Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

lettera c della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato

dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche

all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive

modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 2000

dalla Corte di appello di L'Aquila, iscritta al n. 731 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Salini Rocco e di Coletti

Tommaso ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Franco G. Scoca, Adriano Rossi e Vincenzo

Camerini per Salini Rocco, Federico Sorrentino e Giampaolo Rossi per

Coletti Tommaso ed altri e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio d'appello avverso una pronuncia

del tribunale che aveva dichiarato ineleggibile un consigliere

regionale dell'Abruzzo, in quanto colpito da condanna definitiva, sia

pure con pena condizionalmente sospesa, alla reclusione per oltre sei

mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione

dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, la Corte d'appello di

L'Aquila, con ordinanza emessa il 12 settembre 2000, pervenuta a

questa Corte il 6 novembre 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e

secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge 19 marzo

1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di

pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge

13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della legge

19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), nella parte in cui

"non prevede l'estensione all'ipotesi di ineleggibilità di cui al

predetto articolo degli effetti di cui all'art. 166, primo comma,

codice penale e non prevede limiti temporali ragionevolmente

proporzionati all'entità della pena".

La Corte remittente rileva che la disposizione dettata

dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, che, alla lettera

c, stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni

regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e dunque sono

ineleggibili, coloro che sono stati condannati con sentenza

definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per

delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri

inerenti ad una pubblica funzione, è interpretata dalla Corte di

cassazione nel senso che essa prevede non già una pena accessoria,

ma un effetto extra-penale della condanna: pertanto, mentre

l'ineleggibilità conseguente alla irrogazione della pena accessoria

dell'interdizione dai pubblici uffici non opera allorquando la pena

sia stata condizionalmente sospesa (art. 166, primo comma, del codice

penale), invece l'ineleggibilità derivante come effetto extra-penale

della condanna, in forza della norma denunciata, opera anche quando

la pena sia stata sospesa. Secondo il giudice a quo trattandosi di

situazioni sostanzialmente identiche, si verificherebbe, in primo

luogo, una disparità ingiustificata e irragionevole, non conforme al

principio di cui all'art. 3 della Costituzione, fra le due ipotesi:

non vi sarebbe ragione perché il beneficio della sospensione

condizionale della pena determini effetti diversi in relazione a

situazioni contraddistinte legislativamente da una comune

caratteristica, perché comportanti entrambe la perdita del diritto

alla eleggibilità.

In secondo luogo, si verificherebbe una violazione del diritto di

elettorato passivo, garantito dall'art. 51, primo comma, della

Costituzione, diritto che potrebbe essere eccezionalmente limitato

solo a tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, "quali

quelli propri dell'intera collettività nazionale e strettamente

collegati a valori costituzionali di primario rilievo come la difesa

dell'ordine e della sicurezza pubblica".

A tali profili di illegittimità costituzionale, prospettati

dall'appellante e fatti propri dalla Corte remittente, questa

aggiunge, d'ufficio, un profilo ulteriore, affermando che si

verificherebbe un pregiudizio assoluto del recupero sociale del

condannato, e quindi una violazione dell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto non sarebbe ipotizzabile per il condannato un

"procedimento di riabilitazione e di riscatto" dall'effetto

extrapenale derivante dalla norma impugnata, possibilità

riconosciuta invece per le pene principali ed accessorie, pur aventi

più pregnante carattere afflittivo.

Infine, secondo il giudice a quo si verificherebbe una

irragionevole sproporzione rispetto ai soggetti condannati alle pene

accessorie temporanee, per reati anche più gravi, per la mancata

previsione di una limitazionetemporale all'effetto extra-penale in

questione: ciò comporterebbe la violazione dei principi di

uguaglianza, ragionevolezza e proporzione di cui all'art. 3 della

Costituzione.

2. - Si è costituito l'appellante nel giudizio a quo chiedendo

l'accoglimento della questione ovvero, in subordine, una pronuncia

interpretativa di rigetto che fornisca una lettura

"costituzionalmente orientata" della norma denunciata, nel senso che

l'ineleggibilità in discorso sia da considerarsi pena accessoria,

come tale non operante quando sia stata concessa la sospensione

condizionale della pena.

Mentre per un verso la parte condivide interamente le censure

mosse dall'ordinanza di rimessione, per altro verso osserva che

l'autorità remittente non avrebbe cercato di dare alla norma

impugnata una interpretazione conforme alla Costituzione. Alla luce

dell'art. 28 del codice penale, secondo cui la legge determina i casi

in cui l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di

essi, la norma censurata potrebbe essere intesa nel senso di sancire,

in via esaustiva, una pena accessoria limitata alla sola

ineleggibilità ivi disposta. Non si comprenderebbe, secondo la

parte, come la stessa deminutio prevista dalla norma in esame e

dall'art. 28, secondo comma, numero 1, del codice penale come

conseguenza di una sentenza penale di condanna, possa atteggiarsi

diversamente sul piano della natura dell'istituto. Interpretando la

norma in questione nel senso proposto, si eviterebbe la conseguenza

aberrante di concludere che i condannati, per delitti commessi con

abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica

funzione, ad una pena superiore a sei mesi di reclusione soggiacciano

a due contestuali forme di ineleggibilità, una ai sensi della norma

impugnata, l'altra ai sensi dell'art. 31 del codice penale, soggette

a regimi diversi quanto agli effetti della sospensione condizionale

della pena.

L'esclusione dal beneficio, nel caso della norma denunciata, non

sarebbe in alcun modo giustificata dalla tutela di altri interessi di

rango costituzionale: questi ultimi sarebbero ritenuti già protetti

all'esito della prognosi, favorevole, compiuta dal giudice penale in

sede di concessione della sospensione condizionale.

Considerando il fatto che la norma impugnata è successiva

all'art. 31 del codice penale, la parte sostiene che essa modifichi

parzialmente tale articolo, nel senso di escludere l'operatività

della ineleggibilità come aspetto della interdizione dai pubblici

uffici, comminata per i delitti commessi con abuso dei poteri o

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, nel caso di

condanna a pena della reclusione inferiore a sei mesi.

Il carattere di pena accessoria della ineleggibilità in

questione sarebbe confermato, secondo la parte, dal comma 4-sexies

dello stesso art. 15 della legge n. 55 del 1990, secondo cui

l'ineleggibilità non si applica quando sia concessa la

riabilitazione. Poiché quest'ultima estingue, ai sensi dell'art. 178

del codice penale, "le pene accessorie e ogni altro effetto penale

della condanna", se ne desumerebbe che detta ineleggibilità sia

configurata come effetto penale della condanna, e in particolare come

pena accessoria.

La parte svolge infine alcune considerazioni sul testo

dell'art. 122 della Costituzione, come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, a tenore del quale i casi di

ineleggibilità dei consiglieri regionali sono determinati con legge

regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge

della Repubblica, sostenendo che esso dovrebbe intendersi nel senso

che le ipotesi di ineleggibilità disciplinabili con legge regionale

sarebbero solo quelle che non trovano il proprio presupposto in una

sentenza penale di condanna, e pertanto non hanno natura di pena

accessoria: in caso contrario si avrebbero regimi penalistici

differenziati dell'esercizio del diritto fondamentale di elettorato

passivo.

3. - Si sono costituiti altresì gli appellati nel giudizio a quo

concludendo per l'infondatezza della questione. In un atto

successivamente depositato, le parti sostengono che la norma

denunciata, contenuta in una legge intesa a combattere le

infiltrazioni criminali nelle amministrazioni locali e a ridare

credibilità alla rappresentanza politico-amministrativa, contiene

una disciplina volta a contemperare il diritto di elettorato passivo

con il diritto-dovere dello Stato di difendere i cittadini da

possibili infiltrazioni di criminalità. Richiamando diverse

decisioni di questa Corte, la parte afferma che si tratta di norma

posta a tutela di interessi della collettività connessi a valori

costituzionali di primario rilievo, in quanto strettamente collegati

alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica: il che varrebbe

anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 51 della

Costituzione.

In questo caso, la condanna penale sarebbe assunta come mero

presupposto oggettivo cui si ricollega un giudizio di indegnità

morale rispetto a determinate cariche elettive. La ineleggibilità

sancita non avrebbe natura sanzionatoria, ma rappresenterebbe la

conseguenza del venir meno di un requisito ritenuto essenziale per

ricoprire l'ufficio pubblico. Perciò, anche le cause estintive della

condanna o la riabilitazione in ambito penale potrebbero comportare

effetti su tale ineleggibilità solo se lo preveda espressamente la

legge speciale che la disciplina, come fa appunto l'art. 15, comma

4-sexies della legge n. 55 del 1990 allorquando stabilisce che la

riabilitazione fa venir meno la ineleggibilità.

Sarebbero dunque da escludere, secondo le parti, i sospetti di

irragionevole disparità di trattamento, in ragione della diversa

natura e delle differenti finalità degli istituti posti a confronto.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura erariale esclude che si possa ravvisare una

identità di situazioni fra l'ipotesi di ineleggibilità considerata

e quella derivante dalla applicazione della pena accessoria della

interdizione dai pubblici uffici. Esse si porrebbero invece in

termini di necessaria complementarietà per una sola, circoscritta

categoria di destinatari, cioè per i soggetti che intendano

candidarsi alle elezioni amministrative o aspirino a cariche

amministrative in ambito locale. Ciò varrebbe ad escludere la

dedotta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Quanto all'art. 51 della Costituzione, la difesa del Presidente

del Consiglio sostiene che il pubblico interesse cui la disposizione

denunciata sacrifica il diritto di elettorato passivo riflette valori

di primario rilievo a tutela di altri diritti costituzionalmente

garantiti, così che si giustificherebbe la eccezionale limitazione

di quel diritto.I delitti contemplati dall'art. 15 della legge n. 55

del 1990 costituirebbero, secondo il legislatore, espressione

sintomatica di una personalità che esclude nel reo l'idoneità a

ricoprire determinate cariche elettive. Tale scelta, ad avviso

dell'Avvocatura erariale, non sarebbe priva di una coerente e logica

razionalità, e non configurerebbe una reazione sproporzionata

dell'ordinamento.

5. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memoria gli

appellati nel giudizio a quo illustrandoi motivi per i quali

l'ineleggibilità prevista dalla norma denunciata non sarebbe

assimilabile ad una pena accessoria.

Oltre a non essere espressamente qualificata come tale, infatti,

essa troverebbe la sua giustificazione logico-giuridica in ambito

extra-penale, nella valutazione astratta, compiuta dal legislatore,

che il fatto storico di una determinata condanna penale faccia venir

meno l'onorabilità che deve distinguere l'aspirante a determinate

cariche pubbliche elettive. L'equiparazione alla condanna della

pronuncia giudiziale di applicazione della pena su richiesta delle

parti, stabilita dal comma 1-bis dell'art. 15 della legge n. 55 del

1990, poi, avvalorerebbe ulteriormente quanto sostenuto, perché se

la ineleggibilità in esame fosse una pena accessoria la sua

applicazione, a norma dell'art. 445 del codice di procedura penale,

non sarebbe consentita.

In ordine alla dedotta violazione dell'art. 27 della

Costituzione, le parti osservano fra l'altro che, per espressa

previsione del comma 4-sexies dell'art. 15 della legge n. 55 del

1990, la riabilitazione esclude l'ineleggibilità in discorso,

prevista dal comma 1, lettera c) del medesimo articolo. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 15, comma 1, lettera

c) della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato

dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche

all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive

modificazioni), a tenore del quale non possono candidarsi alle

elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali coloro

che siano stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della

reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più

delitti diversi da quelli contemplati dalla precedente lettera b)

(delitti nominati a cui, in caso di condanna definitiva, a sua volta

consegue il divieto di candidarsi alle elezioni regionali e

amministrative) commessi con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

La norma è impugnata nella parte in cui non prevede che a detta

ipotesi di ineleggibilità costituente, secondo l'interpretazione

affermata dalla Corte di cassazione, un effetto extra-penale della

condanna, come tale operante anche in caso di sospensione

condizionale della pena si applichi la disciplina dell'art. 166,

primo comma, del codice penale, secondo cui la sospensione

condizionale della pena si estende alle pene accessorie; nonché

nella parte in cui non prevede "limiti temporali ragionevolmente

proporzionati all'entità della pena". Essa sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe un trattamento

ingiustificatamente diverso della ipotesi di ineleggibilità ivi

contemplata rispetto a quella, identica negli effetti, che

discenderebbe dalla applicazione della pena accessoria della

interdizione dai pubblici uffici, che non opera in caso di

sospensione condizionale; con l'art. 51, primo comma, della

Costituzione, in quanto limiterebbe il diritto di accesso alle

cariche elettive senza una ragione costituzionalmente fondata; con

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'effetto da

essa sancito, a differenza delle pene principali ed accessorie, pur

aventi più pregnante carattere afflittivo, escluderebbe la

possibilità "di riabilitazione e di riscatto", con ciò

pregiudicando il recupero sociale del condannato; infine, ancora una

volta, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, mancando una

limitazione temporale dell'effetto in questione, vi sarebbe una

irragionevole sproporzione rispetto al trattamento dei soggetti

condannati alle pene accessorie temporanee per reati anche più

gravi.

2. - La questione non è fondata.

La Corte remittente non contesta la norma sotto il profilo della

adeguatezza dell'impedimento all'assunzione di determinate cariche

elettive, ivi stabilito, rispetto alla natura e alla gravità dei

reati in essa contemplati, bensì sotto due più limitati profili,

concernenti, da un lato, la mancata estensione a tale ipotesi di

ineleggibilità degli effetti della sospensione condizionale, che si

estende invece alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici

uffici; dall'altro lato, l'asserita assenza di limitazioni temporali

all'ineleggibilità in questione, che comporterebbe a sua volta una

ingiustificata sproporzione rispetto agli effetti della interdizione

temporanea dai pubblici uffici, comminata per reati anche più gravi

di quelli contemplati dalla norma denunciata.

In sostanza, il giudice a quo lamenta le conseguenze, a suo

avviso incostituzionali, discendenti dal fatto che l'ipotesi di

ineleggibilità sancita dalla norma in questione si atteggia come

effetto, sul piano amministrativo, della condanna penale intervenuta,

anziché come pena accessoria alla stregua della interdizione dai

pubblici uffici, che dà anch'essa luogo ad ineleggibilità (fra le

altre) alle stesse cariche; onde non segue il regime di quest'ultima,

in particolare per quanto concerne la sospensione condizionale e la

durata nel tempo.

In realtà non sussiste la identità od omogeneità di

situazioni, alla quale si collegherebbe l'irragionevolezza del

diverso trattamento delle due ipotesi. Le fattispecie di

"incandidabilità", e quindi di ineleggibilità, previste

dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni,

si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa,

rispetto a quello delle pene, principali ed accessorie. Esse non

rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale

derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma

sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del

venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche

considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabilito,

nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale

l'art. 51, primo comma, della Costituzione, demanda appunto il potere

di fissare "i requisiti" in base ai quali i cittadini possono

accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Ciò è tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa,

l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non

definitive, e perfino, in alcuni casi, al semplice rinvio a giudizio

(art. 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1

della legge n. 16 del 1992). Questa Corte, con la sentenza n. 141 del

1996, giudicò costituzionalmente illegittime, per violazione

dell'art. 51 della Costituzione, dette ipotesi, ma limitò la

dichiarazione di illegittimità pur estesa, ai sensi dell'art. 27

della legge n. 87 del 1953, a norme ulteriori rispetto a quelle

allora denunciate alle fattispecie di non candidabilità che avevano

come presupposto il solo rinvio a giudizio o una sentenza di condanna

non ancora passata in giudicato o un provvedimento applicativo di una

misura di prevenzione non definitiva: nell'implicito presupposto che,

invece, non fosse illegittima l'esclusione della eleggibilità a

seguito di condanna definitiva, secondo quanto, del resto, si ricava

anche dall'art. 48, quarto comma, della Costituzione, che ammette

possa farsi discendere da una condanna penale la perdita

dell'elettorato attivo, e dunque anche di quello passivo.

A seguito di tale pronuncia il legislatore, con l'art. 1 della

legge n. 475 del 1999, ha riformulato le ipotesi di

"incandidabilità" già previste dall'art. 15 della legge n. 55 del

1990, limitandole ai casi di condanna definitiva o di applicazione,

con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, ma senza

mutarne l'originario carattere di requisito negativo per l'accesso

alle cariche.

In questi casi la condanna penale definitiva, al di là degli

effetti penali ad essa propri, che seguono il regime per essi

previsto dalla legge, costituisce presupposto oggettivo

dell'operatività di un effetto ulteriore: in una logica che non è

più quella del trattamento penale dell'illecito commesso, ma

piuttosto quella della determinazione di condizioni nella specie,

l'avvenuto accertamento definitivo della commissione di un delitto

che non consentono, a giudizio del legislatore, e in vista di

esigenze attinenti alle cariche elettive e all'esercizio delle

relative funzioni, l'accesso alle medesime cariche. A conferma di

ciò, si può osservare anche che lo stesso art. 15, al comma

4-sexies, stabilisce che l'ineleggibilità non si applica se è

concessa la riabilitazione. Tale statuizione sarebbe superflua, se si

trattasse di un effetto penale, destinato di per sé ad estinguersi

con la riabilitazione (art. 178 codice penale): mentre essa vale ad

estendere l'effetto di rimozione, derivante dalla riabilitazione, al

di fuori dell'ambito degli effetti penali della condanna, e

precisamente a questa particolare causa di ineleggibilità.

È dunque bensì possibile, astrattamente, sindacare la

legittimità costituzionale della norma impugnata alla luce dei

principi costituzionali, in specie di quelli ricavabili dall'art. 51

della Costituzione (profilo, a sua volta sollevato dalla Corte

remittente, del quale si dirà più avanti): ma non può invocarsi

semplicemente, come ragione di incostituzionalità, la diversità di

regime tra l'ineleggibilità sancita a tale titolo e quella che possa

costituire il contenuto di una pena accessoria irrogata con la

condanna per un determinato reato.

3. - Per le stesse ragioni, non può dirsi che la norma

denunciata sia in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione. L'ineleggibilità da essa sancita non ha a che fare,

come si è detto, con il trattamento penale o con le conseguenze

penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di

accesso alle cariche elettive: onde non può venire in considerazione

il principio di rieducatività della pena. Ciò, anche a prescindere

dal rilievo che la Corte remittente erra là dove sembra ritenere che

l'effetto derivante dalla condanna, in questo caso, si sottragga ad

ogni possibilità di rimozione: infatti, come si è ricordato,

l'art. 15, comma 4-sexies della legge n. 55 del 1990 prevede

espressamente che la causa di ineleggibilità discendente dalla norma

impugnata venga meno per effetto della riabilitazione.

4. - La Corte remittente evoca bensì anche il parametro

dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, nell'affermare

genericamente, recependo le censure avanzate dall'appellante, che il

diritto di accesso alle cariche elettive può essere limitato solo

eccezionalmente, a tutela di interessi di primario rilievo

costituzionale: ma non articola la censura motivando le ragioni per

le quali l'ineleggibilità in quanto effetto non soggetto al regime

delle pene accessorie non risponderebbe a interessi

costituzionalmente rilevanti, atti a giustificare la scelta

legislativa.

Al contrario, questa Corte ha ripetutamente affermato che le

norme dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 perseguono finalità di

salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della

libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e

trasparenza delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 407 del

1992, nn. 197, 218 e 288 del 1993, nn. 118 e 295 del 1994, n. 141 del

1996), finalità, queste, "di indubbio rilievo costituzionale"

(sentenza n. 197 del 1993), connesse "a valori costituzionali di

rilevanza primaria" (sentenza n. 218 del 1993). Né la Corte

remittente offre specifiche argomentazioni idonee a dimostrare che,

con riguardo alla ipotesi da essa considerata, non sussisterebbero

interessi di rilievo costituzionale che valgano a giustificare la

scelta legislativa di collegare l'ineleggibilità alla sussistenza di

una condanna, passata in giudicato, ad oltre sei mesi di reclusione

per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri

inerenti ad una pubblica funzione.

5. - Non è fondata nemmeno l'ultima censura mossa dalla Corte

remittente, secondo cui l'assenza di una limitazione temporale alla

ineleggibilità in questione darebbe luogo ad una conseguenza

irragionevolmente sproporzionata, contraria all'art. 3 della

Costituzione, rispetto ai soggetti condannati alla pena accessoria

della interdizione temporanea dai pubblici uffici, anche per reati

più gravi di quelli contemplati dalla norma denunciata.

Da un lato, infatti, si deve ribadire la diversità del piano su

cui si muove la ineleggibilità sancita da quest'ultima norma,

rispetto agli analoghi effetti derivanti dalle pene accessorie

irrogate con la condanna per certi reati. Dall'altro lato, non è

esatto che l'ineleggibilità di cui si discute non conosca limiti

temporali: si è già richiamata la previsione dell'art. 15, comma

4-sexies della legge n. 55 del 1990, a norma del quale essa cessa di

operare ove intervenga la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del

codice penale; e la riabilitazione può intervenire, di norma, quando

siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale si sia

estinta (art. 179, primo comma, del codice penale). In tal modo si

rende possibile evitare che l'esclusione dall'elettorato passivo,

derivante dalla condanna definitiva, abbia una durata illimitata e si

sottragga ad ogni possibilità di rimozione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge 19 marzo 1990, n. 55

(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

sociale), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge

13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della legge

19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), sollevata, in

riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma,

e 51, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di

L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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