Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7r.d.l. 436/1927

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo,

terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (disciplina dei

contratti di compra-vendita degli autoveicoli ed istituzione del

pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club

d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso

con ordinanza emessa il 31 marzo 1970 dal pretore di Recanati nel

procedimento civile vertente tra la Società commerciale finanziaria di

Milano e Rossini Franco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1970

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22

luglio 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della Società commerciale finanziaria;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Carlo Napolitano, per la Società commerciale

finanziaria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di vendita di un autoveicolo, effettuata dalla Società

commerciale finanziaria di Milano a Rossini Franco di Recanati per il

prezzo di lire 1.420.000, il Rossini, a garanzia del pagamento del

prezzo pattuito, rilasciava alla società 29 effetti cambiari, di cui

due, per l'importo di lire 840.668, rimasti insoluti e protestati.

Stante il privilegio legale sull'autoveicolo e la debita iscrizione

presso il pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 2 del

r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n.

510, la società chiedeva al pretore di Recanati, in base all'art. 7

della legge ora citata, l'emissione di decreto con l'ordine di

sequestro dell'autoveicolo, la nomina del custode e la indicazione

delle modalità e del giorno della vendita.

Il pretore, con ordinanza 31 marzo 1970, sollevava di ufficio

questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 7, commi

secondo, terzo e quarto, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Con l'ordinanza ha ritenuto non manifestamente infondata la

questione di legittimità del secondo comma citato, affermando che il

principio di eguaglianza e la garanzia di difesa sarebbero violati in

quanto:

1) l'immediato sequestro e la vendita, con decadenza dal beneficio

del termine, sarebbero disposti indipendentemente dalla gravità della

inadempienza e dallo stato di insolvenza del debitore stesso. Ciò in

difformità da quanto disposto, in generale, per le obbligazioni

dell'art. 1186 del codice civile;

2) l'esclusione di qualsiasi termine dilatorio fra il sequestro e

la vendita, non consentirebbe una reale possibilità di difesa contro

l'espropriazione, che seguirebbe immediatamente alla prima notizia che

il debitore ha della procedura con la notifica del sequestro;

3) verrebbe negata al debitore la possibilità di interloquire in

ordine alle modalità di vendita dell'autoveicolo sequestrato, a

differenza di quanto avverrebbe nelle altre forme di esproprio previste

dal codice di procedura civile e particolarmente a norma degli artt.

529 e seguenti e 569 e seguenti.

Per quanto riguarda il terzo comma, e, implicitamente, il quarto,

il pretore osserva che il termine di 10 giorni sarebbe incongruo e

sostanzialmente lesivo della garanzia di difesa, perché notevolmente

inferiore a quelli stabiliti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario

procedimento d'ingiunzione, e certamente inadeguato a garantire

all'interessato la predisposizione di un'efficace difesa.

L'ordinanza, debitamente notificata, e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 22 luglio 1970. Nel

presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura rileva, preliminarmente, che nella motivazione

dell'ordinanza si fa riferimento, per l'impugnativa, ai commi secondo e

terzo del citato art. 7, mentre nel dispositivo testualmente risultano

denunziati i commi terzo e quarto.

Per l'ipotesi che nonostante tale discordanza la Corte ritenga

ammissibile la questione, identificandone l'oggetto nei commi secondo e

terzo dell'art. 7 citato, l'Avvocatura, passando a trattare il merito,

richiama anzitutto i particolari fini che avrebbero dettato la

disciplina della vendita degli autoveicoli disposta con il r.d. in

esame, cioè lo stimolo della motorizzazione mediante l'agevolazione

dei crediti in materia, garantiti dal privilegio per il venditore e da

una rapida e agile procedura per il recupero, procedura che si

concreterebbe in una forma speciale di esecuzione forzata, di cui il

decreto pretorile, tipicamente esecutivo, sarebbe il primo atto.

Ciò premesso in linea generale, l'Avvocatura contesta che l'azione

esperita a norma del secondo comma dell'art. 7 in esame comporti la

decadenza del debitore dal termine, la quale si verificherebbe solo

nell'ipotesi di cui al primo comma (alienazione del veicolo o

diminuzione delle garanzie) e non per il caso di inadempienza nel

pagamento delle rate di prezzo.

Inoltre non sarebbe pertinente il confronto con i termini previsti

dall'art. 641 c.p.c. essendo questi riferiti ad una procedura che, in

via normale, è di cognizione, mentre la disciplina impugnata

riguarderebbe una procedura di esecuzione coattiva e, comunque,

rifletterebbe un termine perentorio solo rispetto alla sospensione

dell'esecuzione o ad una eventuale opposizione agli atti esecutivi (per

cui il termine previsto dall'art 617 c.p.c. è, fra l'altro, di soli

cinque giorni) ma non già rispetto all'esame del merito

dell'opposizione, il quale sarebbe ammissibile finché l'esecuzione è

in corso.

Infine, per quanto riguarda la contestualità dei provvedimenti di

sequestro e di vendita, e la mancanza della possibilità, da parte del

debitore, di interloquire circa le modalità della vendita,

l'Avvocatura osserva che la peculiarità della situazione in esame, in

cui l'acquirente ha usato la macchina, è debitore del prezzo ed è

sottoposto a privilegio in virtù di atto scritto, così come

riconosciuto con la sentenza n. 59 del 1967 della Corte,

legittimerebbe la pur singolare rapidità della procedura.

Si è anche costituita la società Co.Fi., in persona del

presidente dott. Igino Allorsio, rappresentata e difesa dall'avvocato

prof. Alberto Montel e dall'avv. Cristoforo Barberio Corsetti, che

hanno tempestivamente depositato le deduzioni.

La difesa, nel contestare la fondatezza dei singoli profili delle

questioni sollevate nell'ordinanza, osserva che le peculiari

caratteristiche della fattispecie ed i fini cui risponde la normativa

in esame giustificherebbero ampiamente sia la disposizione che consente

di procedere esecutivamente sull'autoveicolo per qualsiasi

inadempienza, sia la sanzione della decadenza dal beneficio del termine

senza che occorra accertare una vera e propria insolvenza, prevista

oltre tutto in conformità di altre disposizioni del codice civile

(artt. 1525, 1819, 1845) che prevedono analoga sanzione per

particolari situazioni. E allo stesso modo si giustificherebbe anche la

previsione di un'unica attività del pretore diretta al sequestro ed

alla autorizzazione alla vendita.

D'altra parte, la previsione di una opposizione alla vendita

escluderebbe la lamentata carenza di qualsiasi termine dilatorio fra la

notifica del decreto pretorile e la vendita, perché non dovrebbe

confondersi l'autorizzazione alla vendita con l'esecuzione della

stessa, che non potrebbe effettuarsi se non dopo trascorso il termine

per l'opposizione.

La validità di tale termine ai fini della esecuzione della

vendita, inoltre, consentirebbe all'interessato di interloquire, sia

pure in sede di opposizione, anche riguardo alle modalità della

vendita stessa, onde dovrebbe escludersi in fatto la censura sollevata

al riguardo.

E ciò senza dire che, comunque, tale intervento non risponderebbe

ad un principio generale dell'ordinamento, potendosi rinvenire numerose

ipotesi in cui esso non è previsto (artt. 1515, 1536, 1551, 2727,

2797 c.c.), mentre la scelta del legislatore tra l'un sistema e l'altro

risponderebbe alle peculiarità delle relative fattispecie, per cui non

potrebbe parlarsi di disparità di trattamento e violazione della

garanzia di difesa.

Infine la difesa nega la consistenza della censura di incongruità

del termine di 10 giorni per l'opposizione, ricordando l'esistenza di

numerosi termini simili o più ristretti, anche in materie di impegno

maggiore, come ad esempio, nelle ipotesi previste dagli artt. 178, 190,

313, 617, 739 c.p.c., nonché nei procedimenti per denunzia di nuova

opera e danno temuto, d'urgenza, possessori ed, in genere, per tutti i

procedimenti speciali. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7,

secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436,

convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, sulla disciplina dei

contratti di compravendita degli autoveicoli, viene sollevata dal

pretore di Recanati per i seguenti motivi:

a) perché, qualora il compratore venga meno al puntuale

adempimento della sua obbligazione di pagamento del prezzo, è

assoggettato automaticamente, a termini del comma secondo, alla

decadenza del beneficio del termine di dilazione del pagamento anche

per fatti che, per la loro entità' non costituiscono prova di

insolvenza o di diminuzione di garanzie, quali invece considerati dalla

legge ordinaria (articolo 1186 cod. civ.): ciò anche con menomazione

dei diritti di difesa utilizzabili in proposito e con disparità di

trattamento;

b) perché, a termini del secondo comma, il decreto del pretore sul

ricorso del creditore, dispone cumulativamente, con successione

immediata, il sequestro dell'autoveicolo, la nomina del custode, le

modalità e il giorno della vendita, senza un apprezzabile intervallo

tra sequestro e vendita: menomando, di conseguenza, il diritto di

difesa;

c) perché, sempre a termini del secondo comma, le modalità della

vendita sono stabilite autoritativamente, senza che il debitore sia

sentito in proposito, con divergenza dal sistema della legge ordinaria

(artt. 530 e 569 cod. prov. civ. per le espropriazioni mobiliari e

immobiliari) e con violazione della parità di trattamento e del

diritto di difesa;

d) perché il termine di dieci giorni, per sollevare opposizione al

decreto del pretore, ai sensi dei commi terzo e quarto, sarebbe

incongruo per la sua ristrettezza e violerebbe il diritto di difesa,

sia in relazione all'obbligo di produzione, non oltre la prima udienza,

dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle somme dovute, sia

in confronto con la legge ordinaria (art. 641 cod. proc. civ.) che per

l'opposizione a decreto d'ingiunzione stabilisce termine maggiore.

2. - L'Avvocatura dello Stato preliminarmente sostiene, ai sensi

dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, l'inammissibilità delle

questioni come sopra proposte alle lettere a), b) e c) in relazione al

comma secondo dell'articolo impugnato, comma che non figura riprodotto

nel dispositivo dell'ordinanza al rinvio.

L'assunto non è fondato.

Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, nelle parti in cui si

divide e nel complesso, risulta delineato l'oggetto di tutte le

questioni che si sono intese sollevare, comprese univocamente quelle di

cui al comma secondo. La casuale non menzione di questo comma nel

dispositivo non altera né riduce la materia sottoposta ad esame:

sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve

intendersi ugualmente rispettata la finalità di cui al citato art. 23.

3. - Nel merito va, anzitutto, rilevato che premessa delle norme

denunciate è l'art. 2 della stessa legge speciale, che accorda al

venditore di autoveicoli un privilegio legale mobiliare, iscritto e

certificato dal pubblico registro automobilistico, per il prezzo o per

la parte di prezzo pattuito e non corrisposto interamente all'atto

della vendita.

Anche il codice civile testualmente dà atto di tale privilegio

all'art. 2810, ultimo comma, aggiungendo che esso debba più

propriamente "essere considerato come ipoteca mobiliare, rimandando per

il resto alla legge speciale. Il che si riannoda alla finalità che con

questa legge si è inteso conseguire, nel senso di agevolare la

diffusione degli autoveicoli, garantendo e moralizzando il loro

commercio.

È in dipendenza di tutto ciò, che, con eccezione ai principi

generali in tema di esecuzione, richiedenti la previa formazione di un

titolo esecutivo, interviene il decreto del pretore, che non è, in se

stesso, titolo esecutivo, ma ne anticipa gli effetti.

Coerentemente, l'opposizione al decreto, prevista nel denunciato

art. 7, assume natura di opposizione, pertinente allo svolgersi di un

procedimento tipicamente esecutivo.

Stante questi rilievi, che sono conformi a dottrina e

giurisprudenza, va ovviamente escluso da questo procedimento ogni

carattere monitorio, per mancanza dei requisiti di cognizione di un

rapporto obbligatorio nonché di conseguente ingiunzione e condanna.

Chiusa questa fase processuale, rimangono pur sempre "salvi i

diritti del debitore in prosieguo di giudizio" (art. 7, quarto comma).

4. - Secondo l'ordinanza di rinvio, la decadenza dal beneficio del

termine di dilazione, comminata dall'art. 7, primo comma, ed operante,

a detta dell'ordinanza, anche nella ipotesi di cui al comma secondo,

sarebbe costituzionalmente illegittima perché collegata a singoli

inadempimenti, anziché alla constatazione di uno stato di

"insolvenza", ossia di uno stato generale di incapacità economica,

richiesto, invece, dalla legge ordinaria (art. 1186 cod. civ.).

La questione non è fondata.

La sanzione, a carico del compratore, della decadenza dal beneficio

del termine rateale di pagamento, è stabilita nell'articolo 7 solo in

relazione alla ipotesi di cui al primo comma, che riguarda

l'alienazione non consentita dell'autoveicolo o di parti di esso,

ovvero la diminuzione delle garanzie a favore del venditore.

Diversa è l'ipotesi del secondo comma, che riguarda il mancato

pagamento di singole rate scadute. Qui l'inadempimento autorizza il

ricorso del creditore alla procedura esecutiva, della quale il debitore

può evitare gli effetti, pagando non l'intero prezzo residuo ma

soltanto le rate scadute. Tale limitata conseguenza è stata

espressamente riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 59 del 1967,

in via di interpretazione e chiarimento del sistema creato dall'art. 7.

Pertanto, viene, nel caso, a mancare la premessa della decadenza di

termine, su cui è basata la questione di illegittimità

costituzionale, come sopra sollevata in relazione al secondo comma

dell'art. 7.

5. - L'ordinanza solleva altra questione, basata sulla violazione

dei diritti di difesa del debitore, che deriverebbe dal fatto che il

decreto del pretore, emesso ai sensi dell'art. 7, comma secondo,

disponendo contestualmente il sequestro e la vendita dell'autoveicolo,

verrebbe ad eliminare "un apprezzabile intervallo" fra l'uno e l'altro

atto.

La questione è parimenti non fondata.

Va ricordato, anzitutto, che con la già citata sentenza n. 59 del

1967 la Corte ha posto in rilievo che il fatto che l'acquirente di

autoveicolo normalmente ne ha usato, che è debitore del prezzo ed è

sottoposto a privilegio su di esso veicolo in virtù di atto scritto e

registrato, legittima "la singolare rapidità degli atti processuali di

sequestro e vendita forzata".

A parte tale considerazione d'ordine sistematico, la Corte ora

osserva che tra sequestro e vendita non v'è quella immediatezza

supposta in ordinanza. Infatti, giusta il secondo comma dell'art. 7, il

decreto del pretore dispone soltanto i preliminari dell'ancora

eventuale vendita, tra cui, con suo discrezionale apprezzamento, il

giorno a ciò destinato.

Ma l'ordine di esecuzione del decreto di vendita rimane distanziato

dal sequestro per tutto l'intervallo di tempo corrente tra

l'opposizione consentita al debitore dopo la notifica del decreto, e

l'udienza che fa seguito alla opposizione, lo svolgimento in essa della

prova del pagamento delle rate scadute e, solo nel caso di prova

negativa, la emanazione, da parte del pretore, dell'ordine di

esecuzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 7.

L'esercizio del diritto di difesa, pertanto non risulta né eluso

né menomato.

6. - Successiva questione è proposta dall'ordinanza in relazione

al punto dell'art. 7, secondo comma, che conferisce al pretore la

determinazione delle modalità della vendita. Si assume che, non

essendo prescritta in proposito l'audizione del debitore per

consentirgli le eventuali "osservazioni", diversamente dalla legge

ordinaria (artt. 530 e 569 cod. proc. civ.), si darebbe luogo a

disparità di trattamento ed a violazione dei diritti di difesa.

La questione non è fondata.

La specialità della normativa in esame e le sue particolari

finalità non comportano identificazione di situazioni non omogenee.

D'altra parte, le disposizioni di attuazione (r.d. n. 1814 del 1927)

puntualizzano all'art. 27 le due alternative modali della vendita

(trattative private o pubblici incanti) affidate alla scelta del

pretore, con provvedimento motivato "tenuto conto delle circostanze che

possono assicurare il maggiore rendimento col minor costo". Mentre,

poi, per la vendita a trattative private si dettano dettagliate

formalità, per la vendita ai pubblici incanti, si rimanda "alle

disposizioni al riguardo stabilite dal codice di procedura civile".

Ciò senza contare che, in sede di giudizio d'opposizione, nulla vieta

che il debitore, qualora non dia dimostrazione del suo adempimento in

sanatoria, possa esporre, in subordine, le sue "osservazioni" circa le

modalità della vendita.

7. - Infine, l'ordinanza solleva questione di incongruità del

termine (perentorio) di dieci giorni dalla notifica del decreto

pretorile, assegnato al debitore per proporre opposizione.

La questione è parimenti non fondata.

In primo luogo, il confronto con il maggior termine di venti giorni

assegnato all'opponente in procedimento ordinario di ingiunzione (art.

641 c.p.c.) non è pertinente, poiché, a parte che detto termine,

quando concorrano giusti motivi, è riducibile dal giudice sino a

cinque giorni (secondo comma detto articolo) il procedimento qui in

esame si differenzia dal monitorio, come spiegato al precedente n. 3.

In secondo luogo, in conformità della giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenza n. 159 del 1969), la congruità di un

termine va valutata, non solo in rapporto all'interesse di chi è

obbligato a rispettarlo, ma anche in rapporto alla funzione, assegnata

a questo o quel termine nell'ordinamento giuridico.

Nel caso in esame, come già precisato nella citata sentenza n. 59

del 1967, il termine è stabilito in funzione di un rapido svolgimento

degli atti processuali, anche per evitare che l'opposizione formi

pretesto per evitare il pagamento del prezzo: nonché, è da

aggiungere, in funzione di esigenze di difesa, che ben possono essere

soddisfatte in modo non complesso, mediante la prova documentale (art.

7 quarto comma) del pagamento, anche in via di sanatoria, della somma

dovuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927,

n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli

autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico,

convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, sollevate, con

l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Recanati, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari