Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio

1995 dal T.A.R. della Calabria, sul ricorso proposto da Giotta Maria

Antonietta contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al

n. 405 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio proposto dalla erede testamentaria di

una dipendente del Ministero della pubblica istruzione, deceduta in

servizio, al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di

buonuscita da questa maturata per effetto dell'espletata attività di

insegnante, il tribunale amministrativo regionale della Calabria, con

ordinanza emessa il 26 gennaio 1995, ha sollevato - in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato), nella parte in cui non prevede che il dipendente dello

Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita,

per il caso in cui egli deceda in servizio senza lasciare i

superstiti che la norma impugnata indica come beneficiari

dell'indennità stessa (nell'ordine, il coniuge superstite, gli

orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).

Premesso che la ricorrente, in assenza di alcuno dei predetti

congiunti, era stata designata per testamento dalla dante causa quale

sua erede universale, con espressa manifestazione di volontà di

disporre anche dell'indennità di buonuscita, rileva il rimettente

come - a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale amministrativa in

materia nonché, in particolare, dell'affermazione contenuta nella

sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte in ordine alla natura

propriamente retributiva assunta in termini generali dalla indennità

in questione - tale carattere ne implichi l'entrata pleno iure nel

compendio patrimoniale del de cuius, con conseguente riconoscibilità

della facoltà di disporne a mezzo testamento. Cosicché, la diversa

disciplina che caratterizza la trasmissibilità dei diritti

patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera

disponibilità (anche mortis causa) riconosciuta al titolare in

relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a

vulnerare il principio di cui all'art. 36 della Costituzione, il

quale non introduce alcuna ipotesi di differenziazione fra componenti

retributive spettanti al lavoratore, sancendo piuttosto che

l'indennità di buonuscita debba essere riferita alla retribuzione ed

alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del

lavoro. A ciò si aggiunge la circostanza che la denegata

possibilità di disporre per testamento dell'indennità di buonuscita

può pregiudicare le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti

che, pur se non ricompresi dalla norma de qua nel novero dei

destinatari del beneficio, nondimeno facciano parte del nucleo

familiare del pubblico dipendente.

Osserva, infine, il rimettente che - dichiarata, con sentenza n. 8

del 1972, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122 del codice

civile, nella parte in cui escludeva che il prestatore di lavoro

potesse disporre per testamento dell'indennità di fine rapporto, in

mancanza del coniuge, dei figli, dei parenti entro il terzo grado e

degli affini entro il secondo grado, ed affermata l'omogeneità della

natura retributiva delle rispettive spettanze - si appalesa

un'evidente disparità di trattamento tra i lavoratori subordinati

privati e i dipendenti statali, con conseguente vulnus al principio

di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

dichiarazione di manifesta infondatezza della questione, deducendo -

in una successiva memoria - che la buonuscita costituisce un vero e

proprio diritto patrimoniale autonomo, distinto dallo stipendio e che

sorge all'atto della cessazione del servizio, quando concorrano

determinati presupposti fissati dalla legge e che, alla morte

dell'impiegato, si trasferisce ai suoi familiari non jure

successionis, bensì in forza di un loro diritto proprio ed autonomo

derivante dalla vocazione legale.

Pertanto, la norma sarebbe immune dalle dedotte censure, in ragione

della differente disciplina dei trattamenti connessi alla cessazione

del rapporto di lavoro nel settore pubblico e in quello privato,

nonché dell'errore in cui sarebbe incorso il rimettente

nell'interpretare la disposizione impugnata come se essa fosse

diretta a tutelare non già la proporzionalità e la sufficienza

della retribuzione, ancorché differita, del lavoratore dipendente,

quanto piuttosto gli interessi patrimoniali di persona diversa dal

lavoratore ed estranea al suo nucleo familiare. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il

dipendente statale possa disporre per testamento dell'indennità di

buonuscita, per il caso in cui il medesimo deceda in servizio senza

lasciare i superstiti che la denunciata disposizione indica come

beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine: il coniuge

superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).

Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in

contrasto:

a) con l'art. 36 della Costituzione, poiché il diverso regime

che caratterizza la limitata trasmissibilità dei diritti

patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera

disponibilità (anche mortis causa) riconosciuta al titolare in

relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a

determinare un'irrazionale ipotesi di differenziazione fra componenti

retributive spettanti al lavoratore (con conseguente esclusione

dell'ineludibile riferimento dell'indennità stessa alla retribuzione

ed alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del

lavoro prestato);

b) ancora con lo stesso parametro, in quanto la limitazione posta

alla trasmissibilità del diritto anche per testamento

pregiudicherebbe le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti

che, pur se non ricompresi nel novero dei destinatari del beneficio

ai sensi della norma de qua, nondimeno fanno parte del nucleo

familiare del pubblico dipendente;

c) con l'art. 3 della Costituzione, giacché - a fronte

dell'omogenea natura retributiva dell'indennità di buonuscita e

dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori subordinati privati

(trasmissibile per testamento ex art. 2122 del codice civile, come

emendato da questa Corte con la sentenza n. 8 del 1972) - la

disposizione denunciata darebbe luogo a un'evidente disparità di

trattamento tra questi ultimi e i dipendenti statali.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Questa Corte, ponendo termine a una complessa fase di

evoluzione giurisprudenziale (v., in particolare, sentenza n. 220 del

1988, in cui veniva sollecitato l'intervento del legislatore, volto a

ricondurre ad omogeneità i trattamenti di quiescenza nell'a'mbito

del pubblico impiego), è infine pervenuta a ricondurre l'indennità

di buonuscita nella categoria generale dei trattamenti di fine

rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi

trattamenti - in stretta analogia con quelli del settore privato -

l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una

concorrente funzione previdenziale (v. sentenze nn. 243 e 99 del

1993, nn. 439 e 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).

Tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte

del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione

viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde agevolare

il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel

momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è che la misura del

trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro

prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo

spettante al dipendente. E per ognuna di esse può dunque ripetersi

che è stata conquistata attraverso la prestazione dell'attività

lavorativa e come frutto di essa (sentenze nn. 208 del 1986 e 156 del

1973).

2.2. - Ciò spiega perché sia stata ritenuta contrastante con

l'art. 36 della Costituzione ogni disposizione che privi, per

qualsiasi ragione, il lavoratore o i suoi aventi causa del

trattamento di fine rapporto, facendosi applicazione del risalente

principio, secondo cui "la retribuzione dei lavoratori - tanto quella

corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella

differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e

corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di

quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi

aventi causa - rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (...),

un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale,

di particolare protezione" (sentenze nn. 208 del 1986 e 3 del 1966).

Ma spiega anche perché questa Corte abbia contemporaneamente

affermato e più volte ribadito che, al momento della morte del

lavoratore, le indennità di fine rapporto sono già entrate a far

parte del patrimonio dello stesso, come si rileva anche dalla lettura

del terzo comma dell'art. 2122 del codice civile, dove è previsto

che, in mancanza delle persone indicate nel primo comma (coniuge,

figli a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il

secondo grado), le relative somme siano attribuite secondo le norme

della successione legittima.

Pertanto - proprio sulla base di dette considerazioni - l'art.

2122 cod. civ. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in

cui non prevedeva che il lavoratore subordinato, in assenza dei

menzionati soggetti, potesse disporre per testamento dell'indennità

stessa (sentenza n. 8 del 1972). Ed eguale sorte ha subi'to l'art. 3,

secondo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, con riguardo alla

trasmissibilità dell'indennità premio di servizio del personale

degli enti locali (sentenza n. 471 del 1989, segui'ta dalla sentenza

n. 319 del 1991, che ha esteso la dichiarazione di illegittimità

costituzionale alla mancata previsione anche della successione ex

lege per tale indennità).

2.3. - Basandosi sul medesimo presupposto, non si può allora non

ritenere costituzionalmente illegittima anche la norma denunciata dal

tribunale amministrativo regionale della Calabria.

È in proposito sufficiente ribadire che la connotazione unitaria,

in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di

indennità di fine rapporto - nonostante l'esistenza di diverse

regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i

soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare

il trattamento - consente una generale applicazione a qualsiasi tipo

di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori

della materia (v. sentenze nn. 243 e 99 del 1993). Conclusione,

questa, che per l'avvenire trova puntuale riscontro nella disciplina

riguardante i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze

delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 avendo l'art. 2, comma 5, della

recente legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto che per tali lavoratori

i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in

base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di

trattamento di fine rapporto.

La denunciata norma - in deroga ai princìpi generali sulla

successione mortis causa - prevede l'attribuzione dell'indennità di

buonuscita maturata dal dipendente deceduto durante il servizio,

esclusivamente a favore di determinati soggetti.

Tale disposto può certo trovare razionale fondamento nella

surrichiamata concorrente funzione previdenziale dell'indennità di

buonuscita, considerando che destinatarie di questa vengono indicate

persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi

alimentari. Ma è chiaro che, in assenza di tali soggetti, a favore

dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque

rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in

tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa. E

allora, essendo questa già entrata nel patrimonio del dipendente al

momento della sua morte, non è ragionevole escludere

legislativamente ch'essa formi oggetto di successione ereditaria con

la conseguenza che il dipendente non ne possa disporre per testamento

e che, in mancanza di questo, non trovino applicazione le norme sulla

successione legittima, così come invece è previsto con riguardo al

trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennità

premio di servizio del personale degli enti locali, per effetto delle

sopra citate sentenze di questa Corte.

In tal senso - e dunque estendendo nei termini imposti dalla

conseguenzialità logica l'a'mbito della sollevata questione - va

dichiarata l'illegittimità costituzionale della denunciata norma, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con assorbimento dei

profili legati all'altro parametro evocato dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza

delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto

di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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