Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 68r.d.l. 1578/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l.

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1972 dal pretore

di Benevento nel procedimento civile vertente tra Di Cerbo Clemente e

Cilento Ferdinando, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21

giugno 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Di Cerbo Clemente;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Franco Lener, per il Di Cerbo, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Benevento, con ordinanza emessa l'8 marzo 1972

nel procedimento civile vertente tra Di Cerbo Clemente e Cilento

Ferdinando, ha proposto questione di legittimità costituzionale, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 68 del r.d.l. 27

novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato

e procuratore, il quale prevede, in caso di definizione di un giudizio

con transazione, l'obbligo solidale di tutte le parti che hanno

transatto di pagare gli onorari e le spese di cui gli avvocati e i

procuratori, che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni,

fossero ancora creditori per il giudizio stesso.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata non si armonizzi

perfettamente con il precetto sancito nell'art. 3 della Costituzione,

in base al quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza

distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali e con il

successivo precetto, contenuto nello stesso articolo, che impone di

rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano di

fatto l'eguaglianza dei cittadini. Al riguardo l'ordinanza di

rimessione rileva che l'art. 68, pur conseguendo una finalità

indubbiamente apprezzabile, quale è quella di salvaguardare la classe

forense da eventuali intese tra le parti tendenti ad eludere le

legittime pretese di compenso dei patroni, concede a questi ultimi, in

considerazione esclusivamente della loro qualità professionale, un

mezzo giuridico. per ottenere il pagamento del compenso che, data la

sua eccezionalità, si risolve in un vero e proprio jus singulare in

favore di una categoria di cittadini, che appare sproporzionato al

perseguimento degli scopi voluti dalla legge e che comunque si traduce

per gli altri cittadini, sforniti di una tutela analoga, in un

trattamento più sfavorevole che, in definitiva, non appare

razionalmente giustificato.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito con deduzioni

del 13 aprile 1972, l'avv. Clemente Di Cerbo, sostenendo la

infondatezza della questione di legittimità proposta dal pretore di

Benevento. In proposito egli osserva che, nel giudizio civile, per

quanto attiene al regolamento delle spese, si stabilisce un rapporto

processuale in cui il difensore acquista esso stesso qualità di parte,

con la conseguenza che la responsabilità solidale del cliente e

dell'avversario nei confronti del difensore in caso di transazione, non

si risolverebbe in un trattamento privilegiato del professionista, ma

confermerebbe il principio generale secondo il quale nessuno può

disporre dei diritti altrui e farne oggetto di transazione. Dalla

stessa qualità di parte, del resto, deriverebbe per il difensore

l'obbligo solidale con le parti nei confronti dell'erario per le tasse

del giudizio e della sentenza.

Nello stesso giudizio è intervenuto, ai sensi dell'art. 25 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte

dichiari infondata la questione proposta con l'ordinanza in esame.

La difesa dello Stato ritiene che l'asserita disparità di

trattamento non possa essere ipotizzata né con riguardo alla posizione

dei condebitori solidali tra loro, perché tutti sarebbero egualmente

esposti al rischio di essere chiamati a rispondere dell'intera

obbligazione nei confronti dei difensori che abbiano partecipato al

giudizio transatto, né con riferimento alla posizione degli avvocati e

dei procuratori rispetto alle altre categorie di professionisti o di

lavoratori autonomi, perché solo per i difensori sussiste

concretamente il pericolo di essere privati, per effetto di un accordo

transattivo tra le parti, della possibilità di conseguire la

remunerazione che loro spetta.

Ne consegue, secondo l'Avvocatura, che il rafforzamento delle

garanzie del creditore-avvocato, attraverso l'istituzione di un vincolo

di solidarietà passiva tra le parti del processo, non solo non

costituirebbe una ipotesi di irragionevole discriminazione di

trattamento, ma risponderebbe, al contrario, alla giusta esigenza di

tutelare gli interessi economici di una determinata categoria di

lavoratori, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 3 della

Costituzione.

All'udienza di discussione sia la parte privata che l'Avvocatura

generale si sono rimesse ciascuna alle proprie deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

L'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, dispone che, quando

un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno

transatto sono obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle

spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al

giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori.

Secondo il pretore di Benevento, tale disposizione sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché creerebbe a favore di

quei professionisti una situazione di privilegio nei confronti di tutti

gli altri prestatori d'opera intellettuale i quali, per il pagamento di

quanto loro dovuto, possono rivolgersi soltanto ai propri committenti,

in base al rapporto negoziale.

La questione non è fondata.

Per esaminare il problema nei suoi termini concreti, occorre

muovere dalla considerazione che il credito degli avvocati e dei

procuratori per le loro prestazioni giudiziali si crea gradualmente nel

corso e, per così dire, in seno allo stesso giudizio e, alla fine di

questo, si consolida, per il difensore della parte vittoriosa,

sull'importo delle spese e degli onorari di difesa cui, a norma

dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente deve essere condannata. La

relativa somma costituisce un apporto patrimoniale che di regola gli

spetta di fatto, perché la parte che la riscuote è obbligata a

versargliela; ma può spettargli anche di diritto nel caso che egli, ai

sensi dell'art. 93 c.p.c., abbia chiesto la distrazione delle spese in

suo favore. In tal caso, e limitatamente al suo interesse, viene a

crearsi un rapporto processuale diretto fra il difensore e la parte

contraria, con conseguenze condizionate alla soccombenza di

quest'ultima (sent. n. 31 del 1973). Tale rapporto, allorché la

soccombenza si sia verificata, può perfino divenire autonomo, essendo

ammesso che il difensore possa esperire gravami relativamente al capo

che concerne la sua richiesta di distrazione delle spese e l'importo

della loro liquidazione.

Tutto ciò premesso, appare ovvio che l'aspettativa del difensore a

soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela

anche nel caso che le parti tronchino la lite addivenendo ad una

transazione; tanto più che questa deve normalmente coprire tutta

l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio,

comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai

patroni delle parti.

Se l'accordo fra queste non comprendesse anche tali rapporti, alla

cui definizione sono interessati i difensori, è ovvio che costoro

potrebbero esserne danneggiati. Ed è proprio per prevenire ogni

pericolo di danno che la norma denunciata pone, in caso di transazione

della lite, a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà,

l'obbligo del pagamento delle spese e degli onorari, derogando al

principio contrattuale che il compenso è dovuto solo dalla parte che

si avvale della prestazione d'opera intellettuale del difensore.

La giurisprudenza ha esattamente individuato il carattere

eccezionale dell'art. 68 del r.d. n. 1578 del 1933, traendone le

necessarie conseguenze sul piano della interpretazione: tuttavia, la

natura di jus singulare della norma impugnata non implica che essa non

sia fondata su principi di razionalità e di giustizia. Nel caso in

esame, infatti, appare evidente che l'art. 68, lungi dal creare un

ingiusto privilegio, si limita a garantire i professionisti legali da

un evento, quello di un accordo fra le parti, che possa lasciarli

insoddisfatti dei compensi loro dovuti. In questa ipotesi si

verificherebbe un danno ingiusto soprattutto per i difensori delle

parti meno abbienti i quali proprio a causa della transazione,

potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel recupero dei loro

crediti professionali.

Può concludersi, in base alle ragioni esposte, che la situazione

degli avvocati e dei procuratori, per ciò che concerne il pagamento

dei compensi per le loro prestazioni in sede giudiziale, ha aspetti di

peculiarità che oggettivamente la differenziano dalla situazione di

tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla

corresponsione della remunerazione loro dovuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità' costituzionale

dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, relativo

all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, questione

proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore di

Benevento in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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