Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1148/1941
  • art. 2r.d.l. 1148/1941
  • art. 5r.d.l. 1148/1941
  • art. 14r.d.l. 1148/1941

usata come parametro

citata

  • art. 3r.d. 239/1942
  • art. 15r.d. 239/1942
  • art. 41r.d. 239/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e

14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazione,

nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e delle norme contenute nel R.D. 29

marzo 1942, n. 239, promosso con ordinanza 18 maggio 1957 del Tribunale

di Pinerolo nel procedimento di omologazione della società per azioni

AR.CO. con sede in Pinerolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 63 del Registro

ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 1957 la

relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'Avv. Arturo Colonna per la società AR.CO. ed il vice avv.

gen. dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto rogato dal notar Carlo Paola di Torino il 18 aprile

di quest'anno, si è costituita, con sede in Pinerolo, la società per

azioni AR.CO. Lo statuto della società nell'art. 7 riproduce

testualmente la norma contenuta nell'art.2355 Codice civile, secondo la

quale "le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta del

socio che ne è titolare". Nel procedimento di omologazione, seguito

davanti al Tribunale di Pinerolo, la società per azioni AR.CO., al

fine di sostenere la validità della riferita clausola statutaria,

eccepì la illegittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi

che dispongono la nominatività obbligatoria dei titoli azionari e

precisamente degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n.

1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96,

e delle norme contenute nel R.D. 29 marzo 1942, n. 239, assumendo che

essi sono in contrasto con gli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della

Costituzione.

Il Tribunale di Pinerolo, "ritenuta l'impossibilità di riconoscere

o di negare la regolarità" dell'art. 7 dello statuto della società

AR.CO. indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di

legittimità costituzionale, e ritenuto altresì che la questione non

fosse manifestamente infondata "soprattutto in considerazione della

dichiarata costituzionalità della legge della Regione siciliana 8

luglio 1948, n. 32, e della innegabile restrizione della iniziativa

economica privata insita nelle disposizioni e nelle finalità stesse

(per altro di natura contingente ed eccezionale) del R.D.L. 25 ottobre

1941, n. 1148", con ordinanza 18 maggio 1957 sospese il provvedimento

di omologazione e trasmise gli atti a questa Corte, per la decisione

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5, 14

del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito in legge 9 febbraio

1942, n. 96) e di ogni disposizione derivata e dipendente, in

particolare di quelle contenute nel R.D. 29 marzo 1942, n. 239, in

relazione agli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nel n. 161 (28 giugno 1957) della Gazzetta Ufficiale

della Repubblica.

1. - La società AR.CO., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo

Colonna, si è costituita nel presente giudizio depositando le sue

deduzioni nella cancelleria il 10 giugno 1957. Successivamente il 21

novembre di quest'anno la società AR.CO. ha depositato una memoria

nella quale in parte riprende, in parte tratta sotto diverso profilo,

le tesi avanzate nelle deduzioni, a sostegno della tesi della

illegittimità costituzionale dei provvedimenti impugnati; sicché

giova esporre, per lo meno in parte, congiuntamente i punti essenziali

dei due documenti, tanto più che sia il primo sia il secondo sono

rimasti senza risposta da parte della difesa del Presidente del

Consiglio, che ha depositato il suo atto di intervento quasi

contemporaneamente all'atto di deduzioni della parte privata - e

senza, quindi, tenerne conto - e non ha, poi, presentato memorie.

Premette la difesa della società AR.CO. che il R.D.L. 25 ottobre

1941, n. 1148, sorse con un carattere di intrinseca temporaneità.

Entrato in vigore prima dell'entrata in vigore del Codice civile (21

aprile 1942), esso avrebbe dovuto cessare di avere applicazione a

questa ultima data, se l'art. 25 del R.D. 16 febbraio 1942, n. 71, che

contiene disposizioni per l'attuazione del V libro del Codice civile,

riprodotto poi quasi testualmente nell'art.109 del R.D. 30 marzo 1942,

n. 318, che reca le disposizioni per l'attuazione del Codice civile,

non avesse stabilito che "per le società per azioni soggette al R.D.L.

25 ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le

disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al portatore".

Ne sarebbe perciò derivata una sospensione dell'applicabilità delle

norme del Codice civile, destinata a venir meno col venir meno

dell'efficacia provvisoria e contingente del decreto in questione:

efficacia provvisoria implicitamente, ma necessariamente connessa col

fatto che la disciplina dei titoli azionari, in esso prevista,

rappresentava un caso tipico di legge di guerra, legato alla durata

dello stato di guerra e valido perciò soltanto per la durata della

guerra.

Il decreto impugnato dunque non sarebbe più in vigore già da

molto tempo e il relativo giudizio di legittimità costituzionale si

dovrebbe concludere con una dichiarazione di infondatezza per

sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate.

Inoltre il ricordato art. 109 delle disposizioni di attuazione del

Codice civile avrebbe rimandato l'entrata in vigore non già di tutte

le norme del Codice civile relative ai titoli azionari, ma soltanto di

quella contenuta nell'art. 2355, la sola relativa alle azioni al

portatore, sicché sarebbero entrate in vigore, al 21 aprile 1942,

tutte le disposizioni del libro IV relative ai titoli di credito e

particolarmente ai titoli nominativi (artt. 1992 - 2027) e quelle del

libro V relative alle azioni in generale, prescindendo dal loro

carattere di azioni nominative o al portatore (artt. 2346 - 2362 con

l'eccezione dell'art. 2355; artt. 2325, 2328, n. 5, 2424, n. 10, e

2425, n. 4). La conseguenza sarebbe che non sono stati in vigore dal

21 aprile 1942 nell'art. 5 del R.D.L. che fa divieto "alle società di

possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del

proprio capitale azionario" (che è una norma che non concerne

specificamente le azioni "al portatore"), né le norme del R. D. 29

marzo 1942, n. 239, che ne derivano (artt. 30, 31, 32, 33, 34, e tanto

meno le sanzioni penali comminate dall'art. 14 del citato decreto legge

n. 1148). La stessa conclusione varrebbe per gli artt. 1, 2, 3, 5, 6,

8, 10, 12 del R. D. ora citato, inutili duplicazioni o innovazioni

incompatibili rispetto agli articoli (2021, 2025, 2022, 2023, 2024,

2026, 1997, 2325, 2328, n. 5, 2370, 2000, 2027) del Codice civile.

3. - Se si volesse invece ritenere che i provvedimenti

legislativi impugnati siano ancora in vigore, sarebbe evidente la loro

illegittimità costituzionale.

In primo luogo l'art. 53 della Costituzione ponendo il principio

che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione

della loro capacità contributiva", legittima sì i poteri dello Stato

e i correlativi oneri ed obblighi dei cittadini in materia tributaria,

ma non consente la violazione di diritti costituzionalmente garantiti,

che le leggi tributarie possono limitare solo in quanto siano

limitabili secondo le norme della Costituzione. I provvedimenti

impugnati violerebbero l'art. 53 in questo senso, nel senso cioè che

alla norma in esso contenuta deriva dal coordinamento con le altre

norme della Costituzione, segnatamente con quelle dell'art. 23 e degli

artt. 2, 3, 14, 15, 16, 41, 42,47.

4. - In particolare essi violerebbero gli artt. 41, 42, 47 della

Costituzione che pongono le regole fondamentali della libertà

economica e della proprietà privata. Se è vero che questi medesimi

articoli autorizzano limitazioni a questi diritti, è vero altrettanto,

secondo la difesa della società AR.CO., che tali limitazioni devono

trovare giustificazione nelle "cause" previste dalle medesime norme

costituzionali come giustificatrici di una restrizione di quei diritti

fondamentali del cittadino. Quando questo non sia, e la legge

ordinaria non corrisponda ad una delle finalità previste dalla

Costituzione, si avrebbe un eccesso di potere legislativo o un suo

sviamento dal fine, che ne importerebbe la illegittimità

costituzionale. Sarebbe il caso appunto dei provvedimenti in questione

che non sono idonei a realizzare nessuna delle finalità indicate negli

artt. 41, 42, 47 della Costituzione come cause lecite di eventuali

deroghe ai principi di libertà economica: non quella di evitare il

contrasto dell'iniziativa individuale con l'utilità sociale e il danno

alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, primo

cpv.); non quella di coordinare, legislativamente, l'attività

economica pubblica e privata ai fini sociali (art. 41, secondo cpv.);

né l'altra "di assicurare la funzione sociale della proprietà e

renderla accessibile a tutti" (art. 42); né, infine, l'altra di

favorire l'accesso del risparmio popolare al diretto o indiretto

investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese" (art.

47).

5. - Violato sarebbe anche, dalla istituzione dello schedario

generale previsto dal R.D.L. n. 1148, il principio della segretezza

della corrispondenza che l'art. 15 della Costituzione vorrebbe

inviolabile per ogni forma di comunicazione e così anche per tutte le

comunicazioni contrattuali.

Ma violato soprattutto sarebbe il principio dell'uguaglianza dei

cittadini consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Già in sé il

R.D.L. 21 ottobre 1941, n. 1148, feriva questo principio perché

escludeva dalla sua sfera di efficacia le società italiane aventi sede

nell'Africa italiana, e, quanto meno nel fatto, quelle estere operanti

in Italia; ma, più ancora, esonerando dall'obbligo della nominatività

i titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e

da altri Enti, nonché le obbligazioni. Senonché, codesta violazione

si è accentuata con la emanazione da parte della Regione siciliana

della legge 8 luglio 1948, n. 32, la quale ha consentito alle società

per azioni di nuova costituzione nella Regione e che si propongano la

costituzione e l'esercizio di nuovi impianti industriali o iniziative

armatoriali, di emettere azioni al portatore, e con la legge sarda 12

aprile 1957, n. 10, che autorizza l'emissione di azioni al portatore da

parte delle società aventi sede in Sardegna che si propongano di

creare o gestire nuovi impianti industriali o nuove iniziative

armatoriali che abbiano il porto di armamento nella Regione. Sarebbe

assai significativo il fatto che da un lato l'Alta Corte per la Regione

siciliana dichiarò il 7 agosto 1948 la legittimità costituzionale di

quella legge siciliana, dall'altro che di quella sarda il Governo della

Repubblica non ha contestato la legittimità.

Si tratterebbe, per altro, di una violazione non voluta dal più

volte citato decreto legge, che anzi non fece distinzioni tra i

cittadini, né ammise esenzioni di sorta, ma di una violazione per dir

così sopravvenuta per effetto appunto di quelle due leggi regionali,

che gli hanno tolto efficacia in alcune parti del territorio,

ripristinando soltanto in queste le norme del Codice civile, che,

invece, avrebbero dovuto tornare a entrare in vigore nello stesso tempo

per tutti i cittadini e per tutto il territorio nazionale. Una legge

regionale che deroghi alle norme statali in una materia, che, come

questa, coinvolge anche il regolamento di rapporti di diritto privato,

si porrebbe necessariamente come causa di decadenza in toto della

contraria legge dello Stato.

6. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocato

generale dello Stato.

Nell'atto d'intervento, depositato in cancelleria il 12 giugno

1957, la difesa del Presidente del Consiglio ha eccepito

preliminarmente il difetto del presupposto processuale del giudizio di

legittimità costituzionale richiesto dall'art. 134 della Costituzione

e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il procedimento

regolato dall'art. 2330 del Codice civile non sarebbe infatti né una

controversia né un giudizio, ma un atto di controllo e di

autorizzazione come è confermato dallo svolgimento storico

dell'istituto. Anche se è difficile decidere in linea di principio

quale sia il criterio distintivo tra atti giurisdizionali e atti con

carattere ordinatorio o amministrativo che non comportano esercizio di

giurisdizione anche se vanno sotto il nome generico di "volontaria

giurisdizione", e se è vero che tale criterio debba rintracciarsi caso

per caso, non potrebbe essere dubbio che il caso dell'art. 2330 del

Codice civile non rientra in nessun modo tra quelli in cui, in

procedimenti di volontaria giurisdizione, sono sottoposte al giudice

questioni di diritto soggettivo con parti contrapposte, la cui

risoluzione comporti un esercizio di giurisdizione. Ci si troverebbe

invece di fronte a una situazione che l'Avvocato dello Stato definisce

"strana", nella quale il magistrato chiamato a esercitare un controllo

di legalità chiede consiglio alla Corte costituzionale, dopo aver

constatato che l'atto da controllare è stato redatto in violazione di

legge, constatazione che avrebbe imposto senz'altro il rifiuto

dell'approvazione e della iscrizione nel registro delle società.

7. - Nel merito la difesa dello Stato sostiene la manifesta

infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.

Talune delle norme costituzionali richiamate non avrebbero alcun

rapporto concettuale con la nominatività obbligatoria dei titoli

azionari: così l'art. 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla

legge), l'art. 15 (segretezza della corrispondenza), l'art. 47

(incoraggia mento e tutela del risparmio). Le altre (art. 41, 42 e 53)

conterrebbero direttive che lungi dal contrastare con la nominatività

dei titoli, darebbero fondamento a disporla anche se la legge ancora

non l'avesse preveduta e regolata. Gli articoli 41 e 42 stabiliscono e

autorizzano limiti e controlli perché l'attività economica privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e perché la

proprietà privata svolga la sua funzione sociale. Ora principale parte

di questa funzione sociale è quella prevista dall'art. 53 per cui

"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

loro capacità contribuitiva", e la nominatività delle azioni porrebbe

appunto una delle condizioni di attuazione di questo precetto

costituzionale.

8. - Alla eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura la difesa della

società AR.CO. ha risposto nella ricordata memoria del 21 novembre

1957, sostenendo che l'art. 134 della Costituzione non pone

limitazioni di natura oggettiva perché possa validamente proporsi un

giudizio di legittimità costituzionale. Le "controversie di cui

quest'articolo parla sono quelle relative... alla legittimità

costituzionale", non quelle in occasione delle quali la questione di

legittimità viene proposta. Né il termine "causa" usato in talune

disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle norme

integrative del 16 marzo 1956, avrebbe significato rigoroso di

procedimento di natura contenziosa, ma sarebbe adoperato come sinonimo

di "processo" e di "giudizio". Di che sarebbe conferma l'art. 1 della

legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, che parla genericamente di giudizio

e di giudice, senza che se ne possa trarre criterio per una

diversificazione tra categorie e specie di processi e di giudizi.

L'unico requisito necessario e sufficiente sarebbe che tali processi o

giudizi (quali che siano) si svolgano davanti a un'autorità

giurisdizionale e che sia questa, o più semplicemente, un giudice,

che, di ufficio o su istanza di parte, proponga la questione di

legittimità costituzionale.

9. - Nella richiamata memoria la società AR.CO. sostiene anche

l'incostituzionalità formale e del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e

del R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

Del primo, perché sarebbe stato emanato osservando la procedura

prevista dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, in relazione

con l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, "per urgenti misure

di carattere tributario", mentre il suo contenuto sarebbe soltanto

parzialmente di tale natura; e perché sarebbe poi stato convertito in

legge con la deliberazione della Commissione generale del bilancio e

non dell'Assemblea plenaria della Camera o quanto meno di una

Commissione legislativa.

Del secondo, perché, eccedendo i limiti fissati dall'art. 3, n. 1

(e forse si voleva dire art. 1, n. 1), della legge 31 gennaio 1926, n.

100, alla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche non

poteva trovare fondamento se non in una delegazione di potere

legislativo, per la quale sarebbe occorsa la deliberazione

dell'Assemblea plenaria ai sensi dell'art. 15 della legge 19 gennaio

1939, e non sarebbe stata sufficiente quella, che si ebbe, della

Commissione generale del bilancio: e che si trattasse di una delega,

risulterebbe dall'art. 15 del più volte ricordato decreto legge 25

ottobre 1941, che una delega di potere legislativo avrebbe assunto

richiesta.

10. - Infine il decreto legge n. 1148 sarebbe frutto di una

volontà legislativa viziata nella sua formazione e nella sua

manifestazione. Il legislatore, infatti, aveva posto espressamente alla

sua volontà un limite - quello espresso dalla formula "ai soli effetti

tributari" -, ma quest'autolimitazione del legislatore non venne

osservata, perché in realtà si creò un unico inscindibile regime di

emissione e di circolazione dei titoli azionari, nel quale è

impossibile separare gli effetti tributari da quelli di altra natura:

con che si sarebbe di fronte a un eccesso o a uno sviamento del potere

legislativo manifestamente incostituzionale.

11. - All'udienza pubblica dell'11 dicembre 1957, le parti hanno

svolto e illustrato le tesi proposte già nei rispettivi scritti

defensionali. In particolare la difesa del Presidente del Consiglio ha

controbattuto gli argomenti che, a sostegno della tesi della

illegittimità costituzionale, la difesa della società AR.CO. aveva

avanzato nell'atto di deduzioni e nella memoria illustrativa. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato, secondo la quale la Corte dovrebbe dichiarare "non esservi luogo

a giudizio" per difetto del presupposto processuale del giudizio di

legittimità costituzionale, non può essere accolta.

Non si dubita che il procedimento di omologazione previsto

dall'art. 2330 del Codice civile sia di quelli che usa ricomprendere

sotto la categoria della giurisdizione volontaria, né che l'attività

del giudice sia, in questo caso, giurisdizionale, anche se manchi la

lite e non vi sia contraddittorio fra le parti. Perciò anche nel

corso di questo procedimento può essere sollevata una questione di

legittimità costituzionale o su istanza di chi sottopone l'atto

negoziale all'accertamento di legalità o dal P.M. o di ufficio dal

giudice.

D'altra parte niente c'è nella Costituzione e nelle leggi che

regolano la competenza della Corte costituzionale (leggi costituzionali

e legge ordinaria), che imponga di escludere i procedimenti di

giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel corso dei quali possa

sorgere una questione di legittimità costituzionale. A prescindere

dalla esatta osservazione che il termine "controversie" del quale si

serve l'art. 134 della Costituzione è da riferire non già al

giudizio nel quale sorge la questione di legittimità costituzionale

(per le quali questioni, del resto, il termine nemmeno è da

interpretare necessariamente come espressione di un caso di

giurisdizione contenziosa), e a prescindere altresì dall'altra

osservazione, che i termini "giudizio" e "causa" tanto nella legge

cost. 9 febbraio 1948, n. 1, quanto nella legge 11 marzo 1953, n. 87

(art. 23) e nelle norme integrative per i giudizi davanti a questa

Corte, vengono adoperati in maniera generica e con vario significato,

è fondamentale la considerazione che il sistema costruito dalla

Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno

esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autorità giurisdizionale

chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cioè ad esercitare

giurisdizione, dubiti fondatamente della legittimità costituzionale di

questa, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti

all'organo costituzionale, che è il solo competente a risolvere il

dubbio. Se è vero che il nostro ordinamento ha condizionato la

proponibilità della questione di legittimità costituzionale alla

esistenza di un procedimento o di un giudizio, è vero altresì che il

preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi

di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro

dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le

varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini

sovente incerti e contestati), si traggano conseguenze così gravi. Si

può dire, anche, che la proponibilità alla Corte costituzionale di

una questione di legittimità costituzionale dipenda non dalla

qualificazione del procedimento in corso, ma dalla circostanza che il

giudice (contenzioso o volontario che sia il processo) ritenga fondato

il dubbio della legittimità costituzionale della legge che egli deve

attuare. Del che, del resto, è riprova la inaccettabile conseguenza

dell'opposta interpretazione, che sarebbe quella di un giudice

costretto (incompetente come egli è a giudicare della

costituzionalità della legge) ad applicare una legge, rispetto alla

quale egli ritiene manifestamente fondata la questione di legittimità

costituzionale.

2. - Nemmeno fondata è l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla

società AR.CO. Sostiene essa che il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148,

e, di conseguenza, la legge di conversione del 9 febbraio 1942, n. 96,

avesse, fin dal suo nascere e con sé connaturato, il carattere della

provvisorietà, derivante dal momento nel quale esso fu emanato, che

era tempo di guerra: cessata la guerra avrebbe dovuto cessare il vigore

del provvedimento e, oggi, al giudizio di legittimità costituzionale

mancherebbe addirittura l'oggetto.

In contrario va osservato che la temporaneità di un provvedimento

legislativo deve risultare in maniera diretta ed esplicita, o

indiretta, ma sempre esplicita, mediante il collegamento a fatti e

circostanze che abbiano una durata determinata o determinabile. Il

richiamo che la difesa della società AR.CO. fa all'art. 14 delle

"Disposizioni sulla legge in generale" secondo il quale le leggi che

fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano

oltre i casi e i tempi in esse considerati", vale, semmai (nel caso

cioè che la legge di cui si discute fosse una legge eccezionale), a

sostegno della tesi ora enunciata. Per altro, sta di fatto che il

decreto legge del 1941 non ha in sé niente che autorizzi a

considerarlo di sua natura provvisorio. Il fatto che fosse nelle

intenzioni del legislatore di avvalersi delle disposizioni che quel

decreto recava, ai fini di una politica tributaria e finanziaria di

guerra, non esclude che, così come fu costruito, quel provvedimento

tosse valido al conseguimento di finalità diverse da quelle proprie

dello stato di guerra. La nominatività obbligatoria dei titoli

azionari (che, del resto, aveva già avuto precedenti legislativi nel

nostro ordinamento), era da molti anni un provvedimento auspicato o

combattuto, soprattutto per ragioni di politica fiscale. E gli stessi

strumenti di accertamento fiscale che il provvedimento istituiva (quale

lo schedario generale dei titoli azionari), e i termini che esso

prevedeva (quelli dell'art. 8 relativi alla conversione dei titoli al

portatore in titoli nominativi, che coprono un quindicennio), mostrano

a sufficienza che la ratio della legge non era certo quella di una

regolamentazione provvisoria e contingente.

Né la pretesa temporaneità (determinata e precisata come la vuole

la società AR.CO.) può dedursi dall'art. 25 del R.D.L. 16 febbraio

1942, n. 71 (poi 109 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318), il quale

stabilisce che "per le società per azioni soggette al R.D.L. 25

ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le

disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al portatore".

Si tenga presente, infatti, che come risulta dalla relazione che

accompagna quel decreto, nel dettare la norma si considerò soprattutto

il caso di quelle società per azioni (come quelle che operavano nel

territorio dell'Africa italiana), sottratte alla sfera d'efficacia del

R.D.L. del 1941 e soggette, invece, alle norme del Codice civile,

mentre la considerazione del "carattere" del decreto stesso venne in

secondo luogo, senza che si chiarisse o specificasse quale fosse.

Sicché la "durata" alla quale si fa riferimento nel ricordato art. 109

è generica e indeterminata anch'essa, e comunque in nessun modo

collegabile con la durata della guerra, alla quale non è fatto

richiamo né nel decreto legge del 1941, ne nella norma di attuazione

del Codice civile.

3. - Inoltre la società AR.CO. sostiene la tesi

dell'illegittimità costituzionale formale e del R.D.L. 25 ottobre

1941, n. 1148, e della legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96,

nonché del R.D. 29 marzo 1942, n. 239: nel promulgare o nell'emanare

questi provvedimenti non sarebbero state osservate le norme

costituzionali che regolavano in quel tempo la formazione delle leggi e

la produzione di norme giuridiche. Nemmeno questa tesi può essere

accolta. Vero è che il R.D. 29 marzo 1942, n. 239, è una legge

delegata che trova la sua fonte nell'art. 15 del decreto legge e della

relativa legge di conversione, in base al quale, ai sensi dell'art. 3,

n. 1 ("Con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei

ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge: 1 quando il

Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della

delegazione..."), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo era

autorizzato a emanare "tutte le norme interpretative, integrative e

complementari occorrenti per la organica disciplina della materia

oggetto del presente decreto e particolarmente per l'intestazione ed il

trasferimento dei titoli azionari nominativi, per l'impianto, la tenuta

e il funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari". Ma è

vero anche che, per una delega siffatta, non occorreva la deliberazione

dell'Assemblea plenaria della Camera e del Senato, dato che l'art. 15

della legge 19 gennaio 1939, n. 129, richiedeva la discussione e la

votazione della Camera e del Senato "nelle rispettive assemblee

plenarie" soltanto per le "deleghe legislative di carattere generale".

Ora è di tutta evidenza che la delega conferita con l'art. 15 del

decreto legge e della legge di conversione, delega della quale sono

stati riferiti l'oggetto e i limiti, non può certo qualificarsi una

delega di carattere generale; e si può anche aggiungere che il

provvedimento legislativo delegato si tenne nei limiti della legge di

delegazione.

L'illegittimità formale del decreto legge del 1941 deriverebbe.

invece dal fatto che il Governo si avvalse della facoltà prevista

dall'art. 18 della ricordata legge del 1939 in un caso da questo

articolo non previsto. Premessa a questa censura è la dimostrazione

del carattere soltanto parzialmente tributario del provvedimento.

Senonché, è da osservare che l'art. 18 della legge del 1939

consentiva di provvedere con decreto reale (fermo l'obbligo della

conversione in legge ai sensi del secondo comma e seguenti dell'art. 3

della legge 31 gennaio 1926, n. 100), quante volte si fosse versato in

istato di necessità per causa di guerra "o per urgenti misure di

carattere tributario o finanziario".

Ora nessun dubbio può sussistere intorno al fatto che le misure

adottate col decreto legge del 1941 fossero, oltre che di natura

tributaria, anche e più generalmente di natura finanziaria (e a misure

siffatte fa esplicito riferimento il preambolo del decreto legge), e

quindi tutte riconducibili validamente nell'ambito del citato art. 18.

Nemmeno accoglibile il rilievo che non fosse competente la

Commissione generale del bilancio a operare la conversione in legge del

decreto, non rinvenendosi in nessun articolo della legge del 1939 una

norma che imponga per le leggi di conversione il ricorso all'Assemblea

plenaria e renda quindi illegittima quella contenuta nell'art. 26 del

Regolamento della Camera del 1938 che riconosce appunto alla

Commissione generale del bilancio la competenza di approvare i

"provvedimenti legislativi promossi dall'amministrazione finanziaria" e

quindi, correlativamente, la conversione in legge dei decreti legge

aventi la medesima provenienza.

4. - Occorre appena avvertire, passando al merito della proposta

questione di costituzionalità, che la Corte non ha ragione di indagare

sul fondamento delle tesi economico - finanziarie che si affrontano

intorno al tema della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Che un sistema il quale faccia perno su codesta nominatività

obbligatoria giovi ai fini della personalità e progressività della

imposta più o meno di altri sistemi i quali ricorrano, ad esempio,

alla nominatività dei redditi azionari; che un'imposta cedolare possa

conseguire una redditività maggiore di un'altra che, invece, si fondi

sull'accertamento globale del reddito personale; che la nominatività

dei titoli azionari consenta oppure no di raggiungere altri fini non

fiscali, quali quelli antimonopolistici o di un'ordinata vita delle

società per azioni, sono tutti problemi di politica finanziaria e

tributaria, intorno ai quali la Corte non deve esprimere opinioni.

Delimitato così il campo, va affermato che le censure mosse al

decreto legge in questione si rilevano inconsistenti. La nominatività

obbligatoria dei titoli azionari (artt. 1 e 2 del R.D.L. 25 ottobre

1941); la creazione di uno schedario generale di questi titoli e

l'obbligo fatto agli agenti di cambio, ai notai, alle aziende di

credito, alle società emittenti, di dare comunicazione

all'amministrazione finanziaria delle operazioni concluse e delle

annotazioni iscritte nel libro dei soci (art. 4), nonché le sanzioni

comminate per l'inosservanza di questi obblighi (art. 14); il divieto

fatto alle società per azioni di possedere azioni di altre società

"per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario" (art.

5), sono tutte disposizioni che non si riesce a vedere come violino

l'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), la

proprietà privata (art. 42 della Costituzione), "la libertà e la

segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione"

(art. 15 della Costituzione). Si deve in primo luogo osservare che i

limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla

libera iniziativa economica e alla proprietà privata in funzione del

raggiungimento di fini sociali, sono tali da giustificare ampiamente le

disposizioni impugnate del decreto legge del 1941. Preminente è, tra

questi fini sociali, assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e

la progressività delle imposte, principi consacrati dall'art. 53 della

Costituzione, alla cui attuazione non è dubbio che la nominatività

dei titoli azionari possa essere diretta.

Ma per legittimare talune delle disposizioni impugnate non occorre

nemmeno fare ricorso alla potestà che la Costituzione conferisce al

legislatore ordinario di apportare limiti alla iniziativa economica

privata o alla proprietà privata, dato che esse regolano i modi di

essere e le condizioni del legittimo esercizio di questi medesimi

diritti nessuno dei quali può essere considerato affatto privo di

limitazioni e di regole. Questo è da dire in ispecie della

nominatività dei titoli azionari che, anziché costituire una

violazione della libera iniziativa privata, rappresenta il regolamento

di un particolare titolo di credito, come il regolamento di uno degli

elementi costitutivi delle società per azioni è il divieto fatto

dall'art. 5.

Dell'invocato art. 15 c'è da dire anche di più: che esso cioè è

richiamato a torto, altra cosa essendo il segreto epistolare e di ogni

altra forma di comunicazioni (telefoniche, telegrafiche e via),

garantito da questa norma e altra cosa l'obbligo fatto a pubblici

ufficiali, ad aziende di credito, e a società per azioni di comunicare

all'Amministrazione finanziaria e al fine di costituire lo schedario

generale, dati in loro possesso. E nemmeno si vede come la difficoltà

che dalla nominatività dei titoli azionari derivi a taluni tipi di

investimenti di capitale o alla circolabilità di una categoria di beni

mobili, violi l'impegno fatto dalla Costituzione al legislatore

ordinario di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire

l'accesso del risparmio popolare "al diretto e indiretto investimento

azionario" (art. 47 della Costituzione). La diminuita propensione verso

questa specie di risparmio può significare accresciuta propensione per

altre specie; ed è un'opinabilissima notazione psicologica, senza

alcuna rilevanza giuridica, l'affermazione che il piccolo risparmiatore

debba temere più del grosso investirore, di ricorrere ai titoli

nominativi. Sicché non è nemmeno necessario esaminare il fondamento

della tesi della difesa della soc. AR.CO. se il legislatore nello

stabilire le norme, delle quali è discussione, si propose di

raggiungere le finalità indicate nei ricordati articoli della

Costituzione e se adoperò i mezzi idonei al raggiungimento di tal

fine; e se proponendosi di conseguire finalità fiscali e realizzando

invece il regolamento di materia extrafiscale, abbia espresso una

volontà viziata e contraddittoria.

Una maggiore consistenza mostra invece l'argomento tratto dall'art.

3 della Costituzione che consacra il principio della eguaglianza dei

cittadini davanti alla legge, principio che sarebbe stato violato per

effetto dell'entrata in vigore delle leggi siciliana e sarda, ricordate

nella parte narrativa. Ma la situazione che ne è derivata potrebbe, se

mai, far sorgere il problema della costituzionalità di quelle leggi

regionali oppure determinare un contrasto di interessi tra Regioni e

Stato - problemi dei quali il primo non può essere sollevato davanti

alla Corte in questa sede, l'altro esula dalle sue competenze -, ma non

può condurre alla conseguenza, sostenuta dalla difesa dell'AR.CO., che

debba affermarsi l'incostituzionalità della legge statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 convertito

con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 e del R.D. 29

marzo 1942, n. 239, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3,

15, 41. 42, 47 e 53 della Costituzione. proposta con ordinanza del

Tribunale di Pinerolo in data 18 maggio 1957.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO

- MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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