Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. sugli assegni familiari), promosso

con ordinanza emessa il 15 luglio 1977 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Francescutto Giuseppe e

Pasticceria-Confetteria Cova ed altro, iscritta al n. 494 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 353 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Milano con ordinanza del 15 luglio 1977 ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione,

dell'art. 35 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui dispone

per particolari categorie di lavoratori che i contributi e gli assegni

familiari loro dovuti siano riferiti a salari medi ed a periodi di

occupazione media mensile stabiliti convenzionalmente con decreto del

Ministro del Lavoro, sentiti il Comitato speciale per gli assegni

familiari e le associazioni professionali interessate.

Dubita il giudice a quo che tale sistema di determinazione delle

medie retributive, una volta applicato - per effetto del sistema

normativo vigente - alla commisurazione delle pensioni, violi il

principio della integrale rispondenza fra retribuzione globale di

fatto, onere contributivo e misura del trattamento pensionistico,

nonché il principio di uguaglianza, non definendo alcun criterio nella

individuazione delle "particolari categorie" di lavoratori, da

sottrarre al principio generale della determinazione della pensione

sulla base della retribuzione effettivamente percepita.

Il procedimento di merito trae origine dalla doglianza di un

pensionato per aver ricevuto dall'INPS (Istituto Nazionale per la

Previdenza Sociale) una pensione determinata in base alle medie

retributive convenzionali anziché alla retribuzione realmente

percepita.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

osservando in via preliminare che la questione sollevata con

l'ordinanza di rimessione avrebbe ad oggetto non tanto la norma

impugnata (art. 35 d.P.R. n. 797/1955), che riguarda la base

imponibile dei contributi e degli assegni familiari, quanto l'art. 2,

sub 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (che ha

modificato l'art. 6 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), il quale,

consentendo di rapportare la pensione ad una retribuzione non reale ma

convenzionale, verrebbe eventualmente a contrastare con i citati

parametri costituzionali.

Nel merito la difesa dello Stato contesta comunque che la normativa

impugnata contrasti con le norme costituzionali invocate. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli

artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione l'art. 35 del d.P.R. 30

maggio 1955, n. 797 (testo unico sugli assegni familiari), nella parte

in cui consentirebbe per alcune particolari categorie di lavoratori di

commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di

vecchiaia e di anzianità, a retribuzioni medie convenzionali

determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziché alle

retribuzioni effettivamente percepite; per il dubbio che tale

disposizione violi il principio della integrale corrispondenza tra

retribuzioni di fatto, onere contributivo e trattamento pensionistico,

nonché il principio di uguaglianza, consentendo arbitrarie

discriminazioni tra lavoratori.

2. - In via preliminare va individuata la disposizione che il

giudice a quo intende effettivamente impugnare, come giustamente rileva

la difesa dello Stato.

L'art. 35 del d.P.R. n. 797 del 1955 dispone, infatti, che per

particolari categorie di lavoratori i contributi e gli assegni

familiari possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle

di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con

decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Comitato speciale per gli

assegni familiari e le associazioni professionali interessate. La

questione sollevata però ha ad oggetto le modalità di commisurazione

delle pensioni (d'invalidità, vecchiaia e anzianità) per le suddette

categorie di lavoratori, da liquidarsi con decorrenza successiva al 30

aprile 1968 (art. 1 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488), denunciandosi che

essa venga riferita alle retribuzioni medie convenzionali, in base alle

disposizioni vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli

assegni familiari (art. 17, comma primo, legge 4 aprile 1952, n. 218).

L'art. 35 impugnato viene quindi in considerazione soltanto

mediatamente, mentre la norma da cui discende la situazione denunciata

- come in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, in

quanto consente di rapportare la pensione ad una retribuzione non

reale, ma convenzionale - è piuttosto l'art. 2 della citata legge 4

aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria), il quale recita nel primo comma: "I contributi per le

assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti ... sono

dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente

decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato" e nel

quarto comma: "Per particolari categorie di lavoratori ed anche per

limitate zone del territorio nazionale, il Ministero per il lavoro e la

previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori

e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni

medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i

periodi medi di attività lavorativa".

La questione sollevata dal giudice a quo e rilevante nel

procedimento di merito riguarda pertanto più l'art. 2 della legge n.

218 del 1952 che non l'art. 35 d.P.R. n. 797 del 1955.

3. - La questione comunque non è fondata.

La normativa impugnata, così come sopra individuata, non contrasta

infatti con nessuno dei parametri costituzionali invocati.

Gli artt. 1 e 2 della Costituzione pongono rispettivamente il

lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni

attività lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e

tutelano i diritti inviolabili dell'uomo; ma dettano specifici criteri

cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei

lavoratori.

Quanto all'art. 3 della Costituzione la lamentata differenza di

disciplina tra lavoratori a seconda che la pensione sia collegata alla

retribuzione reale o a quella convenzionale trova razionale

giustificazione nell'impossibilità di accertare in concreto la

retribuzione effettiva di talune categorie di lavoratori che

percepiscono compensi non fissi ma variabili, per essere i salari

calcolati in misura percentuale sugli incassi delle imprese (es.

esercizi pubblici) o correlati con servizi non continuativi.

L'adozione, di concerto con le organizzazioni di categoria dei

lavoratori e dei datori di lavoro, di medie retributive convenzionali

per determinate categorie di lavoratori e per zone limitate del

territorio nazionale costituisce pertanto un criterio legislativo

seguito, specie nel passato, ogni volta che non fosse possibile, o

fosse estremamente oneroso, ricostruire le retribuzioni effettive per

le caratteristiche peculiari di alcune attività lavorative. Nessuna

lesione quindi del principio di uguaglianza può essere attribuita alla

normativa impugnata.

A sua volta l'art. 4 della Costituzione ha valenza programmatica e

impegna il legislatore ad intervenire per garantire il diritto al

lavoro a tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico

circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle

retribuzioni convenzionali anziché a quelle reali.

Né infine si ravvisano violazioni degli artt. 36 e 38 della

Costituzione, rientrando nei poteri del legislatore ordinario - come si

è più volte pronunciata questa Corte - "determinare, con una

razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle

effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare delle prestazioni e

di modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e

costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni"

(sent. n. 128 del 1973).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata dal Pretore di

Milano con l'ordinanza del 15 luglio 1977 (r.o. n. 494/1977), in

relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari