Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art, 62, n. 6,

prima parte, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30

gennaio 1964 dal Pretore di Offida nel procedimento penale a carico di

Cinciripini Celestino, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21

marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor

Celestino Cinciripini, pendente innanzi alla Pretura di Offida, la

difesa e il Pubblico Ministero hanno chiesto che, avendo l'imputato

provveduto prima del giudizio a risarcire i danni sofferti dalla parte

offesa, al medesimo venga applicata la riduzione di pena conseguente

alla circostanza attenuante prevista nella prima parte del n. 6

dell'art. 62 del Codice penale.

Con ordinanza del 30 gennaio 1964 il Pretore, ritenuto che la

questione è rilevante ai fini della decisione, ha di ufficio rimesso

gli atti a questa Corte perché decida sulla legittimità

costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

2. - Ad avviso del Pretore di Offida la norma impugnata si

porrebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

atteso che il principio di eguaglianza impone al legislatore di

garantire parità di trattamento a parità di situazioni ed ha un

contenuto sostanziale che neppure di fatto può essere violato o

limitato. L'art. 62, n. 6, prima parte, determinerebbe una posizione

di privilegio a favore dei cittadini abbienti rispetto agli altri:

questi ultimi, infatti, anche se animati dalla volontà di riparare il

danno, derivante dal reato, possono non essere in grado di effettuare

il relativo risarcimento, con la conseguenza di essere esclusi dal

rilevante beneficio concesso dalla legge e di dover subire, solo a

causa delle loro condizioni economiche, una pena maggiore.

Sussisterebbe, altresì, la violazione dell'art. 24 della

Costituzione, dovendo il diritto di difesa, secondo la ordinanza di

rimessione, esser considerato non esclusivamente sotto un profilo

formale e processuale, ma anche su un piano sostanziale: e perciò

esso apparirebbe violato quando l'esercizio del diritto (nel caso in

esame relativo al beneficio delle circostanze attenuanti previste dalla

legge) venga condizionato ad un presupposto (risarcimento del danno)

non realizzabile da parte dell'imputato povero, tanto più che non

esiste alcun istituto che ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della

Costituzione, assicuri ai non abbienti i corrispondenti mezzi di

difesa.

3. - L'ordinanza di rimessione, letta nella pubblica udienza, è

stata ritualmente comunicata ai Presidenti delle due Camere (8 febbraio

1964), notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri (12 febbraio

1964) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 21 marzo 1964.

Nel presente giudizio non c'e stata costituzione di parti e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa,

pertanto, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

L'art. 62, n. 6, del Codice penale nella prima parte l'unica che

venga in considerazione nel presente giudizio - stabilisce che attenua

il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno,

mediante il risarcimento di esso".

L'ordinanza di rimessione muove a tale norma, sostanzialmente,

un'unica censura, dalla quale deriverebbe il suo contrasto con due

precetti costituzionali: i soggetti non abbienti, impossibilitati a

provvedere al risarcimento (integrale, effettivo e tempestivo) del

danno, subirebbero, esclusivamente a cagione delle loro condizioni

economiche, un trattamento di disparità rispetto ai soggetti abbienti,

con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione; e, sempre

per le stesse cause, vedrebbero compromesso il diritto di difesa,

garantito dall'art. 24 della Costituzione, anche sotto un profilo

sostanziale, come comprensivo, cioè, non solo degli strumenti

processuali, ma anche dei mezzi pratici idonei ad assicurare tutti i

vantaggi che l'ordinamento giuridico predispone.

Per valutare il fondamento della questione di legittimità

costituzionale, in questi termini sollevata, è necessario

preliminarmente rilevare che il risarcimento del danno, mentre in sé

considerato costituisce contenuto della prestazione oggetto della

obbligazione nascente dall'illecito, nella fattispecie normativa in

esame - ove sia tempestivo ("prima del giudizio") e, secondo l'univoca

interpretazione giurisprudenziale, volontario - assume la funzione di

condizione del beneficio dell'attenuante, che compete solo a chi,

appunto attraverso la riparazione, dia concreta prova del suo

ravvedimento. La norma dell'art. 62, n. 6, rientra, perciò, fra quelle

che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati

fini e che, nella loro applicazione, inevitabilmente comportano una

diversa possibilità di utilizzazione secondo la diversa condizione

economica dei soggetti che quei fini si propongano di conseguire. Ma da

ciò non deriva che in ogni caso norme di tal contenuto e di siffatta

struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. La

violazione dell'art. 3 della Costituzione può ravvisarsi, infatti,

solo quando la disparità delle condizioni economiche, rendendo

impossibile ai soggetti non abbienti il soddisfacimento dell'onere,

impedisca il realizzarsi di fini che siano costituzionalmente

rilevanti, costituisca, in altri termini, ostacolo all'esercizio di un

diritto che la Costituzione a tutti parimenti riconosca e garantisca

(tali sono i casi della c. d. cautio pro expensis o dell'istituto del

solve et repete, nei quali la Corte, con sentenze n. 67 del 23 novembre

1960 e n. 21 del 31 marzo 1961, pronunziò l'illegittimità di norme

delle quali fu accertato il contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione nel loro reciproco coordinamento); ovvero quando, in

difetto di una giustificazione del suo precetto ragionevole e

desumibile da esigenze oggettive, la norma venga a determinare non

consentite situazioni di privilegio o di svantaggio.

Ma nel caso in esame non ricorre né l'una né l'altra ipotesi: non

la prima, perché è insussistente l'assunta violazione dell'art. 24

della Costituzione; non la seconda, perché la norma, come si dirà,

trova la sua giustificazione in ragioni di pubblico interesse Quanto

all'art. 24 della Costituzione, è sufficiente richiamare la

giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, le sentenze n. 7

del 20 febbraio 1962, n. 10 del 7 febbraio 1963, n. 42 del 4 gennaio

1964), secondo la quale quella disposizione va interpretata nel senso

che la Costituzione, attribuendo a tutti il diritto di agire in

giudizio e di difendersi, garantisce questi beni a chi, in base

all'ordinamento, sia titolare di un diritto o di un interesse

legittimo: l'art. 24 dispone, cioè, la piena - ed eguale per tutti -

tutela processuale delle situazioni giuridiche subiettive così come

queste scaturiscono dalla legge sostanziale. Ciò posto, è da

osservare che non esiste affatto, come l'ordinanza di rimessione mostra

di ritenere, un "diritto all'attenuante", la cui difesa risulterebbe

impossibile o quanto meno gravemente ostacolata dalle insufficienti

condizioni economiche. È vero, invece, che l'attenuante consegue

all'avvenuto risarcimento del danno, il quale, ove sia stato effettuato

volontariamente e tempestivamente, si pone, dunque, come suo

presupposto: dal che è agevole dedurre che la norma ha natura

sostanziale e non ha perciò alcuna attinenza coi mezzi processuali,

azione e difesa, che cadono nell'ambito della tutela predisposta dal

primo e dal secondo comma dell'art. 24 (ed esclusivamente ai quali, è

ovvio, va riferito anche il comma terzo). E val la pena di rilevare che

tutto ciò trova conferma nell'osservazione che, ove per ipotesi

venisse eliminata la norma contenuta nell'art. 62, n. 6, non per questo

si accrescerebbe il diritto di difesa garantito così al povero come al

ricco.

Resta ora da esaminare se la norma denunziata tenda, nella sua

ispirazione o nel suo contenuto, a creare arbitrariamente una

situazione di privilegio per i soggetti abbienti e di corrispondente

svantaggio per i soggetti che non lo siano.

Ma anche sotto questo profilo la questione appare infondata. La

circostanza attenuante del risarcimento del danno, in effetti, è

chiaramente collegata alla rilevanza che per intuitive ed innegabili

ragioni di pubblico interesse vien data, in varie norme e con vari

effetti, al comportamento del reo successivo alla commissione del

reato. Più particolarmente, in quanto incide sulla misura della pena,

essa appare espressione dello stesso principio ispiratore dell'art. 133

del Codice penale, il quale (secondo comma, n. 3) impone al giudice, al

fine della determinazione della pena concreta nell'ambito del minimo e

del massimo fissati dalla legge, di tener conto anche della condotta

susseguente al reato. L'attenuante in oggetto trova, infatti, la sua

giustificazione nella rilevanza giuridica che il risarcimento assume

quale specifica circostanza rivelatrice del ravvedimento del reo che,

attraverso quel mezzo, ha provveduto ad eliminare uno degli effetti

prodotti dalla sua azione antigiuridica. E, se è vero che appunto per

ciò l'attenuante del risarcimento non ha a suo oggetto immediato e

diretto la tutela degli interessi della vittima, non bisogna tuttavia

ritenere che nella determinazione della quantità della pena, sempre

ispirata a ragioni che trascendono l'interesse del singolo,

l'ordinamento penale debba restare indifferente di fronte alla

valutazione dei danni conseguenti al reato e, corrispondentemente, al

comportamento del reo che volontariamente, ha provveduto alla loro

riparazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, n. 6, del Codice penale, nella parte in cui la

disposizione stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del

giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di

esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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