Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, 405 e

197, secondo comma, lett. a) (rectius: art. 197, primo comma, lett.

a)), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

19 marzo 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a

carico di Sottoferro Antonio ed altro, iscritta al n. 466 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 19 marzo 1991 il Tribunale di Milano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, degli artt. 60, 405 e 197, primo

comma, lett. a) del codice di procedura penale, per contrasto con

l'art. 2 n. 36 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81.

2. - In particolare il giudice remittente rileva la sussistenza di

un contrasto tra la direttiva n. 36 della legge di delega, laddove

prevede "l'assunzione della qualità di imputato da parte della

persona cui è attribuito un reato .. nella richiesta di una misura

di coercizione reale o personale", e gli artt. 60 e 405 del codice di

rito che tale disposizione non riproducono in riferimento alla

persona sottoposta ad indagini nei cui confronti sia stata richiesta

l'adozione di una misura cautelare.

Inoltre l'art. 197, prosegue il giudice a quo, attesa l'attuale

formulazione normativa della qualità di imputato desumibile dai

citati artt. 60 e 405, consente l'assunzione quale teste della

persona già sottoposta ad indagini, colpita da misura cautelare, la

cui posizione sia stata archiviata. Né, a suo avviso, potrebbe

essere applicata la estensione della garanzia disposta dall'art. 61

dello stesso codice, atteso il venir meno della veste di indagato in

seguito al provvedimento di archiviazione.

Quanto alla rilevanza, il Tribunale di Milano conclude affermando

che ove la legge-delega fosse stata integralmente rispettata, la

persona che si fosse trovata nella anzidetta posizione processuale

non avrebbe potuto essere sentita in qualità di teste, come invece

è avvenuto nel caso di specie, bensì come soggetto imputato di

reato connesso.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Rileva l'Avvocatura che la legge di delega prevede alla direttiva

n. 48 dell'art. 2 che il pubblico ministero, al termine delle

indagini preliminari, debba effettuare la scelta tra la richiesta di

archiviazione e la formulazione dell'imputazione: il che

dimostrerebbe che, nel disegno del legislatore delegante, di

imputazione e di imputato possa correttamente parlarsi solo nel

momento in cui l'azione penale sia effettivamente esercitata.

L'indubbia razionalizzazione operata nel codice delle indicazioni

della legge di delega soddisferebbe quindi le esigenze di chiarezza

concettuale e sistematica, e nel contempo non tradirebbe il

significato autentico della direttiva n. 36. Questa, infatti,

prosegue la difesa del governo, non ha lo scopo di definire la

nozione di imputato in senso tecnico, bensì quella di individuare le

situazioni che determinano l'applicazione degli istituti processuali

di garanzia a favore dell'imputato o, comunque, della persona

sottoposta alle indagini. In questo senso la disciplina del codice

sarebbe pienamente soddisfacente, attesa l'"estensione dei diritti e

delle garanzie dell'imputato" operata dall'art. 61.

Inoltre, a prescindere da profili nominalistici, non potrebbe in

alcun modo affermarsi che nelle intenzioni del legislatore delegante

la persona sottoposta a misure cautelari personali o reali debba

veder definita la sua posizione processuale, in alternativa

all'esercizio dell'azione penale, con un provvedimento diverso

dall'archiviazione. Proprio in forza della citata direttiva n. 48,

ancor prima che dell'art. 405 del codice di procedura penale, il

pubblico ministero il quale ravvisi l'inconsistenza degli indizi a

carico dell'indagato deve richiedere l'archiviazione.

In altri termini, comunque si fosse voluto risolvere il problema

della individuazione della qualità della persona colpita da un

provvedimento cautelare personale o reale nel corso delle indagini,

la delega imponeva un esito di archiviazione nei suoi confronti in

alternativa all'esercizio dell'azione penale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 60, 405 e 197, primo comma, lett. a) del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, per contrasto con l'art. 2 n. 36 della legge di delega

16 febbraio 1987 n. 81.

La questione sottoposta al giudizio della Corte è la seguente:

secondo il giudice a quo non sarebbe applicabile all'ipotesi di cui

all'art. 197, primo comma, lett. a) (Incompatibilità con l'ufficio

di testimone) del codice di procedura penale la disposizione di cui

all'art. 61, secondo comma (Estensione dei diritti e delle garanzie

dell'imputato), "atteso che tale norma fa riferimento all'attualità

della veste di indagato, che viene meno in seguito al provvedimento

di archiviazione". Ne consegue che il divieto di assumere come

testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un

procedimento connesso a norma dell'art. 12, non opera nei confronti

di chi è stato sottoposto ad indagini preliminari concluse con

l'archiviazione. Ma, nel caso da cui muove il Tribunale remittente,

la persona sottoposta alle indagini preliminari era stata

assoggettata, nel corso di queste, a misura restrittiva della

libertà personale, ed avrebbe perciò dovuto assumere la qualità di

imputato secondo la previsione contenuta nella direttiva n. 36

dell'art. 2 della legge di delega, previsione che non sarebbe stata

rispettata dagli artt. 60 e 405 del codice di procedura penale.

Sarebbe quindi costituzionalmente illegittimo, per violazione

dell'art. 76 della Costituzione, l'art. 60 del codice di procedura

penale in quanto non prevede che la qualità di imputato venga

assunta dalla persona, sottoposta alle indagini preliminari "cui è

attribuito un reato .. nella richiesta di una misura di coercizione

reale o personale".

La questione posta dal Tribunale di Milano va pertanto

circoscritta a tale ultima norma (pur se formalmente sollevata anche

in ordine agli artt. 197 e 405 del codice di procedura penale), in

quanto l'eventuale dichiarazione d'illegittimità della stessa

risulterebbe di per sé idonea a risolvere il problema nel senso

auspicato dall'ordinanza di rimessione.

2. - La questione non è fondata.

Come risulta dalla relazione al Progetto preliminare, il

legislatore delegato nel formulare l'art. 60 ha voluto restringere la

nozione di imputato in termini rigorosi, dandosi cura "d'individuare,

nel comma primo, gli atti tipici dai quali scaturisce l'assunzione

della qualità d'imputato, così da istituire uno stretto legame tra

imputato ed imputazione", ed infatti "dal combinato disposto degli

artt. 60, comma primo, e 405 emerge peraltro chiaro che l'assunzione

della qualità d'imputato coincide con la formulazione

dell'imputazione definitiva in uno degli atti tipici con i quali

viene iniziata l'azione penale".

Stabilito in tal modo che imputato in senso formale è solo colui

nei cui confronti viene esercitata l'azione penale, rimaneva scoperta

la posizione di chi, sottoposto ad indagini preliminari, è anche

colpito dalla richiesta di una misura di coercizione personale o reale; il problema è stato risolto con l'art. 61, primo comma, che in

sede di progetto preliminare era così formulato: "I diritti e le

garanzie dell'imputato si estendono alla persona nei cui confronti è

disposta una misura cautelare nonché alla persona indiziata o a

carico della quale si svolgono indagini preliminari". Nel testo

definitivo è stata adottata una formula più ampia e generalizzata,

vale a dire quella di "persona sottoposta alle indagini preliminari".

La direttiva n. 36 della legge delega è stata interpretata, -

afferma la relazione al progetto preliminare - "nell'ottica di

maggior tutela della persona"; ma se questa interpretazione è

corretta - e non si vede quale potrebbe essere una diversa lettura

della direttiva - il precetto contenuto nella delega è stato

rispettato dandone semmai un'attuazione estensiva che comunque

comprende l'ipotesi della persona nei cui confronti è disposta una

misura cautelare, ipotesi alla quale fa riferimento l'ordinanza di

rimessione.

3. - Il giudice a quo ha tuttavia ritenuto che nel caso al suo

esame, di incompatibilità con l'ufficio di testimone nell'ipotesi di

cui all'art. 197, primo comma, lett. a), l'equiparazione disposta

dall'art. 61, secondo comma, non sia applicabile in quanto essa

presupporrebbe l'"attualità della veste di indagato, che viene meno

in seguito al provvedimento di archiviazione".

Nel pervenire a siffatta conclusione, però, il remittente non ha

tenuto nel dovuto conto il dettato dell'art. 61, primo comma, che

più specificamente risponde all'intento garantistico cui si ispira

la direttiva n. 36 della legge delega. Invero la formulazione perfino

sovrabbondante quale è l'endiadi "i diritti e le garanzie" è

talmente chiara da non poter dar adito a dubbi circa l'applicabilità

alla persona sottoposta alle indagini preliminari di ogni

disposizione dettata in bonam partem per l'imputato.

Ora le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale

sull'incompatibilità all'ufficio di testimone sono certamente, per

quanto riguarda l'imputato, disposizioni di garanzia, e le ipotesi

contemplate nella lett. a) del primo comma si riferiscono anche a chi

pur essendo stato imputato ha perduto tale veste. Infatti ai sensi

dell'art. 60, secondo comma, perde la qualità di imputato colui nei

cui confronti sia pronunciata la sentenza di non luogo a procedere

non più soggetta a impugnazione o sentenza irrevocabile di condanna;

ma, ciò nonostante, egli rimane tutelato dalla garanzia di non poter

essere assunto come testimone, in quanto l'unica eccezione

all'incompatibilità con l'ufficio di testimone è quella degli

imputati prosciolti con sentenza divenuta irrevocabile, tale essendo

soltanto la sentenza pronunciata in giudizio (art. 648, primo comma,

del codice di procedura penale).

Dalle considerazioni sopra svolte consegue che la norma di

garanzia contenuta nell'art. 197, primo comma, lett. a) del codice di

procedura penale deve essere applicata alla persona sottoposta alle

indagini preliminari così come essa viene applicata all'imputato;

vale a dire che il combinato disposto di tale norma con l'art. 61,

primo comma, vieta l'assunzione come testimone delle persone

sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia

stato pronunciato decreto di archiviazione. Tale conseguenza è

assolutamente coerente al sistema, dato che la ratio su cui si fonda

l'esclusione dall'ufficio di testimone dell'imputato nei cui

confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere,

quella cioè del rispetto del principio secondo cui nemo tenetur se

detegere (in quanto l'obbligo di rispondere secondo verità potrebbe

comportare il rischio di revoca della sentenza ai sensi dell'art.

434), vale anche per la persona sottoposta alle indagini preliminari

nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione,

essendo prevista per questa la possibilità di riapertura delle

indagini (art. 414 del codice di procedura penale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt.

405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Milano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari