Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1964

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1964 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo

comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla "Tutela giuridica

dell'avviamento commerciale", promosso con ordinanza emessa il 31

luglio 1963 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento civile

vertente tra Contardo Adelia e Michelon Veneranda, iscritta al n. 7 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di opposizione ad esecuzione per

rilascio di un immobile locato per uso commerciale, pendente davanti al

Pretore di San Donà di Piave, la locatrice chiedeva che fosse revocata

la sospensione di tale esecuzione, già accordata, e che invece, previa

sospensione del giudizio di opposizione, il giudice rimettesse gli atti

alla Corte costituzionale per la decisione della questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4, terzo

comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla "Tutela giuridica

dell'avviamento commerciale", in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Con ordinanza in data 31 luglio 1963 il Pretore confermava la

sospensione della esecuzione; ritenuto poi che la dedotta questione di

legittimità costituzionale non fosse da considerare manifestamente

infondata e che la controversia non potesse essere decisa

indipendentemente dalla soluzione di tale questione, ordinava la

sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla convenuta.

Nella motivazione dell'ordinanza il Pretore premette testualmente

che "l'esame del magistrato adito va limitato, nel caso in esame,

all'accertamento della esistenza delle condizioni legittimanti, ai

sensi dell'art. 624 del Codice di procedura civile, la sospensione

della esecuzione, essendo competente, nel merito, il Tribunale di

Venezia, avanti il quale, in ogni caso, le parti dovranno riassumere il

giudizio".

Ad ogni modo, il giudice dell'esecuzione si è preso cura di

esaminare la questione di legittimità proposta dalla locatrice

convenuta in opposizione ed ha concluso nel senso che la norma del

terzo comma dell'art. 4 in discussione ha vulnerato le garanzie

predisposte dalla Costituzione nel combinato disposto degli artt. 3 e

24, primo comma, in quanto attribuisce al conduttore la facoltà di

optare per la proroga biennale del contratto di locazione, ad un canone

da concordarsi fra le parti, rinunziando al compenso previsto nel primo

comma della disposizione citata.

Si legge nell'ordinanza che non può revocarsi in dubbio che la

norma di cui all'art. 4 della legge in esame leda gli interessi di uno

soltanto dei titolari del rapporto di locazione, a danno della garanzia

costituzionale della parità dei cittadini di fronte alla legge; ove,

infatti, il conduttore non eserciti il diritto di prelazione di cui

all'art. 2 della legge e non intenda conseguire il compenso di cui al

primo comma dell'art. 4, viene ad esso, in ogni caso, attribuito un

diritto nei confronti del locatore all'altro compenso, che si concreta

nel vantaggio patrimoniale ritraibile dalla proroga biennale del

contratto, e ciò anche se l'azienda non subisca danno per la perdita

dell'avviamento ed anche se, dalla cessazione del rapporto, nessun

utile possa derivare al locatore.

A giudizio del Pretore non si può evincere dalla legge che il

conduttore abbia la facoltà di Optare per la proroga biennale solo ove

sussistano i presupposti per la richiesta del compenso, di cui al primo

comma dell'art. 4, essendo chiaramente espressa l'alternativa fra la

facoltà di chiedere il compenso e quella di optare per la proroga

biennale. Di conseguenza, sarebbe lasciata al conduttore piena e

discrezionale facoltà di ottenere un vantaggio patrimoniale, a danno

del locatore, il quale subirebbe una grave lesione dei propri diritti.

Né, in caso di mancato accordo per la determinazione del canone di

locazione, il locatore potrebbe chiederne la determinazione al giudice:

e tale conseguenza importerebbe la violazione della norma della

Costituzione (art. 24, primo comma), secondo la quale "tutti possono

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi".

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Nessuna delle parti private si è costituita. È invece intervenuto

in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto

depositato in cancelleria il 19 ottobre 1963. Nelle deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, si

afferma che la questione proposta dal Pretore di San Donà di Piave,

nel suo duplice aspetto, è da ritenere sprovvista di ogni fondamento,

soprattutto perché la norma impugnata non potrebbe interpretarsi se

non nel senso di una possibilità di scelta da parte del conduttore fra

due effettivi e paralleli vantaggi di natura e di contenuto

patrimoniale: da un lato il compenso per la perdita dell'avviamento,

previsto e regolato dal primo comma dell'articolo, e dall'altro la

proroga biennale del contratto, contemplata alternativamente nel terzo

comma dello stesso articolo.

In tanto il conduttore avrebbe diritto di optare per la proroga in

quanto potesse utilmente rinunziare ad un suo effettivo diritto al

compenso per la perdita di avviamento dell'azienda: occorrerebbe,

cioè, che quest'ultimo diritto sussistesse in realtà e che fosse

accertabile la esistenza dei relativi presupposti indicati dalla legge

(perdita di avviamento dell'azienda e utilità derivante al locatore).

La opzione consentita non importerebbe quindi affatto la denunciata

arbitraria lesione dei diritti di uno soltanto dei titolari del

rapporto di locazione, nella specie del locatore.

Nei riguardi degli altri rilievi contenuti nell'ordinanza e

concernenti il danno derivante al locatore nel caso di mancato accordo

per la determinazione del canone per il biennio di proroga del

contratto, l'Avvocatura generale dello Stato afferma che l'accordo

delle parti deve ritenersi elemento indispensabile e condizionante ai

fini dell'effettiva possibilità di perfezionamento della proroga

biennale, per la quale abbia optato il conduttore. Altrimenti il

contratto non potrebbe perfezionarsi; e di conseguenza verrebbe meno la

già dichiarata rinunzia al diritto di compenso per la perdita

dell'avviamento, che ne era il presupposto, oppure, considerandosi

definitivamente acquisita tale rinunzia, il contratto verrebbe

automaticamente a risolversi.

In una successiva memoria depositata il 23 ottobre 1964 la difesa

del Presidente del Consiglio ha ribadito gli argomenti già esposti,

insistendo particolarmente sulla osservazione che nel caso in esame

dovrebbe ravvisarsi un tentativo di rimettere alla Corte costituzionale

quel compito di interpretare la legge ordinaria, che sarebbe spettato

invece al giudice del processo principale.

Le stesse conclusioni sono state confermate all'udienza dal

rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto :

Come risulta già in modo evidente dalla esposizione dei fatti

della causa, il testo della ordinanza del Pretore di San Donà di Piave

presenta alcuni aspetti contraddittori, i quali danno luogo a non poche

perplessità.

Vi si rileva, infatti, che - dopo avere premesso, nel modo più

esplicito, che l'esame del giudice (dell'esecuzione) era

necessariamente limitato all'accertamento delle condizioni, o

presupposti atti a giustificare la sospensione dell'esecuzione, ai

sensi dell'art. 624 del Codice di procedura civile, e che le parti

avrebbero dovuto quindi riassumere il giudizio davanti al Tribunale di

Venezia, competente sul merito - lo stesso giudice della esecuzione ha

ritenuto "che il presente giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della stessa (questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 27 gennaio

1963, n. 19)"; dopo di che il dispositivo della ordinanza si conclude

con la seguente prescrizione: "Manda alle parti di riassumere il

presente giudizio, una volta cessata la detta causa di sospensione e

nel termine di mesi sei dalla data della decisione della Corte

costituzionale, avanti il Tribunale civile di Venezia, competente per

ragioni di valore".

È da rilevare poi che lo stesso Pretore aveva d'altronde

provveduto nei riguardi della domanda proposta da una delle parti per

ottenere la revoca della sospensione dell'esecuzione già accordata, e

pertanto aveva risolto tutte le questioni di propria competenza, così

che risultava pienamente giustificata la rimessione da lui disposta

delle parti davanti al Tribunale, non restandogli più alcun altro

provvedimento da prendere.

Da ciò consegue peraltro che la affermazione sopra riferita,

contenuta nel dispositivo dell'ordinanza, che "il presente giudizio non

può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa

(questione di legittimità costituzionale)" non deve essere

interpretata nel senso che il Pretore volesse alludere al procedimento

già pendente davanti a lui, bensì nel senso che egli intendeva come

"giudizio" tutto il processo (considerato come successione di più

procedimenti), ivi compresa la fase ulteriore che avrebbe dovuto

svolgersi davanti al Tribunale; e ciò trova conferma nell'uso della

medesima espressione, adoperata proprio in tal senso, anche nel testo

dell'ultimo paragrafo dell'ordinanza, ove si legge: "Manda alle parti

di riassumere il presente giudizio... avanti al Tribunale di Venezia,

competente per ragioni di valore".

Risulta pertanto nel modo più evidente, dalle espressioni usate

nell'ordinanza, che il Pretore non ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale della norma denunciata, ritenendola

rilevante ai fini di una decisione affidata alla propria competenza, ma

ha considerato rilevante la risoluzione di tale questione nei riguardi

di quegli altri aspetti della controversia, da lui stesso considerati

oggetto della futura decisione sul merito della causa spettante al

Tribunale, cui rimetteva le parti.

E noto però che la legge attribuisce espressamente il potere di

sollevare la questione di legittimità costituzionale alla "autorità

giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio" (art. 23 legge 11

marzo 1953, n. 87); ed il principio stesso è stato riaffermato nelle

"Norme integrative per i giudizi" approvate dalla Corte costituzionale

il 16 marzo 1956, ove è prevista "l'ordinanza, con cui il giudice,

singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il

giudizio di legittimità costituzionale" (art. 1), in base alla logica

considerazione che soltanto il giudice chiamato a decidere nel merito

la controversia è in grado di valutare se la soluzione del dubbio

insorto sulla legittimità costituzionale di una o più norme

costituisca un presupposto necessario della propria decisione.

La Corte si è costantemente attenuta a tale principio, né ha mai

voluto affrontare il problema se l'organo, che aveva proposto la

questione, fosse competente a decidere la controversia, posto che la

soluzione di tale quesito non le apparteneva, né essa avrebbe potuto

disporre dei dati necessari per risolverlo. Senonché nel caso in esame

risulta dal testo stesso della ordinanza che la valutazione della

rilevanza, nonché quella della "non manifesta infondatezza", della

questione di legittimità costituzionale della norma denunciata, sono

state compiute invece da un giudice, il quale non solo non aveva

competenza ad applicare o no quella norma al rapporto controverso, ma

aveva riconosciuto e dichiarato nel modo più esplicito e

contestualmente che tale competenza spettava ad una diversa autorità

giurisdizionale, a cui rimetteva le parti per la riassunzione del

giudizio.

Da ciò consegue la conclusione, che il Pretore di San Donà di

Piave non poteva più considerarsi come "il giudice, singolo o

collegiale, davanti al quale pende la causa" (art. 1 delle Norme

integrative), e che pertanto la questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza deve essere dichiarata

inammissibile, né vi è luogo ad esaminare i motivi di merito in essa

prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di San

Donà di Piave con ordinanza emessa il 31 luglio 1963, concernente la

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4, terzo

comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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