Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2,

cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1976 dal

tribunale di Camerino, nel procedimento penale a carico di Massimi

Vittorio ed altro, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2

febbraio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 28 ottobre 1976 il tribunale di Camerino ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui

tale articolo non prevede l'appellabilità, da parte dell'imputato,

della sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, qualora a

carico dell'imputato stesso sia stata accertata, con la sentenza

medesima, la materiale sussistenza del fatto costituente reato e

perseguibile soltanto a querela.

Ha esposto nell'ordinanza che, con sentenza del 16 aprile 1976, il

pretore di Camerino ebbe a prosciogliere, per mancanza di querela,

Massimi Vittorio e Giordano Antonio - imputati di minaccia grave nei

confronti di un capitano dei carabinieri - dopo avere esclusa

l'aggravante del capoverso dell'art. 612 C.P. e ritenuto che i fatti

accertati integravano gli estremi dei reati di minaccia semplice e

diffamazione, perseguibili a querela di parte e non d'ufficio. Contro

tale sentenza gli imputati, che avevano sempre negato ogni addebito,

interposero appello ma - ha osservato il tribunale - tale appello, alla

stregua del disposto dell'art. 512, C.P.P., è da ritenersi

inammissibile.

Ciò premesso, nell'ordinanza di rimessione si osserva che il

pretore ebbe a prosciogliere gl'imputati per difetto di querela, dopo

avere accertato, a loro carico, la materiale sussistenza del

fatto-reato, accertamento questo che, avendo ad oggetto "fatti

materiali", fa stato erga omnes ed in qualunque sede.

Ne consegue, secondo il tribunale di Camerino, che la mancata

previsione, da parte dell'art. 512 c.p.p., della appellabilità della

sentenza pretorile di proscioglimento per difetto di querela, si

risolve in una grave menomazione del diritto di difesa che, a norma

dell'art. 24 della Costituzione, non può subire limitazioni.

Essa, inoltre - si osserva nell'ordinanza - si risolve anche in una

disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

giacché l'art. 512, mentre non consente l'appello avverso la sentenza

di proscioglimento per difetto di querela, ammette invece l'appello

avverso la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, la

quale è meno gravosa per l'imputato della sentenza di proscioglimento

per mancanza di querela, ove il giudice pronunci sentenza di

proscioglimento con tale formula dopo avere accertato la materiale

sussistenza del fatto-reato a carico del prosciolto.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna parte si è costituita. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 512, n. 2, c.p.p. -

nella parte in cui non consente all'imputato di appellare dalla

sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, qualora a suo

carico sia accertata, con la sentenza stessa, la sussistenza di un

fatto materiale costituente reato perseguibile a querela - sia in

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per violazione del

diritto di difesa che ne deriverebbe all'imputato e la disparità di

trattamento rispetto agl'imputati assolti per insufficienza di prove.

La questione non è fondata.

2. - In realtà la questione stessa è diversa da quelle esaminate

da questa Corte nelle decisioni n. 73 del 1978, n. 70 del 1975 e n. 72

del 1979, aventi per oggetto l'esclusione del diritto dell'imputato di

appellare dalle sentenze di proscioglimento per amnistia o per

prescrizione, emesse previo accertamento della sussistenza del

fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, con pronuncia di

estinzione del reato in conseguenza del riconoscimento di circostanze

attenuanti e, eventualmente, di giudizio di prevalenza sulle

circostanze aggravanti contestategli.

Invero, caratteristica delle predette sentenze, come già rilevato

da questa Corte nelle decisioni sopra indicate, è quella di contenere

accertamenti a carico dell'imputato, per lui pregiudizievoli, che fanno

stato in altri giudizi o consentono il prodursi di effetti per lui

negativi, dato il carattere di pronunce di merito, rese in

dibattimento, proprio delle sentenze in questione.

Viceversa le sentenze di proscioglimento per mancanza di querela,

producono effetti meramente processuali, tanto che ai sensi dell'art.

17 c.p.p., ancorché siano divenute irrevocabili, non impediscono

l'esercizio dell'azione penale contro la stessa persona, ove la querela

sia proposta successivamente ed in termini.

Inoltre, gli eventuali accertamenti di fatti materiali in esse

contenuti hanno carattere incidentale e non costituiscono l'oggetto

immediato e diretto del procedimento penale cosicché - secondo le

affermazioni della dottrina in materia - non possono acquistare

efficacia di giudicato in altri giudizi civili o amministrativi.

Ne deriva che, non potendo le sentenze di proscioglimento per

mancanza di querela produrre effetti pregiudizievoli per l'imputato, la

mancata previsione di un giudizio di appello contro di esse (nel quale,

comunque, per la mancanza della querela non potrebbero essere compiuti

accertamenti di merito) non può determinare lesione del diritto di

difesa o del principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 512, n. 2, codice procedura penale, sollevata con l'ordinanza

di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1 979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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