverso trattamento economico accessorio. Difatti sono state

espressamente stabilite le misure percentuali dovute ai dirigenti;

risultano indicati i criteri di erogazione dell'indennità stessa; è

stata rimessa alla contrattazione decentrata, da recepire con decreto

interministeriale, la determinazione degli importi mensili per gli

appartenenti alle qualifiche funzionali. In tale sede, poi, mentre si

è fatto espresso rinvio per la determinazione degli importi alle

misure della speciale indennità non pensionabile vigenti al 1°

gennaio 1988, non è stato previsto l'adeguamento automatico

dell'indennità. Di conseguenza non sarebbe possibile applicare alla

stessa il particolare regime previsto per l'indennità dei

magistrati; regime, d'altronde, in linea con il sistema di

rivalutazione stipendiale sancito per tale categoria di personale.

L'Avvocatura, inoltre, contesta che i principi costituzionali

impongano che le voci retributive debbano adeguarsi automaticamente

al costo della vita. In particolare tutti gli emolumenti accessori

fruiti da numerose categorie di personale dello stesso comparto dei

ministeri sono corrisposte in misura fissa ovvero in importi che nel

tempo non hanno subito adeguamenti.

5. - In prossimità dell'udienza anche le parti private hanno

depositato memorie, ribadendo che sussisterebbe una disparità di

trattamento operata nei confronti del personale amministrativo,

tenuto conto che l'indennità giudiziaria è stata estesa ad esso in

ragione della stretta connessione del servizio con l'opera svolta dai

magistrati. Né vi sarebbe quella obiettiva diversità di situazioni,

che consentirebbe una disciplina legittimamente differenziata. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai

Tribunali amministrativi regionali dell'Abruzzo - sezione staccata di

Pescara, della Toscana, del Veneto e del Lazio, concernono l'art. 3,

sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), ovvero l'art. 1 della

legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dalla

legge n. 537 del 1993.

La prima disposizione, inserita nel contesto degli interventi

correttivi di finanza pubblica, qualificandosi come interpretativa,

prevede che l'art. 1 della legge n. 221 del 1988, attribuendo al

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità

stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 "nella

misura vigente al 1° gennaio 1988", è da considerare con riferimento

alle misure in godimento a quella data. Senza che si possa, quindi,

tenere conto dell'incremento periodico dell'indennità, che per i

magistrati è previsto ogni triennio nella stessa misura percentuale

stabilita per l'adeguamento del loro stipendio.

La pretesa avanzata nei giudizi principali dai ricorrenti, tutti

appartenenti al personale amministrativo giudiziario, si basa su una

diversa interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221 del 1988, nel

senso che il rinvio all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 comprenda

anche le modalità di automatico adeguamento periodico

dell'indennità, così come è previsto per i magistrati.

I giudici rimettenti, considerato che la norma "interpretativa"

esclude la possibilità di corrispondere l'indennità maggiorata

dell'adeguamento triennale, ne hanno denunciato l'illegittimità

costituzionale con riferimento a molteplici parametri (artt. 3, 24,

36, 73, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione). La

norma difatti sarebbe falsamente interpretativa, avrebbe in realtà

contenuto retroattivo, giacché i problemi interpretativi che avrebbe

inteso dirimere erano stati superati dalla giurisprudenza. Essa

sarebbe irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza, in

quanto introdurrebbe ingiustificate disparità di trattamento tra

pubblici dipendenti, ammettendo la indicizzazione solo per i

magistrati e non per il personale di cancelleria e segreteria.

Sarebbe anche leso il principio di adeguatezza e proporzionalità

della retribuzione, giacché l'indennità è da tempo componente del

trattamento economico del personale che ne beneficia.

Il contrasto è prospettato anche con i principi costituzionali

che garantiscono il diritto di difesa e l'autonomia della funzione

giurisdizionale, in quanto la norma inciderebbe su diritti già

maturati e vanificherebbe decisioni giurisdizionali. Sarebbero

inoltre lesi l'imparzialità ed il buon andamento

dell'amministrazione, giacché la legge interviene retroattivamente

su diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico

impiego. Il contrasto con il principio di eguaglianza è prospettato

anche sotto il profilo della disparità di trattamento retributivo

tra chi ha ottenuto una sentenza favorevole prima della legge

interpretativa e chi ha un giudizio in corso.

2. - Le questioni hanno per oggetto la stessa norma, considerata

da alcune ordinanze con riferimento alla disposizione interpretativa,

da altre ordinanze con riferimento alla disposizione interpretata, e

prospettano i medesimi o analoghi profili di legittimità

costituzionale. La evidente connessione consente di riunire i

giudizi, perché siano decisi con unica sentenza.

3. - Tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle

diverse ordinanze hanno quale comune premessa la considerazione che

l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993, al di

là della formale autoqualificazione, non esprima l'interpretazione

autentica della precedente disposizione (art. 1 della legge n. 221

del 1988), alla quale si riferisce, ma modifichi retroattivamente la

disciplina dettata da quest'ultima, mediante un'innovazione estranea

alla finalità di renderne inequivoco il contenuto normativo.

Il contrasto con i diversi parametri costituzionali invocati

deriverebbe dall'uso irragionevole che il legislatore avrebbe fatto

del potere di emanare leggi di interpretazione autentica, venendo ad

incidere nell'ambito proprio della giurisdizione e determinando

nell'ambito giudiziario, con l'interpretazione

legislativamenteimposta, una disparità di trattamento tra magistrati

e personale amministrativo e la lesione del principio di adeguatezza

e proporzionalità della retribuzione per quest'ultimo.

4. - I problemi che si presentano in relazione alle leggi interpretative sono stati molte volte esaminati e risolti, sulla base di

principi che fissano i criteri di soluzione delle questioni ora

sottoposte all'esame della Corte.

Ammesso il potere del legislatore di emanare leggi interpretative,

che hanno come connaturale elemento la retroattività (sentenza n.

123 del 1987), non è sufficiente che la legge si autoqualifichi e

sia formulata come interpretativa, perché debba essere considerata

tale. Si deve difatti verificare, ai fini del giudizio di

legittimità costituzionale, che la qualificazione e la formulazione

rispondano effettivamente ai caratteri propri di una legge

interpretativa (cfr. sentenza n. 233 del 1988). Caratteri che

indubbiamente sussistono quando, rimanendo immutato il tenore

testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi

il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le

tante interpretazioni possibili (da ultimo sentenze n. 397 del 1994 e

n. 424 del 1993).

In altri termini è necessario e sufficiente che la scelta

ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le

varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo

interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva

essere ascritto alla legge anteriore (sentenza n. 39 del 1993;

ordinanza n. 480 del 1992). Così configurato, l'intervento

legislativo non presuppone necessariamente una situazione di

incertezza o di conflitto di interpretazioni, ma non si sottrae

all'esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e

gli altri precetti costituzionali (tra le molte, sentenze n. 6 del

1994 e n. 283 del 1993).

La legge interpretativa inoltre, pur se ha il fine di imporre

all'interprete un determinato significato normativo della

disposizione interpretata, non tocca la potestà di giudicare, ma

muove sul diverso piano delle fonti normative e precisa la regola ed

il modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare

deve attenersi (sentenze n. 39 e n. 402 del 1993, n. 6 del 1988). Non

lede quindi la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il

giudicato o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti

giudizi in corso per determinarne gli esiti (da ultimo sentenza n.

397 del 1994).

5. - L'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993,

destinato a chiarire il significato dell'art. 1 della legge n. 221

del 1988 nell'ambito delle possibili interpretazioni consentite dal

tenore letterale di quest'ultima disposizione, risponde ai requisiti

propri delle leggi interpretative.

Con la disposizione interpretata è stata attribuita al personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità stabilita per

i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, "nella misura

vigente al 1° gennaio 1988". Quest'ultimo inciso risulta aggiunto

nello schema di disegno di legge di iniziativa governativa, a

richiesta del Tesoro, unitamente alla soppressione della menzione

prevista invece nello schema preliminare del secondo comma dell'art.

3, che stabilisce per i magistrati l'adeguamento automatico

dell'indennità ogni triennio contestualmente all'adeguamento dei

loro stipendi, e ciò proprio al fine di escludere il meccanismo di

adeguamento automatico dell'istituenda indennità per il personale

amministrativo.

Nel corso dell'esame parlamentare nella Commissione giustizia del

Senato il relatore ha segnalato la revisione triennale quale elemento

che caratterizza l'indennità, facendo tuttavia riferimento, oltre

che allo strumento legislativo, anche alla contrattazione.

Quale che sia il valore da attribuire ai lavori preparatori -

peraltro in questo caso non chiari né inequivoci - essi non sono

risolutivi per la interpretazione della legge, né vincolano successive leggi interpretative, le quali possono liberamente muovere

nell'area oggettivamente compresa tra le possibili varianti di senso

compatibili con il testo legislativo.

Dal tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 221 del 1988

possono derivare almeno due interpretazioni. Una, fatta propria dalle

ordinanze di rimessione e dalle decisioni dalle stesse richiamate,

considera il rinvio all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 come

comprensivo non solo della attribuzione e della determinazione

dell'indennità nella misura vigente al 1° gennaio 1988 ma anche dei

meccanismi di adeguamento automatico così come previsti ed operanti

per i magistrati.

L'altra lettura considera il rinvio come espressamente limitato

alla misura dell'indennità alla data considerata, senza che possa

estendersi ai meccanismi di adeguamento coerenti con la diversa

configurazione del sistema retributivo dei magistrati.

Quest'ultima lettura rientra tra i possibili significati della

disposizione interpretata, del resto già individuati, sia pure

incidentalmente, da questa Corte che, ponendo in evidenza le

caratteristiche proprie dell'indennità connesse allo status dei

magistrati, ha segnalato che il legislatore, anche quando ha ritenuto

di estendere l'indennità al personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie ed a quello amministrativo delle magistrature speciali,

l'ha attribuita in misura fissa, escludendo l'applicabilità del

meccanismo di adeguamento automatico connesso alla rivalutazione

degli stipendi prevista per i soli magistrati (sentenza n. 238 del

1990).

Si deve conclusivamente ritenere che l'art. 3, sessantunesimo

comma, della legge n. 537 del 1993 è correttamente qualificato di

interpretazione autentica e, come tale, è caratterizzato dalla

retroattività.

6. - Ciò posto, il contenuto della disposizione denunciata non

appare irragionevole, né in contrasto con i parametri di valutazione

indicati dalle ordinanze di rimessione.

L'indennità concessa ai magistrati dall'art. 3 della legge n. 27

del 1981 si configura diversamente da quella prevista per il

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dall'art. 1

della legge n. 221 del 1988.

L'indennità attribuita ai magistrati, fissa nel suo ammontare che

non è collegato al livello retributivo ed alla progressione nella

carriera, si inserisce in un contesto retributivo caratterizzato, in

ragione della speciale garanzia di indipendenza da assicurare ai

magistrati, dall'automatico aggiornamento periodico del trattamento

retributivo nella misura percentuale pari alla media degli incrementi

realizzati dai pubblici dipendenti nel triennio precedente (artt. 11

e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97). Questa caratteristica

coerentemente si comunica all'indennità.

Diversamente per il personale amministrativo giudiziario, al quale

si applicano le regole comuni del pubblico impiego. L'indennità, che

assorbe precedenti compensi incentivanti, è stata rapportata, nel

suo ammontare, ai diversi livelli retributivi ed alle distinte

posizioni di carriera ed è stata rimessa, per il personale

appartenente alle qualifiche funzionali, all'intesa con le

organizzazioni sindacali.

Non è dunque irragionevole la mancata estensione al personale

amministrativo dello speciale meccanismo di adeguamento automatico

previsto per i magistrati, che trae giustificazione dalla particolare

condizione dei destinatari e dall'assenza per essi di altri e

specifici strumenti, legislativi o contrattuali, di variazione del

trattamento retributivo.

La mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti ed

il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo

sono sufficienti per giustificare la diversità di regime giuridico

delle indennità in questione.

7. - Il carattere di interpretazione autentica da riconoscere

all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993

consente di escludere che questa disposizione interferisca sulla

funzione giurisdizionale (artt. 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della

Costituzione) o limiti il diritto di difesa degli interessati (art.

24 della Costituzione). Il legislatore difatti si è mosso sul piano

delle fonti, esercitando il potere di attribuire alla disposizione

legislativa interpretata un significato obbligatorio per tutti, senza

con ciò interferire nella diversa funzione del potere giudiziario,

che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sin dalla

sentenza n. 118 del 1957), consiste nell'adozione di decisioni

vincolate all'ordinamento normativo.

La legge interpretativa non travolge inoltre i giudicati che si

sono formati. La necessità di rispettarli nei singoli casi in cui vi

sia cosa giudicata giustifica, anzi, la differente condizione di chi

abbia avuto il riconoscimento giudiziale definitivo dell'adeguamento

automatico dell'indennità rispetto a chi non lo abbia ottenuto. La

legge interpretativa non appare inoltre mossa dall'intento di

interferire nei giudizi in corso, ma è raccordata all'esigenza di

chiarire la portata della norma interpretata, anche in coerenza con

le valutazioni di spesa e la copertura finanziaria prevista con

l'istituzione dell'indennità.

8. - Non sussiste neppure il contrasto, denunciato dalle ordinanze

di rimessione, dell'omesso adeguamento automatico dell'indennità con

l'art. 36 della Costituzione.

I requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della

retribuzione devono essere valutati, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, non già in relazione ai singoli

elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la

retribuzione nel suo complesso (da ultimo sentenza n. 164 del 1994).

Non si può pertanto fare isolato riferimento ad una indennità,

che concorre ad integrare il trattamento stipendiale. Né la

disposizione costituzionale tende a garantire la indicizzazione degli

elementi retributivi.

Infine non si vede come possa essere configurato un contrasto,

peraltro dedotto senza adeguata argomentazione, con l'art. 97 della

Costituzione.

Ogni altro profilo rimane assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica) e dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221

(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97,

101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dai Tribunali

amministrativi regionali dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara,

della Toscana, del Veneto e del Lazio con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari