Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1977 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 1290/1921

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge 24 agosto 1921,

n. 1290 (esprospriazione senza previo indennizzo o idonea garanzia),

promosso con ordinanza 21 marzo 1974 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Cangiano Colomba ed altri e il Comune

di Napoli, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Napoli;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avv. Tommaso Peccerillo per il Comune di Napoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In sede di decisione sull'impugnazione avverso una pronuncia

conseguente a un giudizio di rinvio, la Corte di cassazione,

occupandosi per la seconda volta delle pretese risarcitorie avanzate

dai congiunti Cangiano nei confronti del Comune di Napoli in relazione

ad un'espropriazione di loro beni, avvenuta nel 1939, e da essi

ritenuta illegittima, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che la norma impugnata

prevede, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, una forma

di espropriazione di urgenza non condizionata dall'effettivo deposito

dell'indennità provvisoria stabilita dal prefetto. Conseguentemente

sarebbe lecito il trasferimento del bene espropriato sulla base della

semplice determinazione dell'importo dovuto, senza il previo deposito

dell'indennità.

La norma denunciata, permettendo che il pagamento avvenga anche a

grande distanza di tempo, eventualmente dopo la svalutazione della

moneta cagionata dagli eventi bellici, contrasterebbe con l'art. 42

della Costituzione, secondo cui l'espropriazione è consentita "salvo

indennizzo".

L'illegittimità dell'impugnato art. 12 apparirebbe inoltre evidente

per effetto di una comparazione con le più comuni fattispecie

espropriative, nelle quali il legislatore ha condizionato l'effetto

ablativo al previo deposito dell'indennizzo. La stessa norma,

risultando poi modificata dall'art. 19 della legge 29 maggio 1939, n.

1208, nel senso che anche nell'ipotesi di procedura espropriativa

abbreviata la somma stabilita sia previamente depositata presso la

Cassa depositi e prestiti, creerebbe una disparità di trattamento tra

coloro cui siano state applicate le leggi speciali per Napoli prima o

dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1939. Per tali ragioni

sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione.

Il giudice a quo motiva a lungo sull'ammissibilità della questione

proposta, prospettandosi il quesito se dopo una prima sentenza di

Cassazione con rinvio ed enunciazione del principio di diritto cui

avrebbe dovuto adeguarsi il giudice di merito - con effetto vincolante

per tutte le successive fasi del giudizio - si verifichi ancora la

possibilità di provocare un giudizio di legittimità costituzionale

avente ad oggetto la norma che dovrebbe ormai esser necessariamente

applicata. Risolve tale dubbio in senso positivo, osservando che se la

novazione legislativa può travolgere il principio di diritto enunciato

nella sentenza di rinvio, il medesimo effetto deve verificarsi qualora

sia riconosciuta la illegittimità costituzionale della norma da

applicarsi, con conseguente rilevanza della relativa questione.

Si è costituito innanzi a questa Corte il Comune di Napoli,

rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Gleijeses e Tommaso

Peccerillo, con atto di deduzioni depositato il 23 ottobre 1974,

chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

La difesa del Comune eccepisce preliminarmente che la Corte di

cassazione, in quella sede, non avrebbe potuto sollevare la questione

di legittimità costituzionale dell'impugnato art. 12, perché i

principi vigenti in tema di giudizi di rinvio avrebbero precluso

siffatta proposizione. Nel merito osserva in primo luogo che la norma

costituzionale nulla dispone in ordine al momento in cui deve essere

pagata l'indennità all'espropriato, limitandosi ad assicurare che

l'espropriazione avvenga "salvo indennizzo". Soggiunge quindi che

numerose leggi prevedono che il pagamento dell'indennità avvenga dopo

l'avvenuta ablazione, e che la norma impugnata prevede una

espropriazione d'urgenza, con determinazione immediata di una

indennità provvisoria, salvo determinazione di quella definitiva da

parte della Giunta Speciale prevista dalla legge per il risanamento

della città di Napoli, la cui competenza è richiamata dall'art. 19

del d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219.

Con memoria depositata il 5 ottobre 1977 la difesa del Comune,

sviluppando ampiamente le argomentazioni svolte nell'atto di

costituzione, ha concluso per l'infondatezza della questione proposta,

insistendo ulteriormente, in pubblica udienza, nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1) La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o

meno con gli artt. 42 e 3 della Costituzione l'art. 12 del d.lg.lgt. 27

febbraio 1919, n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290),

nella parte in cui non condiziona la particolare espropriazione

d'urgenza da esso prevista al preventivo deposito dell'indennità, o

quanto meno, a precise modalità che assicurino l'effettivo pagamento

della medesima.

La norma è denunciata per il dubbio che essa consenta un

illimitato differimento nel tempo del deposito dell'indennizzo il quale

apparirebbe in tal modo aleatorio e potrebbe anche assumere carattere

irrisorio per effetto della svalutazione, con conseguente violazione

dell'art. 42 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione sarebbe nel contempo vulnerato

l'art. 3 della Carta costituzionale perché la deroga al principio

generale del preventivo deposito dell'indennità d'espropriazione non

avrebbe idonea giustificazione e creerebbe, persino nell'ambito delle

stesse espropriazioni previste dalle leggi speciali per Napoli, una

disparità di trattamento tra gli espropriati in base a leggi anteriori

al 1939 e quelli che hanno subito il procedimento ablativo dopo

l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 1208, il cui art. 19

reintroduce l'obbligo del previo deposito dell'indennità.

2) Occorre innanzitutto vagliare l'eccezione di inammissibilità

della questione, formulata nell'atto di costituzione dal Comune di

Napoli. Essa è infondata. Non può invero condividersi il dubbio che

il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio impedisca la

proposizione della questione di legittimità costituzionale di quella

norma da cui è stato tratto il principio di diritto cui deve

uniformarsi il giudice di rinvio; e cio quando anche questi si sia già

pronunciato con decisione impugnata.

Infatti la contraria interpretazione contrasta con il chiaro

disposto degli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23

della legge n. 87 del 1953, secondo cui tali questioni possono essere

sollevate nel corso del giudizio, senza alcuna specifica limitazione.

In tal senso è del resto la comune interpretazione giurisprudenziale e

dottrinale. Si può inoltre aggiungere che, altrimenti, la Corte

costituzionale non potrebbe pronunciarsi sulle questioni di

legittimità costituzionale relative a norme che devono ancora ricevere

applicazione nella fase di rinvio, con conseguente violazione della

disposizione costituzionale sopra indicata.

3) Nel merito, entrambe le censure prospettate non sono fondate.

La norma impugnata configura, secondo una costante trentennale

interpretazione della Cassazione, il decreto prefettizio di immissione

nel possesso dei beni come provvedimento nel contempo formalmente e

sostanzialmente espropriativo, e ne condiziona la validità alla

determinazione prefettizia di una somma che l'espropriante dovrà

depositare in via provvisoria, salva la determinazione dell'indennità

definitiva da parte dell'apposita Giunta arbitrale istituita presso la

Corte di appello di Napoli. Va soggiunto che secondo il denunciato art.

12 il momento assunto per la commisurazione del valore del bene viene a

coincidere con quello in cui il provvedimento produce l'effetto

ablativo.

Tale speciale procedura espropriativa non contrasta con gli

invocati principi costituzionali.

Infatti l'art. 42 della Carta dispone che "la proprietà privata

può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo,

espropriata per motivi d'interesse generale". Per costante

giurisprudenza di questa Corte l'indennizzo non rappresenta un

integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensì

il massimo di contributo e di riparazione garantito all'interesse

privato; esso tuttavia non può essere fissato in misura simbolica o

irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro.

Dalla funzione dell'indennizzo, così delineata, non deriva che il

deposito dello stesso debba precedere necessariamente, in ogni

previsione legislativa, il provvedimento di espropriazione.

Neppure è fondata la censura mossa sotto il profilo che

all'espropriato non spetterebbero mezzi giuridici adeguati per

costringere l'espropriante al pagamento dell'indennizzo e all'eventuale

risarcimento dei danni provocati da un suo illecito comportamento.

Invero, alla stregua della comune interpretazione giurisprudenziale

e dottrinale, trova applicazione anche al caso di specie il principio,

deducibile dall'art. 1183 del vigente codice civile (art. 1173 c.c. del

1865), secondo cui quod sine die debetur statim debetur. Ossia,

perfezionatosi il procedimento amministrativo ablativo con il

provvedimento d'espropriazione, e sorta in capo all'espropriante

l'obbligazione di indennizzo, il privato può sempre ottenere che il

giudice fissi un congruo termine perché la pubblica amministrazione

espropriante depositi l'indennizzo, scaduto il quale termine sorgerà a

favore del soggetto espropriato il diritto al risarcimento dei danni

previsti dall'art. 1224 c.c.. Per giurisprudenza costante

l'espropriato, se dimostri di essere stato danneggiato dal

comportamento anormale e colposo dell'espropriante, può ottenere

altresì il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, fino a

comprendervi, nei congrui casi, anche gli effetti della svalutazione

sopravvenuta nel frattempo.

Risulta pertanto erroneo l'assunto da cui muove l'ordinanza di

rimessione, mentre non sarebbe pertinente il rilievo, ai fini del

giudizio rimesso a questa Corte, che nel caso di specie gli interessati

non abbiano fatto valere in tempo utile i mezzi giuridici loro

conferiti dall'ordinamento.

4) Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della

Costituzione. La deroga al principio del preventivo deposito

dell'indennizzo appare ragionevole e giustificata sol che si consideri

che essa è prevista per i casi di espropriazione d'urgenza ed è

configurata in provvedimenti legislativi dettati per attuare speciali

opere di risanamento e bonifica di alcuni rioni del Comune di Napoli.

Alla disparità di trattamento, prospettata dal giudice a quo, tra

coloro che subirono in Napoli procedure espropriative prima o dopo

l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939, n. 1208, si obietta,

come questa Corte ha già altre volte affermato, che "non può

contrastare il principio di eguaglianza un differenziato trattamento

applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel

tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per se

elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli

stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale"

(sentenza n. 92 del 1975).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 del d.lg.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito in

legge 24 agosto 1921, n. 1290), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LTVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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