Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione) nel testo modificato

dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, promossi con

tre ordinanze emesse il 4 febbraio 1969 dal pretore di Torino in

altrettanti procedimenti civili rispettivamente instaurati da Crepaldi

Erminio, da Vidal Italo e da Spadaro Angelo contro la società SADEM,

iscritte ai nn. 100, 101 e 102 del registro ordinanze 1969 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969, e

con ordinanza emessa il 3 gennaio 1970 dallo stesso pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Battù Luigi ed il Ministero dei

trasporti e dell'aviazione civile, iscritta al n. 82 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 76 del 25 marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Battù Luigi e della società

Sadem, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Verzl';

udito l'avv. Luciano Ventura, per il Battù, l'avv. Arturo Carlo

Jemolo, per la società Sadem, ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 4 febbraio 1969,

in tre procedimenti civili promossi, rispettivamente, da Crepaldi

Erminio, Vidal Italo e Spadaro Angelo contro la società SADEM, il

pretore di Torino ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del quarto comma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931,

n. 148, modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n.

633, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 35, primo comma,

della Costituzione.

Con altra ordinanza del 3 gennaio 1970, emessa nel procedimento

civile vertente fra Battù Luigi ed il Ministero dei trasporti e

dell'aviazione civile, lo stesso pretore, dopo avere rilevato che

questa Corte, con la sentenza n. 39 del 1969, ha dichiarato infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto art. 10,

così come sollevata dal tribunale di Palermo, cioè esclusivamente in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, ha riproposto la stessa

questione, sempre in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 35,

primo comma, della Costituzione.

Secondo le ordinanze di rimessione, la norma contenuta nel

suindicato art. 10 - prescrivendo che l'azione giudiziaria per

conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad

altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non può

essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in

via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione

del reclamo stesso - pone condizioni di proponibilità della domanda

giudiziale, le quali subordinano il diritto del lavoratore alla

gerarchia aziendale. Questa viene ad assumere pertanto rilevanza

pubblicistica, pur essendo parte della organizzazione privata

imprenditoriale, senza che sussistano neppure apprezzabili interessi

dell'azienda. Ne risulterebbe quindi violato il principio dell'art.

24, primo comma, della Costituzione.

Per i prestatori d'opera in settori economici diversi da quello

dei trasporti, la proponibilità dell'azione giudiziaria non è

condizionata alla sussistenza dei menzionati presupposti. E poiché

non è dato individuare il motivo per cui il legislatore ha disposto

una particolare disciplina per i lavoratori delle aziende di

trasporto, consegue che per questi il trattamento differenziato deve

ritenersi ingiustificato, onde la violazione dell'art. 3 della

Costituzione. E la deroga non può neppure essere spiegata con la

particolarità del rapporto corrente fra le parti, ove si consideri

che, alla stregua dell'attuale orientamento giurisprudenziale, la

norma impugnata è applicabile anche al lavoratore non più

dipendente.

Infine, sarebbe violato anche l'art. 35, primo comma, della

Costituzione, dal momento che l'obbligo del ricorso gerarchico -

risolvendosi sostanzialmente nell'apposizione di un termine post quem

per l'esercizio dell'azione giudiziaria - dilaziona ulteriormente la

realizzazione dei diritti patrimoniali e, quindi, dei crediti di natura

alimentare del lavoratore.

Nei giudizi davanti questa Corte, si sono costituiti la società

SADEM ed il Battù. È intervenuto altresì il Presidente del

Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che le norme impugnate

tendono a far sì che siano portate davanti all'autorità giudiziaria

soltanto le controversie non eliminabili per composizione

extragiudiziale e non escludono o limitano pertanto la tutela

giurisdizionale.

Rileva poi che la normativa in discussione si inquadra nella più

generale disciplina dei rapporti di lavoro concernente le aziende

pubbliche. Tale disciplina deve corrispondere, almeno per taluni

aspetti, a criteri ed esigenze particolari, estranei al campo

imprenditoriale privato. Il trattamento differenziato, pertanto, non

è in contrasto col principio enunciato nell'art. 3 della

Costituzione.

Non vi è, infine, violazione dell'art. 35, primo comma, della

Costituzione, perché la norma denunciata, nella misura in cui si

risolve nella salvaguardia dell'interesse del lavoratore, non può

ritenersi in contrasto con il principio della tutela del lavoro in

tutte le sue forme ed applicazioni.

Anche per la difesa della società SADEM la questione proposta

sarebbe infondata per ragioni analoghe a quelle addotte dalla

Avvocatura dello Stato.

Sia il Battù che la società SADEM hanno presentato memorie. Il

primo sostiene che non sussistono concrete esigenze, né apprezzabili

interessi che giustificano l'esistenza della norma impugnata: il

concessionario dei pubblici servizi di trasporto sarebbe un comune

imprenditore privato o pubblico che gestisce la sua impresa con ovvie

finalità di profitto ed il rapporto fra l'azienda ed i suoi agenti

avrebbe tutte le caratteristiche di un normale rapporto contrattuale.

La difesa della società SADEM invece aggiunge alle osservazioni

precedentemente svolte che anche secondo la giurisprudenza

costituzionale non sono illegittime le disposizioni che non consentono

di adire l'autorità giudiziaria senza aver prima percorso la via dei

ricorsi amministrativi. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze del pretore di Torino - le quali

prospettano la questione di legittimità costituzionale del quarto

comma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di

concessione) così come modificato dall'articolo unico della legge 24

luglio 1957, n. 633 - hanno identico contenuto; pertanto i relativi

procedimenti possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

Secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata -

prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento

del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura

esclusivamente patrimoniale non può essere proposta se l'avente

diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano

trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso -

creerebbe vere e proprie condizioni di proponibilità della domanda

giudiziale risolventisi nella subordinazione del diritto del lavoratore

alla gerarchia aziendale. Ne risulterebbero violati il diritto di

agire liberamente in giudizio sancito dall'art. 24, primo comma,

della Costituzione, il principio di eguaglianza di tutti i cittadini

per la ingiustificata discriminazione rispetto ai prestatori d'opera

di altri settori economici, ed il diritto alla tutela del lavoro in

tutte le sue forme ed applicazioni per il ritardo nella realizzazione

dei diritti patrimoniali e quindi dei crediti di natura alimentare del

lavoratore.

2. - La questione non è fondata.

La tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il

fatto che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le

sue pretese e debba quindi lasciar trascorrere trenta giorni, prima di

iniziare il giudizio. La ratio della norma è quella di dare modo ad

imprese di pubblico interesse, quali sono quelle menzionate nel R.D. n.

148 del 1931, di esaminare preventivamente le richieste dei dipendenti

al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo

lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire

imporre al lavoratore condizioni che subordinano la tutela dei suoi

diritti alle gerarchie aziendali, come ritiene il giudice a quo, ma,

al contrario, vuol dire agire nell'interesse del lavoratore, oltreché

della impresa.

Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del

diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura

esclusivamente patrimoniale - contemplata dalle ordinanze di

rimessione - va rilevato che, secondo la norma impugnata, il reclamo

può essere presentato in qualsiasi momento fino a quando non sia

intervenuta la prescrizione del diritto giusta le disposizioni del

codice civile.

La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilità

dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso articolo

10. Tutto, quindi, si riduce a procrastinare di trenta giorni l'inizio

dell'azione giudiziaria.

Orbene, non è sostenibile che l'attesa di trenta giorni sia

pregiudizievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le

procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidità e

richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla

conclusione.

3. - Per altro questa Corte ha già avuto occasione di affermare

che la tutela giurisdizionale "è garantita sempre dalla Costituzione,

non certo nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza

con il sorgere del diritto; e pertanto non ha senso l'obbiettare che

condizionare l'azione all'espletamento di un procedimento

amministrativo è procrastinarne l'esercizio... Né sono

costituzionalmente illegittime "disposizioni che impongono oneri

diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale; e

si percorre la stessa via logica quando si riconoscono non

pregiudizievoli all'esercizio del diritto norme che vogliono evitarne,

se non l'abuso, l'eccesso, e vogliono indirizzarlo perciò verso un

suo uso adeguato, ancorandolo ad una determinazione dell'opportunità

di promuovere l'azione giudiziaria che maturi dopo un apprezzamento

della fondatezza delle pretese, compiuto alla stregua delle risultanze

emerse in un procedimento preliminare di natura amministrativa" (sent.

n. 47 del 1964).

Pertanto la norma impugnata non viola l'art. 24, primo comma, e

tanto meno l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutela il

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

4. - Per quanto attiene al principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione, va osservato che la particolare

disciplina del rapporto di lavoro di cui si discute, trova la sua

giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai

servizi autoferrotranviari e nella complessiva differenziata

regolamentazione comprensiva di oneri e di vantaggi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148

(coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime

di concessione) così come modificato dall'articolo unico della legge

24 luglio 1957, n. 633, proposta in riferimento agli artt. 3, 24,

primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione dal pretore di

Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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