Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1968 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo

comma, prima parte, del Codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 16 marzo 1966 dal giudice istruttore del Tribunale

di Torino nel procedimento penale a carico di Tresello Ferruccio e

Porchietto Francesco, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14

maggio 1966.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 attobre 1968 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Chiarotti per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Trosello Ferruccio

e Porchietto Francesco, il giudice istruttore del Tribunale di Torino

ha sollevato, con ordinanza emessa il 16 marzo 1966, questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'ultimo comma dell'art.

349 del Codice di procedura penale, nella parte in cui esso stabilisce:

"il giudice non può obbligare gli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito

notizie", per contrasto con gli artt. 109 e 3 della Costituzione.

Premesso che i carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria di

Moncalieri, a seguito di segnalazione "da fonte confidenziale degna di

fede" avevano richiesto al pretore di Moncalieri autorizzazione ad

eseguire una perquisizione nell'abitazione di Trosello Ferruccio e nel

corso della perquisizione avevano reperito oggetti di provenienza

furtiva; che, trasmessi poi gli atti per competenza al giudice

istruttore presso il Tribunale di Torino, le risultanze istruttorie

ponevano in luce che a carico del Trosello sussistevano indizi di

colpevolezza unicamente in ordine al reato di ricettazione, mentre a

carico di Porchietto Francesco emergevano prove di colpevolezza per il

reato di furto; che il maresciallo Bovino Antonio della polizia

giudiziaria di Moncalieri, il quale aveva espletato le prime indagini,

assunto come teste ed interrogato circa la persona dalla quale aveva

ricevuto la segnalazione, dichiarava di volersi avvalere della facoltà

concessagli dall'art. 349, ultimo comma, del Cod. proc. pen. e pertanto

non rivelava il nome di questa persona, il giudice istruttore riteneva

la questione di legittimità costituzionale, nei termini innanzi

indicati, rilevante e non manifestamente infondata.

Circa la rilevanza il giudice a quo osserva che dalla soluzione del

problema attinente alla legittimità o meno della norma dipende il

risultato stesso della istruzione penale, nel senso che dalla

possibilità di pervenire alla identificazione della persona che ha

fornito alla polizia giudiziaria notizie e che dovrebbe pertanto

assumere la qualità di teste dipende l'acquisizione di prove ulteriori

che possono comportare la estensione delle imputazioni ad altri

soggetti, ovvero il rafforzarsi o l'elidersi degli indizi di

colpevolezza esistenti a carico degli attuali imputati.

Circa la non manifesta infondatezza, relativamente all'art. 109

della Costituzione, l'ordinanza di rinvio si riporta anzitutto ad

alcune affermazioni contenute nella sentenza 18 giugno 1963, n. 94,

della Corte costituzionale, secondo cui la disposizione costituzionale

di cui trattasi pone la polizia giudiziaria di fronte all'autorità

giudiziaria in un rapporto di subordinazione "funzionale", che "trova

la sua piena giustificazione nelle superiori esigenze della funzione di

giustizia e nella necessità di garantire alla magistratura la più

sicura ed autonoma disponibilità dei mezzi di indagine". Da questa

interpretazione e dalla considerazione che l'art. 109 della

Costituzione non prevede alcuna deroga, né alcuna riserva di legge

attraverso la quale possano introdursi deroghe, al principio della

dipendenza funzionale della polizia giudiziaria, deriverebbe, secondo

il giudice a quo, l'incostituzionalità della limitazione disposta

dalla norma impugnata, posto che, se è vero che l'art. 109 non

attribuisce al giudice una discrezionalità assoluta nell'impartire

direttive od ordini alla polizia giudiziaria, dovrebbe comunque

ritenersi che le uniche limitazioni consentite a tale discrezionalità

non possano essere ricercate se non in relazione allo spirito ed alla

ratio della disposizione costituzionale, fra le quali non sarebbe

possibile far rientrare quella che permette all'agente o ufficiale di

polizia giudiziaria di sottrarsi al proprio dovere verso l'autorità

giudiziaria, tacendo il nome di chi certamente assume la qualità di

teste nel processo penale, quando addirittura non possa rivestire la

qualità di imputato. In quest'ultimo caso, anzi, il non rivelare il

nome del confidente equivarrebbe a garantire l'impunità a chi ha

commesso un reato, ossia a pagare il prezzo della "confidenza" con una

rinuncia all'azione penale, e con la conseguente implicita violazione

del principio sancito all'art. 112 della Costituzione.

D'altra parte - aggiunge l'ordinanza - la discrezionalità della

polizia giudiziaria nel rivelare o meno il nome di una persona

informata sui fatti per cui si procede non rimarrebbe neutralizzata

dalla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 349 del Codice

procedura penale, in base alla quale il giudice non può ricevere, a

pena di nullità, dagli ufficiali ed agenti predetti notizie avute da

persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare. E ciò, in

quanto questa seconda parte della norma verrebbe a ribadire la

limitazione dei poteri del giudice, precludendogli del tutto la ricerca

della verità ed impedendogli un ambito di indagini in presenza di un

commesso reato, in conseguenza di uno jus tacendi attribuito alla

polizia giudiziaria: operando, così, un ingiustificato rovesciamento

fra le reciproche posizioni dell'autorità giudiziaria e della polizia

giudiziaria, quali stabilite dall'art. 109 della Costituzione e

sottraendo quest'ultima al controllo e alla dipendenza del giudice.

Circa la non manifesta infondatezza relativamente all'art. 3 della

Costituzione, il giudice istruttore rileva che la disposizione

impugnata creerebbe una diseguaglianza fra i cittadini in una duplice

direzione.

In un primo senso, infatti, essa esonerebbe una categoria di

cittadini - quella appunto degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria - dal generale obbligo di testimoniare nei procedimenti

penali, degradando quest'obbligo a facoltà quando si tratti di

indicare i nomi di persone informate circa talune circostanze per la

realizzazione di un fine di giustizia. L'ordinanza fa presente che il

Codice di procedura penale pone altre deroghe a quest'obbligo, ma le

ritiene giustificate da un interesse di carattere generale, quale il

libero esercizio di determinate professioni, che attengono alla

libertà religiosa, al diritto di difesa, alla tutela della salute e fa

comunque notare che sono oggetto di controllo da parte del giudice, il

quale può sindacare con opportuni accertamenti la fondatezza

dell'invocato motivo di astensione; ulteriori deroghe sarebbero,

infine, parimenti giustificate alla luce di un interesse

costituzionalmente protetto, in quanto attengono a rapporti familiari.

Nel caso dell'art. 349, invece, la discrezionalità degli agenti ed

ufficiali di polizia giudiziaria si presenterebbe assoluta, senza

possibilità di accertamento da parte del giudice, e soprattutto

inerente ad una funzione che si svolge nell'ambito del dovere di

collaborazione e di subordinazione all'autorità giudiziaria.

In un secondo senso, la disposizione impugnata introdurrebbe una

arbitraria differenziazione fra i soggetti tenuti all'obbligo del

rapporto all'autorità giudiziaria previsto in via generale dall'art. 2

del Codice di procedura penale, che deve contenere anche l'indicazione

dei testimoni o quant'altro valga alla loro identificazione,

costituendo la eventuale omissione di queste indicazioni un ipotesi

delittuosa punita dal Codice penale. A quest'ultimo obbligo ed alla

relativa sanzione non sarebbero tenuti gli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria, in virtù appunto dell'art. 349, ultimo comma, del

Codice di procedura penale che contrasterebbe pertanto con il principio

di eguaglianza con il consentire a questi soggetti, per i quali è più

forte il vincolo di collaborazione e di subordinazione all'autorità

giudiziaria, di sottrarsi ad un dovere indistintamente imposto agli

altri soggetti che, rivestiti di una determinata qualità, hanno

l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura fa presente che l'ultimo comma

dell'art. 349 del Codice di procedura penale aggiunge nella sua seconda

parte che il giudice non può ricevere, a pena di nullità, dagli

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria notizie avute da persone i

cui nomi essi non ritengono di dover manifestare: in tal modo, se da un

lato protegge un segreto d'ufficio che ubbidisce a determinate

esigenze, dall'altro tutela la sincerità della prova, nel senso che

non si ammette la introduzione in giudizio di una prova la cui sorgente

è ignota al giudice e sottratta al suo sindacato. Cosicché, la

rilevanza della conoscenza della fonte in virtù della quale

l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria si è orientato in un

senso piuttosto che in un altro si rivelerebbe priva di consistenza ai

fini dell'esito del processo penale, il quale può essere definito solo

sulla base di prove che trovino una legittima introduzione in esso. In

altre parole, non conta che un certo orientamento di ricerca sia stato

agevolato da una piuttosto che da altra fonte, ma solo il contenuto

delle prove che, sia pure in relazione a quell'orientamento, gli

ufficiali o gli agenti predetti hanno correttamente acquisito e di cui

siano legittimamente in grado ed in dovere di dar conto.

Ciò premesso, per quanto si riferisce in particolare al sollevato

profilo di incostituzionalità nei confronti dell'art. 109 della

Costituzione l'Avvocatura osserva che la dipendenza della polizia

giudiziaria della magistratura, anche sul piano della subordinazione

funzionale, non dovrebbe essere intesa come esclusiva ed assoluta, in

quanto la citata norma costituzionale, quando statuisce che l'autorità

giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, mirerebbe

semplicemente a consentire al giudice, senza doversi rivolgere al

potere esecutivo, di attuare concretamente le attività materiali

condizionanti in modo immediato l'esercizio della sua funzione, e

garantirebbe altresì il cittadino, attraverso l'accennata

sottoposizione funzionale, contro eventuali abusi delle forze di

polizia ed ingerenze ed interferenze di altri organi.

La disposizione impugnata, lungi dall'incidere sui rapporti fra il

giudice e la polizia giudiziaria nei sensi di cui all'art. 109 della

Costituzione, troverebbe la sua giustificazione in un interesse di

carattere generale, in quanto diretta a rendere più efficiente

l'attività degli organi di polizia in ordine all'accertamento dei

reati, né potrebbe mai consentire reticenze a favore non già

dell'informatore, ma dell'autore del reato.

Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione del principio di

eguaglianza sotto entrambi i profili dedotti nell'ordinanza di

rimessione, l'Avvocatura fa rilevare che nella specie si

verificherebbero le condizioni che permettono al legislatore di

disciplinare diversamente situazioni che egli considera differenziate:

la norma impugnata concernerebbe, infatti, una particolare situazione

obiettiva, in relazione ad una intera Categoria di funzionari ed in

base a valide ragioni fondate sull'interesse della collettività.

Concludeva, pertanto, l'Avvocatura chiedendo la dichiarazione di

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte.

Nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968, l'Avvocatura insisteva

nelle conclusioni già formulate. Considerato in diritto :

1. - Formalmente è denunciata la sola proposizione dell'ultimo

comma dell'art. 349 del Codice di procedura penale, che dispone: "il

giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia

giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito

notizie"; ma in realtà tale proposizione forma sintatticamente e

logicamente tutt'uno con quella che immediatamente la segue,

integrandone il precetto: "e non può ricevere, a pena di nullità,

dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi

essi non ritengono di dovere manifestare". È dall'intero contesto

dell'ultimo comma dell'art. 349, che risulta, nel suo compiuto

significato, la norma in contestazione: puntualmente corrispondente,

nella sostanza, a quella espressa, con più semplice dizione e più

lato riferimento soggettivo, dall'art. 246, ultimo comma, del Codice

del 1913: "i pubblici ufficiali non debbono esporre notizie raccolte da

persone i cui nomi non credano di manifestare al giudice" (si vedano

pure le analoghe formule degli artt. 445 e 472, rispettivamente del

Progetto del 1905 e del Progetto del 1911).

Così disponendo, come chiaramente si evince dai lavori preparatori

del tempo, volle il precedente Codice dirimere le dispute dottrinali e

le contrastanti interpretazioni giurisprudenziali che si erano

manifestate sotto il vigore del Codice del 1865, allorché, nella

mancanza di norma apposita, il segreto di polizia veniva tuttavia

affermato, riconducendolo al segreto d'ufficio e al segreto

professionale di cui all'art. 288. Ma volle sopratutto il legislatore

evitare il pericolo di abusi, in precedenza lamentati o ipotizzati,

espressamente statuendo l'ovvio principio non essere ammissibile

deporre sulla fede di un confidente del quale non si faccia il nome e

che di conseguenza non potrebbe a sua volta essere chiamato a

testimoniare personalmente in giudizio. In tal modo la riforma del 1913

tendeva a conciliare, in materia di tanta delicatezza per la natura e

per il peso dei diversi interessi che in essa interferiscono, "la

necessità sociale del segreto della polizia con l'esercizio del

diritto di difesa" (Rel. Sottocommissione Pessina, par. XCII).

Identico è il significato e identica la ratio dell'attuale ultimo

comma dell'art. 349 del Cod. proc. penale, che si apparenta perciò,

sotto questo aspetto, alle disposizioni dello stesso Codice che

prescrivono l'uso processuale degli scritti anonimi (artt. 8 e 141) e

fanno divieto ai testimoni di "deporre sulle voci correnti nel

pubblico" intorno ai fatti della causa (art. 349, comma quarto).

2. - Ciò premesso, e passando ad esaminare partitamente le singole

censure contenute nell'ordinanza, non si ravvisa contrasto tra la norma

impugnata e l'art. 109 della Costituzione, dovendo quest'ultimo, per

il suo spirito informatore e per il suo contenuto normativo, ritenersi

estraneo alla materia delle prove, in genere, e delle prove

testimoniali, in specie.

L'art. 109, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di

carattere organizzativo, delle quali molto si è discusso e tuttora si

discute, ma che qui non rilevano, ha comunque e per intanto il preciso

e univoco significato (sul quale questa Corte si è soffermata nella

sentenza del 6 giugno 1963, n. 94) di istituire un rapporto di

dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorità

giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta

delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente

riservata alla autonoma iniziativa dell'autorità giudiziaria medesima.

In questo ordine di idee, l'art. 220 del Cod. proc. pen. nel testo

modificato dalla Novella del 1955, impone agli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria l'obbligo di "eseguire gli ordine del giudice

istruttore e del pretore", con riguardo, evidentemente, a singoli atti

o adempimenti di volta in volta richiesti, stabilendo altresì, in

linea più generale, che essi esercitano le loro attribuzioni "alla

dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la

Corte di appello e del procuratore della Repubblica"; mentre poi il

secondo comma del medesimo articolo ed il successivo art. 223

provvedono in qualche misura a rendere operanti detti vincoli di

subordinazione configurando le relative responsabilità e le connesse

sanzioni disciplinari.

È chiaro allora che le limitazioni alla prova testimoniale di cui

all'ultimo comma dell'art. 349 del Cod. proc. pen. non incidono sui

descritti vincoli di subordinazione funzionale (né la situazione

muterebbe ove pure, in ipotesi, si trattasse invece di subordinazione

gerarchica), poiché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, non

diversamente da ogni altro pubblico ufficiale, si configurano, quando

assumano nel processo la qualità di testimoni, esclusivamente come

tali, senza che gli obblighi e i diritti ad essi imposti o riconosciuti

in questa veste possano comunque riuscire alterati nell'uno o

nell'altro senso dai particolari rapporti di dipendenza in cui, sotto

altri profili e ad altri effetti, essi possono trovarsi nei confronti

della stessa autorità giudiziaria precedente.

3. - Secondo l'ordinanza, il jus tacendi riconosciuto agli

ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, in connessione con la

sancita inammissibilità di deposizioni basate unicamente su

informazioni dei loro confidenti, violerebbe l'art. 109 anche perché

precluderebbe al giudice l'accertamento della verità, operandosi così

"un ingiustificato rovesciamento fra le posizioni reciproche della

polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria". Ma quanto osservato

al punto precedente vale a mostrare come un siffatto "rovesciamento"

non sussiste, poiché, da un lato, i divieti dell'ultimo comma

dell'art. 349 concernono il testimone, e perciò l'ufficiale od agente

di polizia giudiziaria in quanto testimone, e non già in quanto organo

ausiliario dell'ufficio giudiziario, posto alle dipendenze di questo

per lo svolgimento delle indagini; mentre, d'altro lato, l'art. 109

della Costituzione nulla dice, neppure per implicito, in ordine

all'estensione dei poteri di cognizione spettanti al giudice nel

processo penale.

È da aggiungere che il caso limite, cui espressamente si riferisce

il giudice istruttore di Torino, del funzionario di polizia giudiziaria

che, avvalendosi della facoltà derivante dall'ultimo comma dell'art.

349 del Cod. proc. pen. illecitamente favorisca l'impunità di chi

dovrebbe, a qualsiasi titolo, assumere la veste di imputato, esula

dall'ipotesi prevista dalla norma impugnata, la quale non potrebbe

certamente essere invocata per giustificare l'omessa denuncia degli

indiziati di un reato, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni di

legge. Questa Corte è chiamata a giudicare della legittimità

costituzionale della disposizione del Codice, nella sua astratta

generalità, e non può portare il suo esame sugli abusi che, traendone

pretesto, fossero eventualmente posti in essere da funzionari poco

scrupolosi, e nei confronti dei quali la legislazione contempla, del

resto, appropriati mezzi repressivi.

4. - È anche infondata la censura di violazione dell'art. 3,

primo comma, della Costituzione.

Sotto il profilo della diversità di trattamento nei confronti di

ogni altro testimone, è sufficiente rilevare che tale diversità non

concreta una discriminazione in favore di determinati soggetti, essendo

invece determinata da obiettive ragioni inerenti alla pubblica funzione

da essi svolta in circostanza sempre difficili, e rese talora anche

più malagevoli dal persistere di mentalità e fatti di costume che,

lungi dall'incoraggiare i cittadini a collaborare lealmente con la

giustizia, possono a volte scoraggiare persino gli onesti dal fornire

gli indizi in loro possesso atti alla individuazione dei colpevoli di

reati.

Queste stesse considerazioni valgono a giustificare la diversa

disciplina del segreto di polizia nei confronti con altri segreti

nonché la posizione differenziata che ne risulta per gli ufficiali ed

agenti di polizia giudiziaria rispetto ad altre categorie di pubblici

ufficiali: diversità che non sono pertanto né arbitrarie né

irragionevoli e non contrastano con alcun principio costituzionale,

mentre anzi trovano il loro ultimo fondamento nell'interesse alla

realizzazione della giustizia, che - come questa Corte ebbe ad

affermare in altra occasione (sentenza 3 marzo 1966, n. 18) - "fra

l'altro, vale ad assicurare l'esercizio di tutte le libertà" ed "è

anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 349, ultimo comma, prima parte, del Codice di procedura

penale, sollevata con ordinanza del 16 marzo 1966 dal giudice

istruttore del Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 109 e 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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