Corte costituzionale

Sentenza n. 121/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 18

ottobre 2000 dal Tribunale di Firenze, iscritte ai nn. 3 e 483 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4 e n. 25 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001;

Visti gli atti di costituzione della Banca toscana S.p.a.,

dell'Istituto nazionale di credito agrario e dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, del Banco di Sicilia S.p.a.,

dell'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dell'A.P.I. Raffineria

di Ancona S.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per la Banca toscana S.p.a. e

per l'Istituto nazionale di credito agrario, Fabio Fonzo per

l'I.N.P.S., Massimo Luciani per il Banco di Sicilia S.p.a., per

l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e per l'A.P.I. Raffineria di

Ancona S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Firenze, con due ordinanze identiche emesse

il 18 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), "nella parte in cui stabilisce, in deroga

alle disposizioni sulla prescrizione dei crediti contributivi

previdenziali, di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto

1995, n. 335, che i datori di lavoro per i periodi per i quali non

abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale

sulle somme e contribuzioni di cui all'art. 9-bis del d.l. 29 marzo

1991, n. 103, e successive modificazioni, come sostituito dall'art.

1, comma 193, della citata legge n. 662 del 1996, siano tenuti al

pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per

cento sulle predette contribuzioni e somme".

Premette il remittente che analoga questione, insieme ad altre

concernenti la medesima disposizione, è stata già sottoposta alla

Corte da alcune precedenti ordinanze e decisa con sentenza n. 178 del

2000 nel senso dell'inammissibilità per difetto di motivazione sulla

rilevanza, non essendo stata fornita dai rimettenti alcuna

precisazione circa la durata e la decorrenza dei crediti fatti valere

in quei giudizi. Il Tribunale osserva quindi che la questione stessa

può essere riproposta ove se ne dimostri adeguatamente la rilevanza

nel giudizio in corso. A tal uopo il remittente fa precedere un

sintetico richiamo ai termini della questione, facendo proprie le

censure contenute nell'ordinanza 23 marzo 1998 del pretore di Torino

(già decisa da questa Corte con la citata sentenza), secondo cui la

norma impugnata lederebbe l'art. 3 della Costituzione sotto un

triplice profilo e precisamente:

a) per violazione del principio della certezza del diritto,

avendo la stessa reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le

contribuzioni dovute dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese

quelle che si sarebbero dovute considerare estinte per la

prescrizione decennale già maturata ex art. 3, commi 9 e 10, della

legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) per violazione del principio di eguaglianza di trattamento

con gli altri debiti contributivi, riguardando la deroga soltanto "le

retribuzioni previdenziali insorte in quel periodo";

c) per violazione del principio di ragionevolezza,

concernendo tale previsione il contributo dovuto fino al 30 giugno

1991, ma non quello dovuto successivamente.

Il giudice a quo passa quindi ad illustrare le vicende dei due

giudizi, esponendo che la Banca toscana S.p.a. ed il Credito agrario

S.p.a. avevano costituito presso di sé un trattamento integrativo di

previdenza aziendale, alimentato con contributi dei lavoratori e del

datore di lavoro. Sulle somme accantonate non era stato versato alcun

contributo fino al 1991, in ragione dell'esclusione di tali importi

dall'imponibile previdenziale di cui all'art. 9-bis del d.-l. 29

marzo 1991, n. 103, il quale disponeva il versamento di un contributo

di solidarietà nella misura del dieci per cento soltanto per il

futuro. Tuttavia, a seguito della declaratoria d'illegittimità

costituzionale di detto art. 9-bis disposto dalla sentenza n. 421 del

1995 di questa Corte, il legislatore era intervenuto con la norma

impugnata, stabilendo il pagamento, per il periodo che va dal 1

settembre 1985 al 30 giugno 1991, di un contributo nella misura del

quindici per cento. Le somme dovute erano state versate, con riserva

di ripetizione, da entrambe le banche, le quali avevano quindi agito

(nei due separati giudizi) per ottenere la declaratoria di

inesistenza dell'obbligo di pagamento, sull'assunto che, con la

caducazione della norma impugnata, avrebbe operato la prescrizione;

l'I.N.P.S. aveva però eccepito che la prescrizione era stata

comunque interrotta da due verbali di accertamento notificati

rispettivamente in data 12 e 28 dicembre 1995.

A questo punto il Tribunale osserva come il giudizio circa

l'idoneità interruttiva di detti verbali spetti ad esso giudice di

merito, ma che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza

della predetta idoneità, tale interruzione non opererebbe per il

periodo 1 settembre 1985-12 dicembre 1985 (ovvero 1 settembre-28

dicembre 1985). Tale periodo non risulterebbe prescritto proprio in

ragione della deroga alle regole in tema di prescrizione contenuta

nella norma impugnata, e pertanto la questione sarebbe resa rilevante

appunto dalle controversie intorno ai contributi afferenti questo,

sia pur limitato, arco temporale.

2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione, osservando come le società inadempienti all'obbligo

contributivo chiedano in sostanza alla Corte di avallare tale

inadempienza e rilevando come il legislatore possa introdurre termini

prescrizionali anche ultradecennali.

3.1. - Si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, con due memorie identiche, insistendo per la declaratoria di

inammissibilità (ovvero d'infondatezza) della questione.

L'Istituto rileva preliminarmente, in punto di ammissibilità,

come l'ordinanza di remissione sia largamente motivata per relationem

attraverso il richiamo a quella del pretore di Torino ed osserva,

quanto alla prima censura, che il recupero disposto dalla norma

impugnata, ove razionalmente interpretata - come avrebbe ben potuto

fare il remittente - va riferito ai contributi dovuti nell'ambito del

decennio e non a quelli dovuti antecedentemente al computo del

termine prescrizionale decennale. Peraltro potrebbe anche

argomentarsi nel senso che, creato il nuovo contributo di

solidarietà con la legge n. 662 del 1996, il termine anzidetto non

avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal 1 gennaio 1997.

Circa il secondo profilo, la parte osserva come la norma

impugnata già costituisca una disposizione di favore nei confronti

di coloro che non avessero assolto tempestivamente la loro

obbligazione contributiva.

Riguardo, infine, all'asserita violazione del principio di

ragionevolezza, l'I.N.P.S. fa notare la diversità tra il contributo

in argomento e quello introdotto, per il futuro, dall'art. 9-bis del

d.l. n. 103 del 1991.

Passando al merito della questione l'Istituto, dopo aver

sintetizzato il quadro normativo in materia di retribuzione

imponibile e la relativa evoluzione giurisprudenziale, rileva come la

norma impugnata sia del tutto coerente con il sistema oltre che con

il decisum della sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte. Il

remittente, del resto, nel sostenere la violazione del principio di

eguaglianza, avrebbe erroneamente instaurato il confronto tra

contribuenti inadempienti ed imprenditori che avevano viceversa

ottemperato agli obblighi di legge: ai primi il legislatore, grazie

alla "norma privilegio" in argomento, ha concesso non solo di non

pagare l'intero importo contributivo dovuto, ma ha anche eliminato

gli oneri accessori.

La difesa dell'I.N.P.S. ripercorre quindi le tappe

dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e cita estesamente le

sentenze di questa Corte n. 427 del 1990, n. 421 del 1995 e n. 178

del 2000, per ritornare poi, in conclusione, sul tema della

prescrizione, sostenendo che il diritto a pretendere il contributo

sarebbe sorto in capo all'Istituto medesimo soltanto con la legge

n. 662 del 1996, onde il termine andrebbe computato a decorrere dal 1

gennaio 1997: in ogni caso, qualsiasi deroga alla disciplina generale

della prescrizione dovrebbe ritenersi del tutto razionale, sia alla

luce dell'anzidetta ratio di favore verso i debitori sia avuto

riguardo alla natura transitoria della normativa de qua.

3.2. - Si sono altresì costituite in giudizio, con identiche

deduzioni, la Banca toscana S.p.a. ed il Credito agrario S.p.a., i

quali, nel riprendere gli argomenti dell'ordinanza di remissione,

sottolineano come la reviviscenza dell'obbligo contributivo in

relazione a periodi così "risalenti" intacchi il principio di

certezza, facendo rivivere obblighi ormai perenti attraverso un

regime di sostanziale imprescrittibilità, senza che ciò sia stato

in alcun modo imposto dalla sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte:

il legislatore avrebbe infatti dovuto prendere atto che il periodo

considerato era coperto da prescrizione. Tale deroga al regime

prescrizionale si sarebbe risolta, inoltre, in una discriminazione

nei confronti dei datori di lavoro che avevano istituito forme di

previdenza integrative.

4.1. - Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 3 del 2001 sono

inoltre intervenute, pur non essendo parti nel giudizio a quo il

Banco di Sicilia S.p.a., l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e

l'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a.

Il Banco fonda la propria legittimazione ad intervenire

sull'asserita esistenza di un interesse giuridicamente qualificato

che potrebbe essere compromesso (o soddisfatto) dall'esito del

giudizio, richiamando sul punto la recente sentenza di questa Corte

n. 31 del 2000 in materia di ammissibilità del referendum

abrogativo, nonché altre decisioni dalle quali dovrebbe desumersi il

principio per cui l'intervento risulterebbe ammissibile ove sorretto

da un interesse anche di fatto, ovvero meramente riflesso ed

eventuale. Allo scopo di connotare tale interesse, la parte privata

espone di avere in corso dinanzi al Tribunale di Palermo un giudizio

di contenuto identico a quello oggetto del giudizio a quo in cui

coincidono anche i periodi non coperti dall'efficacia interruttiva

dei verbali ispettivi.

4.2. - Argomentazioni del tutto identiche a sostegno

dell'intervento vengono svolte nei due analoghi atti depositati

dall'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dall'A.P.I. Raffineria

di Ancona S.p.a., le quali espongono di avere in corso, dinanzi al

Tribunale di Roma, due giudizi di oggetto uguale al giudizio a quo il

che determinerebbe la natura qualificata del loro interesse ad

intervenire.

5.1. - In prossimità dell'udienza l'I.N.P.S. ha presentato una

memoria illustrativa, insistendo perché la proposta questione venga

dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Preliminarmente l'ente previdenziale si sofferma sul problema

dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio costituzionale di

parti diverse da quelle dei giudizi a quibus sostenendo la tardività

dell'intervento stesso e, comunque, la sua inammissibilità.

Regola generale, infatti, che trova sostegno nell'art. 25 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché nell'art. 3 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vuole

che le "parti" del processo costituzionale siano le medesime del

giudizio principale, come la stessa giurisprudenza ha ribadito nella

grande maggioranza dei casi.

Gli attuali intervenienti, d'altra parte, hanno ammesso di avere

in corso giudizi del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, nei

quali hanno sollecitato i giudici a sollevare la stessa questione di

legittimità costituzionale, senza però che le loro richieste siano

state accolte; sicché ammetterne l'intervento equivarrebbe a

consentire a dette parti di superare il filtro del giudice naturale

davanti al quale pendono le rispettive controversie.

Ciò posto, l'ente previdenziale ricapitola le ragioni di merito

per le quali la presente questione dovrebbe ritenersi infondata.

Per quanto riguarda l'ipotizzata violazione del principio della

certezza del diritto, si rileva che la norma oggi impugnata ha in

effetti introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 1997, un nuovo

contributo di solidarietà sostitutivo, in sanatoria, della

precedente contribuzione obbligatoria. Da ciò deriva che il termine

di prescrizione comincia a decorrere ex novo dalla data ora

menzionata, il che priva di fondamento l'osservazione del Tribunale

di Firenze secondo cui la norma impugnata avrebbe inciso su di una

vecchia contribuzione rendendola sostanzialmente imprescrittibile.

Anche a voler ritenere, tuttavia, che l'art. 1, comma 194, della

legge n. 662 del 1996 abbia modificato il termine prescrizionale di

un credito pregresso, ciò comunque non potrebbe determinarne

l'incostituzionalità, perché l'obiettivo della citata norma era

solo quello di derogare al criterio della prescrizione quinquennale

introdotto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995.

Parimenti infondata sarebbe, secondo l'I.N.P.S., la censura

riguardante una presunta disparità di trattamento dei debiti in

questione rispetto ad altri debiti contributivi. Nel caso in esame,

infatti, l'intervento legislativo si è reso necessario in forza

della sentenza di accoglimento di questa Corte più volte menzionata,

né si vede come la posizione di chi era totalmente inadempiente

rispetto all'obbligo contributivo possa essere collocata sullo stesso

piano di quella di chi aveva, invece, regolarmente adempiuto.

Tali argomentazioni danno ragione anche dell'infondatezza della

lamentata censura di irragionevolezza conseguente al fatto che il

contributo di solidarietà è stato disciplinato solo fino al 30

giugno 1991 e non anche per il periodo successivo. Le somme versate

ai fondi di previdenza integrativa dopo tale data, infatti, avevano

già una loro peculiare regolamentazione legislativa, sicché

l'intervento di cui alla norma impugnata non poteva che limitarsi al

passato.

5.2. - Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 483 del 2001

l'I.N.P.S., in prossimità dell'udienza pubblica, ha presentato

un'ulteriore memoria, osservando che la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze è stata già

dichiarata non fondata da altri tribunali italiani, nel corso di

giudizi del tutto analoghi a quello presente, con sentenze in parte

già passate in giudicato.

Nel merito, l'ente previdenziale svolge un riepilogo cronologico

della questione, rilevando che fino al giugno 1991 era certa solo

l'esistenza di un generalizzato obbligo contributivo a carico di

tutti i datori di lavoro che versavano somme a titolo di previdenza

complementare. Una volta intervenuto l'art. 9-bis del d.l. n. 103 del

1991, la situazione è mutata, venendosi a differenziare per il

passato la posizione di chi aveva regolarmente pagato e di chi,

viceversa, era totalmente inadempiente. Prima che la Corte emettesse

la sentenza n. 421 del 1995, inoltre, i termini di prescrizione sono

stati ridotti da dieci a cinque anni, sicché è evidente che l'art.

3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 non poteva che

riguardare il contributo di solidarietà già stabilito, e non quello

che sarebbe sorto in virtù della sentenza costituzionale ora

menzionata.

Da tanto consegue che la norma impugnata è intervenuta a creare

un nuovo contributo di solidarietà, per il quale si giustifica

pienamente la deroga al regime della prescrizione quinquennale.

6.- La Banca toscana ed il Credito agrario hanno presentato

memorie illustrative di identico contenuto, la prima delle quali

fuori termine, insistendo per l'accoglimento della questione.

Prima di tutto, dette parti osservano che la questione è

rilevante nei giudizi a quibus in quanto attuale ed idonea a

determinare effetti concreti. Il Tribunale ha puntualmente motivato

su quest'aspetto, specificando anche quale sia la propria

interpretazione della norma denunciata, la quale, del resto,

rappresenta una deroga retroattiva al regime ordinario della

prescrizione.

Le medesime parti, quindi, rammentano che la prescrizione è un

modo di estinzione dei diritti riguardante anche quelli

costituzionalmente garantiti e che neppure la retroattività delle

sentenze di accoglimento di questa Corte può andare ad infrangere il

limite dei rapporti esauriti (art. 30 della legge n. 87 del 1953). Il

principio di irretroattività, pur essendo stato elevato al rango

costituzionale solo in materia penale, non esclude che una norma

retroattiva possa essere costituzionalmente illegittima, come avviene

nel caso di specie, in cui l'art. 1, comma 194, della legge n. 662

del 1996, rimettendo in discussione rapporti giuridici ormai

esauriti, è in evidente contrasto col principio di ragionevolezza.

7. - I tre intervenienti ossia il Banco di Sicilia, l'A.P.I.

Anonima Petroli Italiana S.p.a. e l'A.P.I. Raffineria di Ancona

S.p.a. hanno presentato un'unica memoria, con la quale ricapitolano

l'intera questione.

Quanto all'ammissibilità dell'intervento, la memoria ribadisce

che le tre società sono titolari di uno specifico interesse

all'accoglimento della questione, interesse che verrebbe

inevitabilmente ad essere frustrato dall'impossibilità di

interloquire in questa sede; ed a conferma dell'ammissibilità stanno

anche il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione - che

garantisce il principio del contraddittorio - nonché la sentenza

n. 76 del 2001 di questa Corte, che ha ammesso l'intervento anche in

un giudizio per conflitto di attribuzione.

Ciò posto, la memoria si sofferma sul punto della rilevanza. A

tal proposito, essa fa presente che la contribuzione previdenziale

ordinaria e quella di solidarietà sono legate da un nesso

inscindibile, come la stessa sentenza n. 421 del 1995 ha confermato

riconoscendo che l'imposizione di un contributo di solidarietà è

condizione indispensabile per l'esenzione dalla contribuzione

ordinaria. Da ciò consegue che la prescrizione di quest'ultima

comporta anche la prescrizione del contributo di solidarietà, cosa

che il legislatore non ha tenuto presente, reintroducendo un obbligo

relativo ad un periodo per il quale la prescrizione era ormai

decorsa.

Per quanto riguarda specificamente il punto della decorrenza dei

termini prescrizionali, l'assunto fondamentale delle parti

intervenienti è che l'I.N.P.S. si sarebbe dovuto attivare per

chiedere il pagamento del contributo di solidarietà relativo al

periodo precedente il 30 giugno 1991 (ossia quello preso in

considerazione dalla norma impugnata) già dopo l'entrata in vigore

dell'art. 9-bis del d.l. n. 103 del 1991 o, quantomeno, dal settembre

1995, cioè dopo la pubblicazione della sentenza n. 421 del 1995;

vero è che la disposizione appena richiamata escludeva ogni obbligo

contributivo per il passato, ma è altrettanto vero che il vizio di

illegittimità costituzionale dal quale essa era affetta (vizio poi

esplicitato dalla sentenza n. 421 del 1995) non costituiva altro che

una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto, sicché al

caso non poteva applicarsi il disposto dell'art. 2935 codice civile

(vengono richiamate in argomento le sentenze n. 2429 del 1994 e

n. 12067 del 1995 della Corte di cassazione). Ne consegue che

l'inerzia dell'ente previdenziale, protrattasi fino all'entrata in

vigore della legge n. 662 del 1996, non può essere in alcun modo

giustificata, risolvendosi la norma in discussione in un illegittimo

tentativo di supplire a siffatta inerzia.

In ordine ai termini di prescrizione, inoltre, la memoria

rammenta che il termine decennale è diventato quinquennale solo in

virtù della legge n. 335 del 1995, entrata in vigore il 1 gennaio

1996; la norma sottoposta a scrutinio, invece, non si è limitata a

far rivivere per il passato l'ormai abrogato termine decennale, ma ha

anche preteso il pagamento di debiti a ritroso oltre il decennio,

essendo tale norma entrata in vigore il 1 gennaio 1997.

Passando poi al merito della questione, la memoria delle parti

intervenienti si sofferma sulle singole censure prospettate dal

giudice a quo sostenendone l'integrale fondatezza.

In primis infatti, si palesa una chiara violazione del principio

dell'affidamento, che questa Corte ha in più occasioni ribadito; fra

le numerose pronunce in argomento, viene richiamata la sentenza

n. 416 del 1999 a proposito di cumulo tra pensione di anzianità e

redditi di lavoro autonomo, nella quale la Corte ha sancito

l'illegittimità costituzionale di una norma previdenziale

retroattiva in quanto lesiva del principio della certezza del

diritto, e ciò ha stabilito proprio in riferimento all'art. 3 Cost.,

parametro oggi correttamente evocato dal Tribunale di Firenze. Le

leggi retroattive, del resto, vanno scrutinate con un particolare

rigore, non essendo assistite da alcuna "presunzione di

legittimità"; e ciò vale ancor di più nel presente caso, in cui la

norma retroattiva ha finito col far risorgere crediti già

prescritti, rendendoli imprescrittibili per il futuro.

8. - Con ordinanza letta all'udienza pubblica del 12 febbraio

2002 la Corte, provvedendo alla riunione dei giudizi, contestualmente

ha dichiarato l'inammissibilità degli atti di intervento del Banco

di Sicilia, dell'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dell'A.P.I.

Raffineria di Ancona S.p.a. Considerato in diritto

1. - La questione posta oggi all'esame della Corte si collega a

quelle che sono state oggetto della sentenza n. 178 del 2000, la

quale ha dichiarato l'inammissibilità di ordinanze di oggetto

analogo a quelle attuali in quanto contenenti una motivazione carente

sul requisito preliminare della rilevanza.

Il Tribunale di Firenze torna a sollevare, con motivazione non

implausibile in punto di rilevanza, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, ponendo tre diverse censure in parte connesse. Il giudice a

quo infatti, lamenta la violazione del principio dell'affidamento e

della certezza del diritto, in quanto la norma impugnata avrebbe reso

imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute

dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese quelle che si

sarebbero dovute considerare estinte per intervenuta maturazione

della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10,

della legge n. 335 del 1995; oltre a ciò, la norma violerebbe il

principio di eguaglianza di trattamento con gli altri debiti

contributivi, riguardando la deroga soltanto le contribuzioni

previdenziali insorte in quel periodo, nonché il principio di

ragionevolezza, concernendo il contributo dovuto fino al 30 giugno

1991 e non quello da versare successivamente.

2. - La questione non è fondata.

Lo scrutinio di costituzionalità della norma denunciata deve

essere condotto alla luce della vicenda legislativa che l'ha

preceduta e delle sentenze di questa Corte in subiecta materia.

In una situazione di diffuso inadempimento dell'obbligo, previsto

dall'art. 12 della legge 12 aprile 1969, n. 153, di includere nella

retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi

versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza

integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da

regolamenti, il legislatore intervenne con l'art. 9-bis del d.l.

n. 103 del 1991, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 166

del 1991.

Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si

stabilì:

a) che l'art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso

che fossero escluse dalla base imponibile dei contributi di

previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o

accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi

previdenziali o assistenziali;

b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente

all'entrata in vigore della legge;

c) che dal primo periodo di paga successivo all'entrata in

vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme

destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad

esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà

del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge

cui erano iscritti i lavoratori.

3. - Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, del citato

art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 103 del 1991, nella

parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente

all'entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti

retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti

previdenziali esercenti la previdenza e l'assistenza obbligatorie.

Questa Corte, con ordinanza di autoremissione, dispose la

trattazione davanti a sé della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della

Costituzione, della norma (assunta dal remittente come tertium

comparationis) di cui al primo periodo del citato art. 9-bis, comma

1, nella parte in cui esonerava dal pagamento dei contributi di

previdenza e assistenza sociale dovuti fino all'entrata in vigore

della legge di conversione, sulle contribuzioni o somme versate o

accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme

assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o

regolamenti aziendali, i datori di lavoro che alla data suddetta non

avessero ancora provveduto al pagamento o avessero adempiuto

posteriormente.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte accolse quest'ultima

questione e, conseguentemente, dichiarò non fondata quella

originariamente sollevata.

La Corte non soltanto dichiarò l'illegittimità della norma

suindicata espungendola quindi dall'ordinamento, ma, nel motivare la

statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui

il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia

e la cui applicazione gli interessati dovevano quindi attendersi.

La Corte definì la norma non di interpretazione autentica,

bensì innovativa con efficacia retroattiva e rilevò che non era la

retroattività a determinarne l'illegittimità, quanto piuttosto

l'aver essa stabilito per gli inadempienti l'esonero totale dal

versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", "in contrasto

con il principio di razionalita-equità (art. 3 Cost.) coordinato con

il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi

l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.".

Nella sentenza venne anche affermato che gli appartenenti alla

categoria privilegiata non potevano "fondare un'aspettativa legittima

sopra una norma costituzionalmente illegittima" e che, secondo un

indirizzo generale della giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza

n. 6 del 1994), "dalla disciplina costituzionale in vigore non era

dato desumere, per i diritti di natura economica, una particolare

protezione contro l'eventualità di norme retroattive, salvo soltanto

il limite del principio di ragionevolezza".

Con tale pronuncia la Corte, infine, ha affermato che, per

rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe

stata necessaria l'istituzione anche per il passato di una

contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare

ragione dell'esonero dalla contribuzione in favore della previdenza

obbligatoria, com'è stato chiarito dalla successiva sentenza n. 178

del 2000 (punto 3.6 del Considerato in diritto).

4. - In ottemperanza alla suindicata decisione, i commi 193 e 194

dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno nuovamente

disciplinato la materia. Con la prima delle citate disposizioni è

stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione

autentica, il comma 1 dell'art. 9-bis del d.l. n. 103 del 1991; con

la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo

di solidarietà.

Il legislatore, nei limiti della discrezionalità delineati dalla

Corte, ne ha determinato la misura nel quindici per cento dei

contributi ed ha autonomamente, ma non irragionevolmente - come si

vedrà in seguito - fissato il periodo di retroattività, in deroga

alle norme sulla prescrizione degli obblighi contributivi di cui

all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel

decennio anteriore all'emanazione della citata sentenza n. 421 del

1995.

Il contributo che il legislatore ha effettivamente istituito per

il passato, sostanzialmente identico (fuorché nella misura) al

contributo di solidarietà esistente nel sistema "a regime", ha dei

connotati che portano questa Corte a ritenere trattarsi a tutti gli

effetti di un contributo nuovo rispetto alla contribuzione

originaria, dotato di quella autonomia propria che gli deriva dalla

necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza che, in

conseguenza della sentenza n. 421 del 1995, dovevano considerarsi

ancora pendenti.

5. - Sollevate da numerosi giudici di merito questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, della legge

n. 662 del 1996, tra le quali quella riproposta nel presente

giudizio, la Corte, con la sentenza n. 178 del 2000, mentre ha

dichiarato l'inammissibilità di quest'ultima per carenza di

motivazione sulla rilevanza, ha dichiarato l'infondatezza delle altre

attinenti alla disparità di trattamento tra datori di lavoro che

avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione e datori

inadempienti, nonché tra datori che avevano istituito trattamenti di

previdenza integrativa e datori che non lo avevano fatto, ed alla

eccessività della misura del quindici per cento determinata per il

passato rispetto a quella del dieci per cento stabilita per il

contributo di solidarietà a regime, ormai svincolato da ogni

riferimento all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 ed alla

composizione della retribuzione imponibile.

La Corte ha rilevato che "numerosi elementi - quali lo stretto

collegamento con le specifiche particolarità del caso; la

delimitazione temporale del periodo contributivo di riferimento; la

necessità di disciplinare ex novo in generale, per tale periodo,

l'obbligazione contributiva dei datori di lavoro esonerati dalla

contribuzione (senza alcuna contropartita), in forza dell'art. 9-bis,

comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 103 del 1991, norma

dichiarata illegittima da questa Corte con sentenza n. 421 del 1995 -

danno, poi, nel loro complesso, piena ragione dell'efficacia

retroattiva e della funzione di sanatoria assolta dalla norme

denunciate, così da doversi escludere, anche sotto tali profili, la

violazione dell'art. 3 Cost.".

6. - Ai principi individuati dalla Corte nelle citate sentenze

n. 421 del 1995 e n. 178 del 2000 vanno aggiunte alcune

considerazioni.

Nel caso in esame, in ottemperanza alla sentenza n. 421 del 1995,

il legislatore doveva stabilire una contropartita per poter ribadire

l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori

secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969.

Delimitando il periodo di retroattività cui riferire il contributo

del quindici per cento in cui si realizza la suindicata

contropartita, il legislatore non è andato sostanzialmente oltre il

decennio anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 421 del 1995

di questa Corte, sul presupposto che per i debiti scaduti in tale

periodo non poteva essere decorso il termine di prescrizione all'atto

della pubblicazione stessa e che da tale momento i datori

inadempienti non potevano nutrire alcun legittimo affidamento.

Infatti il definitivo esonero dal pagamento degli ordinari

contributi, per non porsi in contrasto con i principi di

razionalita-equità e di solidarietà, avrebbe dovuto necessariamente

essere bilanciato da una contropartita, analoga al contributo di

solidarietà; e d'altra parte, la determinazione del contributo in

misura notevolmente inferiore al debito originario, senza oneri

accessori e con modalità di pagamento rateale, costituisce un

indubbio beneficio per i datori di lavoro.

In conclusione, la norma denunciata non ha violato il principio

della certezza del diritto, non avendo reso imprescrittibili ed

esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute per il periodo

anteriore all'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991, di

conversione con modifiche del d.l. n. 103 del 1991.

Nessun altro profilo di illegittimità residua che non sia stato

già scrutinato e rigettato da questa Corte con la citata sentenza

n. 178 del 2000.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze

con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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