Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, della Costituzione - dal Tribunale amministrativ…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - nella parte in cui dispone che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - in quanto, premesso che lo 'status' del militare rende inappropriato il riferimento, in termini di 'tertium comparationis', alle regole generali dettate per il pubblico impiego; la possibilità di accedere alla sede giurisdizionale dopo l'esperimento del ricorso gerarchico rappresenta un'opzione legislativa non irrazionale, essendo diretta a perseguire la finalità di assicurare, anche in tempo di pace, l'ordinato svolgimento del servizio, costituente valore primario per l'andamento stesso della vita militare. - Cfr. S. nn. 37/1992; 396/1996. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 16 Norme di principio sulla disciplina militare
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e' rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. E' comunque in facolta' del militare presentare, con le modalita' che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art16 · fonte del testo
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