Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dalla Corte

dei conti, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da

Previti Luigi, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Previti Luigi, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, con

ordinanza emessa il 4 aprile 1990, ha sollevato di ufficio, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 per la parte in cui ha stabilito la imprescrittibilità del

diritto al trattamento di quiescenza dei lavoratori pubblici

dipendenti, consentendo l'impugnabilità in sede giurisdizionale dei

relativi provvedimenti amministrativi senza limiti di tempo,

diversamente da quanto stabilito nella stessa materia dagli artt. 58

della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 47 del d.P.R. 30 aprile 1970,

n. 639, per tutti gli altri lavoratori.

Decidendo sul ricorso presentato da un soldato in congedo (classe

1927) avverso decreto del Ministero della difesa con cui era stata

respinta la domanda di pensione privilegiata per non dipendenza da

causa di servizio dell'infermità denunciata, il giudice rimettente

accoglie l'eccezione, sollevata dal Vice procuratore generale, di

intempestività del ricorso, che ne precluderebbe l'esame nel merito,

essendo trascorsi ben ventitré anni tra la notifica del decreto

impugnato (avvenuta in data 16 giugno 1958) e il deposito del ricorso

(avvenuto in data 29 luglio 1981). L'inerzia dell'interessato, da

interpretare come implicita acquiescenza al disposto di predetto

decreto, sarebbe incompatibile con la volontà d'impugnare il decreto

medesimo, manifestata allorché era trascorso non solo il termine di

decadenza di novanta giorni di cui all'art. 63 del regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214, ma anche il termine decennale di prescrizione

previsto dall'art. 2946 del codice civile.

Secondo il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale

n. 8 del 14 gennaio 1976, con cui era stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 del regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214, ha inteso dare a tutti i ricorrenti la stessa

possibilità di fruire del termine decennale di prescrizione in luogo

del più breve termine di decadenza di novanta giorni, non più

giustificato sul piano della razionalità. Peraltro, prosegue il

giudice rimettente, il richiamo, contenuto nella citata decisione

della Corte costituzionale, all'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 - a termini del quale "il diritto al trattamento di

quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per

prescrizione" - ha fatto sì che alla Corte dei conti si affermasse

un indirizzo giurisprudenziale per cui si è ritenuto insussistente

un termine per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione

ordinaria.

Ritiene pertanto il giudice a quo di condividere il dubbio

dell'organo requirente sull'ammissibilità del ricorso, in quanto

sostanziale è la differenza tra il diritto al trattamento di

quiescenza normale (art. 42 e segg. del d.P.R. n. 1092 del 1973) e il

diritto al trattamento privilegiato e quello spettante ai soldati di

leva in particolare - rivendicato dal ricorrente nel caso di specie

(art. 64 e segg. del d.P.R. n. 1092 del 1973) - che, "in quanto

tabellare, non ha natura retributiva ma risarcitoria, per cui il

relativo provvedimento amministrativo non è di carattere paritetico

ma autoritativo": infatti, nel primo caso, il riconoscimento del

diritto consegue solo al raggiungimento di una prestabilita

anzianità di servizio, nel secondo caso consegue occasionalmente al

verificarsi di fatti lesivi per cui, "mentre nel primo caso appare

pertinente il riferimento alla imprescrittibilità del diritto,

allorché sia venuto ad esistenza, non altrettanto appare nel secondo

caso, allorché sia stata negata l'esistenza del diritto". A ciò si

aggiunga - prosegue il giudice rimettente - che, per quanto riguarda

la stessa materia che interessa tutti gli altri lavoratori le cui

prestazioni pensionistiche sono affidate all'I.N.P.S., le decisioni

di quest'ultimo sono impugnabili in sede giudiziaria entro il termine

decennale (art. 58 della legge n. 153 del 1969, confermato dall'art.

47 del d.P.R. n. 639 del 1970).

In tal modo, mentre il diritto a pensione dei pubblici dipendenti

è imprescrittibile e i relativi provvedimenti amministrativi sono

impugnabili avanti alla Corte dei conti senza limiti di tempo, lo

stesso diritto di tutti gli altri lavoratori risulta prescrittibile e

i relativi provvedimenti amministrativi sono impugnabili nel termine

di dieci anni: il che evidenzia una disparità di trattamento non

conforme al dettato degli artt. 3 e 38 della Costituzione che,

statuendo il diritto dei lavoratori ad un adeguato trattamento di

pensione ordinaria (per vecchiaia) o privilegiata (invalidità) in

condizioni di eguaglianza, "ragionevolmente non consentono la

sussistenza della rilevata disparità che (.. .. ..) appare

conseguente soltanto ad un difetto di coordinamento della normativa

vigente in materia".

2. - In una memoria presentata per la parte privata, la difesa,

dopo aver eccepito la incompetenza del giudice rimettente, che

avrebbe dovuto trasmettere il ricorso alla Sezione giurisdizionale di

Palermo, essendo il ricorrente residente in Palermo (e non essendo

stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione

centrale della Corte dei conti: cfr. Corte costituzionale sentenza n.

270 del 1988), eccepisce la nullità ( sic) dell'ordinanza di

rimessione e, nel merito, la infondatezza della stessa alla luce

della giurisprudenza di questa Corte in materia di

imprescrittibilità del diritto a pensione.

3. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato ricorda anzitutto come la

Corte dei conti, mutando la sua giurisprudenza, si era dapprima

orientata nel senso di includere il diritto a pensione, sia normale

che privilegiata, fra quelli indisponibili e di considerarlo quindi

imprescrittibile; tale orientamento venne in seguito codificato

dall'art. 5 del d.P.R. 1092 del 1973. Con la sentenza n. 8 del 1976,

la Corte costituzionale dichiarò poi l'illegittimità delle

previsioni, relative a vari settori del pubblico impiego, che

stabilivano termini brevi di decadenza per la proposizione di ricorsi

in materia pensionistica. Pertanto la norma impugnata s'inserisce

perfettamente, secondo l'Avvocatura, nella più ampia ed effettiva

garanzia del principio costituzionale

ex art. 38 della Costituzione di cui rappresenta non violazione ma

piena attuazione.

Quanto al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione -

ricorda l'Avvocatura - la Corte costituzionale ha espressamente

sottolineato come la pensione privilegiata non abbia connotati

risarcitori o di indennità, ma si ricolleghi essenzialmente, al pari

del normale trattamento di quiescenza, al pregresso rapporto di

dipendenza e sia integrativo, quando non sostitutivo, di quello

ordinario (sentenza n. 151 del 15 luglio 1981). Semmai, prosegue

l'Avvocatura, la questione mirante ad istituire, un regime

diversificato in tema di prescrittibilità del diritto a pensione -

ordinaria da un lato e privilegiata dall'altro - si pone in contrasto

col principio di eguaglianza che risulterebbe violato

dall'accoglimento della questione, venendosi ad istituire, per

situazioni omogenee, un regime difforme.

Per quanto riguarda, infine, il rapporto con la normativa

I.N.P.S., l'Avvocatura, rilevata l'eterogenità (pubblico e privato)

dei settori di riferimento, sottolinea che il principio ex art. 3

della Costituzione è impropriamente invocato, poiché, semmai, a

creare dubbi di disparità dovrebbero essere le disposizioni assunte

a raffronto che nel giudizio a quo non vengono in considerazione.

L'Avvocatura conclude quindi chiedendo che venga dichiarata

l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, con

ordinanza del 4 aprile 1990 (R.O. n. 684 del 1990), solleva, con

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "per la

parte in cui ha stabilito la imprescrittibilità del diritto al

trattamento di quiescenza dei lavoratori pubblici dipendenti e

conseguentemente ha consentito la impugnabilità in sede

giurisdizionale dei relativi provvedimenti amministrativi senza

limiti di tempo, in difformità a quanto stabilito nella stessa

materia dagli artt. 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 47 del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per tutti gli altri lavoratori".

In particolare, il giudice rimettente rileva l'irrazionalità

della denunziata normativa con riferimento al trattamento

privilegiato spettante ai soldati di leva, il quale non consegue -

come la pensione ordinaria - al raggiungimento di una determinata

anzianità, ma deriva dall'occasionale verificarsi di fatti lesivi,

derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio.

2. - La questione è infondata.

La norma impugnata è la legificazione di un orientamento

giurisprudenzialedella stessa Corte dei conti, che includeva il

diritto sia alla pensione ordinaria sia a quella privilegiata tra i

diritti indisponibili e imprescrittibili.

La singolarità del caso di specie - ricorso depositato ventitré

anni dopo la notifica di decreto che respingeva domanda di pensione

privilegiata presentata da soldato di leva in congedo, per non

dipendenza da causa di servizio della denunciata infermità - non

presenta alcuna anomalia rilevante ai fini della verifica di

costituzionalità della norma impugnata.

Come questa Corte ha statuito (sentenza n. 151 del 1981) sia la

pensione normale sia quella privilegiata hanno per necessario e

comune presupposto un rapporto di impiego o di servizio, il che è

decisivo connotato della loro unitaria natura.

Non si può pertanto argomentare per una imprescrittibilità

pertinente o ragionevole del diritto alla pensione normale, e non

altrettanto pertinente o ragionevole del diritto alla pensione

privilegiata, sol perché nell'un caso il diritto viene ad esistenza

col raggiungimento di una prestabilita anzianità di servizio, nel

secondo con l'accertamento medico-legale e conseguente valutazione

autoritativa dell'Amministrazione, che potrebbero negare l'esistenza

del diritto vantato.

L'identità della natura retributiva e il comune presupposto del

rapporto di dipendenza caratterizzano l'unicità della figura del

diritto al trattamento pensionistico sia normale sia privilegiato, il

che non può non riflettersi nella unitaria garanzia sostanziale e

processuale della imprescrittibilità.

3. - Il giudice a quo rileva che per le prestazioni pensionistiche

affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale il termine

per impugnare in sede giudiziaria le decisioni dell'Istituto è di

dieci anni ( ex art. 58 della legge n. 153 del 1969, confermato

dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970).

Sembra al giudice a quo che l'imprescrittibilità del diritto a

pensione dei lavoratori dipendenti pubblici sia in contrasto col

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 e - data la specialità

della materia - all'art. 38 della Costituzione, rispetto alla

prescrizione decennale dell'eguale diritto di tutti gli altri

lavoratori.

La comparazione non può essere istituita tra norme che non hanno

lo stesso oggetto: quella impugnata prevede la non prescrittibilità

del diritto sostanziale mentre le altre due, impropriamente

confrontate, stabiliscono il termine di decadenza per l'impugnativa

in giudizio dei provvedimenti dell' I.N.P.S.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione quarta

giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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