Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) e 3 della legge 28 dicembre 1995, n.

550 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)), promosso con

ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Genova sul ricorso proposto da Giancarlo Alberti ed

altra contro l'Intendenza di finanza di Genova iscritta al n. 848 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso dai coniugi Giancarlo Alberti e Luisa

Franceschini contro la rettifica, operata dall'Ufficio distrettuale

delle imposte dirette di Chiavari, nei riguardi delle denunce dei

redditi congiunte da loro presentate in riferimento agli anni

1981/1983 - con le quali si erano attribuiti la contitolarità del

reddito del marito, dividendolo in parti uguali ed applicando a

ciascuno l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo

- la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con una prima

ordinanza emessa il 16 giugno 1994, sollevò questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) - ed in particolare dell'art. 3 "nella parte in cui non

prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla

moglie priva di redditi propri, al fine della imposizione tributaria,

anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito

stesso", in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della

Costituzione.

La questione fu dichiarata inammissibile con la sentenza n. 358 del

1995, in quanto questa Corte, pur riconoscendo che "l'attuale

trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e

le famiglie numerose con componenti che non producono o svolgono

lavoro casalingo", ha ritenuto che i rimedi per il necessario

ristabilimento dell'equità fiscale in materia e la tutela della

famiglia sotto questo aspetto non potevano essere apprestati dal

giudice delle leggi mediante l'accoglimento della questione nei

termini in cui era proposta.

Ora la Commissione tributaria, con ordinanza del 16 giugno 1994,

solleva nuovamente la questione, ricomprendendovi non solo il d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 - e specificamente l'art. 3 - ma anche

l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1996)), in riferimento, oltre che agli artt. 3, 29, 31 e

53 della Costituzione, anche all'art. 24.

Secondo il giudice rimettente:

a) i dubbi sollevati in dottrina circa le conseguenze delle

sentenze della Corte che dichiarano l'inammissibilità della

questione in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore

(che comporterebbero "il pericolo di un grave sovvertimento dei

valori costituzionali, di una iperprotezione dell'inerzia del

legislatore e di una abdicazione della funzione della Corte

costituzionale come giudice delle leggi") sono "argomenti nuovi nel

caso specifico in quanto non sollevati nella precedente ordinanza di

rimessione alla Corte, così che la questione, sotto questo nuovo

profilo argomentativo, appare riproponibile";

b) anche la normativa introdotta in materia con la legge n. 550

del 1995 al fine di rispondere al precedente monito della Corte

appare illegittima, violando "i valori costituzionali della parità

di trattamento, della equità fiscale e della tutela della famiglia":

da un lato, essendo "rivolta esclusivamente al futuro, lascia

completamente prive di tutela proprio quelle situazioni - come quella

del ricorrente - rispetto a cui è stato adito il giudice (e tale

scelta appare anche contraria all'art. 24 della Costituzione, perché

vanifica la tutela giurisdizionale dei diritti)"; dall'altro, la

Corte, nella sentenza n. 358 del 1995, aveva indicato "la necessità

costituzionale di modificazioni di una certa ampiezza, con implicita

inadeguatezza, secondo i parametri costituzionali di cui la Corte è

custode ed interprete, di soluzioni molto più limitate, quale è

appunto quella adottata";

c) una delle possibili modalità di intervento della Corte

costituzionale, non suggerita precedentemente, è rappresentata da

una sentenza "additiva di principio", cioè dalla dichiarazione di

incostituzionalità accompagnata dalla fissazione di "un termine

entro cui il legislatore debba (e non soltanto possa) intervenire".

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo nel senso della manifesta inammissibilità o, in

subordine, dell'infondatezza della questione.

Secondo la difesa erariale, con la sentenza n. 358 del 1995 la

Corte aveva precisato che il ristabilimento dell'equità fiscale, pur

necessario, non le competeva, spettando solo al legislatore, il quale

è in realtà intervenuto, nei limiti consentiti dalle condizioni

della finanza pubblica. "Ma è ovvio che il suo intervento non

avrebbe potuto essere che per l'avvenire, giammai per il passato, in

quanto un intervento correttivo anche per le situazioni pregresse non

avrebbe potuto essere compensato adeguatamente nel giuoco degli

equilibri finanziari. E la Corte, del resto, segnala al legislatore

la necessità non già di ripristinare l'equilibrio anche per il

passato, ma solo di non protrarre ulteriormente la sperequazione,

evidentemente per il futuro". Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Genova dubita

della legittimità costituzionale: a) del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche", che è stato poi trasfuso nel testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917) - e specificamente dell'art. 3 - "nella parte in cui non prevede

che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie

priva di redditi propri, al fine della imposizione tributaria,

anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito

stesso", in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione;

b) dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1996)) - che ha elevato le detrazioni di imposta per il

coniuge a carico ed ha aumentato l'importo dell'assegno per il nucleo

familiare - in riferimento, oltre che ai parametri già indicati,

anche all'art. 24 della Costituzione, poiché la norma, essendo

"rivolta esclusivamente al futuro, lascia completamente prive di

tutela proprio quelle situazioni - come quella del ricorrente -

rispetto a cui è stato adito il giudice".

2. - La questione è inammissibile.

È infatti ius receptum che il giudice a quo non può rimettere una

seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel

corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti

(nel caso in cui la Corte abbia emesso una pronuncia di carattere

decisorio fondata su motivi non rimuovibili dal giudice a quo: cfr.

ordinanza n. 536 del 1988 e sentenza n. 433 del 1995), salvo che essa

non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioè ad un

quadro normativo ed argomentativo sostanzialmente diverso (cfr.

sentenze n. 350 del 1987 e n. 257 del 1991); e ciò per evitare un

bis in idem che si risolverebbe nella impugnazione della precedente

decisione della Corte (cfr. ordinanze. n. 197 del 1983 e n. 536 del

1988).

3. - Nella specie, in un giudizio tributario avverso la rettifica

operata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari

nei confronti di denunce dei redditi relative agli anni 1981/1983, i

coniugi Giancarlo Alberti e Luisa Franceschini avevano invocato

l'applicazione del sistema del c.d. splitting vigente in alcuni Paesi

occidentali. In proposito la Commissione tributaria di primo grado di

Genova, con ordinanza del 16 giugno 1994, aveva già sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 "nella parte in cui non prevede che il reddito

del marito venga imputato in parte alla moglie priva di redditi

propri, al fine della imposizione tributaria, anziché essere

attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso", in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione. Tale

questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza

n. 358 del 1995.

Mentre appare evidente che nel caso attualmente in esame il

giudizio a quo è il medesimo in ordine alle parti in causa ed al

giudice rimettente, resta da stabilire se anche l'oggetto della

presente questione sia in tutto identico a quello sul quale questa

Corte ha deciso con la citata sentenza n. 358 del 1995.

4. - Sotto il profilo oggettivo la questione ora prospettata sub a)

riproduce testualmente quella sollevata nel precedente giudizio.

Rispetto alla prima ordinanza di rimessione la Commissione

tributaria di Genova ha cercato di allargarne i confini: ha, infatti,

indicato sub b) un ulteriore parametro (l'art. 24 della Costituzione)

ed una nuova norma (l'art. 3 della legge finanziaria per il 1996),

denunciando inoltre l'asserita inadempienza del legislatore, che al

precedente monito della Corte avrebbe dato una risposta del tutto

inadeguata, per di più riferita soltanto al futuro.

Queste ulteriori indicazioni e doglianze non spostano, tuttavia, i

termini e gli argomenti della questione precedentemente proposta.

Nella presente materia, questa Corte, fin dalla sentenza n. 179 del

1975, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

cumulo dei redditi dei coniugi pur invitando più volte il

legislatore ad evitare le sperequazioni, che dal sistema della

tassazione separata di tali redditi potevano derivare "in danno della

famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito

tassabile", e sottolineando poi che, a causa della perdurante

mancanza di tali interventi, "l'attuale trattamento fiscale della

famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con

componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo" - ha sempre

rilevato come esista al riguardo una pluralità di possibili rimedi,

la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

5. - D'altronde, relativamente al profilo normativo, la parte

"nuova" della questione sollevata dalla Commissione tributaria ha per

oggetto, come già rilevato, l'art. 3 della legge n. 550 del 1995

(legge finanziaria per il 1996), che non determina un'organica

revisione della disciplina impugnata, ma, aumentando le detrazioni di

imposta per il coniuge a carico e l'assegno per il nucleo familiare,

riguarda pur sempre un aspetto del trattamento fiscale della

famiglia. Il giudice a quo censura la norma non ritenendola adeguata

a rispondere al monito della Corte, né intesa a tutelare le famiglie

monoreddito; ed essendo rivolta al futuro, "lascia completamente

prive di tutela proprio quelle situazioni - come quella dei

ricorrenti - rispetto a cui è stato adito il giudice (e tale scelta

appare anche contraria all'art. 24 della Costituzione, perché

vanifica la tutela giurisdizionale dei diritti)".

Ora, se nel merito i predetti interventi possono apparire

inadeguati, tanto che risultano essere allo studio del Governo

specifiche misure a favore delle famiglie monoreddito, tuttavia, sul

piano processuale, la questione non è diversa da quella precedente,

rappresentandone una riformulazione "aggiornata" agli sviluppi

intercorsi nel frattempo, sfornita di un contesto normativo e

argomentativo sostanzialmente nuovo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - ed in particolare

dell'art. 3 - e dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1996), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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