Corte costituzionale

Sentenza n. 1106/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto

comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la

ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e

interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo

comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre

1987 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra

Rizzi Elena e la S.p.a. Adriatica Navigazione, iscritta al n. 176 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'Adriatica di Navigazione S.p.a.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Mario Vianello e Augusto Salvatore per

l'Adriatica di Navigazione S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gaetano

Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La legge 5 dicembre 1986, n. 856, dettando norme sulla

ristrutturazione della "Finmare", prevede, fra l'altro, all'art. 3,

il pensionamento anticipato del personale esuberante, individuato a

seguito di apposita procedura, fra quello che abbia raggiunto l'età

di cinquantacinque anni, se di sesso maschile, o di cinquant'anni se

di sesso femminile.

Con l'ordinanza del 24 dicembre 1987, il Pretore di Venezia - in

una controversia in cui veniva in applicazione detta normativa (nei

confronti di una lavoratrice collocata a riposo in età appunto

inferiore ai cinquantacinque anni) - ne ha denunciato

l'illegittimità in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost.

Ritenuta in re ipsa, atteso l'oggetto del giudizio, la rilevanza

della questione, ne ha motivato la non manifesta infondatezza

"mutuando le considerazioni esposte nella sentenza di questa Corte n.

137/86", che dovrebbero condurre, anche nel caso in questione, a

censurare l'ingiustificata discriminazione attuata in danno della

donna, posto che, anche in tema di prepensionamento obbligatorio, la

predeterminazione di limiti di età che risultano, per quest'ultima,

diversi ed inferiori rispetto a quelli stabiliti per l'uomo, viola,

non diversamente dalla disposizione giudicata costituzionalmente

illegittima con la menzionata sentenza, il diritto della prima,

costituzionalmente protetto dai precetti suddetti, di vedersi

assicurata una potenziale durata della vita lavorativa non inferiore

a quella garantita al secondo.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel susseguente giudizio si è costituita la S.p.a. Adriatica di

navigazione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

La difesa della parte privata ha espresso dubbi sulla rilevanza

della questione, potendo ipotizzarsi l'inapplicabilità, nei propri

confronti, della legge n. 856 del 1986: ciò perché lo stesso

Pretore di Venezia sarebbe pervenuto a tale conclusione rilevando che

la Società Adriatica di navigazione esercita in prevalenza servizi

passeggeri e non merci.

La stessa parte, comunque, ha sollecitato la declaratoria di

infondatezza della questione osservando che, secondo il sistema della

citata legge, la graduatoria del personale da prepensionare è

ordinata secondo l'età (e prescindendo dal sesso), nell'ambito di

tale graduatoria collocandosi in un unico ordine i lavoratori

ultracinquantacinquenni e le lavoratrici ultracinquantenni (essendo

così evidente che il personale da prepensionare è individuato dalla

maggiore età e non dal sesso). Ha rilevato, infine, che una diversa

età pensionabile, per la donna rispetto all'uomo, trova tuttora una

ragionevole giustificazione, di rilievo costituzionale, nella

peculiare posizione familiare della donna stessa.

La difesa dell'Autorità intervenuta contesta la fondatezza della

questione, sia in correlazione ai paralleli limiti di età vigenti,

in caso di pensionamento ordinario, nell'ambito delle assicurazioni

sociali, sia in correlazione alle peculiari finalità di risanamento

economico, che son proprie della legge n. 856/1986: e, nel

perseguimento di queste, la determinazione di un diverso limite di

età per il prepensionamento, rispettivamente per uomini e donne,

integrerebbe una scelta discrezionale ispirata a criteri di

razionalità e minore onerosità, tenuto conto anche dell'organico

delle imprese interessate e della necessità di garantire che un

consistente numero di soggetti lasci il posto di lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Venezia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre

1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica),

nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio

del personale esuberante, fissa un limite di età per le donne

diverso e inferiore (cinquant'anni) a quello stabilito per gli uomini

(cinquantacinque anni); risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e

37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto agli

uomini solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata

compressione del diritto al lavoro a danno delle prime.

2. - È preliminare l'esame della eccepita irrilevanza della

questione. La Società datrice di lavoro sostiene l'inapplicabilità,

nei suoi confronti, della legge censurata in quanto essa esercita in

prevalenza servizi passeggeri e non merci ed, inoltre, che la

lavoratrice sarebbe stata licenziata anche per altri motivi.

L'eccezione è palesemente infondata perché i fatti su cui si

fonda, i quali, peraltro, non trovano riscontro nemmeno negli atti di

causa, non risultano affatto dall'ordinanza di rinvio a questa Corte.

3. - Nel merito la questione è fondata.

L'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma

di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato

per i servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Società

del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l'impossibilità di

conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro

indispensabilità per l'economia nazionale.

L'art. 3 della stessa legge prevede che il detto programma

contenga l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del

personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai

servizi svolti al 1° gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione

del programma medesimo e delle relative variazioni.

Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste

esuberanze di personale è data facoltà di presentare domanda

irrevocabile di pensionamento anticipato se abbiano maturato i

requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia e raggiunto

l'età di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini.

Inoltre, dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato

la suddetta domanda ecceda le esuberanze, la società interessata

provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti

previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato secondo il

criterio prevalente della maggiore età; se invece è inferiore, la

società interessata individua il personale che, in possesso dei

requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato

seguendo il criterio della maggiore età fino al raggiungimento dei

limiti numerici indicati nel programma medesimo.

La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui

si verifica o l'accoglimento della domanda o l'individuazione

suddetta; il trattamento di pensione decorre dal mese successivo.

Esso è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata

di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del

rapporto e quello di compimento dell'età per la pensione di

vecchiaia.

La prevista possibilità di porre il personale esuberante in

anticipato pensionamento non può essere assimilata alla ipotesi di

un normale pensionamento per raggiungimento della relativa età

richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di

lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto

di lavoro per una causa eccezionale.

Trattasi, in sostanza, di una particolare ristrutturazione

aziendale.

Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro che opera nei

confronti del personale ritenuto esuberante è connessa ad un

particolare programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per

le Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta

l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione

e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.

La cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea

scelta dei lavoratori al raggiungimento della età richiesta, ma per

imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio

licenziamento.

In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati

da questa Corte in tema di licenziamento secondo i quali non può

effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda in base

soltanto al sesso. Si è più volte affermata da questa Corte (sentt.

nn. 137/1986; 498/1988; ord. n. 703/1988) la piena parità di

trattamento tra lavoratori e lavoratrici in ordine all'età

lavorativa.

Pertanto, della norma censurata, siccome in contrasto con i detti

principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione dei

precetti costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma,

della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione

della flotta pubblica - Gruppo Finmare e interventi per l'armamento

privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato

obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite

di età (cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello

(cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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