Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

14 novembre 1962, n. 1610 (provvidenze per la regolarizzazione del

titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale),

promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1967 dal pretore di Ischia

nel procedimento civile vertente tra Luongo Loreta e Regine Michele,

iscritta al n. 244 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albissini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con istanza presentata il 20 novembre 1963 al pretore di Ischia,

Regine Giuseppe chiedeva che a termini della legge 14 novembre 1962, n.

1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di

proprietà in favore della piccola proprietà rurale gli fosse

riconosciuto il diritto di proprietà di un piccolo fondo intestato in

catasto a Regine Michele, ma da esso istante pacificamente posseduto da

oltre un trentennio.

Il pretore disponeva che fossero espletati gli adempimenti di

pubblicità di cui all'art. 4 di detta legge, che si esaurivano nella

affissione del ricorso negli albi pretorio e comunale, e nella

pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia. Il

ricorso non veniva notificato ad alcuno, non essendovi interessati che

avessero trascritto domanda giudiziale - non perenta - di rivendica

della proprietà, per i quali la legge dispone l'obbligo della

notifica.

Dopo avere assunto le prove testimoniali intese a dimostrare il

suddetto possesso, e dopo che, per la morte del richiedente, l'istanza

era stata riassunta da Luongo Loreta, nell'interesse della figlia

minore Regine Lucia, il pretore, con ordinanza del 31 maggio 1967,

sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.

4 della suindicata legge, in riferimento agli artt. 3, 24, seconda

comma, e 111 della Costituzione.

Secondo questa ordinanza, la disciplina delle forme di pubblicità

sancite dal secondo comma dell'art. 4 non consentirebbe ad eventuali

controinteressati di avere cognizione della procedura instauratasi; dal

che deriverebbe una disparità di trattamento - con violazione

dell'art. 3 della Costituzione - fra coloro che abbiano trascritto una

domanda giudiziale di rivendica e coloro che, pur non avendo provveduto

a tale trascrizione, possono avere interesse a contraddire la domanda

attrice, atteso che il provvedimento che chiude la speciale procedura,

esplica identica efficacia nei confronti di tutti.

Inoltre, l'adozione di forme di pubblicità inidonee ad assicurare

una effettiva conoscenza del ricorso, e la previsione del termine

perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione

per fare opposizione, comporterebbe, per gli interessati per i quali

non è prescritta la notifica del ricorso, un pregiudizio del diritto

di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

E per ultimo, tanto il procedimento previsto dall'art. 4, quanto il

provvedimento con il quale il medesimo può essere definito (il decreto

non opposto) hanno naturale giurisdizione contenziosa.

Ma, per tale decreto, la legge non prescrive l'obbligo della

motivazione, onde sarebbe violato anche l'art. 111 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9

dicembre 1967. Non vi è stata costituzione di parti, ma è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura non sussiste alcuna violazione di principi

costituzionali. La disciplina delle forme di pubblicità sancita dalla

norma impugnata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Ed

invero, la posizione di coloro i quali abbiano trascritto una domanda

giudiziale di rivendica della proprietà è ben diversa da quella di

coloro che tale trascrizione non hanno eseguito. Occorre tener presente

la finalità della legge in esame: eliminare le numerose irregolari

intestazioni di proprietà mediante una procedura semplice, meno

costosa e più sollecita di quella ordinaria, al fine di rendere

possibile il ricorso al credito agrario da parte di piccoli operatori

agricoli. Tenendo conto della specialità del procedimento, le cui

caratteristiche risultano stabilite in funzione dei sopracennati fini

particolari che la legge si propone, la possibilità del diritto di

difesa non è compromessa né dal sistema di pubblicità, né dal

termine per le opposizioni. Infatti la legge può adeguare le modalità

dell'esercizio di difesa alle speciali caratteristiche di struttura del

singolo procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengano

realizzati lo scopo e le funzioni. Né, infine, sussiste violazione

dell'art. 111 della Costituzione, dal momento che il silenzio della

norma sull'obbligo di motivazione del decreto di accoglimento del

ricorso non può essere considerato come espressa previsione di un

divieto contrastante con un principio costituzionale.

Pertanto l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione venga

dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la pubblicità del ricorso

al pretore, disciplinata dall'art. 4 delal legge 14 novembre 1962, n.

1610, (Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in

favore della piccola proprietà rurale) non sarebbe sufficiente a

portare a conoscenza di eventuali controinteressati la procedura

instaurata per l'accertamento del diritto di proprietà del ricorrente.

E ciò perché la norma suindicata impone l'obbligo di notifica

soltanto a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione

della domanda abbiano trascritto contro l'istante o suoi danti causa

domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od

altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Dal fatto che il

ricorso non venga notificato a tutti gli interessati, ed in modo

particolare a coloro che dal catasto risultano proprietari del fondo,

deriverebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione per differente

trattamento fra coloro che abbiano trascritto e altri che non abbiano

trascritto una domanda di rivendica, mentre nei confronti di tutti il

provvedimento che chiude la speciale procedura esplica identica

efficacia; e deriverebbe altresì la violazione degli artt. 24 e 111

della Costituzione, perché sarebbe preclusa l'azione giudiziaria agli

interessati che non abbiano avuto conoscenza del ricorso; e perché su

questo la decisione viene presa con decreto, per il quale la legge non

prescrive la motivazione, che invece è imposta dall'art. 111 della

Costituzione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

2. - La questione non è fondata.

La legge in esame reca provvidenze per sanare le irregolarità del

titolo di proprietà di fondi rustici classificati in catasto con

reddito dominicale non superiore a lire trentaseimila, oppure di fondi

di qualsiasi estensione situati in comuni montani. Poiché a causa di

siffatte irregolarità, molti piccoli proprietari non potevano

usufruire del credito agrario, né avevano i mezzi per far fronte alla

lunga e dispendiosa procedura ordinaria necessaria per ottenere le

variazioni catastali, il legislatore ha voluto instaurare una procedura

breve, di facile attuazione, e poco costosa, che - affiancata da

agevolazioni fiscali - consente di ottenere in breve tempo il

riconoscimento del diritto di proprietà, acquistato in forza di un

titolo idoneo, oppure per usucapione a sensi dell'art. 1158 del Codice

civile.

Tenendo nel debito conto siffatte finalità della legge,

l'eccezionalità della stessa, che, fra l'altto, ha efficacia limitata

a cinque anni (art. 6) e la necessità di rimediare - anche in via di

sanatoria - a situazioni confuse rispetto a intestazioni catastali di

antichissima data, e non facilmente regolarizzabili con le ordinarie

procedure, deve riconoscersi che la disciplina adottata è razionale e

sufficiente. La affissione del ricorso negli albi del comune e della

pretura, la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della

provincia, l'assunzione delle prove addotte dal ricorrente, le

informazioni richieste dallo stesso pretore, che possono avere per

oggetto anche l'accertamento dell'esistenza di altri soggetti che

vantino diritti reali sul fondo e le successive ripetute forme di

pubblicità del decreto pronunziato dal pretore, costituiscono un

complesso di mezzi che ben garantiscono eventuali diritti di terzi.

3. - Non sussistono pertanto le denunziate violazioni di precetti

costituzionali.

La possibilità del diritto di difesa non è compromessa né dal

sistema di pubblicità del procedimento né dal termine perentorio

stabilito per la opposizione al decreto del pretore: è consentito

infatti al legislatore di regolare il modo di esercizio di tale diritto

con norme particolari che rispondano alla specialità del procedimento

ed alle finalità che con esso, come si è sopra esposto, si vogliono

raggiungere. È certo, poi, che l'obbligo di motivazione del decreto

non opposto, con cui il pretore accoglie l'istanza, deriva dal fatto

che trattasi di provvedimento giurisdizionale. Pertanto, nel silenzio

della legge, la norma deve essere interpretata nel senso conforme ai

principi generali dell'ordinamento giuridico e conforme al precetto

dell'art. 111 della Costituzione.

Non sussiste infine la violazione del principio di eguaglianza.

La notifica del ricorso a coloro che nel ventennio antecedente

abbiano trascritto domanda giudiziale di rivendica della proprietà

trova fondamento e logica spiegazione nel fatto che costoro hanno già

manifestato nel tempo passato volontà di contrastare il diritto di chi

vuole acquistare la proprietà per usucapione; ma ciò non può dirsi

per quelle persone, di cui siano ignote l'esistenza e la pretesa,

sicché la notifica del ricorso, resa difficile, complessa e costosa,

costituirebbe un inutile intralcio, tale da compromettere gli scopi che

il legislatore si è proposto di raggiungere. Pertanto la trascrizione

dell'atto di rivendica della proprietà dà luogo ad una diversità di

situazione, atta a giustificare razionalmente il trattamento

differenziato. Per di più, non appare esatta la considerazione del

pretore che il provvedimento che conclude la speciale procedura esplica

identica efficacia nei confronti di tutti, perché, al contrario, il

decreto, con cui, in caso di mancata opposizione, il pretore accoglie

la istanza, nonché la sentenza definitiva passata in giudicato, ove

contenga il riconoscimento della proprietà, hanno effetti limitati.

Essi costituiscono titolo per la trascrizione a sensi dell'art. 2643

del Codice civile, ma essendo provvedimenti di mero accertamento, fanno

stato soltanto nei confronti di coloro che sono intervenuti come parti

nel giudizio, mentre la trascrizione non esercita alcuna influenza

sulla sostanza del negozio e non crea diritti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (Provvidenze per la

regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola

proprietà rurale) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della Costituzione con ordinanza del 31 maggio 1967 del pretore di

Ischia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1969:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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