Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1972 dal pretore di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Morelli Mario ed altri, iscritta al n.

296 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Pietrasanta

nel procedimento penale a carico di Balloni Eugenio, iscritta al n. 89

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di tal Mario

Morelli ed altri, imputati del reato previsto e punito dall'art. 670,

primo e secondo comma, del codice penale, il pretore di La Spezia ha

sollevato, su istanza della difesa, questione di legittimità

costituzionale del predetto articolo, in riferimento all'art. 2 della

Costituzione.

La motivazione dell'ordinanza fa perno sull'assunto che sia da

escludere che la Costituzione, nel sancire il diritto al lavoro, abbia

inteso, di riflesso, riconoscere anche il principio della

obbligatorietà del lavoro, rendendolo coercibile nei riguardi di

coloro che lo rifiutano per una personale "visione del mondo",

espressione di un atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i

criteri di vita dominanti nella società nella quale sono inseriti.

Sulla base di tale premessa si renderebbe, pertanto, necessario

accertare se il mendicare, sia esso esercitato nel quadro di un

atteggiamento ideologico di rigetto di valori o per far fronte ad un

vero e proprio stato di bisogno, sia tale da ledere "il diritto altrui

o sia pregiudizievole in se stesso per la pubblica tranquillità".

Invero, nel caso, sarebbe da escludersi tanto il danno patrimoniale

quanto il pericolo per la pubblica tranquillità, risolvendosi al

massimo la richiesta del questuante in un eventuale senso di disagio

per colui al quale la richiesta sia indirizzata senza che ciò

rappresenti turbativa per la stessa tranquillità pubblica.

L'aspetto di fondo della incostituzionalità della norma

poggerebbe, pertanto, nella repressione di ogni tipo di attività non

conforme allo schema retributivo colpendo normalmente soggetti

appartenenti a "gruppi sociologicamente ben definiti ed emarginati:

zingari, beatinks, disoccupati, infermi".

Di questo si sarebbe resa conto la stessa giurisprudenza escludendo

il reato ogni qualvolta il postulante accompagni la richiesta con

qualche offerta simbolica di contro-prestazione (matite, lacci e cose

del genere).

Il reato non sarebbe ipotizzabile neppure quando si effettui nei

modi e nelle forme specificati nel comma secondo dall'articolo 670 del

codice penale, in quanto per essi soccorrerebbero altre previsioni

normative (artt. 610, 612, 640 e 660 cod. pen. ecc.).

La questione, così impostata, si porrebbe, al di fuori di quella

decisa e risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del

1959, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, nelle sue deduzioni,

sostiene che la norma impugnata sarebbe pienamente legittima e ciò

anche per effetto della sentenza della Corte richiamata nell'ordinanza

e nella quale si preciserebbe, in via di principio generale, che la

norma, "anche nella forma aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela

il bene giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso

sull'ordine pubblico". In sostanza, per l'Avvocatura generale dello

Stato, la norma impugnata sarebbe diretta a tutelare i beni giuridici

della pubblica tranquillità e dell'ordine pubblico, che ben possono

essere posti in pericolo da coloro che ricorrono a forme parassitarie

di vita.

Se è pur vero che ognuno ha diritto, per la nostra Costituzione,

di "esplicare" la propria personalità astenendosi dal lavoro e di

praticare un sistema di vita diverso dalla generalità dei cittadini,

ciò non toglie che il legislatore sia libero di predisporre mezzi

idonei ad evitare che il diritto del singolo contrasti con la tutela

della tranquillità e dell'ordine pubblico. Tale principio, affermato

oltretutto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del

1972, porterebbe a dover concludere che la repressione penale

dell'accattonaggio non comprimerebbe affatto i diritti fondamentali

della personalità.

Per quanto attiene alle forme aggravanti di accattonaggio (art.

670, secondo comma, codice penale) l'Avvocatura dello Stato osserva che

le norme penali richiamate nell'ordinanza tutelano beni giuridici

diversi da quelli tutelati dalla norma sottoposta all'esame della Corte

e rappresentati, appunto, dalla tranquillità e dall'ordine pubblico.

2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 670 del codice penale, in riferimento agli articoli 3, primo

e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione è stata

sollevata d'ufficio dal pretore di Pietrasanta nel corso del giudizio a

carico di tal Eugenio Balloni.

Premesso che nessuna legislazione può favorire la mendicità e

tanto meno la Costituzione italiana "fondata sul lavoro" e sul

riconoscimento non solo del "diritto al lavoro (art. 1 )", ma anche del

"dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità

e la propria scelta, un'attività lavorativa (art. 4)", il proponente

ritiene, però, che non si possa ignorare il fatto che alla base delle

cause della mendicità si porrebbe la disoccupazione quale fenomeno

strutturale di un regime di libertà economica (art. 41) per cui il

diritto al lavoro rappresenterebbe un concetto astratto se non

accompagnato da condizioni atte a renderlo effettivo e possibile.

Di fatto tali condizioni non sussisterebbero nel nostro sistema

giuridico-sociale, come non sussisterebbero strutture previdenziali

capaci di garantire, soprattutto con tempestività, adeguate previdenze

a coloro che siano inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari

per vivere (art. 38, primo comma, Cost.).

L'art. 670, primo comma, del codice penale, vietando

aprioristicamente e indiscriminatamente la mendicità, tenderebbe ad

imporre a ognuno un dovere di lavorare che può andare oltre la scelta

personale e le personali possibilità e terrebbe conto solo a

posteriori (art. 154 del t.u. delle leggi di p.s.) di particolari e

limitate condizioni di bisogno, escludendo dal previsto intervento

assistenziale prefettizio o ministeriale, oltretutto non tempestivo,

gli inabili al lavoro e la intera categoria dei considerati

"marginalizzati" quali i vecchi, gli analfabeti, i malati cronici non

gravi, ecc., e per i quali limitatissime sono le possibilità di

svolgere una attività lavorativa.

Proprio l'insufficienza del sistema assistenziale in atto dovrebbe

indurre ad escludere la punibilità per accattonaggio degli indigenti

inabili al lavoro.

Invero, costituzionalmente inaccettabili sarebbero le varie ragioni

che comunemente vengono addotte per giustificare una rigorosa

indiscriminata repressione dell'accattonaggio. Ossia la tutela del

pubblico decoro, la lotta contro il parassitismo, la moralità pubblica

"intesa come fatto ideologico e razziale", ecc.

Riferendosi alla sentenza n. 51 del 1959 della Corte costituzionale

e secondo la quale l'art. 670 tutelerebbe "il bene giuridico e la

tranquillità pubblica con qualche riflesso sull'ordine pubblico", il

proponente rileverebbe sussistere, in ordine alla pena, una diversità

di trattamento tra il reato di accattonaggio e quello previsto

dall'art. 660 del codice penale in pieno contrasto con il principio di

eguaglianza. Infatti il legislatore del 1930 avrebbe trasformato il

reato di mendicità in una ipotesi speciale di molestia, punendola in

maniera del tutto sproporzionata rispetto all'ipotesi comune, violando

così il principio di eguaglianza inteso come ragionevole e non

arbitraria proposizione tra le conseguenze giuridiche di due situazioni

equiparabili.

Tale aspetto di incostituzionalità si accompagnerebbe a quello

desumibile dalle considerazioni sviluppate nella premessa per cui

rimarrebbe investito anche l'art. 4 della Costituzione in quanto la

punizione della mendicità, cosi come è imposta dal codice penale,

tenderebbe a stabilire un obbligo di lavorare oltre quelle possibilità

che, secondo detto articolo, ne configurano un limite invalicabile.

Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze pongono la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 670 del codice penale, in riferimento, quella

del pretore di La Spezia, all'art. 2 della Costituzione, e quella del

pretore di Pietrasanta, agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4,

secondo comma, della stessa Costituzione.

2. - La motivazione dell'ordinanza del pretore di La Spezia

ravviserebbe la violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti

dall'art. 2 della Costituzione, nel fatto che l'art. 670 del codice

penale, nella sua formulazione e nella sua portata, si risolverebbe in

una imposizione all'obbligatorietà del lavoro e, di conseguenza, in

una coercizione e in un divieto, penalmente sanzionato, di ogni

atteggiamento ideologico di libero dissenso verso i criteri di vita

dominanti nella società nella quale il soggetto è inserito, e,

quindi, di ogni libera scelta di valori e di comportamenti.

In sostanza il dedicarsi alla mendicità rientrerebbe nel quadro di

una scelta di libertà che non potrebbe essere perseguita penalmente e

non suscettibile, d'altra parte, di ledere i diritti altrui o di

presentarsi come elemento di pregiudizio e nocumento per la pubblica

tranquillità.

Le questioni relative ai diritti dell'uomo sono state già

affrontate e decise da questa Corte in numerose e svariate sentenze.

Un principio generale, ripreso in altre decisioni, è stato fissato

dalla sentenza n. 11 del 1956. Con tale sentenza la Corte ha stabilito

che l'art. 2 della Costituzione eleva a regola fondamentale, per tutto

quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il

riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile

della personalità umana e che appartengono all'uomo inteso come essere

libero. È stato anche deciso che l'art. 2 deve essere necessariamente

ricollegato alle altre norme costituzionali per identificare, anche nei

loro limiti, tali diritti inviolabili.

La Corte si è data carico, anche, di fissare i possibili limiti ai

diritti inviolabili dell'uomo, affermando, in altre sue decisioni (cfr.

sent. n. 75 del 1966 e n. 16 del 1968), che l'art. 2, nel riconoscere

quei diritti e i doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale, non può escludere che a carico dei cittadini

possano essere disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese

necessarie dalla tutela dell'ordine sociale. Ancora più

significativamente con la sentenza n. 168 del 1971 questa Corte ha

chiarito che i diritti primari e fondamentali dell'uomo diventerebbero

illusori per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito

della legge, della civile regolamentazione, del costume corrente, per

cui tali diritti debbono venir contemperati con le esigenze di una

tollerabile convivenza.

Con riferimento alla impostazione data al problema dall'ordinanza

del pretore di La Spezia e sulla base degli orientamenti di questa

Corte in tema di diritti inviolabili dell'uomo, devesi senz'altro

affermare che, in linea di principio, la repressione penale

dell'accattonaggio non comprime affatto tali diritti e tantomeno

rappresenta una indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che

rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge

attività lavorativa non può riconoscersi, per ciò solo, il diritto

di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento.

La questione pertanto è infondata.

3. - Conclusioni parzialmente difformi dalle precedenti deve

prendere la Corte per quella parte della questione sollevata dal

pretore di Pietrasanta che, nel riferirsi all'art. 3, secondo comma, e

all'art. 4, secondo comma, della Costituzione, si ricollega, nella

motivazione, all'art. 38 della stessa Costituzione. Infatti,

l'ordinanza prende in esame anche la particolare posizione di coloro

che si dedicano all'accattonaggio in quanto in condizioni fisiche tali

da non poter svolgere una attività lavorativa, sia per il loro stato

precario di salute, sia per la loro età, e non usufruiscano, per la

carenza delle strutture previdenziali imposte dall'art. 38 della

Costituzione, di assistenza adeguata, e che, inabili o minorati, non

siano stati indirizzati a quel processo di educazione e avviamento

professionale conforme alle proprie possibilità (art. 4, secondo

comma, della Costituzione) al quale hanno diritto.

Se è pur vero che qualche tendenza giurisprudenziale ha ravvisato

sussistere causa di esclusione della punibilità del reato di

accattonaggio quando ricorrano le condizioni tipiche volute dall'art.

54 del codice penale, tuttavia ha escluso che lo stato di bisogno possa

confondersi con lo stato di necessità. Tale orientamento non può

essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni

oggettive e soggettive direttamente riferibili, come nella specie,

tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono

essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete della norma ai

fini di una decisione che non venga a trovarsi in conflitto con quei

principi dell'Ordinamento costituzionale che consacrano veri e propri

diritti primari incomprimibili.

Sotto questo profilo ben può rientrare nella sfera di applicazione

dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente

debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni

essenziali, si induca alla mendicità per non essere stato messo in

condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di

quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il

concetto di attualità del pericolo di un danno grave alla persona,

quale è quello che può essere determinato da uno stato di bisogno non

voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non

siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo.

Solo in tali limiti, pertanto, può ritenersi non fondata la

questione dell'art. 670 del codice penale in ordine agli aspetti

prospettati dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2

della Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza di cui in

epigrafe;

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma,

della Costituzione, dal pretore di Pietrasanta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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