Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma

secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31

gennaio 1997 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico

di M. P., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del dibattimento celebrato nei confronti di persona

imputata del delitto di oltraggio (art. 341 codice penale), il

pretore di Latina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 599,

comma secondo, del codice penale - che esclude la punibilità di chi

commette i fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 del codice (ingiuria

e diffamazione) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto

altrui e subito dopo di esso - nella parte in cui non ne è prevista

l'applicabilità anche al reato di cui all'art. 341 del codice

penale.

Il rimettente premette che dal dibattimento sarebbe emerso che gli

agenti di polizia giudiziaria, persone offese dall'oltraggio, avevano

tenuto nei confronti dell'imputata un comportamento complessivo che,

pur non integrando gli estremi della scriminante dell'art. 4 del

decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944

("Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339,

341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o

l'incaricato del pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia

dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con

atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni"), appariva tale da

rivestire le caratteristiche della provocazione per "fatto ingiusto",

causa di giustificazione prevista dall'art. 599 cod. pen. in

relazione a fatti d'ingiuria o diffamazione, ma valutabile nel caso

di specie solamente come attenuante ai sensi dell'art. 62, comma

primo, n. 2, cod. pen.

Ad avviso del rimettente, tuttavia, il fatto che la Corte

costituzionale con la sentenza n. 341 del 1994 abbia ritenuto

irragionevole la diversità del minimo edittale del reato di

oltraggio rispetto alla pena prevista per il reato di ingiuria, sul

presupposto che la disparità di trattamento sanzionatorio appare

"non più giustificabile dall'attuale bilanciamento di interessi tra

la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale anche nei

casi di minima entità, e quella della libertà personale del

soggetto agente" comporterebbe che pari irragionevolezza dovrebbe

riscontrarsi anche nel diverso rilievo che dal codice viene dato al

rapporto tra condotta dell'autore del reato

(oltraggiante/ingiuriante) e comportamento della persona offesa, a

seconda che questi sia pubblico ufficiale o un privato cittadino.

In particolare, quando il privato si trova ad "interagire con

comportamenti del pubblico ufficiale che - sebbene non arbitrari -

rivestano le caratteristiche del fatto ingiusto di cui all'art. 599

c. II c.p." perché connotati da "estrema animosità verbale" e da

"patente scorrettezza" l'impossibilità di applicare l'esimente della

provocazione comporterebbe un trattamento sanzionatorio

irragionevole, ingiustificatamente disomogeneo rispetto a chi subisca

"lo stesso comportamento da parte di altri privati, (...) non forniti

nemmeno del maggior prestigio del pubblico ufficiale, di per sé

capace di porre ulteriormente in soggezione il cittadino".

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura la sentenza n. 341 del 1994 citata dal

rimettente, pur dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art.

341 cod. pen. nella parte in cui prevede come minimo edittale la

reclusione per sei mesi, non ha affatto sancito l'esigenza di una

piena corrispondenza nel trattamento sanzionatorio tra la fattispecie

di oltraggio e quella di ingiuria, avendo al contrario la Corte

ribadito come "la plurioffensività del reato d'oltraggio rende

certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di

quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un

interesse che supera quello della persona fisica e investe il

prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione".

Ad avviso dell'Avvocatura è dunque ragionevole che per il delitto

di oltraggio, in luogo dell'esimente della provocazione, sia prevista

l'autonoma scriminante della reazione agli atti arbitrari del

pubblico ufficiale, in quanto tale scriminante rappresenterebbe una

"forma speciale di provocazione, qualificata dal (e modellata sul)

particolare status di colui che la pone in essere" (Cass. sez. VI, 5

maggio 1992, Rosi). Considerato in diritto

1. - Il pretore di Latina ha sollevato, con riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 599, comma secondo, del codice penale - che esclude la

punibilità di chi abbia commesso un delitto di ingiuria o di

diffamazione nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto

altrui e subito dopo di esso - nella parte in cui non prevede

l'applicabilità di tale causa di giustificazione al delitto di

oltraggio a pubblico ufficiale.

In particolare, il giudice rimettente premette che nel caso di

specie il pubblico ufficiale aveva posto in essere comportamenti che

rivestivano le caratteristiche del fatto ingiusto, in quanto

connotati da "estrema animosità verbale" e da "patente

scorrettezza", e che però - non integrando gli estremi degli atti

arbitrari di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale

14 settembre 1944, n. 288 - rendevano applicabile in favore del

privato solo l'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, numero

2, cod. pen., e non la causa di giustificazione della provocazione,

operante esclusivamente per i delitti di ingiuria e diffamazione.

Ad avviso del giudice rimettente, l'impossibilità di applicare

tale causa di giustificazione al delitto di cui all'art. 341 cod.

pen. determinerebbe, a seconda che la persona offesa sia un privato o

un pubblico ufficiale e, quindi, sia configurabile, rispettivamente,

il delitto di ingiuria ovvero quello di oltraggio, una irragionevole

disparità di trattamento, a fronte di un analogo comportamento

provocatorio del soggetto passivo del reato.

Tali censure troverebbero conforto nella stessa giurisprudenza di

questa Corte, in particolare nella sentenza n. 341 del 1994, ove è

stata affermata l'irragionevolezza del diverso trattamento

sanzionatorio tra i delitti di ingiuria e di oltraggio, con

riferimento alla sproporzione per eccesso del minimo edittale

previsto per il secondo reato, non più giustificabile dall'attuale

bilanciamento di interessi "tra tutela dell'onore e del prestigio del

pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione) anche

nei casi di minima entità e quello della libertà personale del

soggetto agente".

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

Sulla base della prospettazione del giudice rimettente, la

questione di legittimità costituzionale implica l'esame dei rapporti

tra le due cause di giustificazione della provocazione e della

reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale: è necessario in

particolare verificare se effettivamente quest'ultima non ricorra

quando il pubblico ufficiale abbia tenuto un comportamento

"provocatorio" ma non "arbitrario" e se per porre rimedio alla

conseguente denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione si

debba necessariamente ricorrere ad un intervento integrativo di

questa Corte sull'art. 599, secondo comma, cod. pen., sì da

ricomprendervi anche il caso in cui il privato commetta un oltraggio

nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del pubblico

ufficiale e subito dopo di esso.

In particolare, nel confronto tra gli elementi costitutivi delle

due cause di giustificazione vengono in considerazione da un lato il

"fatto ingiusto altrui", dall'altro gli "atti arbitrari".

Iniziando l'esame da questi ultimi, l'ordinanza di rimessione si

basa sul presupposto che il comportamento provocatorio del pubblico

ufficiale, definito in termini di "estrema animosità verbale" e di

"patente scorrettezza", pur integrando gli estremi del fatto

ingiusto, non rientra tra gli atti arbitrari rilevanti ai fini

dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4

del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944. Se ne deve

indurre che il giudice rimettente si sia implicitamente richiamato

all'indirizzo, nettamente prevalente nella giurisprudenza di

legittimità, che interpreta in termini assai restrittivi e rigorosi

questo elemento della causa di giustificazione in esame.

In effetti, alla stregua di tale indirizzo il comportamento del

pubblico ufficiale idoneo a scriminare la reazione del privato deve

essere non solo illegittimo, cioè eccedere dalle funzioni conferite

dalla legge, ma esprimere atteggiamenti aggressivi, vessatori, di

sopraffazione, ovvero essere ispirato da ragioni di malanimo,

prepotenza o capriccio, cioè denotare la pervicace intenzione di

agire al di fuori delle proprie attribuzioni e di realizzare un vero

e proprio sopruso nei confronti del privato. Può al riguardo

parlarsi di concezione soggettiva dell'atto arbitrario, nel senso che

si richiede che gli atti del pubblico ufficiale siano sorretti dalla

dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del

proprio comportamento. Sulla base di questi presupposti, la

prevalente giurisprudenza ritiene che comportamenti semplicemente

inurbani, scorretti o sconvenienti non siano qualificabili come atti

arbitrari, ed esclude di conseguenza in tali casi l'operatività

della esimente.

Tale orientamento, sebbene prevalente, non è peraltro esclusivo.

Alcune decisioni di legittimità, meno frequenti ma non isolate,

nonché la stragrande maggioranza delle sentenze di merito,

costruiscono in maniera radicalmente diversa i rapporti tra

illegittimità e arbitrarietà del comportamento del pubblico

ufficiale.

Attraverso varie decisioni relativamente recenti, che si integrano

tra loro e costituiscono un coerente superamento della precedente

giurisprudenza, la Suprema Corte ha sostenuto: che può essere

invocata l'esimente dell'atto arbitrario ogniqualvolta il pubblico

ufficiale abbia agito in modo aggressivo, vessatorio o comunque privo

di quei requisiti di convenienza e urbanità in cui si esprimono le

esigenze fondamentali di ogni civile convivenza; che è arbitrario

l'atto del pubblico ufficiale che, pur essendo sostanzialmente

legittimo, venga compiuto con modalità scorrette, offensive e

comunque sconvenienti, in quanto la convenienza e l'urbanità dei

modi, esplicitamente imposte a determinate categorie di pubblici

ufficiali, debbono ritenersi doverose anche in difetto di esplicita

disposizione legislativa; che l'atteggiamento villano non può

comunque essere consentito al pubblico ufficiale e che la

scorrettezza e la sconvenienza delle modalità di esercizio di una

attività conforme sotto il profilo sostanziale alle norme di legge

si traducono in un eccesso dai limiti delle attribuzioni del pubblico

ufficiale. Attraverso questo indirizzo giurisprudenziale risulta

superata anche la concezione soggettiva dell'atto arbitrario, in

quanto non si fa più cenno al requisito della dolosa consapevolezza

in capo al pubblico ufficiale della illegittimità e della

arbitrarietà del proprio comportamento.

Logicamente conseguente a questa impostazione è la sua proiezione

sui rapporti tra le due cause di giustificazione della reazione agli

atti arbitrari e della provocazione, puntualmente colta attraverso

l'affermazione che la prima non è altro che una speciale ipotesi di

provocazione, qualificata dallo status di pubblico ufficiale di colui

che la pone in essere.

3. - Dei due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, il primo,

fatto proprio dal giudice rimettente, determinerebbe il denunciato

contrasto con l'art. 3 Cost.; il secondo, invece, consentirebbe di

superare il prospettato vizio di costituzionalità, in quanto il caso

oggetto del presente giudizio rientrerebbe nella sfera di

applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n.

288 del 1944, alla stregua di una interpretazione che appare

agevolmente sostenibile e compatibile con gli ordinari canoni

ermeneutici.

Militano in primo luogo a favore dell'interpretazione più lata

dell'esimente della reazione ad atti arbitrari ragioni di ordine

storico-politico. Presente nel codice penale Zanardelli del 1889, la

causa di giustificazione venne abolita dal codice penale del 1930, in

nome di una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità"

degli agenti della pubblica autorità, per essere poi reintrodotta,

ancor prima della fine della guerra di Liberazione, dal decreto

legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, unitamente ad

altre significative modifiche dell'ordinamento penale, ritenute

coessenziali al passaggio dal regime autoritario al nuovo ordinamento

democratico e alla nuova impostazione dei rapporti tra autorità e

cittadino.

Le vicende storiche della causa di giustificazione della reazione

agli atti arbitrari del pubblico ufficiale sono dunque sintomatiche

della diversa disciplina dei rapporti tra cittadino e autorità

rispettivamente negli ordinamenti liberal-democratici e nei regimi

totalitari: in particolare, riflettono le garanzie e le forme di

tutela che i primi riconoscono ai privati in caso di comportamenti

abusivi dei pubblici ufficiali. Rientra perciò nei poteri-doveri

dell'interprete tenere conto dello sviluppo storico dell'istituto che

egli è chiamato ad applicare, attribuendogli il significato più

consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente, alla

luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione.

Non paiono di ostacolo a tale interpretazione né la formulazione

letterale della norma, né considerazioni di ordine sistematico.

Il doppio richiamo, contenuto nell'art. 4 del decreto legislativo

luogotenenziale in esame, all'eccesso dai limiti delle proprie

attribuzioni e agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non impone,

infatti, di costruire l'arbitrarietà come un quid pluris diverso e

ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni, riferito, sotto il

profilo oggettivo, alle modalità di esercizio delle funzioni e

sorretto, sotto l'aspetto soggettivo, dalla dolosa consapevolezza

dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento.

Anche alla stregua della stessa interpretazione letterale delle

espressioni usate dall'art. 4, può ragionevolmente sostenersi che

arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo

fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui

il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della

illegittimità dell'atto in sé considerato; altrettanto plausibile

è concludere, sulla scia della interpretazione prospettata dalla

giurisprudenza di legittimità minoritaria, che il comportamento

scorretto, incivile, inurbano, sconveniente del pubblico ufficiale

rende di per sé la sua condotta estranea alle funzioni e, quindi,

illegittima.

Questa interpretazione è avvalorata dalla legislazione (v. ad

esempio l'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché

l'impianto ispiratore della legge 7 agosto 1990, n. 241) che a vario

titolo impone norme di comportamento ai pubblici impiegati o delinea

principi generali dell'azione amministrativa, volti ad impostare in

un contesto di lealtà e di reciproca fiducia e collaborazione i

rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Si può pertanto

concludere che l'arbitrarietà da un lato non implica un quid pluris

rispetto alla "illegittimità", dall'altro è sufficiente a

qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti

posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé

"legittime", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità

impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione

stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di

correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei

pubblici ufficiali.

4. - L'interpretazione conforme a Costituzione si pone non solo in

linea con le ragioni storico-politiche che hanno indotto il

legislatore a reintrodurre sin dal 1944 nell'ordinamento penale la

causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari, ma si

innesta su interventi di questa Corte volti a rendere altre norme

contenute nel capo del codice penale relativo ai delitti dei privati

contro la pubblica amministrazione compatibili con l'assetto dei

rapporti tra autorità e cittadino propri di un ordinamento

democratico. Valga per tutti il richiamo alla sentenza n. 341 del

1994, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la misura

minima edittale di sei mesi di reclusione prevista dall'art. 341 cod.

pen., rilevando, tra l'altro, che tale sanzione appare "come il

prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra

pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e

discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che

è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione

repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società

non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura

degli interessi di quest'ultima".

5. - Alla stregua delle considerazioni sinora esposte, emerge una

sostanziale coincidenza tra l'illegittimità-arbitrarietà del

comportamento del pubblico ufficiale che ha dato causa alla reazione

oltraggiosa del privato e il fatto ingiusto altrui di cui all'art.

599, comma secondo, cod. pen. Al riguardo, è significativo che la

giurisprudenza di legittimità definisca il fatto ingiusto altrui

come qualsiasi comportamento contrario alle regole sociali che

improntano la convivenza civile, a prescindere dalla sua contrarietà

a norme giuridiche, adottando espressioni in cui è dato cogliere una

significativa assonanza con la scorrettezza, la sconvenienza,

l'aggressività che connotano in termini di arbitrarietà il

comportamento del pubblico ufficiale contrastante con gli specifici

doveri attinenti allo svolgimento delle sue attribuzioni.

D'altro canto la struttura della causa di giustificazione della

reazione agli atti arbitrari implicitamente richiama - quantomeno

nella specifica ipotesi della reazione oltraggiosa del privato - i

requisiti dello stato d'ira e della conseguente immediatezza della

reazione: poiché il comportamento del pubblico ufficiale deve avere

"dato causa" alla reazione del privato, la reazione si accompagna per

lo più ad uno stato di concitazione e di alterazione, assimilabile

ad una risposta ab irato. È dato dunque riscontrare un rapporto di

"causalità psichica" tra il comportamento del pubblico ufficiale e

la reazione del privato, non diverso dal rapporto tra il fatto

ingiusto e lo stato d'ira richiamato dall'art. 599, comma secondo,

cod. pen.; rapporto che trova conferma nella stessa struttura del

delitto di oltraggio, ove si richiede che l'offesa all'onore o al

prestigio del pubblico ufficiale avvenga "in presenza di lui e a

causa o nell'esercizio delle sue funzioni".

Ove debba essere applicata al delitto di oltraggio, la causa di

giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico

ufficiale ricalca dunque la struttura della provocazione, dalla quale

si differenzia per gli elementi specializzanti della qualità di

pubblico ufficiale della persona offesa e della conseguente

specificità del fatto ingiusto su cui si innesta la reazione,

individuato in relazione alle funzioni del soggetto passivo e ai

doveri di correttezza, di convenienza e di urbanità che debbono

connotare i rapporti tra i pubblici ufficiali ed i privati.

Così delineati i rapporti tra provocazione e reazione agli atti

arbitrari, risulta evidente che la presente questione di legittimità

costituzionale deve essere risolta mediante una interpretazione,

diversa da quella prospettata dal giudice rimettente, idonea a

superare i denunciati vizi di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma secondo, del

codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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