Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/12/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2r.d.l. 88/1944
  • art. 4r.d.l. 88/1944
  • art. 5r.d. 1516/1937
  • art. 7r.d. 1516/1937
  • art. 10r.d. 1516/1937

citata

  • art. 108r.d. 1516/1937

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del

R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2, 5, 7 e 10 del R. D. 8

luglio 1937, n. 1516, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1964

dalla Commissione distrettuale delle imposte di Sorrento su ricorso

della Società in liquidazione "Atlantica Agenzia Marittima", iscritta

al n. 78 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso davanti alla Commissione

distrettuale delle imposte di Sorrento dalla Società in liquidazione

"Atlantica Agenzia Marittima" la difesa del contribuente eccepiva

l'illegittimità degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e

2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, relativi alla

istituzione e al funzionamento delle Commissioni distrettuali in

riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione in quantoché con

tali norme non sarebbero state assicurate l'idoneità e l'indipendenza

dei membri delle Commissioni.

La Commissione distrettuale con ordinanza 7 aprile 1964,

accogliendo la suddetta eccezione, ha proposto la questione di

legittimità delle norme relative al procedimento di formazione delle

Commissioni distrettuali e precisamente di quelle contenute negli artt.

2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8

luglio 1937, n. 1516, in riferimento al solo art. 108, secondo comma,

della Costituzione.

Secondo l'ordinanza il contrasto tra le norme riguardanti la

composizione delle Commissioni distrettuali e il precetto

costituzionale che vuole assicurata l'indipendenza e l'imparzialità

del giudice speciale dovrebbe ritenersi sussistente per le seguenti

circostanze: a) i membri delle Commissioni sono nominati

dall'Intendente di finanza e quindi si trovano in una situazione di

soggezione e dipendenza verso l'Intendente; b) la nomina dei membri da

parte di un organo che appartiene all'Amministrazione interessata è

causa di ingiusta sperequazione nel giudizio tributario fra il

contribuente e l'Amministrazione; c) mancano nelle disposizioni

impugnate i criteri per la scelta dei membri o quanto meno questi

criteri sono troppo vaghi e generici e quindi inidonei ad assicurare il

requisito dell'indipendenza; d) infine, la durata della nomina,

relativamente breve e i criteri stabiliti per la declaratoria di

decadenza dei membri e per la sostituzione di quelli che siano venuti a

cessare dalla carica, ma non sono tali da garentire i membri delle

Commissioni dall'arbitrio dell'Intendente.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30

maggio 1964.

Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti non si sono costituite,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza viene precisato che la questione di

legittimità costituzionale deve intendersi limitata agli artt. 2 e 4

del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e agli artt. 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8

luglio 1937, n. 1516, relativi al procedimento di formazione delle

Commissioni distrettuali delle imposte dirette.

L'art. 6 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, deve però ritenersi

indicato per errore perché riguarda la nomina dei componenti delle

Commissioni provinciali delle imposte.

Dalla motivazione dell'ordinanza si desume, invero, che la

disposizione impugnata è quella dell'art. 7 che prevede alcuni dei

casi nei quali l'Intendente di finanza deve dichiarare la decadenza dei

membri delle Commissioni distrettuali.

2. - Ciò premesso, la Corte osserva che non sono fondati i motivi

per i quali, secondo l'ordinanza, non potrebbe ritenersi assicurata

l'indipendenza dei membri delle Commissioni distrettuali delle imposte.

Anzitutto non sembra esatto che manchino o siano da considerarsi

del tutto insufficienti i criteri per la scelta dei membri effettivi e

supplenti delle Commissioni.

Le norme contenute nell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, del

R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88, vincolano, infatti, l'Intendente di

finanza ad agire d'intesa col Prefetto e a scegliere i membri effettivi

e supplenti, sulla base di designazioni effettuate dai sindaci dei

Comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette, tra i

contribuenti residenti in tale distretto e subordinatamente all'entità

degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel

distretto medesimo. È vero che i capi delle Amministrazioni comunali

sono tenuti a designare tre persone per ogni membro da nominarsi, ma

quello che occorre tener presente è che l'Intendente rimane del tutto

estraneo alle designazioni da parte dei sindaci e che egli ha solo

facoltà di operare una scelta tra le persone all'uopo designate come

risulta testualmente dal sopra citato art. 2, comma terzo, del R.D.L.

n. 88 del 1944 e dall'art. 5, comma primo, del R.D. n. 1516 del 1937.

3. - Dopo la nomina i componenti delle Commissioni distrettuali

durano in carica quattro anni - periodo che può ritenersi congruo

nonostante il contrario e non motivato avviso del giudice a quo - e non

possono essere revocati per alcun motivo, né dichiarati decaduti dalla

carica salvo i casi di trasferimento della residenza in altro distretto

o di perdita della qualità di contribuente, nonché i casi previsti

dall'art. 7 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516 (sopravvenuta

incapacità, indegnità o incompatibilità), dall'art. 10 (rifiuto di

accettazione della nomina) e dall'art. 22 (assenza senza giustificato

motivo per almeno sei sedute consecutive; caso, questo, nel quale

l'Intendente ha facoltà, e non obbligo, di dichiarare la decadenza).

L'inamovibilità è indubbiamente un requisito necessario per

assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l'effettiva

indipendenza per tutto il periodo nel quale esplicano le loro funzioni.

Orbene, avuto riguardo ai criteri che regolano le eventuali

dichiarazioni di decadenza dei componenti delle Commissioni

distrettuali, la Corte ritiene che la inamovibilità e, con essa,

l'indipendenza di detti componenti siano sufficientemente assicurate.

Ugualmente assicurata è l'imparzialità con riguardo alla singola

controversia mediante gli istituti della ricusazione e dell'astensione

previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile che non

solo sono applicabili anche ai componenti delle Commissioni tributarie

(come è del resto giurisprudenza pacifica) ma che la presenza dei

membri supplenti - due per ogni sezione - rende di agevole

applicazione.

Quando a tutto ciò si aggiunga che il processo davanti alle

Commissioni distrettuali delle imposte è disciplinato in modo da

assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del

contribuente, ben può ritenersi che la "nomina su designazione" da

parte dell'Intendente dei membri delle Commissioni non ponga il

contribuente in uno stato di inferiorità rispetto all'Amministrazione

finanziaria.

I membri delle Commissioni distrettuali non sono soggetti

all'Intendente, come si assume nell'ordinanza, ma, al pari degli altri

giudici, sono soggetti soltanto alla legge. Ed invero, come la Corte ha

già posto in rilievo con la sentenza n. 132 del 4 luglio 1963, l'art.

27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti

tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le

Commissioni sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della

legge e aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni

particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di

parte.

Neppure fondate sono alfine le censure mosse dall'ordinanza alle

disposizioni contenute negli artt. 4 del R. D. L. n. 88 del 1944 e 2

del R. D. n. 1516 del 1937, relative alla costituzione di sezioni

aggiunte e alla sostituzione di membri che per qualsiasi motivo cessino

dalla carica, in quanto anche in dette ipotesi non sussiste la pretesa

assoluta discrezionalità dell'Intendente.

Ed invero, per la costituzione di sezioni aggiunte debbono essere

seguite le stesse disposizioni stabilite per le sezioni ordinarie,

mentre per la sostituzione di membri la scelta del sostituto non può

cadere che su una delle persone designate, con i noti criteri, dai

sindaci dei Comuni compresi nel distretto.

Si può quindi affermare che la legge preveda garanzie idonee ad

assicurare ai componenti delle Commissioni distrettuali delle imposte

quella posizione super partes che è attributo connaturale alla

funzione giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2,

5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento all'art. 108,

comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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