Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8

febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Mejri Marhez

(alias Miheres Mejjr) ed altro, iscritta al n. 509 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di udienza camerale fissata per provvedere in ordine

alla richiesta di correzione delle generalità di due imputati ai

fini della successiva espulsione a domanda a norma dell'art. 7-ter

del decreto-legge n. 489 del 1995, all'epoca vigente, il giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Genova si avvedeva che

entrambi gli imputati, nei confronti dei quali aveva emesso decreto

di giudizio immediato, avevano formulato richiesta di giudizio

abbreviato dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza

dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. Il pubblico

ministero, deducendo proprio la tardività della richiesta, non

prestava il consenso alla trasformazione del rito, sicché, precisa

il rimettente, malgrado "la palese definibilità del procedimento

allo stato degli atti" l'epilogo non può che essere quello della

declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio

abbreviato con conseguente perdurante efficacia del già disposto

decreto di giudizio immediato. Alla luce della vicenda processuale

come sopra delineata, il medesimo giudice solleva, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte

in cui prevede la decadenza dalla facoltà di richiedere il giudizio

abbreviato entro il termine di giorni sette dalla notificazione del

decreto di giudizio immediato anche nei confronti degli imputati

ristretti in carcere, anziché nel termine di giorni quindici

desumibile dall'art. 555, comma 1, lettera e) del medesimo codice:

termine, quest'ultimo, che risulterebbe nella specie rispettato, in

quanto il decreto di giudizio immediato è stato notificato il 7

dicembre 1995, mentre la richiesta di rito abbreviato è stata

formulata dai due imputati rispettivamente il 18 e il 19 di quello

stesso mese.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata si ponga in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto riduce la

possibilità di effettivo esercizio della difesa tecnica entro spazi

che risultano eccessivamente angusti per gli imputati detenuti,

specie se custoditi al di fuori del luogo di abituale dimora o se

cittadini extracomunitari, avuto riguardo alle difficoltà di

contatti con il difensore, il quale solo è in grado di compiutamente

valutare le scelte del rito. La norma, poi, si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, da valutare in correlazione con

l'art. 24 della medesima Carta, dal momento che prevede l'identica

comminatoria di decadenza dall'esercizio di una facoltà processuale

sia per gli imputati liberi che per quelli detenuti, omettendo così

di considerare che ai secondi non è consentito conferire a

piacimento con i propri difensori.

Un ulteriore "macroscopico profilo di disparità di trattamento"

viene poi ravvisato in relazione all'art. 555, comma 1, lettera e),

cod. proc. pen., il quale prevede, per il procedimento pretorile, la

decadenza dalla possibilità di richiedere il giudizio abbreviato

entro il diverso e più favorevole termine di quindici giorni dalla

notificazione del decreto di citazione a giudizio. Una disparità,

questa, sottolinea il giudice a quo, che ancor meno si giustifica in

considerazione delle analogie che è possibile cogliere tra il

giudizio immediato e la citazione davanti al pretore, giacché

difetta in entrambi i casi la fase della udienza preliminare.

La norma, infine, contrasterebbe con l'art. 97 della Costituzione,

in quanto la ristrettezza del termine per richiedere la

trasformazione del rito determina una "congestione" dei ruoli

dibattimentali nonché "il noto andirivieni di testimoni", fra i

quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che vengono ad essere

distolti dalla attività investigativa.

D'altra parte, ha sottolineato ancora il giudice a quo, la brevità

del termine oggetto di censura si spiegava con l'esigenza di

assicurare un "buon governo" dei ruoli dibattimentali (evitare che il

tribunale venisse a conoscenza della celebrazione del giudizio

abbreviato ormai in prossimità della data già fissata per il

giudizio), esigenza che aveva un senso soltanto nell'ipotesi in cui i

tempi di fissazione dei processi fossero stati quelli normativamente

previsti: essendosi, invece, tali tempi progressivamente dilatati, la

previsione impugnata finisce per risultare priva di giustificazione,

contribuendo ad aggravare inutilmente il carico di attività per il

giudice del dibattimento.

Per concludere, il giudice rimettente osserva che, pur essendo

state analoghe censure disattese con la ordinanza n. 588 del 1990 e

con ordinanza n. 59 del 1992, la questione merita a suo parere di

essere riesaminata, in quanto la disciplina dettata dall'art. 555,

comma 1, lettera e) cod. proc. pen., "può agevolmente colmare ogni e

qualunque vuoto normativo ingenerato da un'eventuale pronuncia di

accoglimento della Corte".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. La

difesa dello Stato ritiene congruo il termine di legge, essendo lo

stesso collegato al giudizio immediato "che è ammesso quando la

prova è evidente e che permette, quindi, di pervenire alla fase

dibattimentale senza passare per l'udienza preliminare, con evidente

semplificazione del processo medesimo". Quanto, poi, al diverso e

maggior termine previsto nel procedimento pretorile, lo stesso si

spiega - a dire dell'Avvocatura - "sia in generale, con la diversa

natura che tali termini contengono", sia con la pluralità di riti

differenziati che possono essere prescelti (giudizio abbreviato,

applicazione della pena e oblazione). Neppure violato sarebbe,

infine, l'art. 97 della Costituzione, in quanto dedurre dalla

brevità del termine una serie di conseguenze meramente eventuali non

costituisce valido motivo di censura costituzionale, soprattutto

quando, come nella specie, si deve affermare che quel termine è

stato fissato dal legislatore con una scelta tipicamente

discrezionale. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Genova solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458,

comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede

la decadenza dalla facoltà di richiedere il giudizio abbreviato

entro il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di

giudizio immediato anche nei confronti degli imputati ristretti in

carcere, anziché nel termine di quindici giorni desumibile dall'art.

555, comma 1, lettera e), del medesimo codice.

A parere del giudice a quo la brevità del termine entro il quale,

a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, è

consentito formulare la richiesta di giudizio abbreviato

contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto,

soprattutto nelle ipotesi di imputati stranieri in stato di custodia

cautelare, impedirebbe quel "pregnante intervento della difesa

tecnica" che la scelta del rito necessariamente postula. Di riflesso,

vulnerato sarebbe anche il principio di uguaglianza, sia perché la

norma stabilisce l'identica disciplina tanto per gli imputati liberi

che per quelli detenuti, senza assegnare, quindi, il dovuto risalto

alla circostanza che questi ultimi incontrano maggiori difficoltà

nell'avere contatti con i propri difensori, sia per la disparità di

trattamento che si determina rispetto alla disciplina dettata per il

procedimento pretorile dall'art. 555, comma 1, lettera e), del

codice di rito, ove la possibilità di richiedere il giudizio

abbreviato è stabilita entro il diverso e più favorevole termine di

quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone il

giudizio. Viene ravvisata, infine, violazione dell'art. 97 della

Carta fondamentale, giacché la disciplina censurata penalizzerebbe

molte situazioni di "pronta definibilità" del processo, con

conseguente superfluo aggravio dell'attività dibattimentale e

distrazione dall'attività investigativa degli ufficiali e agenti di

polizia che devono essere esaminati come testimoni.

2. - La questione non è fondata. Il giudice a quo sollecita,

infatti, una declaratoria di illegittimità costituzionale che valga

a sostituire, nei confronti degli imputati ristretti in carcere, i

termini previsti per la formulazione della richiesta di giudizio

abbreviato a seguito della emissione del decreto di giudizio

immediato, con quelli stabiliti dall'art. 555, comma 1, lettera e),

cod. proc. pen., per l'esercizio della medesima facoltà all'esito

della notificazione del decreto di citazione a giudizio nel

procedimento davanti al pretore.

Il tutto, sottolinea il rimettente, in funzione della ritenuta

omologabilità degli istituti posti a raffronto, considerato che

tanto nel giudizio immediato quanto nel procedimento davanti al

pretore non è prevista la fase della udienza preliminare. Questa

Corte deve peraltro rilevare che la semplice carenza di una fase del

procedimento non può rappresentare l'unico elemento dal quale poter

fondatamente dedurre la pretesa assimilabilità di modelli

processuali che, al contrario, presentano differenze di presupposti e

di disciplina tali da rendere quei modelli fra loro del tutto

incomparabili.

A differenza, infatti, di quanto accade per l'emissione del decreto

di citazione a giudizio davanti al pretore, il giudizio immediato

può essere ritualmente introdotto soltanto nei casi in cui la prova

appare evidente; un requisito, questo, che si salda all'altro -

parimenti assente nel procedimento pretorile - rappresentato dal

termine di novanta giorni entro il quale il pubblico ministero deve

formulare al giudice la richiesta di giudizio immediato a far tempo

dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto

dall'art. 335 del codice di procedura penale, e che segnala la

peculiare speditezza di un rito la cui specialità trae alimento

proprio dalla sostanziale chiarezza dei fatti, ritenuti, dunque, di

pronto e agevole accertamento.

Ma accanto a ciò, un ulteriore requisito - di essenziale rilievo

ai fini che qui interessano - è previsto per l'emissione del decreto

di giudizio immediato, giacché prima della formulazione della

relativa richiesta è necessario - a norma dell'art. 453 del codice

di procedura penale - che la persona sottoposta alle indagini sia

stata interrogata "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della

prova", ovvero abbia omesso di comparire senza addurre un legittimo

impedimento a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza

delle forme indicate nell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod.

proc. pen. Già dall'interrogatorio, dunque, l'indagato e il

difensore che lo assiste sono posti agevolmente in condizione di

prevedere l'emissione del decreto di giudizio immediato e di

approntare, quindi, la conseguente linea difensiva, in ciò

comprendendosi, evidentemente, anche le eventuali opzioni per la

trasformazione di quel rito in giudizio abbreviato: scelte, queste,

che fra l'altro ben possono indurre al rilascio di una procura

speciale in via preventiva, a norma dell'art. 37 delle disposizioni

di attuazione del codice di procedura penale, così da consentire al

difensore di surrogare l'imputato nella stessa formulazione della

richiesta di giudizio abbreviato. Nei confronti dell'imputato in

stato di custodia cautelare, poi, il panorama conoscitivo e, dunque,

la prevedibilità degli sviluppi processuali, sono addirittura

incrementati dal tessuto motivazionale della ordinanza applicativa

della misura e dal conseguente deposito degli atti su cui la stessa

si fonda, sicché nessuna violazione può ritenersi subiscano il

diritto di difesa o il principio di uguaglianza ove un termine di

decadenza, anche se relativamente breve, sia posto in relazione

all'esercizio di una facoltà la cui insorgenza può essere

agevolmente preventivata e, quindi, adeguatamente illustrata in sede

di assistenza tecnica.

La situazione testé lumeggiata si presenta, invece, specularmente

antitetica nel procedimento pretorile, ove non soltanto

l'interrogatorio non è richiesto quale presupposto per l'emissione

del decreto di citazione a giudizio, ma neppure può definirsi come

un atto che frequentemente ricorra nella pratica giudiziaria. V'è

anzi da sottolineare, a tal proposito, che questa Corte, chiamata a

pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale nella

quale il rimettente denunciava come "prassi costante" l'emissione del

decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero senza

aver compiuto alcuna indagine e senza aver interrogato l'imputato,

pur disattendendo la fondatezza delle censure, non ha mancato di

riconoscere che le prospettazioni svolte dal giudice a quo in punto

di fatto indubbiamente riflettevano una problematica fortemente

avvertita, "essendo stato in più sedi e da più parti rilevato come

l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva

inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un

verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per

l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere

l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicché,

risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha

finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello

processuale, con l'ovvia conseguenza di produrre risultati non di

rado insoddisfacenti sul piano della tutela sostanziale dei valori

coinvolti" (v. ordinanza n. 137 del 1995).

Un termine, quindi, quello previsto dall'art. 555, comma 1, lettera

e), cod. proc. pen., la cui durata è calibrata non solo e non tanto

in funzione di un generico favor per i riti alternativi, quanto,

soprattutto, in ragione del fatto che il decreto di citazione a

giudizio nel procedimento davanti al pretore ben può rappresentare -

e nella prassi frequentemente rappresenta - il primo atto dal quale

l'imputato viene ad apprendere della esistenza del procedimento a suo

carico e della accusa che gli viene mossa (cfr. in tal senso la

sentenza n. 101 del 1997). Il che basta a rendere quella previsione

del tutto incompatibile con il diverso termine che forma oggetto

della odierna censura, appalesando per l'effetto l'infondatezza della

tesi del giudice a quo che invece pretenderebbe farvi appello quale

pertinente tertium comparationis.

Deve pertanto escludersi che la norma impugnata contrasti con

l'art. 24 della Costituzione, così come nessuna violazione può

ritenersi sussistere in riferimento all'art. 3 della Carta

fondamentale, neppure sotto il profilo della dedotta disparità di

trattamento che verrebbe a determinarsi tra imputati liberi e

imputati detenuti. Per questi ultimi, anzi, accanto alle più agevoli

formalità stabilite dalla legge per la rituale proposizione della

richiesta di giudizio abbreviato (v. ordinanza n. 59 del 1992), sta

l'ulteriore garanzia rappresentata dalla necessaria coincidenza

cronologica tra la conoscenza legale e quella effettiva del decreto

di giudizio immediato e del relativo avviso in ordine alla facoltà

di richiedere la trasformazione del rito, dovendo l'atto essere

notificato a mani proprie a norma dell'art. 156 cod. proc. pen., con

intuibili riflessi anche sul piano del tempestivo approntamento della

conseguente assistenza tecnica: una coincidenza, questa, che, invece,

non necessariamente sussiste per gli imputati liberi.

Infondato si rivela infine il richiamo all'art. 97 della

Costituzione, in quanto questa Corte ha più volte affermato che il

principio del buon andamento della pubblica amministrazione attiene

esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici

giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo

complesso (v., da ultimo, ordinanza n. 7 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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