Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito l'art. 304 del codice di

procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1973 dal

pretore di Tione nel procedimento penale a carico di Crea Giuseppa,

iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 4 luglio 1973 nel corso di

procedimento penale a carico di Crea Giuseppa (imputata del reato di

cui all'art. 570 cod. pen. per essersi sottratta agli obblighi di

assistenza inerenti alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio

domestico) il pretore di Tione ha sollevato - in riferimento all'art.

24 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge 15 dicembre 1972, n. 773, che ha sostituito il precedente testo

dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui prescrive che la comunicazione

giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con

ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari ad opera

dell'ufficiale giudiziario solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale

restituisca il piego per irreperibilità del destinatario.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo, premesso che nella fattispecie la copia

della comunicazione giudiziaria era stata consegnata in via di notifica

all'imputata, persona offesa dal reato nel procedimento penale in

questione ed osservato che, in base alle norme (art. 37 cpv. del r.d.

18 aprile 1940, n. 689, e art. 1 e seguenti del r.d. 21 ottobre 1923,

n. 2393) che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari per

mezzo del servizio postale, la notifica così eseguita sarebbe da

considerarsi valida in quanto esse non vietano, a differenza dell'art.

169 c.p.p., che la notifica di atti diretti all'imputato sia eseguita

mediante consegna alla persona offesa dal reato, ha ravvisato nella

norma dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che ha

sostituito il precedente testo dell'art. 304 c.p.p., una violazione del

diritto di difesa di cui all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Ciò in quanto essa consentirebbe che la notifica della

comunicazione giudiziaria sia effettuata per mezzo dell'ufficiale

giudiziario solo nel caso in cui l'ufficio postale restituisca il piego

per irreperibilità del destinatario.

La questione non è fondata.

2. - L'invio per posta in piego chiuso della comunicazione

giudiziaria risponde all'esigenza di assicurare la maggiore

riservatezza possibile a favore del destinatario della comunicazione

stessa, come si ricava dai lavori preparatori della legge n. 773 del

1972 e dalla stessa formulazione della norma, che dispone espressamente

che la predetta comunicazione sia recapitata, appunto, in piego chiuso

e raccomandato. Si è voluto così ovviare agli inconvenienti

manifestatisi sotto il vigore della precedente disciplina che,

prevedendo per tali notificazioni i modi ordinari, aveva in pratica

determinato la trasformazione dell'istituto da strumento di difesa

dell'indiziato in mezzo che poteva pregiudicare la sua sfera di

riservatezza ed intaccare la sua onorabilità.

Né si comprende come la norma impugnata possa dar luogo alle

censure formulate nell'ordinanza di rimessione. Invero, l'asserita

inapplicabilità del divieto stabilito nel quarto comma dell'art. 169

c.p.p. alle notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale è

tutt'altro che sicura in quanto, come non si è mancato di rilevare, il

predetto divieto (che trova la sua ragion di essere nella

considerazione che la persona offesa dal reato potrebbe, per svariate

ragioni connesse al suo interesse nel processo, non far pervenire la

copia al destinatario) non può modificarsi o addirittura venir meno a

seconda che, in riferimento al medesimo processo, si segua l'uno o

l'altro dei vari tipi di notificazione. Onde potrebbe non

infondatamente opinarsi che la notificazione di un atto diretto

all'imputato, effettuata mediante consegna di una copia dell'atto alla

persona offesa dal reato, sia in ogni caso nulla.

Si può, comunque, osservare che, anche quando la notifica debba

eseguirsi per mezzo del servizio postale, vi è la possibilità di

evitare che la copia dell'atto diretta all'indiziato sia ricevuta dalla

parte offesa. E ciò avvalendosi di un'apposita norma del regolamento

postale, o sin dall'inizio, ove si profili un'eventualità del genere,

o successivamente alla notifica irregolarmente eseguita, disponendosene

una seconda in via di rinnovazione ex art. 189 del codice di procedura

penale.

Trattasi dell'art. 37, comma secondo, del r.d. 18 aprile 1940, n.

689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il

quale resta in vigore non ostante l'emanazione del nuovo testo unico in

materia postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino alla

emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto

d.P.R.) che consente che sui plichi raccomandati sia aggiunta in

riferimento al destinatario, la dicitura "a lui solo" o altra

equivalente, espressamente prevedendo che, in tal caso, i plichi non

possano essere consegnati ad altri che a lui medesimo.

Il denunziato contrasto con l'art. 24 della Costituzione è quindi

insussistente, mentre sarebbe proprio il ricorso generalizzato alla

notificazione nei modi ordinari per l'atto in questione che, come già

l'esperienza ha dimostrato, potrebbe comportare una inammissibile

violazione della sfera di riservatezza personale dell'indiziato, la

quale non è priva, a sua volta, di rilievo costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il

testo dell'art. 304 del codice di procedura penale), sollevata, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore

di Tione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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