Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131

del codice di procedura penale e della legge 14 marzo 1968, n. 157,

tabella D, punto 13, lettere a) e b), recante la previsione di diritti

di cancelleria per il rilascio di copie, promosso con ordinanza emessa

il 29 ottobre 1970 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a

carico di Fabijanovic Lajzija, iscritta al n. 384 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49 del 24 febbraio 1971.

Udita nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 la relazione del

Presidente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio penale pendente davanti al pretore di Trieste a carico

di Fabijanovic Lajzija, residente all'estero, poiché questi non aveva

adempiuto all'invito di eleggere domicilio in Italia, ne veniva

dichiarata la contumacia e si procedeva in stato di irreperibilità del

prevenuto.

Nel corso del procedimento, il difensore d'ufficio affermava di

essersi trovato nella impossibilità di esplicare seriamente il mandato

e di approfondire le questioni di fatto e di diritto, non conoscendo

gli atti della causa, per avere copia dei quali la legge 14 marzo 1968,

n. 157, Tab. D, punto 13, lett. a) e b), richiede il versamento in

cancelleria dei cosiddetti diritti di copia e di certificazione.

Sollevava quindi questione di legittimità costituzionale della

predetta legge, in relazione agli artt. 128 e 131 del codice di

procedura penale, per contrasto con vari articoli della Costituzione.

Il pretore, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente

infondata, con ordinanza 29 ottobre 1970 rimetteva a questa Corte la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131 c.p.p. e

della predetta legge 14 marzo 1968, n. 157, limitatamente alla Tabella

D, punto 13, lett. a) e b), in riferimento agli artt. 3, prima e

seconda parte; 24, prima, seconda e terza parte; 35; 36; 38 e 53 della

Costituzione.

La causa è stata decisa in camera di consiglio, a norma dell'art.

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale 16 marzo 1956, non essendoci stata costituzione di

parti. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza ripropone la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale,

già decisa da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione, nella sentenza n. 114 del 1964 (ricordata nella stessa

ordinanza).

Prospetta inoltre un nuovo profilo della questione, in relazione

alla legge 14 marzo 1968, n. 157, Tab. D, punto 13, lett. a) e b), e

con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24, primo, secondo

e terzo comma; 38 e 53 della Costituzione.

2. - In ordine alla prima censura, l'ordinanza ritiene che

l'istituto della difesa d'ufficio, che, così come oggi opera, è

gratuita per gli indigenti e quasi sempre rende difficile il recupero

delle competenze del difensore negli altri casi, lede il principio di

parità dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e quello del

diritto alla retribuzione (artt. 35 e 36 Cost.).

Ma già nella citata sentenza n. 114 del 1964 questa Corte ha

rilevato, per quanto attiene al gratuito patrocinio, che la tutela del

lavoro non esclude "che, in base alla legge, possano essere imposte

prestazioni gratuite, per ragioni di interesse generale, a norma

dell'art. 23 della Costituzione", ed ha affermato che l'obbligo degli

esercenti la professione forense di assumere gratuitamente la difesa

dei non abbienti, trovando la sua ragione nell'interesse pubblico di

fornire l'assistenza giudiziaria a questi ultimi ed avendo carattere

saltuario così da non alterare la disciplina economica della

professione, non contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza

dei cittadini e di tutela del lavoro.

Per quanto concerne, poi, l'obbligo più generale dei

professionisti forensi di assumere, con il rischio patrimoniale di non

essere retribuiti, la difesa di ufficio anche dei cittadini abbienti

(che sono tenuti, in base all'art. 4 disp. att. del codice di procedura

penale, a corrispondere l'onorario al difensore), questa Corte, con

decisione n. 97 del 1970, ha ritenuto che, essendo la difesa

dell'imputato, con o senza retribuzione, di interesse pubblico, in

quanto attinente alla validità del giudizio, può senz'altro essere

imposta a norma dell'art. 23 della Costituzione, senza che ciò

comporti, dato il suo carattere occasionale, violazione dell'art. 36.

L'ordinanza di rinvio non contiene argomenti tali da potere indurre

questa Corte a mutare opinione, né ha rilevanza, ai fini del giudizio

di costituzionalità, la constatazione, con cui la stessa ordinanza

giustifica la riproposizione della questione, che il legislatore non

abbia ancora accolto il suggerimento, contenuto, de lege ferenda, nella

sentenza n. 114 del 1964, di creare un sistema diretto ad assicurare in

ogni caso un compenso al difensore d'ufficio. Se, infatti, sussistono

tuttora le ragioni per cui è auspicabile una rielaborazione

legislativa della materia, il fatto che ad essa non sia stato ancora

provveduto non modifica i termini della già esaminata questione di

legittimità costituzionale.

3. - Sotto l'altro profilo, ora per la prima volta proposto,

l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriverebbe

dall'obbligo del difensore d'ufficio di corrispondere i cosiddetti

"diritti di cancelleria", previsti dalla legge n. 157 del 1968, per il

rilascio delle copie di atti processuali necessarie alla difesa. Ciò

importerebbe una violazione del principio della rispondenza del

concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva,

di cui all'art. 53 della Costituzione; del principio, che deriverebbe

dall'art. 38 Cost., secondo cui gli oneri di assistenza sociale sono a

carico di tutta la collettività; del diritto alla difesa (art. 24

Cost.), in quanto la non gratuità delle dette copie ostacolerebbe una

seria ed efficace attività difensiva; del principio di eguaglianza, in

quanto il cittadino meno fortunato si troverebbe in condizione di dover

rinunciare a una completa difesa, ove non possa pagare quel tributo.

Ma le censure così dedotte non hanno fondamento.

La legge attribuisce al difensore la facoltà di prendere visione

degli atti processuali depositati e di estrarne copia (articoli 201,

304 quater, 320, 372, 407, n. 4, 410, 533 c.p.p.). La possibilità,

offerta al difensore, di chiederne copia alla cancelleria è un mezzo

per agevolare la sua opera, e il versamento dei "diritti di

cancelleria" è il corrispettivo di un servizio che il difensore può

utilizzare, ove lo ritenga opportuno, secondo le sue libere

valutazioni. Resta quindi escluso il raffronto delle norme impugnate,

sia con l'art. 53 della Costituzione, di cui, del resto, la Corte ha

già ritenuto la non applicabilità agli oneri processuali (sentenze n.

30 del 1964 e n. 23 del 1968), che con l'art. 38 della Costituzione, il

quale, d'altra parte, non esclude che oneri di assistenza sociale

possano essere posti a carico di determinate categorie e dei loro

appartenenti.

Del pari infondato è il denunciato contrasto col diritto di difesa

e con il principio di eguaglianza.

La ricordata facoltà del difensore di prendere visione,

direttamente o a mezzo di persona di fiducia, degli atti depositati

consente di adempiere al mandato con serietà e coscienza. I vantaggi

che indubbiamente offre, per il professionista, la disponibilità nello

studio degli atti processuali non vanno confusi con l'impossibilità di

adempiere all'obbligo e all'onere di preparare una adeguata difesa ove

non sia fornita dall'ufficio giudiziario copia degli atti.

È da escludere, di conseguenza, che la previsione dei "diritti di

cancelleria" per il rilascio di tali copie dia luogo a una disparità

di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale e della legge 14

marzo 1968, n. 157, limitatamente alla Tab. D, punto 13, lett. a) e

b), recante la previsione di diritti di cancelleria per il rilascio di

copie, sollevata con ordinanza del 29 ottobre 1970 dal pretore di

Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24,

primo, secondo e terzo comma; 38 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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