Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 872legge 765/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 872,

capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto

1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17

agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1995

dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Tulli

Antonia ed altri e Capoccia Lidia, in proprio e nella qualità, ed

altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Tulli ed altri

nei confronti di Lidia Capoccia e Fernando Antonini, avente ad

oggetto l'accertamento dell'inosservanza della distanza legale fra

edifici, il tribunale di Spoleto, con ordinanza emessa il 22 marzo

1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6

agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consentono

di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto alla demolizione,

un edificio che fronteggi un altro preesistente ma realizzato in

totale difformità dalla licenza.

Premette in fatto il giudice a quo che dagli atti di causa emerge,

da un lato, che la costruzione del prevenuto non risulta avere

rispettato le distanze legali fra edifici, e, dall'altro, che la

costruzione del preveniente è stata realizzata in totale difformità

dalla licenza edilizia, sia per essere stato costruito un edificio in

luogo di un capannone industriale, sia per non essere stata

rispettata la collocazione prevista nel progetto autorizzato che

ubicava il fabbricato in un luogo diverso e più distante dal

confine.

Tanto premesso, osserva il giudice rimettente che le norme

impugnate, con il consentire anche all'autore di un abuso edilizio la

possibilità di agire a tutela dell'osservanza delle distanze legali

tra edifici da parte del vicino, che al contrario non ha posto in

essere alcuna violazione edilizia, si porrebbero in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene assicurata la stessa

tutela - quanto all'osservanza della distanza - sia a colui che

edifica nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie che a colui che

costruisca senza licenza ovvero in totale difformità; con l'art. 24

della Costituzione in quanto si consente di agire in giudizio anche a

tutela di posizioni soggettive afferenti a cose che costituiscono

prodotto o profitto di reato; con l'art. 42 della Costituzione in

quanto non garantiscono il prevenuto nel godimento della proprietà;

con l'art. 97 della Costituzione perché non può dirsi rispettoso

dei principi di buon andamento e coerenza della pubblica

amministrazione un sistema normativo che, da un lato, impone al

giudice di disporre la demolizione delle opere edilizie abusive e,

dall'altro, consente che nel giudizio civile si dia tutela all'autore

dell'illecito fino al punto di imporre al confinante un rilevante

sacrificio economico quale è quello della demolizione dell'edificio.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale nessuna delle

parti private si è costituita né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Spoleto sottopone all'esame di questa Corte la

questione se gli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17,

lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui

consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto

all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro

preesistente realizzato abusivamente perché in totale difformità

dalla licenza, siano in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione in quanto assicurano la stessa

tutela, quanto all'osservanza delle distanze legali, a colui che

costruisce nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie e a colui

che invece edifica senza licenza ovvero in totale difformità dalla

stessa;

con l'art. 24 della Costituzione perché consentono di agire in

giudizio anche a tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti

a cose che, sostanzialmente, costituiscono il prodotto o il profitto

di reato;

con l'art. 42 della Costituzione in quanto non garantiscono al

prevenuto il pieno godimento della proprietà;

con l'art. 97 della Costituzione in quanto non può considerarsi

in linea con i principi di buon andamento e coerenza della pubblica

amministrazione un sistema normativo che, da un lato, impone al

giudice di disporre la demolizione dell'opera abusiva e, dall'altro,

riconosce, nell'ambito del giudizio civile, tutela all'autore

dell'abuso fino al punto di imporre al vicino un rilevante sacrificio

economico quale è quello della demolizione dell'edificio confinante.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge

urbanistica) - norma aggiunta dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967,

n. 765 - stabilisce che nei comuni sprovvisti di piano regolatore o

di programma di fabbricazione, l'edificazione a scopo residenziale è

soggetta, tra l'altro, alla limitazione di distanza dagli edifici

vicini, che non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte

dell'edificio da costruire.

Nella specie è questa la norma da applicare, poiché il piano

regolatore di quel comune era stato approvato soltanto il 6 maggio

1976.

La predetta norma sulle distanze tra edifici, deve considerarsi

integrativa di quelle previste dal codice civile (art. 873 e segg.),

e dà luogo alla legittimazione del proprietario frontista a

chiederne il rispetto, con tutte le conseguenze nel caso di

violazione.

3. - L'ordinanza di rimessione, pur riconoscendo l'esattezza di

quanto sopra ricordato, dubita della legittimità costituzionale di

questa situazione normativa. Si deduce, in particolare, che ravvisare

l'obbligo del frontista che ha costruito successivamente ad osservare

la distanza legale rispetto al precedente edificio anche quando

questo sia stato eseguito in modo difforme dalla concessione

edilizia, si risolve in un riconoscimento del primo abuso, che non è

invece meritevole di tutela.

In realtà - soggiunge l'ordinanza di rimessione - una serie di

norme (in tema di nullità degli atti aventi ad oggetto unità prive

di concessione, di divieto di erogazione di servizi pubblici, di

sanzioni disciplinari per i notai, di esclusione da condono),

indirettamente dissuasive dell'abusivismo, confermano la predetta

immeritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento della pretesa

all'osservanza della distanza legale; e ciò anche in coerenza con le

norme costituzionali sopra indicate.

4. - A livello interpretativo va rilevato che indubbiamente la

costruzione di un primo edificio in violazione della concessione

edilizia comporta conseguenze, anche penali, nell'ambito del rapporto

fra costruttore e pubblica amministrazione; e pure i proprietari di

terreni limitrofi possono attivarsi per denunziare detta

irregolarità, impedirne il protrarsi, ed in particolare pretendere

la osservanza delle distanze e delle altezze previste dalla legge.

Ma, una volta che quel primo fabbricato sia stato realizzato, il

secondo frontista, in osservanza del c.d. principio della

prevenzione, è tenuto a rispettare la distanza legale tra edifici,

salva l'esistenza di un titolo contrario consolidatosi per l'acquisto

della corrispondente servitù.

Questa interpretazione delle norme viene giustificata da specifici

motivi. Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza e della

concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto

pubblicistico tra pubblica amministrazione e privati; gli effetti

delle violazioni edilizie si muovono su due piani distinti di

rapporti giuridici: uno, pubblicistico, tra costruttore ed organi

pubblici preposti alla vigilanza del territorio ed alla repressione

degli illeciti, l'altro, privatistico, tra lo stesso costruttore o

proprietario dell'opera ed i titolari di diritti soggettivi che

possono rimanere lesi dall'attività edificatoria del primo.

Da ciò consegue che il proprietario di una costruzione eseguita in

violazione delle norme edilizie, mentre rimane esposto alle sanzioni

previste per dette violazioni, non rimane nel contempo sprovvisto

della tutela apprestata a favore della proprietà nel caso di

violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano tale

diritto, poiché l'osservanza della legge può essere pretesa anche

nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in

posizione contrastante con altre norme.

5. - L'esposta interpretazione delle disposizioni in materia non

appare in conflitto con norme costituzionali.

Se l'ordinamento giuridico, pur prevedendo una serie di divieti e

di altre reazioni negative per dissuadere dall'abusivismo edilizio e

concedendo ai proprietari vicini di denunziare o impedire l'altrui

illegalità, non toglie al frontista che ha costruito abusivamente il

diritto di pretendere dal prevenuto il rispetto della distanza

minima, ciò risulta ragionevole (oltre che per i motivi prima

esposti), soprattutto per il rilievo specifico che le disposizioni

sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere

preordinate, non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti,

ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di

esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza,

vie di comunicazione e buona gestione del territorio.

Dalla serie di considerazioni svolte deriva quindi l'infondatezza

del denunziato contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

tanto più che tale ultimo parametro, - come di recente affermato -

risulta estraneo al lamentato contrasto fra decisione del giudice

civile e decisione in sede penale, essendo invece invocabile

esclusivamente con riguardo "alle leggi concernenti l'ordinamento

degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto

amministrativo" (ex plurimis ordinanza n. 69 del 1996).

Né può dirsi fondata la denunciata violazione dell'art. 24 della

Costituzione, in quanto, come più volte affermato da questa Corte

(ordinanza n. 96 del 1988 e, più recentemente, sentenza n. 306 del

1993) non può sindacarsi, sotto il profilo della violazione del

diritto di difesa, una norma non avente carattere processuale ma

sostanziale, risultando, in tale ultimo caso, male invocato il

riferimento al predetto parametro.

È infine destituita di fondamento la doglianza riferita all'art.

42 della Costituzione, posto che il rispetto delle distanze legali

costituisce uno dei limiti alla proprietà previsti dalla legge allo

scopo di assicurarne la funzione sociale, così come stabiliscono la

citata norma costituzionale e l'art. 832 del codice civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della

legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Santosuosso

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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