Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21

giugno 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul

ricorso di De Prisco De Luca Concetta contro il Ministero della difesa,

iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto n. 98 del 3 febbraio 1961, il Ministro per la difesa

respingeva la domanda di pensione di riversibilità avanzata dalla

signorina De Luca De Prisco Concetta, figlia adottiva nubile di un ex

colonnello, sul rilievo che la richiedente, disponendo di un reddito

superiore alle lire 240.000 annue, non poteva essere considerata

nullatenente ai sensi dell'articolo 12, comma terzo, della legge 15

febbraio 1958, n. 46.

Avverso detto provvedimento l'interessata proponeva ricorso alla

Corte dei conti sollevando eccezione di illegittimità costituzionale

della citata norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

poiché dalla stessa deriverebbe una ingiustificata disparità di

trattamento pensionistico in danno dei beneficiari di pensioni

ordinarie rispetto ai titolari di pensioni di guerra.

L'eccezione, alla quale aderiva il pubblico ministero, è stata

accolta dalla Corte dei conti che, con ordinanza 21 giugno 1971, ha

rimesso gli atti a questa Corte.

Si osserva nell'ordinanza che in materia di pensione di guerra la

legge 10 agosto 1950, n. 648, aveva in origine fissato anch'essa il

limite di lire 240.000 annue di reddito al di là del quale i

richiedenti del trattamento pensionistico indiretto non potevano essere

ammessi a fruire di detto beneficio; tale limite, però, veniva

successivamente elevato a lire 720.000 annue con la legge 9 novembre

1961, n. 1240; infine, con la legge 18 maggio 1967, n. 318, si stabilì

che "si considera siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza

quando il richiedente risulti non assoggettabile, per l'ammontare del

suo reddito complessivo, all'imposta complementare", circostanza,

quest'ultima, desumibile dalla certificazione rilasciata dagli uffici

distrettuali delle imposte dirette.

In tema, invece, di pensione di riversibilità ordinaria nessuna

modificazione è stata apportata dal legislatore alla norma impugnata

che considera nullatenente l'orfano (o l'orfana nubile) maggiorenne che

non possa disporre di un reddito superiore alle lire 240.000 annue.

La disparità tra i due trattamenti pensionistici appare, pertanto,

evidente e non sembra giustificata da particolari condizioni,

essendosi, in presenza di situazioni analoghe o similari.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa

dall'ordinanza di rimessione ha ad oggetto l'art. 12, comma terzo,

della legge 15 febbraio 1958, n. 46, limitatamente alla parte in cui,

agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di

riversibilità, non considera "nullatenenti gli orfani maggiorenni che

usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue". Secondo

l'ordinanza tale disposizione contrasterebbe con le corrispondenti

norme emanate in materia pensionistica di guerra ai sensi delle quali

il richiedente la pensione indiretta si considera privo dei "necessari

mezzi di sussistenza quando risulti non assoggettabile per l'ammontare

del suo reddito complessivo alla imposta complementare" (art. 9 legge

18 maggio 1967, n. 318): dal che deriverebbe l'incostituzionalità

della norma impugnata per violazione del principio di uguaglianza

enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

L'esame delle disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo,

terzo, sesto e settimo della legge n. 46 del 1958, sulle pensioni

ordinarie, e degli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313,

sulle pensioni di guerra pone in evidenza che il riconoscimento del

diritto a pensione è per alcuni soggetti subordinato alla presenza di

un medesimo presupposto, della stessa obbiettiva condizione: un reale

stato di bisogno in cui vengono a trovarsi detti soggetti in

conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile

che, in vita, provvedeva al loro sostentarnento. Il requisito della

"nullatenenza" previsto dalla norma denunciata per le pensioni di

riversibilità ordinaria è in tutto simile al requisito della mancanza

dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto per l'attribuzione della

pensione indiretta di guerra.

Assoluta identità di causa e ragion d'essere, quindi, tra i due

trattamenti pensionistici, entrambi preordinati al soddisfacimento

dell'identico fine assistenziale d'un soggetto rimasto privo d'un

sufficiente sostegno materiale.

Ora è evidente che la valutazione in termini economici di siffatta

condizione deve essere uguale per ambedue i casi.

Lo stesso legislatore, del resto - come esattamente posto in luce

dall'ordinanza - valutò in origine nella identica misura,

rapportandolo a un reddito non superiore a lire 240.000, lo stato di

bisogno dei richiedenti il trattamento pensionistico indiretto sia

ordinario (art. 12 legge 46 del 1958) che di guerra (artt. 71 e 73

legge 10 agosto 1950, n. 648). Non si riesce perciò a comprendere per

quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente

elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo

dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra

(portato prima a lire 720.000 e ragguagliato ora al reddito non

assoggettabile all'imposta complementare) e sia stata, invece, lasciata

inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della

nullatenenza per il riconoscimento della pensione di riversibilità

ordinaria.

La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra due

trattamenti fondati su obbiettive identiche condizioni non trova

nessuna razionale giustificazione e la norma impugnata va quindi

dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, limitatamente alla parte in cui ancora il requisito

della nullatenenza ad un reddito non superiore a lire 240.000.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo,

della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in

cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di

un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli che

risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito

complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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