Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice

civile in relazione agli artt. 1951 stesso codice e 38 e 56 del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 18

maggio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente

tra la s.p.a. Comei - Compagnia Mercantile Internazionale e la Soc.

Coop. a.r.l. Cattolica di assicurazioni, iscritta al n. 517 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla s.p.a. Comei,

Compagnia Mercantile Internazionale, contro la Società Cattolica di

Assicurazione per sentire dichiarare l'insussistenza nei propri

confronti del diritto di tale società di ripetere l'importo di

diritti doganali relativi a merce presentata per conto di essa Comei

alla Dogana dalla Tekna Spedizioni s.p.a., per il pagamento dei quali

quest'ultima aveva stipulato con la Società Cattolica di

Assicurazioni una polizza fideiussoria ai sensi degli artt. 78 e 79

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), il Tribunale di

Milano, con ordinanza del 18 maggio 1989, ha sollevato "questione di

legittimità costituzionale degli (recte: dell') art. 1936 cod.civ.

in relazione agli artt. 1951 cod.civ., 38 e 56 legge doganale secondo

la costante interpretazione ad essi data dalla Corte di cassazione

con riferimento alle fideiussioni doganali, per possibile contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione".

Ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate interpretate

nel senso che "l'unicità dell'obbligazione garantita consente al

fideiussore che l'abbia adempiuta, di rivolgersi indifferentemente a

uno qualunque dei coobbligati solidali, indipendentemente dalla

conoscenza che egli abbia della prestata fideiussione e anche se essa

sia stata prestata in forza di un contratto stipulato con uno solo

dei coobbligati nell'interesse di lui e verso corrispettivo" -

determinano "una ingiustificata disparità di trattamento tra

obbligato singolare e obbligato solidale, nonché tra obbligati

solidali: e ciò perché, mentre nel caso di unico obbligato

principale, questi non può subire pregiudizi della fideiussione

anche se la ignora", dovendo in ogni caso, il fideiussore avvertirlo

prima di pagare, in modo che egli possa tutelarsi (art. 1952

cod.civ.), invece nel caso di coobbligati solidali, come quello di

specie, quando il contratto di fideiussione sia stato stipulato da

uno solo di essi "il condebitore estraneo al contratto, ignaro della

prestata fideiussione, non ha diritto di essere avvertito dal

fideiussore prima di pagare, in quanto egli nel contratto non è

considerato debitore principale". Il condebitore ignaro si trova

così esposto "all'ingiusta conseguenza di dover subire l'efficacia

di un contratto stipulato da altri in suo danno", e quindi al rischio

di dover pagare due volte (come accadrebbe nella specie) il medesimo

debito".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata.

L'inammissibilità è dedotta sul riflesso che il giudice a quo

non avrebbe precisato alcune circostanze di fatto inerenti al

giudizio di rilevanza della questione.

Nel merito l'Avvocatura nega la pretesa disparità di trattamento

rilevando che "sia nel caso di debitore principale singolo (art. 1950

cod.civ.), sia nel caso di più debitori principali obbligati tra di

loro in solido (art. 1951), la legge assicura al fideiussore il

diritto di regresso, anche ove il debitore principale o i debitori

principali non siano consapevoli della prestata fideiussione".

Si fa osservare inoltre che il proprietario- importatore, il quale

si avvale di uno spedizioniere per il compimento delle operazioni

doganali, deve sapere che tali operazioni sono compiute normalmente

con facoltà di pagamento periodico e/o differito dei diritti

doganali, la cui concessione è subordinata alla prestazione di una

congrua cauzione, di solito adempiuta sotto forma di cauzione

fideiussoria. È quindi difficile immaginare che egli possa non

essere a conoscenza della fideiussione stipulata dallo spedizioniere.

Infine l'Avvocatura rileva che il versamento a mani dello

spedizioniere, da parte del proprietario-importatore, della somma

occorrente per pagare i diritti doganali non equivale a pagamento del

debito verso la dogana, sicché non si può dire che l'azione del

fideiussore, in via di regresso o di surroga, costringe il

proprietario a pagare due volte il medesimo debito. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Milano mette in dubbio la legittimità

costituzionale degli artt. 1936 e 1951 cod.civ., con riferimento agli

artt. 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), in

quanto interpretati dalla giurisprudenza costante della Cassazione

nel senso che, ove lo spedizioniere doganale compia le operazioni di

sdoganamento, per conto dell'importatore-proprietario, in regime di

pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali garantito da

una polizza fideiussoria, la società assicuratrice ha diritto di

ripetere ciò che ha pagato dal proprietario delle merci, sebbene

questi non fosse consapevole della prestata fideiussione e non fosse

stato avvertito della richiesta di pagamento rivolta

dall'amministrazione doganale al fideiussore. Alla stregua di tale

interpretazione, le norme denunciate assumerebbero, ad avviso del

giudice a quo, profili contrastanti col principio di eguaglianza e

col diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.).

2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di

inammissibilità opposte dall'Avvocatura dello Stato, secondo la

quale il giudice remittente non avrebbe precisato alcune circostanze

importanti per la valutazione di rilevanza della questione. Si

obietta anzitutto che l'ordinanza di rimessione non chiarisce se nel

contratto di fideiussione stipulato dallo spedizioniere sia fatta

espressa menzione del proprietario delle merci importate. Ma che tale

menzione debba essere inserita nella polizza risulta dall'art. 13,

par. 2 delle Istruzioni diramate dal Ministero delle Finanze, con

circolare n. 253 del 24 marzo 1970, per l'applicazione del d.P.R. 2

febbraio 1970, n. 62, dove si dispone che "nei casi in cui il conto

di debito è intestato all'intermediario (casa di spedizioni, impresa

di trasporto), l'impegno del garante deve essere riferito ai diritti

doganali dovuti dai proprietari delle merci sdoganate dalla Ditta

stipulante e ammesse al beneficio del pagamento periodico e/o

differito di cui agli artt. 78, 79 e 80 del testo unico approvato con

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43".

Altri due rilievi non sono pertinenti. Dall'ordinanza risulta che

l'importatore ha adempiuto tempestivamente l'obbligazione di

anticipare allo spedizioniere le somme necessarie per il pagamento

dei diritti doganali, ma la stessa Avvocatura osserva più avanti che

tale circostanza, in quanto non comporta per se sola liberazione

dell'importatore dal debito verso la dogana, è irrilevante nei

rapporti tra importatore e fideiussore, ai quali inerisce la

sollevata questione di costituzionalità. Risulta altresì che

l'intervento solutorio della società assicuratrice è stato

originato dal fatto che lo spedizioniere non ha provveduto a versare

alla dogana le somme anticipate dall'importatore per il pagamento dei

diritti doganali.

3. - La questione non è fondata.

Occorre premettere: a) ai sensi degli artt. 38 e 56, secondo

comma, della legge doganale obbligato al pagamento dell'imposta

doganale è in ogni caso il proprietario delle merci importate; b) lo

spedizioniere, presentatore della merce in dogana in regime di

pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati (annotati in

un "conto di debito" a lui intestato), assume responsabilità

solidale, e tale responsabilità è stata nella specie esplicitamente

riconosciuta dallo spedizioniere Tekna nelle dichiarazioni di

importazione presentate in data 29 settembre 1986 e 7 ottobre 1986

per conto dell'importatrice Comei (c.d. bolle doganali, richiamate

nell'ordinanza di rimessione); c) nella polizza fideiussoria per il

cauzionamento dei diritti doganali, stipulata in data 7 marzo 1986

dallo spedizioniere con la società assicuratrice, la garanzia è

riferita sia al "pagamento dei diritti doganali, delle spese e delle

ammende che fossero dovute dalla Ditta Tekna Spedizioni s.p.a.", sia

al "pagamento dei diritti doganali dovuti dai proprietari delle merci

sdoganate dalla Ditta stipulante".

Ne consegue, secondo la giurisprudenza consolidata dalla

Cassazione, l'applicabilità dell'art. 1951 cod.civ., a mente del

quale, nel caso di coobbligati solidali, "il fideiussore che ha

garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere

integralmente ciò che ha pagato". Non importa che uno dei

coobbligati (il proprietario delle merci) non fosse consapevole della

fideiussione stipulata dall'altro, la fideiussione essendo efficace

anche se il debitore garantito non ne ha conoscenza (artt. 1936 e

1950, primo comma, cod.civ.). Nemmeno importa che nella polizza

fideiussoria - stipulata dallo spedizioniere per essere ammesso a

compiere le operazioni doganali con pagamento periodico e/o differito

dei relativi diritti - non siano indicati i nomi degli importatori

futuri committenti, ben potendo la fideiussione essere prestata anche

per un'obbligazione futura (art. 1938 cod. civ.), in ordine alla

quale la persona del debitore non sia determinata, ma determinabile.

Ciò posto, il Tribunale di Milano ritiene che nel caso in esame

le norme denunciate del codice civile producano una ingiustificata

disparità di trattamento tra debitore principale singolo e

condebitore solidale, e inversamente, tra coobbligati solidali, una

altrettanto ingiustificata uniformità di trattamento di situazioni

"ontologicamente e giuridicamente molto diverse", pur suscettibili,

ai sensi dell'art. 1293 cod. civ., di diversa regolamentazione.

4. - Sotto entrambi i profili la violazione dell'art. 3 Cost.

deriverebbe da ciò, che - a differenza del debitore principale

singolo, da un lato, e del coobbligato solidale (spedizioniere) che

ha stipulato la polizza fideiussoria dall'altro - "il condebitore

estraneo al contratto, ignaro della prestata fideiussione

(proprietario delle merci) non ha diritto di essere avvertito dal

fideiussore prima di pagare in quanto egli nel contratto non è

considerato debitore principale".

Non si comprende come la supposta esclusione dell'obbligo di

avviso (art. 1952, secondo comma, cod. civ.) nei confronti del

proprietario possa essere imputata all'art. 1936 cod. civ. Che la

fideiussione sia efficace anche se uno dei condebitori garantiti non

ne è a conoscenza, non significa che verso questo coobbligato il

fideiussore non abbia il dovere di dare avviso prima del pagamento.

Del resto, è prassi generalizzata e notoria degli spedizionieri

professionali l'effettuazione delle operazioni di sdoganamento in

regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati, ed

è altrettanto noto che a tale beneficio non si può essere ammessi

se non previa prestazione di una congrua cauzione, generalmente

sostituita da una polizza fideiussoria. Perciò non è facilmente

credibile che l'importatore, quando dà mandato a uno spedizioniere

per lo sdoganamento delle merci, sia all'oscuro della prestata

fideiussione.

Nemmeno l'art. 1951 cod.civ. può essere censurato. O si ritiene,

come si legge nell'ordinanza di rimessione, che "nei contratti di

fideiussione doganale è considerato debitore principale (soltanto)

il soggetto che stipula il contratto e paga il premio", ossia lo

spedizioniere, e allora l'art. 1951 non è applicabile, mancando il

presupposto che il fideiussore abbia garantito per tutti i debitori

obbligati in solido; oppure si ritiene che la fideiussione riguardi

entrambi, spedizioniere e proprietario, come debitori principali, e

allora l'obbligo di avviso di cui all'art. 1952, secondo comma, vale

nei confronti di tutti e due.

Contrariamente all'opinione del giudice a quo, è esatta la

seconda alternativa. La condizione generale di polizza (a stampa),

secondo cui la ditta che stipula il contratto di fideiussione e paga

il premio è considerata "obbligata principale verso

l'amministrazione doganale", è modificata e integrata dalla clausola

(dattiloscritta) aggiunta in conformità delle condizioni richieste

dall'Amministrazione doganale, a tenore della quale la garanzia viene

riferita anche al pagamento dei diritti doganali dovuti dai

proprietari delle merci. In virtù di tale clausola non solo lo

spedizioniere stipulante, ma anche il proprietario delle merci

estraneo al contratto è considerato nella polizza obbligato

principale.

Né si può pensare che verso quest'ultimo l'obbligo di avviso sia

impedito dal fatto che egli non è individuato nella polizza. Il nome

del proprietario viene necessariamente a conoscenza del fideiussore

nel momento in cui l'amministrazione doganale gli chiede il

pagamento, atteso che per determinare la somma dovuta occorre fare

riferimento alle bolle di presentazione della merce intestate

all'importatore, delle quali l'"esemplare per l'importatore" è

rilasciato allo spedizioniere in qualità di suo rappresentante.

5. - Acclarato che entrambi i coobbligati solidali al pagamento

dei diritti doganali, sia lo spedizioniere sia

l'importatore-proprietario delle merci, hanno diritto di essere

avvisati dal fideiussore prima del pagamento, cade anche la censura

delle norme denunciate riferita all'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello

stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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