Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1973 dal pretore di Livorno

nel procedimento penale a carico di Misuri Mario, iscritta al n. 49 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Misuri Mario, il

pretore di Livorno ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u. delle

leggi di pubblica sicurezza, in riferimento agli artt. 14 e 24 della

Costituzione.

La norma impugnata, nel consentire la possibilità di perquisizione

domiciliare e di sequestro senza mandato del giudice, violerebbe l'art.

14 Cost., mentre si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., nella

parte in cui non è previsto il diritto di assistenza del difensore

alla perquisizione ed il diritto dei medesimo di essere presente alla

stessa anche se non preavvisato.

È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo

l'infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione il pretore di Livorno solleva

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione. La

norma impugnata, la quale dispone che gli ufficiali ed agenti della

polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio

dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi

abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o

non consegnate o comunque abusivamente detenute, debbono procedere

"immediatamente a perquisizione e sequestro", confliggerebbe con l'art.

14, in quanto prevede la possibilità di perquisizione personale e di

sequestro senza mandato del giudice né rispetto delle garanzie

prescritte per la tutela della libertà personale; e con l'art. 24, in

quanto consente l'assunzione di vere prove di reità, e quindi la

formazione di atti da utilizzarsi nel successivo giudizio, escludendo

la partecipazione difensiva dell'interessato, dato che non prevede il

diritto di assistenza del difensore alla perquisizione, né la

possibilità per il difensore di presenziare alla stessa, pur senza

essere preavvisato.

2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto

occasione di dichiarare che la tutela accordata alla libertà di

domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai

fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti,

come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14, e in specie

dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed

ispezioni per motivi di incolumità pubblica. Conseguentemente, questa

Corte ha riconosciuto la piena legittimità della norma denunciata, con

sentenza 12 giugno 1974 n. 173, nella quale è stato altresì

precisato che anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 del t.u.

delle leggi di pubblica sicurezza, gli ufficiali ed agenti procedenti

sono tenuti, ai sensi degli artt. 224 e 227 del codice di procedura

penale, a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere

entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro

all'autorità giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimità

degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio

delle loro funzioni.

3. - Non sussiste nemmeno il preteso contrasto con la garanzia del

diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, per il fatto

che l'art. 41 non prevede il diritto di assistenza del difensore alla

perquisizione. La disposizione denunciata sostanzialmente non si

discosta da quella generale contenuta nell'art. 224 del codice di

procedura penale, così come modificato con legge 18 giugno 1955, n.

517, per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono

in caso di necessità ed urgenza la ricerca e l'assicurazione delle

prove da parte della polizia giudiziaria. Essa appare pertanto

rispondente all'esigenza di provvedere con immediatezza in ordine a

situazioni quali la detenzione clandestina o abusiva di armi,

munizioni, o materie esplodenti, idonee, per la loro stessa natura, ad

esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale (sentenza n.

173 del 1974); situazioni di fronte alle quali il legislatore ha

ritenuto di dover ulteriormente intervenire con la legge 18 aprile

1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

D'altra parte, questa Corte ha già osservato che "la perquisizione

è atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perché ha come

presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa"; il

quale non consente ovviamente la possibilità di preavvertire

l'indiziato né di attendere l'assistenza d'un difensore, perché

"anche una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione,

nonostante ogni oculata vigilanza, può rendere più agevole la fuga

dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da

sequestrare" (sentenza n. 123 del 1974). La garanzia del diritto di

difesa nelle perquisizioni domiciliari trova nella fattispecie limiti

necessari in relazione alle esigenze costituzionalmente rilevanti di

tutela della incolumità e sicurezza pubblica, le quali. giustificano

pienamente, sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in

riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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