Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo

comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla

disciplina militare), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996

dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, sul ricorso

proposto da Razzano Gennaro e Ministero della Difesa ed altro,

iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo - promosso da un

sottufficiale dell'arma dei Carabinieri per l'annullamento di una

sanzione disciplinare di corpo - il tribunale amministrativo

regionale della Liguria, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo

comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla

disciplina militare), nella parte in cui dispone che "avverso le

sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale

se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi

novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso".

Affermata la rilevanza della questione nel giudizio a quo, in

ragione della sollevata eccezione d'inammissibilità della domanda in

mancanza della previa proposizione del ricorso amministrativo,

osserva il rimettente che - pur essendo quella gerarchica la naturale

sede di soluzione dei conflitti riguardanti le decisioni

sanzionatorie, data la specialità che caratterizza l'ordinamento

militare - proprio il forte vincolo di subordinazione, che presiede

ai rapporti tra i vari gradi dell'apparato militare, ed i conseguenti

condizionamenti portano a dubitare della bontà dell'obbligatorietà

di tale rimedio, rispetto alla facoltà di opzione tra questo e

quello giurisdizionale immediato.

Secondo il giudice a quo, se è teoricamente vero che detta

obbligatorietà comporta una maggiore possibilità di difesa per

l'interessato, che ha a disposizione una pluralità di rimedi, il

ritardato accesso alla giurisdizione, oltre a privarlo della

possibilità di richiedere cautelarmente la sospensione

dell'esecuzione della sanzione irrogata, comporta la persistente

soggezione dello stesso agli effetti, spesso irreversibili, del

provvedimento sanzionatorio. Inoltre, la limitata ed il più delle

volte atecnica difesa svolta davanti al superiore gerarchico può

sortire conseguenze deleterie ed anch'esse irreversibili davanti al

giudice amministrativo, a cagione sia della preclusione

dell'introduzione di nuovi elementi o motivi, sia delle disarmonie

create dalle possibili diverse decisioni dell'autorità gerarchica

decidente.

Per il rimettente, dunque, la norma censurata genera una

discriminazione tra il personale militare e gli altri pubblici

dipendenti - che possono scegliere liberamente la via del ricorso

amministrativo o quella del ricorso giurisdizionale (ex art. 20 della

legge n. 1034 del 1971) - impedendo nel contempo all'incolpato di

perseguire la tutela dei propri interessi in modo pieno e libero da

condizionamenti.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, osservando come - nonostante la

progressiva omogeneizzazione delle posizioni soggettive dei militari

e dei dipendenti civili dello Stato - non si possano ignorare i

connotati di specialità che i corpi militari continuano a

presentare, tali da giustificare, anche nella materia in esame, una

disciplina più fortemente caratterizzata dal rapporto gerarchico. La

norma che recupera nell'a'mbito dell'ordinamento militare la regola

della definitività dell'atto impugnabile in sede giurisdizionale

opera, dunque, un equo contemperamento delle due esigenze della

tutela del singolo e dell'effettività della disciplina militare.

L'Avvocatura ricorda infine che l'art. 3 del d.P.R. n. 1199 del

1971 prevede, anche con riferimento al ricorso gerarchico, la

possibilità della sospensione (d'ufficio o su domanda del

ricorrente) del provvedimento impugnato. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della

legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina

militare), nella parte in cui dispone che "avverso le sanzioni

disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale se prima

non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta

giorni dalla data di presentazione del ricorso".

Secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto: a) con

l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra il personale

militare e gli altri pubblici dipendenti, i quali - per ricorrere

avverso le sanzioni disciplinari loro irrogate - possono scegliere di

adire la sede amministrativa ovvero immediatamente quella

giurisdizionale (ex art. 20 della legge n. 1034 del 1971); b) con gli

artt. 24 e 113 Cost., in quanto impedisce al militare incolpato di

perseguire la tutela dei propri interessi in modo pieno e libero dai

condizionamenti gerarchici.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Il sistema normativo introdotto dalla legge n. 382 del 1978

risulta intimamente connotato dalla volontà (che emerge in modo

chiaro anche dai lavori preparatori) di rendere positiva una visione

moderna del concetto di disciplina militare, in linea con le mutate

esigenze della società nel presente contesto storico ed ossequiente

al disposto costituzionale, secondo cui l'ordinamento delle forze

armate dev'essere informato allo spirito democratico della

Repubblica. Tale visione, peraltro, viene necessariamente correlata

con la peculiarità della posizione del cittadino militare, che si

caratterizza tra l'altro per la stretta sottoposizione di questo al

rapporto gerarchico ed alla disciplina militare: elementi, senza i

quali "sarebbe impossibile strutturare le forze armate in modo che

esse siano in grado di assolvere la funzione fondamentale della

difesa della Patria, loro assegnata dalla Costituzione" (Camera dei

deputati, relazione alle proposte di legge riunite nn. 407, 526 e

625/A).

Trattasi della disciplina militare intesa come "osservanza

consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione

ai compiti istituzionali delle forze armate ed alle esigenze che ne

derivano", la quale viene teleologicamente elevata a "regola

fondamentale per i cittadini alle armi in quanto... principale

fattore di coesione ed efficienza" (art. 2, comma 1, del d.P.R. 18

luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare

emesso ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 382 del

1978). Tanto che, in caso di violazione del particolare dovere

d'obbedienza gravante sul cittadino inserito nell'ordinamento

militare, risultano previste specifiche "sanzioni di corpo", affatto

sconosciute agli altri pubblici dipendenti.

2.1.1. - La valutazione della denunciata norma, condotta appunto

alla luce dei princi'pi ispiratori del nuovo sistema disciplinare

militare, consente allora di escludere la sussistenza di un vulnus al

principio di uguaglianza.

Ciò, in primo luogo, perché risulta d'immediata percezione come

la peculiarità dello status del militare - ripetutamente

sottolineata da questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 396 del

1996) - renda inappropriato il riferimento, in termini di tertium

comparationis, alle regole generali dettate per il pubblico impiego.

E, in secondo luogo, perché il consentire l'accesso alla sede

giurisdizionale dopo l'esperimento del rimedio gerarchico (o

l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla data di

proposizione del ricorso stesso), rappresenta un'opzione legislativa

non irrazionale, diretta com'è a perseguire la finalità di

assicurare anche in tempo di pace l'ordinato svolgimento del

servizio, costituente valore primario per l'andamento stesso della

vita militare (cfr. sentenza n. 37 del 1992).

2.1.2. - Parimenti, non è ravvisabile la prospettata lesione degli

artt. 24 e 113 della Costituzione.

Come questa Corte ha più volte affermato, l'assoggettamento

all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con

conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo

termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è

legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale (v., da

ultimo, sentenza n. 233 del 1996), nonché allorquando tale

limitazione tenda ad evitare un uso in concreto eccessivo del diritto

alla tutela giurisdizionale, tanto più ove l'adempimento dell'onere,

lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa,

rappresenti il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più

pronto e meno dispendioso (v. sentenza n. 82 del 1992).

Ebbene, nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la

via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle

controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni - dove oltre

tutto la possibilità di proporre motivi di merito consente

all'interessato di ottenere un complessivo e più penetrante riesame

del fatto - è da considerarsi il risultato d'un congruo

bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella

di tutela dei diritti individuali (cfr. sentenza n. 22 del 1991).

D'altra parte, proprio al fine di evitare i paventati possibili

condizionamenti derivanti dal vincolo di subordinazione, la normativa

prevede in modo espresso che il superiore, per il cui tramite va

proposto il ricorso gerarchico, debba inoltrarlo sollecitamente

"senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente

superiore a quella che ha inflitto la sanzione" (art. 72 del d.P.R.

n. 545 del 1986): con ciò realizzandosi un'ulteriore garanzia di

imparzialità della decisione amministrativa, la quale, ove ritenuta

ancora insoddisfacente dal militare, potrà essere allora liberamente

impugnata in via giurisdizionale.

Se poi è vero che in quest'ultima sede opera la norma dell'art.

21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (richiamata dal rimettente),

ai sensi della quale il giudice amministrativo può disporre la

sospensione del provvedimento amministrativo, non è da trascurare

che anche nella fattispecie è pur sempre possibile ottenere, ai

sensi dell'art. 3 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la

sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto da parte dell'organo

decidente, sospensione che costituisce un rimedio cautelare di

generale applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382

(Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari