Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,

terzo comma (anche in relazione all'art. 23, terzo comma), e 3 della

legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni ed egli esplosivi)

promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Firenze il 21 gennaio

1977, dal Tribunale di Bologna il 27 ottobre 1977, dal Tribunale di

Pisa il 7 e il 21 febbraio, il 21 e il 7 marzo 1979, dal Tribunale di

Venezia il 23 luglio 1979, dal Tribunale di Napoli il 26 settembre

1979, dal Tribunale di Ivrea il 6 novembre 1979, dal Tribunale di Pisa

il 24 ottobre 1979, dal Tribunale di Vigevano il 27 settembre 1979 e il

15 novembre 1979 (due ordinanze), dal Pretore di San Giovanni Valdarno

il 14 febbraio 1980, dal Tribunale di Ivrea il 13 maggio 1980, dal

Tribunale di Milano il 23 aprile 1980, dal Tribunale di Vigevano il 30

ottobre e il 22 maggio 1980, dal Tribunale di Agrigento il 22 ottobre

1980 e il 19 gennaio 1981, dal Tribunale di Roma il 6 maggio 1981, dal

Tribunale di Agrigento il 23 gennaio e il 13 febbraio 1981 e dal

Tribunale di Milano il 27 marzo e il 2 aprile 1980, rispettivamente

iscritte ai nn. 147 e 546 del registro ordinanze 1977, ai nn. 370, 371,

571, 718, 873, 901 e 1000 del registro ordinanze 1979, ai nn. 58, 122,

123, 124, 197, 443 e 490 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 12, 13,

74, 274, 447,505, 506, 522 e 523 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 1977,

n. 32 del 1978, nn. 182, 265 e 353 del 1979, nn. 36, 43, 57,85, 124,

138, 228 e 263 del 1980 e nn. 70, 105, 179, 290,304 e 318 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Taddei Vasco

imputato di porto illegale di una carabina ad aria compressa, il

Tribunale di Firenze, con ordinanza 21 gennaio 1977 (R.O. 147/77), ha

impugnato l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,

per contrasto con l'art. 70 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, quella disposizione, con l'attribuire

alla commissione consultiva di cui al successivo art. 6 il potere di

escludere l'attitudine ad arrecare offesa alla persona per singoli tipi

di armi ad aria compressa (con il conseguente risultato di non

considerarle armi agli effetti di cui all'art. 2 cit.), conferirebbe

alla predetta commissione il potere di delimitare il contenuto di norme

giuridiche sanzionate penalmente, attribuendo in tal modo ad un organo

amministrativo una potestà sostanzialmente legislativa, riservata alle

Camere dall'art. 70 della Costituzione.

E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

ed ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, il "parere" reso dalla commissione consultiva

"sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato",

mediante l'accertamento "che le stesse, anche per le loro

caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel

precedente art. 1, nonché su tutte le questioni ad essa sottoposte dal

Ministero dell'interno", non è atto né di produzione legislativa né

di legislazione delegata, sibbene mero "atto di accertamento" delle

caratteristiche delle armi in relazione all'attitudine delle stesse a

recare offesa alla persona; un tale accertamento avrebbe quindi natura

analoga all'elenco degli stupefacenti, ritenuto conforme alla

Costituzione dalla Corte con le sentenze n. 36 del 1964 e n. 9 del

1972.

Analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Bologna con

ordinanza 27 ottobre 1977 (R.O. 546/77) emessa nel procedimento penale

a carico di Girlando Luca e Fabbri Davide imputati di porto illegale di

una carabina ad aria compressa: parametri di riferimento gli artt. 70 e

25, secondo comma, Cost. vulnerati dalla incompletezza del precetto

penale propria della norma denunciata, su cui incidono le valutazioni

della commissione consultiva.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha

chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Nell'atto di intervento si rileva che non è ipotizzabile alcun

contrasto con l'art. 25 della Costituzione giacché il legislatore ha

fornito sufficienti ed idonei criteri per la identificazione della

fattispecie integrante il reato, nel rispetto di un'esigenza pienamente

soddisfatta dalla disposizione impugnata che non appare pertanto né

incompleta né incerta (si citano le sentenze della Corte n. 27 del

1961 e n. 120 del 1963). L'attribuzione ad una speciale commissione

consultiva del potere di stabilire quali armi ad aria compressa non

siano in grado, e cioè non abbiano attitudine, a recare offesa alla

persona appare razionale e giustificata giacché questi tipi di armi

possono presentare caratteristiche tecniche tali da escludere nel modo

più assoluto che, anche se rivolte da breve distanza contro la

persona, il proiettile possa avere l'energia sufficiente ad arrecare

offesa.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 70 della Costituzione,

l'Avvocatura Generale formula deduzioni identiche a quelle sopra

illustrate con riguardo all'ordinanza del Tribunale di Firenze.

Censure simili ha proposto il Tribunale di Napoli con ordinanza 26

settembre 1979 (R.O. 901/79) emessa nel procedimento penale a carico di

Tassieri Vincenzo, Curci Ferdinando e Raya Salvatore, imputati di porto

abusivo di un'arma da bersaglio da sala.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Identiche le deduzioni formulate: il "parere" reso dalla

commissione consultiva non è attività né di produzione legislativa

né di legislazione delegata sibbene atto di accertamento delle

caratteristiche delle armi, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla

legge alla commissione; non vi è, quindi, invasione della sfera di

attribuzioni riservata al legislatore.

Due ordinanze del Tribunale di Ivrea, pronunciate il 6 novembre

1979 (R.O. 1000/79) e il 13 maggio 1980 (R.O. 443/80) nei procedimenti

penali a carico, rispettivamente, di Francisco Bernardino e Mastropieri

Rocco, entrambi imputati di porto illegale di una carabina ad aria

compressa, hanno riproposto come parametro costituzionale di raffronto

dell'illegittimità del più volte citato art. 2, terzo comma, legge n.

110, gli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione.

Secondo il Tribunale la norma denunciata conterrebbe una vera e

propria delega conferita dal Parlamento ad un organo amministrativo

(commissione consultiva), delega contrastante con le indicate norme

costituzionali in quanto attribuisce un potere legislativo ad un organo

amministrativo.

"Infatti" - conclude il giudice a quo - "qualora si ritenesse

legittima la delega,... allora la norma in questione"(art. 2, comma

terzo, legge n. 110, cit.) "sarebbe integrabile mediante la decisione

della commissione consultiva la quale, come organo amministrativo,

potrebbe anche essere adita da questo giudice in caso di eventuale

inerzia della commissione stessa".

In entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che si dichiari non fondata la proposta

questione.

Dopo aver riportato il contenuto dei precedenti atti difensivi, in

merito alla possibilità di "adire" la commissione, in caso di sua

inerzia, l'Avvocatura rileva che tale possibilità appare

incomprensibile, essendo ben noti i mezzi che l'ordinamento appresta in

favore di chi vi abbia interesse e non certo a favore del potere

giudiziario.

Peraltro, conclude l'Avvocatura, l'ipotesi dell'inerzia, ventilata

dal giudice a quo, è manifestamente infondata giacché, ove si sia in

presenza di un'arma ad aria compressa per la quale la commissione non

abbia espresso il parere demandatogli dalla legge, tale arma è da

ricomprendere tra le armi comuni da sparo, in quanto, al momento della

commissione del fatto, non era stata assolutamente esclusa l'idoneità

della stessa a recare offesa alla persona.

2. - Al principio di irretroattività della legge penale fa invece

riferimento, per censurare la legittimità costituzionale dell'art. 2,

terzo comma, legge n. 110 del 1975, il Tribunale di Venezia con

ordinanza 23 luglio 1979 (R.O. 873/79) emessa nel corso del

procedimento penale a carico di Ceccotto Pietro, imputato di detenzione

illegale di una pistola ad aria compressa.

Premesso che il Ministero dell'interno, all'uopo interpellato,

aveva indicato che la pistola ad aria compressa in giudiziale sequestro

non era stata mai sottoposta al parere della commissione consultiva

centrale, il giudice a quo ritiene che la norma denunciata si completa

solo con le eventuali determinazioni della commissione,

successivamente, quindi, alla realizzazione del fatto ed all'inizio

dell'azione penale, con conseguente violazione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Dopo aver richiamato le sue precedenti deduzioni, in ordine alle

specifiche censure formulate dal giudice a quo l'Avvocatura rileva che

le perplessità da questo manifestate non hanno ragion d'essere in

quanto la fattispecie criminosa era chiaramente prevista dalla legge

prima della realizzazione del fatto che non è assolutamente in

funzione dell'intervento della commissione consultiva: quest'ultima

può, sì, accertare che un'arma ad aria compressa non è idonea a

recare offesa alle persone, così escludendola dalla categoria "armi

comuni da sparo"; non può invece comprenderla in tale categoria ex

post, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo.

3. - Con tre ordinanze emesse il 27 settembre 1980 e il 15 novembre

1980 (R.O. 122, 123, 124/80) nei procedimenti a carico di Rassé

Giuseppe, Franchini Giuseppe e Dallera Claudio, imputati di detenzione

di armi ad aria compressa clandestine, il Tribunale di Vigevano ha

denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

legge n. 110 del 1975, in relazione all'art. 23, comma terzo, della

stessa legge(l'imputazione elevata era infatti di detenzione di armi ad

aria compressa clandestine ma, a parere dei giudici a quibus, era

previamente necessario determinare se, ai sensi della norma impugnata,

si trattasse o meno di armi), per violazione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione.

L'indicato precetto costituzionale sarebbe vulnerato sotto un

duplice ordine di profili.

In primo luogo verrebbe implicitamente consentito ad un organo

amministrativo (la commissione consultiva) di eventualmente escludere

le caratteristiche di uno degli elementi obiettivi della fattispecie

penale, derogando al principio di riserva assoluta di legge operante

nella materia: "in ipotesi" di parere negativo della commissione,

infatti, "il giudice sarebbe costretto, a sua volta, ad escludere

l'estremo obiettivo del reato".

Da altro punto di vista, poi, il parametro costituzionale non

sarebbe rispettato giacché la norma impugnata pone il cittadino in

stato di incertezza sulla natura del reato nell'ipotesi di fatto

consistente nella detenzione di congegni ad aria compressa, per effetto

del potere di qualificarli o meno come armi da parte della commissione

consultiva. Mancherebbe invece una necessaria previsione generale ad

opera della norma con l'indicazione di criteri sufficientemente certi.

Identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale nel

corso dei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Damiani

Bartolo e di Chiareghin Vittorio e altro, imputati di detenzione di una

carabina ad aria compressa (questa volta

non "clandestina") con ordinanze - 30 ottobre e 22 maggio 1980 (R.O. 12

e 13/1981).

Identiche anche le deduzioni dell'Avvocatura Generale dello Stato

intervenuta in entrambi i giudizi.

4. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980 (R.O.197/80), il

Pretore di San Giovanni Valdarno, nel procedimento penale a carico di

Nuzzi Vasco, imputato di porto illegale di una carabina ad aria

compressa, ha denunciato anch'egli la illegittimità costituzionale

dell'art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975, per contrasto con

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Dopo il sequestro all'imputato di una carabina ad aria compressa

mod. 62 di fabbricazione cinese, eseguito dalla polizia giudiziaria, il

giudice a quo aveva richiesto alla commissione consultiva centrale per

il controllo delle armi presso il Ministero dell'interno che, ai sensi

dell'art. 2, comma terzo, legge n. 110 del 1975, gli fosse precisato se

la carabina, a giudizio della commissione ed in relazione alle sue

caratteristiche, avesse attitudine a recare offesa alla persona. Con

nota 16 ottobre 1979 il Ministero aveva trasmesso una delibera senza

data della commissione consultiva avente ad oggetto una carabina ad

aria compressa cal. 4,5 denominata China Shangai mod. 1962, nella quale

si affermava che, poiché la Procura della Repubblica di Acqui Terme

aveva informato che un cane boxer era stato ferito con un pallino

sparato da detta arma, e poiché "l'attitudine a recare offesa alla

persona di un'arma si rileva dalla idoneità concreta e naturale a

compromettere l'integrità fisica del corpo umano", la carabina in

questione doveva ritenersi dotata di capacità offensiva.

Ciò premesso, osserva il Pretore che, non essendo una parte della

categoria delle armi ad aria compressa determinata a priori dal

legislatore, sibbene classificata caso per caso e successivamente

all'apertura di un procedimento penale da parte di un organo

amministrativo come la commissione consultiva, il precetto, almeno in

parte, non è definito anteriormente al compimento dell'azione ma solo,

ed eventualmente, dopo di essa e tramite l'interpretazione di una

pubblica amministrazione.

Una tale disciplina sarebbe contrastante con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione che stabilisce il principio di legalità e

tassatività della norma penale e richiede sia la precisazione di tutti

gli elementi del precetto anteriormente alla condotta, sia la

conoscenza del precetto da parte dei cittadini, che non possono addurre

a scusante l'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), né d'altronde

possono preventivamente conoscere i deliberati della commissione

consultiva, che non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Rileva allora il giudice a quo che il giudizio circa la capacità

offensiva delle armi ad aria compressa potrebbe essere demandato alla

pubblica amministrazione attraverso controlli preventivi o comunque a

mezzo di tabelle per le quali si instaurasse una disciplina analoga a

quella prevista per le sostanze stupefacenti dall'art. 11 della legge

22 dicembre 1975, n. 685 (con la pubblicazione del decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Ritenendo costituzionalmente legittima la disciplina denunciata -

conclude il giudice a quo - si giungerebbe all'assurda situazione di un

cittadino che trova in libera vendita un oggetto e che poi, tratto a

giudizio, solo dalla sentenza del giudice, vincolato alla delibera

della commissione consultiva, apprende che quanto aveva acquistato era

un'arma comune da sparo, soggetta alla disciplina di una legge che,

oltre ad essere severa, deve essere equa per ragioni di certezza del

diritto.

In tutti questi giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, ed ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Dopo aver riprodotto quanto esposto nei precedenti atti difensivi

(in particolare si riafferma il principio che l'attività della

commissione si sostanzia in un mero atto di accertamento), con più

specifico riferimento alle censure dedotte dal Pretore di San Giovanni

Valdarno l'Avvocatura ribadisce che non può parlarsi di una

classificazione dell'arma ad aria compressa nella categoria delle armi

comuni da sparo "dopo" l'apertura del procedimento penale, in quanto la

fattispecie criminosa è chiaramente prevista dalla legge prima della

commissione del fatto e non è assolutamente in funzione

dell'intervento della commissione consultiva.

5. - Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 22

ottobre 1980 (R.O. 74/81), il 19 gennaio (R.O. 274/81), il 23 gennaio

(R.O. 505/81) e il 13 febbraio 1981 (R.O. 506/81) nel corso dei

procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Bonelli Angelo,

Vaccarello Domenico, Vella Domenico e Vinci Calogero, imputati ora di

detenzione, ora di porto, ora di introduzione di armi ad aria

compressa, il Tribunale di Agrigento ha riproposto la medesima

questione di legittimità costituzionale (Pretore San Giovanni

Valdarno), rilevando che la commissione consultiva, nell'esercizio del

potere di escludere l'attitudine dell'arma ad aria compressa a recare

offesa alla persona, definirebbe un elemento costitutivo della

fattispecie penale, in contrasto con il principio della riserva di

legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

In tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto, riproducendo le deduzioni già illustrate negli altri atti

d'intervento, che la questione sia dichiarata non fondata.

6. - Quattro ordinanze con identica motivazione emesse dal

Tribunale di Pisa il 7 e il 21 febbraio e il 2 e il 7 marzo 1979 (R.O.

370, 371, 571, 718/79), nei procedimenti penali a carico

rispettivamente di Melani Paolo, Sicignano Francesco e altro, Ricotta

Nellido e Mariottini Mario, imputati di detenzione o porto illegale di

armi ad aria compressa, denunciano l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975 in riferimento all'art.

101 della Costituzione.

Rilevano i giudici a quibus che, ai sensi della disposizione

impugnata, la valutazione delle caratteristiche proprie dell'arma e la

idoneità della stessa a recare offesa alla persona è demandata ad una

commissione consultiva, la quale si è riservata (nota 26 novembre 1977

del Ministero degli interni) di emettere il suo giudizio caso per caso.

Un tale meccanismo costituirebbe così una vera delega conferita

dal legislatore ad un organo amministrativo, collidente con l'art. 101

della Costituzione in base al quale i giudici sono soggetti soltanto

alla legge; e ciò in quanto la valutazione del giudice sarebbe

vincolata all'accertamento effettuato dall'autorità amministrativa.

Nei primi tre giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che, ribadendo il carattere di atto di mero accertamento del

parere espresso dalla commissione, ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

All'art. 101 della Costituzione (anche se nel dispositivo del

provvedimento si indica erroneamente come parametro l'art. 25) fa

riferimento anche l'ordinanza emessa il 24 ottobre 1979 dal Tribunale

di Pisa (R.O. 58/80) nel procedimento penale a carico di Giuntoli

Alberto, imputato di detenzione illegale di una pistola ad aria

compressa, che qualifica il potere attribuito alla commissione

consultiva dall'art. 2, terzo comma, come una vera e propria delega

legislativa ad un organo amministrativo, in contrasto con il disposto

dell'indicata norma costituzionale in base ai quale i giudici sono

soggetti soltanto alla legge.

7. - Tre ordinanze (di identico contenuto) del Tribunale di

Milano, emesse il 23 aprile (R.O. 490/80), il 27 marzo (R.O. 522/81) e

il 2 aprile 1980 (R.O. 523/81) nel procedimenti a carico,

rispettivamente. di Canetta Silverio, di Biscuolo Ivan e altra e di

Ferraio Angelo, censurano l'art. 2, comma terzo, in parte sotto nuovi

profili.

Si osserva che può verificarsi il caso, insito necessariamente

nella formulazione della norma, che la commissione consultiva escluda

la qualità di arma per uno strumento che già abbia formato oggetto di

condanna penale anche definitiva, con palese disparità di trattamento,

a seconda del momento in cui intervenga la pronuncia della commissione,

indipendentemente da chi provocata (violazione dell'art. 3 della

Costituzione).

Rilevano inoltre le ordinanze a quibus che, se è vero che una

norma penale può delegare all'autorità amministrativa la fissazione

di determinati criteri generali per la configurazione della liceità o

meno della fattispecie, e anche vero che ciò deve avvenire in base

alla predisposizione legislativa di principi non generici: il che non

può dirsi verificato per la norma in esame (contrasto con l'art. 25,

secondo comma, della Costituzione).

Si osserva, infine, che, poiché l'autorità giudiziaria, invece di

applicare la regola generale e astratta, potrebbe doversi adeguare alle

determinazioni concrete dell'autorità amministrativa, sarebbe

conseguentemente violato l'art. 101 della Costituzione.

In tutti questi giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto preliminarmente che le questioni proposte

nelle due ultime ordinanze (R.O. 522,523/81) vengano dichiarate

inammissibili per difetto di rilevanza.

Secondo l'Avvocatura infatti in tali procedimenti era stata elevata

imputazione di detenzione di armi ad aria compressa in ordine alle

quali non risultava espresso alcun parere da parte della commissione

consultiva al momento della consumazione del reato; orbene, se tali

tipi di arma sono considerati armi comuni da sparo a meno che la

commissione non ne abbia escluso l'attitudine a recare offesa alla

persona, una volta che le carabine ad aria compressa detenute dagli

imputati non erano state "discriminate" dalla commissione, la

fattispecie criminosa si era compiutamente realizzata e la sollevata

questione di legittimità costituzionale resta conseguentemente priva

di rilevanza. L'ipotetica eliminazione, sul piano costituzionale, della

norma che attribuisce alla commissione il potere di escludere che una

arma ad aria compressa possa recare offesa alla persona non avrebbe

infatti alcuna incidenza nei giudizi a quibus, giacché, ove la norma

denunciata venisse travolta, i giudici rispettivi dovrebbero sempre e

comunque condannare, in presenza di una detenzione o porto di arma ad

aria compressa, considerata sempre e comunque arma comune da sparo.

Passando al merito della questione, l'Avvocatura, dopo essersi

riportata ai precedenti scritti difensivi con riguardo alle censure

aventi quali parametri di riferimento gli artt. 25, secondo comma, e 101

della Costituzione, nega anche che la disciplina denunciata contrasti

con il principio di eguaglianza.

Nella "singolare" ipotesi, avanzata dai giudici remittenti, di una

condanna per porto d'arma ad aria compressa, arma successivamente

"esclusa" dalla commissione, resta fermo che la fattispecie criminosa

è chiaramente prevista dalla legge prima della realizzazione del fatto

e non è assolutamente in funzione dell'intervento della commissione:

se questa può accertare che un tipo di arma ad aria compressa non è

in grado di recare offesa alla persona - e, quindi, escluderlo dalla

categoria delle armi comuni da sparo, non certo ricomprenderlo in tale

categoria cui appartiene "fisicamente" ab origine - la circostanza che

Tizio venga condannato per il porto di una certa arma ad aria compressa

e Caio non sia perseguito o sia assolto per il porto di un'arma dello

stesso tipo, perché successivamente esclusa dalla commissione, non

concreta affatto una differenza di trattamento costituzionalmente

rilevante. Nel primo caso, infatti, si è in presenza di un'arma comune

da sparo, nel secondo di un'arma penalmente irrilevante; con la

conseguenza che la parità di situazioni, presupposto indeclinabile di

un'ipotetica disparità di trattamento, non è configurabile in termini

giuridici, giacché si tratta di due entità giuridicamente diverse.

8. - Con ordinanza 6 maggio 1981 (R.O. 447/81) emessa nel

procedimento penale a carico di Catalano Antonio, imputato di

detenzione illegale di una carabina ad aria compressa, il Tribunale di

Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

10 e 12 della legge 2 ottobre 1967, n. 897 (rectius: 895) e 2, comma

terzo, della legge n. 110 del 1975, per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo appare discutibile la conformità al

predetto parametro costituzionale di un sistema caratterizzato

dall'impossibilità di esaminare tutte le armi ad aria compressa

prodotte nel mondo ai fini dell'esclusione della attitudine di esse a

recare offesa e dalla parallela giuridica impossibilità di superare

aliunde, tramite perizia, la mancata valutazione dell'arma ad opera

della commissione.

Secondo il Tribunale di Roma, in conclusione, tale impossibilità

di prova configura una irragionevole limitazione del diritto di difesa

quando, come nel caso in esame, l'arma non sia stata esaminata dalla

commissione.

Nel giudizio non è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri né vi è stata costituzione della parte privata. Considerato in diritto :

1. - Le venticinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche;

pertanto, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Oggetto di censura da parte dei giudici a quibus è l'art. 2,

terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, là dove, per le armi ad

aria compressa sia lunghe che corte, attribuisce alla commissione

consultiva di cui all'art. 6 della stessa legge il potere di escludere,

in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a

recare offesa alla persona.

Benché alcune ordinanze indichino nel dispositivo anche altre

norme (in particolare, le ordinanze emesse dal Tribunale di Vigevano il

27 ottobre 1979 e, in numero di due, il 15 novembre 1979, indicano

l'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, mentre

l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa il 24 ottobre 1979 indica

l'art. 3 di tale legge e l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 6

maggio 1981 indica gli artt. 10, 12 legge 2 ottobre 1967, n.897,

rectius artt. 1, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel testo

novellato dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497), le

denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2, terzo comma,

ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, visto come "presupposto"

per l'applicabilità di queste altre norme: il richiamo ad esse deve,

cioè, intendersi effettuato al fine di meglio dimostrare la rilevanza

della questione rispettivamente proposta, trattandosi delle

disposizioni penali a base del capo d'imputazione, ovviamente

applicabili nella specie soltanto in presenza di un tipo di arma ad

aria compressa per il quale non sia esclusa l'attitudine a recare

offesa alla persona.

3. - Tanto precisato per quel che concerne l'oggetto della

questione, due ordini di ragioni impongono, peraltro, di soffermarsi

attentamente sul punto della rilevanza: da un lato, l'esistenza di una

eccezione espressamente sollevata in tal senso dall'Avvocatura dello

Stato con il suo atto di intervento nei giudizi di legittimità

promossi dal Tribunale di Milano con le ordinanze del 27 marzo 1980 e

del 2 aprile 1980; dall'altro, la grande varietà delle situazioni

concrete da cui hanno, di volta in volta, preso l'avvio le numerose

ordinanze di rimessione, in dipendenza soprattutto del progressivo

attuarsi, sia pur tra inevitabili lentezze ed innegabili incertezze,

del sistema voluto dalla legge n. 110 del 1975, imperniata

sull'istituzione della commissione consultiva centrale per il controllo

delle armi e sulla catalogazione delle armi comuni da sparo.

L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, anche se sollevata

soltanto nei due giudizi ora menzionati, entrambi attinenti ad ipotesi

in cui l'imputazione concerneva un tipo di arma ad aria compressa "per

la quale non risulta(va) espresso alcun parere della commissione al

momento della consumazione del reato", potrebbe parimenti riguardare

sia tutti i giudizi nati da ordinanze emesse anteriormente alla

pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (cfr.

D.M. 18 settembre 1979, in Supplemento straordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979), mai emergendo dai rispettivi

atti processuali che per una qualsiasi delle armi al centro delle

relative imputazioni la commissione consultiva centrale avesse espresso

prima di allora un qualche parere; sia i giudizi nati da ordinanze

emesse dopo la pubblicazione del catalogo nazionale in rapporto ad

ipotesi in cui l'imputazione di detenzione o porto abusivo di arma da

sparo si riferisce ad un'arma che "non è esplicitamente inclusa nel

catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, né la (cui)

pericolosità è stata esclusa dalla commissione", come testualmente si

precisa nello stesso atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato.

Partendo dall'esatta osservazione che, sino all'eventuale diniego

dell'attitudine a recare offesa alla persona da parte della commissione

consultiva centrale, ogni tipo di arma ad aria compressa è

"considerata" arma comune da sparo, l'Avvocatura conclude per

l'irrilevanza della questione proposta tutte le volte che si sia in

presenza di un'arma rispetto alla quale mai la commissione abbia

espresso il suo avviso, e ciò sulla base dell'argomentazione seguente:

"la ipotetica eliminazione, infatti, sul piano costituzionale della

norma che attribuisce alla commissione il potere di escludere che

un'arma ad aria compressa possa recare offesa alla persona, non avrebbe

all'evidenza alcuna incidenza nelle specie decidende dal giudice penale

il quale, anzi, ove quella norma fosse travolta, dovrebbe sempre e

comunque condannare in presenza di una detenzione o porto di arma ad

aria compressa considerata sempre e comunque arma comune da sparo". Ma

proprio un'argomentazione come questa dimostra che l'eccezione

dell'Avvocatura non può essere accolta: con il ritenere ineluttabile

la condanna dell'imputato una volta eliminato dall'ordinamento il

potere attribuito alla commissione consultiva dall'art. 2, terzo

comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, si viene a dare per

scontato che solamente tale commissione sarebbe in grado di escludere

l'idoneità ad offendere, così aggirando l'aspetto che, come si vedrà

fra poco, più direttamente incide nel merito della presente questione.

Quanto alla grande varietà delle situazioni oggetto dei

procedimenti a quibus, già si è accennato alle differenze di

datazione rispetto alla pubblicazione del catalogo (cui sono da

aggiungere i suoi - per ora - ventuno aggiornamenti), differenze da

tener presenti talvolta soltanto con riguardo al fatto addebitato (ciò

accade quando la data del fatto, e non anche la data dell'ordinanza, è

precedente a quella del catalogo), altre volte pure con riguardo

all'ordinanza di rimessione (ciò accade quando sia il fatto sia

l'ordinanza risalgono a date anteriori a quella del catalogo). A tali

differenze, emerse una volta iniziata la pubblicazione del catalogo e

da valutarsi alla stregua delle date delle ordinanze quali riportate

nella parte in fatto, se ne accompagnano altre, ancor più importanti,

a seconda che l'imputazione abbia per oggetto un'arma ad aria compressa

inclusa nel catalogo come arma da sparo (tale il caso dei procedimenti

cui si riferiscono l'ordinanza 15 novembre 1979 del Tribunale di

Vigevano, imp. Franchini; l'ordinanza 13 maggio 1980 del Tribunale di

Ivrea; le ordinanze 19 gennaio 1981, 23 gennaio 1981, 13 febbraio 1981

del Tribunale di Agrigento), oppure un'arma ad aria compressa mai presa

in esame dalla commissione (tale il caso dei procedimenti cui si

riferiscono le ordinanze 15 novembre 1979 del Tribunale di Vigevano,

imp. Dallera; 2 aprile 1980 del Tribunale di Milano; 22 maggio 1980 del

Tribunale di Vigevano; 22 ottobre 1980 del Tribunale di Agrigento; 30

ottobre 1980 del Tribunale di Vigevano; 6 maggio 1981 del Tribunale di

Roma), oppure un'arma ad aria compressa esaminata dalla commissione in

via informale (tale il caso cui fa riferimento l'ordinanza 14 febbraio

1980 del Pretore di San Giovanni Valdarno), oppure - ma si tratta di

ipotesi che non trovano riscontro in alcuna delle fattispecie concrete

considerate dalle ordinanze di rimessione - un'arma ritenuta dalla

commissione addirittura arma da guerra e come tale non inclusa nel

catalogo o, all'inverso, un'arma ritenuta dalla commissione, sempre in

sede di eventuale catalogazione, inidonea ad offendere la persona,

così da venire qualificata giocattolo ai sensi dell'art. 5 legge n.

110 del 1975.

Orbene, vi sono ordinanze, sia anteriori sia successive alla

pubblicazione del catalogo, che, per il fatto di non contenere la

benché minima precisazione della fattispecie concreta, costringono la

Corte ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza:

ciò si dica per l'ordinanza 21 gennaio 1977 del Tribunale di Firenze,

che nulla specifica a proposito dell'imputazione contestata, né in

fatto né in diritto; per l'ordinanza 27 ottobre 1977 del Tribunale di

Bologna, che afferma apoditticamente la rilevanza della questione,

senza nulla esplicitare in ordine all'imputazione; per l'ordinanza 26

settembre 1979 del Tribunale di Napoli, anch'essa completamente silente

quanto ai termini dell'accusa contestata; per l'ordinanza 24 ottobre

1979 del Tribunale di Pisa, che, priva com'è di ogni precisazione

della fattispecie concreta, non consente di valutare la rilevanza della

questione dedotta, che riesce oscura anche per l'immotivato riferimento

all'art. 3 legge n. 110 del 1975, concernente l'alterazione di armi,

reato caratterizzato, tra l'altro, dall'aumento della potenzialità

offensiva; e per l'ordinanza 6 novembre 1979 del Tribunale di Ivrea,

dove la rilevanza è affermata apoditticamente senza alcuno specifico

cenno all'imputazione.

In tutte le altre ordinanze la rilevanza della questione è

sufficientemente motivata, con conseguente ammissibilità

dell'impugnativa proposta da ciascuna di esse. Pertanto, la Corte può,

a questo punto, passare all'esame del merito.

4. - La questione, che chiama in causa una serie cospicua di

parametri costituzionali (artt. 3, 24, 25, secondo comma, 70, 101,

secondo comma, Cost.), a reciproca integrazione l'uno dell'altro, in

una logica di stretta connessione, nasce dal disagio che molti giudici

di merito provano di fronte alla parte conclusiva dell'art. 2, terzo

comma, legge n. 110 del 1975: una norma in forza della quale una

commissione consultiva del Ministero dell'interno, potendo escludere

l'attitudine a recare offesa alla persona per singoli tipi di arma ad

aria compressa, così da estrometterli dal novero delle armi da sparo

cui altrimenti apparterrebbero, verrebbe ad influire con interventi

sporadici ed occasionali sul contenuto dei precetti penali in materia

di armi da sparo, delimitandone i confini a guisa di un legislatore

delegato (di qui il riferimento all'art. 70 Cost.), nel senso di

rendere più ristretti i loro ambiti di applicazione ogni volta che per

un tipo d'arma sia ravvisata l'inidoneità; e comunque completando di

volta in volta tali precetti in violazione del principio di legalità e

tassatività delle norme penali (di qui un primo riferimento all'art.

25, secondo comma, Cost.), persino successivamente alla commissione del

fatto e all'inizio dell'azione penale (di qui un altro riferimento

all'art. 25, secondo comma, in quanto vi è sancita l'irretroattività

della legge penale), con conseguente subordinazione della valutazione

del giudice ordinario, che può averne dovuto magari sollecitare

l'intervento, alla valutazione dell'autorità amministrativa (di qui il

riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.), insuperabile aliunde

tramite perizia (di qui il riferimento all'art. 24 Cost.), e non senza

il rischio di gravi disparità di trattamento qualora la commissione

consultiva escluda la idoneità ad offendere per un tipo d'arma che

già abbia formato oggetto di condanna penale irrevocabile (di qui il

riferimento all'art. 3 Cost.).

5. - Prima di pronunciarsi sulla fondatezza della questione,

occorre verificare se la ricostruzione del significato della

disposizione in esame così come è stato colto dai giudici a quibus ed

il suo conseguente inquadramento nel nuovo sistema normativo in materia

di armi comuni da sparo siano frutto di una puntuale interpretazione.

A tal fine, si rendono necessarie alcune precisazioni, oggi

agevolate dall'intervenuto assestamento del sistema lungo l'arco di

un'ormai ampia attuazione.

I poteri conferiti alla commissione consultiva centrale dalla legge

n. 110 del 1975 sono di due tipi: specifici e generici. Poiché questi

secondi si risolvono nel dare parere "su tutte le questioni ad essa

sottoposte dal Ministero dell'interno in ordine alle armi ed alle

misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la

riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,

l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto

e l'uso delle armi" (art. 6, quinto comma, legge n. 110 del 1975),

così da presentarsi con connotati di mera eventualità, a

caratterizzare istituzionalmente la commissione restano i poteri

specifici, esplicitati dal legislatore attraverso un conferimento

diretto, non subordinato all'iniziativa del Ministero. Tali poteri,

rispettivamente previsti dall'art. 2, terzo comma, ultima parte, e

dall'art. 6, quinto comma, parte prima, legge n. 110 del 1975, e sempre

destinati a tradursi in un parere al Ministero, riguardano l'uno

l'esclusione dell'attitudine a recare offesa alla persona per le armi

ad aria compressa, in relazione alle caratteristiche di esse, e l'altro

la "catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato,

accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non

rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1", cioè

nella categoria delle armi da guerra o tipo guerra, la catalogazione

riguardando le sole armi comuni da sparo.

Quando si tratta di un'arma ad aria compressa i due poteri

risultano strettamente collegati, nel senso che l'esercizio del primo

ha luogo in occasione dell'esercizio del secondo, nell'ambito e nel

rispetto delle relative procedure, quali puntualmente descritte

nell'art. 7 legge n. 110 del 1975. L'art. 2, terzo comma, ultima parte,

va, quindi, letto in correlazione con gli artt. 6 e 7, e a tale stregua

valutato in ordine alla sua legittimità costituzionale.

Poiché il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è

destinato a dar conto delle armi e soltanto delle armi "delle quali è

ammessa la produzione o l'importazione definitiva", laddove in ordine

alle armi non più oggetto di produzione o di importazione dispone

l'art. 37, secondo comma, legge n. 110 del 1975, ne discende che il

potere di escludere la idoneità ad offendere, con conseguente non

inclusione dell'arma nel catalogo, è esercitabile dalla commissione

unicamente nei confronti di armi ad aria compressa da produrre o da

importare definitivamente.

Le regole dettate per la catalogazione garantiscono uno svolgimento

ordinato e coerente delle varie operazioni, sia di quelle che

sfoceranno nell'iscrizione a catalogo (oppure, qualora l'arma

sottoposta all'esame della commissione dovesse risultare arma da guerra

o tipo guerra, nel rifiuto d'iscrizione motivato in tali termini), sia

di quelle che sfoceranno nell'esclusione dell'idoneità ad offendere la

persona, con conseguente riconducibilità dello strumento ad aria

compressa nella categoria delle armi giocattolo (art. 5, quarto comma,

legge n. 110 del 1975). L'onere di avviare la procedura davanti alla

commissione spetta al produttore o all'importatore interessato: ed è

un onere che, da quando ha avuto luogo la pubblicazione del catalogo

(anteriormente a tale pubblicazione, la produzione e l'importazione

delle armi comuni da sparo erano liberamente ammesse in via

transitoria, salve le sole condizioni fissate dall'art. 37, primo

comma, legge n. 110 del 1975), impone al richiedente di soprassedere

alla produzione o all'importazione sino a che la risposta della

commissione non sia stata formalizzata. In caso contrario, diventa

applicabile l'art. 23 legge n. 110 del 1975, che, nel n. 1 del suo

primo comma, qualifica clandestine le armi comuni da sparo non

catalogate ai sensi dell'art. 7, con tutti i rischi conseguenti.

Per le armi ad aria compressa, il rivolgersi alla commissione è un

atto di parte privata che tende al conseguimento di un preciso titolo

alla produzione o all'importazione come arma da sparo oppure come arma

giocattolo, attraverso un meccanismo che si risolve in quel controllo

preventivo sulla produzione o sull'importazione, del quale giustamente

si mostra preoccupata l'ordinanza del Pretore di San Giovanni Valdarno,

e che solo può garantire certezza, anzitutto ma non unicamente ai

produttori, agli importatori e ai loro rivenditori, con determinazioni

ufficialmente adottate in sede tecnica prima che abbiano inizio la

normale produzione od importazione e le conseguenti attività

commerciali.

L'interpretazione dei modi tipici d'intervento della commissione

recepita dai giudici a quibus, nessuno dei quali ha, peraltro,

sottoposto a censura di legittimità l'art. 6, quinto comma, legge n.

110 del 1975, se deve dirsi esatta per quanto riguarda i significati

implicitamente riconosciuti agli artt. 6 e 7, non può dirsi tale per

quanto riguarda l'art. 2, terzo comma, ultima parte, anche se non vi è

dubbio che alla sfasatura di visuale abbiano contribuito le iniziali

incertezze di comportamento da parte della stessa commissione, e non

solo di essa, per la ritardata pubblicazione del catalogo e gli

equivoci che si erano venuti frattanto a creare.

Istituita assai per tempo, senza che ancora le operazioni di

catalogazione avessero inizio, la commissione era stata in alcune

occasioni interpellata, ai fini dell'art. 2, terzo comma, ultima parte,

non solo da produttori o importatori di armi giocattolo, ma anche da

ufficiali di polizia giudiziaria e da magistrati circa la supposta

idoneità ad offendere di taluni tipi di arma ad aria compressa: erano

state fornite risposte autonome, variamente divulgate e comunque

presentate come vincolanti, qualunque fosse il momento in cui la

risposta veniva data rispetto al fatto oggetto di accertamento penale.

Una volta avviata la catalogazione ed ancor più una volta pubblicato

il catalogo, gli equivoci sono venuti a poco a poco dissolvendosi in

seguito alla normalizzazione del sistema, al raccordo con le operazioni

di catalogazione, all'esigenza che ad interpellare la commissione siano

i produttori o gli importatori interessati ed alla divulgazione più

capillare delle conclusioni accertate. Anche se a quest'ultimo

proposito sarebbe auspicabile che tali esclusioni venissero ormai

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale come il catalogo, i suoi

aggiornamenti ed i rifiuti di inclusione per essere l'arma da sparo

risultata arma da guerra o tipo guerra, può ritenersi forma di

pubblicità sufficiente quella ora in uso, con molteplici destinatari

(prefetti, questori, ministeri vari, comandi militari e soprattutto il

richiedente, che avrà tutto l'interesse di fornire copia della

delibera ad ogni suo rivenditore e, per quel tramite, ad ogni

acquirente).

Naturalmente, la generica possibilità di far richiedere dal

Ministero dell'interno alla commissione pareri in ordine alle armi non

impedisce ad un qualunque privato cittadino o ad un qualunque pubblico

ufficiale di avvalersi di tale via informale per sollecitare un parere

sull'eventuale inidoneità ad offendere di un'arma ad aria compressa.

In tal caso, però, al parere che il Ministero ottenesse dalla

commissione non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia vincolante. Del

resto, neppure nei confronti dei pareri tipici forniti, positivamente o

negativamente, in sede di catalogazione è precluso al giudice

ordinario ogni controllo, data la generale sindacabilità dell'atto

amministrativo illegittimo da parte della autorità giudiziaria.

Interpretata come si è detto, la disposizione di cui all'art.

2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, sfugge a tutte le

prospettate censure di incostituzionalità.

6. - Ed invero, una volta escluso che il giudice penale sia tenuto

a rivolgersi alla commissione consultiva centrale per risolvere i dubbi

eventualmente insorti sull'inidoneità offensiva del tipo di arma ad

aria compressa cui appartiene lo strumento oggetto del capo di

imputazione (quanto alla specifica inidoneità che, in caso di guasto o

di parti mancanti, potrebbe inficiare quello stesso strumento, mai la

commissione consultiva centrale sarebbe comunque legittimata a

pronunciarsi) ed una volta precisato, altresì, che i pareri della

commissione sull'idoneità del tipo di arma, se espressi informalmente,

non hanno alcuna efficacia vincolante, mentre, se espressi formalmente,

non si sottraggono al sindacato di legittimità sull'atto

amministrativo da parte del giudice penale, vien meno la possibilità

di ravvisare l'esistenza di un contrasto con l'art. 101, secondo comma,

Cost., per quanto riguarda la posizione del giudice e di un contrasto

con l'art. 24, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione

dell'imputato.

Allo stesso modo, non può dirsi violato il precetto dell'art. 25,

secondo comma, Cost., là dove sancisce l'irretroattività della legge

penale. Porta a tale conclusione non solo e non tanto il fatto che il

giudice penale non è obbligato a rivolgersi alla commissione

consultiva nel corso del processo, quanto e soprattutto il fatto che,

prima di mettere in vendita un'arma da sparo, produttori ed importatori

debbono attendere che la commissione si sia pronunciata ai fini

dell'eventuale catalogazione. La logica del sistema, quando esso sia

attuato, così come ora è attuato, comporta che la situazione

normativa risulti sempre ben chiarita nel momento in cui, dandosi

inizio alle operazioni di vendita, possono cominciare a realizzarsi

quelle ipotesi di detenzione e di porto d'arma cui si riferiscono le

ordinanze di rimessione motivate in punto di rilevanza. Per le medesime

ragioni, non possono più verificarsi né l'ipotesi, ventilata dal

Pretore di San Giovanni Valdarno di un cittadino che "trovi in libera

vendita un oggetto e che poi, tratto a giudizio,.... apprende che

quanto aveva acquistato era un'arma comune da sparo" (infatti, o l'arma

è di produzione ed importazione posteriore alla pubblicazione del

catalogo ed allora la libera vendita presuppone che la commissione si

sia pronunciata esplicitamente, o l'arma è di produzione ed

importazione anteriore, ed allora l'art. 37, secondo comma, legge n.

110 del 1975, esclude ogni sorpresa sulla liceità dell'acquisto, se

venditore e compratore hanno rispettato le prescrizioni di tale

articolo); né l'ipotesi, formulata nelle ordinanze del Tribunale di

Milano che ne deducono un contrasto con l'art. 3 Cost., di un

intervento della commissione che "escluda la qualità di arma per uno

strumento che abbia già formato oggetto di condanna penale anche

definitiva, con la conseguenza di una palese disparità di trattamento,

a seconda del momento in cui intervenga la pronuncia della commissione"

(infatti, dopo la pubblicazione del catalogo, se un tipo di arma vi

risulta inserito, il potere di cui all'art. 2, terzo comma, ultima

parte, non è più esercitabile dalla commissione, avendone essa

implicitamente riconosciuto l'idoneità ad offendere: si tratterebbe,

se mai, di addivenire ad una revisione del catalogo, che è, però,

fattispecie assai diversa).

Non maggiore fondatezza può riconoscersi alla censura sollevata

sempre in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., ma con

particolare riguardo al profilo della riserva di legge in materia

penale, un profilo strettamente connesso al parametro di cui all'art.

70 Cost., ora alternativamente ora congiuntamente richiamato e

altrettanto privo di consistenza. Numerosi precedenti di questa Corte

(sentenze n. 58 del 1975, n. 21 del 1973, n. 9 del 1972, n. 168 del

1971, n. 61 del 1969, ecc.), concordi nell'affermare che principio di

legalità ed art. 70 Cost. sono violati solo quando non sia la legge

"a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri,

il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non

legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena",

consentono di ribadire il medesimo concetto per quanto riguarda non

solo gli interventi della commissione consultiva centrale per il

controllo delle armi che abbiano a sfociare nell'inclusione dell'arma a

catalogo (elemento conferente all'integrazione di diverse fattispecie

criminose), ma anche gli interventi della stessa che abbiano a sfociare

nell'accertamento dell'inidoneità ad offendere (elemento operante nel

senso di discriminare altrettante condotte aventi ad oggetto l'arma

risultata inidonea). Infatti, gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge n.

110 del 1975, considerati nel loro insieme, specificano a sufficienza

"i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti" dei pareri

tipici previsti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, ultima parte, della legge 18

aprile 1975, n. 110, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, 70 e 101, secondo comma, della Costituzione dalle ordinanze

emesse il 21 gennaio 1977 dal Tribunale di Firenze, il 27 ottobre 1977

dal Tribunale di Bologna, il 26 settembre 1979 dal Tribunale di Napoli

il 24 ottobre 1979 dal Tribunale di Pisa e il 6 novembre 1979 dal

Tribunale di Ivrea;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate in riferimento agli

artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 70 e 101, secondo comma,

della Costituzione dalle altre ordinanze in epigrafe nella parte in

cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, attribuisce

alla commissione consultiva di cui all'art. 6 della stessa legge il

potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali

armi, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari