Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 13r.d. 645/1936

applicata al caso

  • art. 12r.d. 645/1936
  • art. 13legge 1114/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,

comma secondo, 13 e 72 del Codice postale approvato con R.D. 27

febbraio 1936, n. 645, e della legge 20 dicembre 1966, n. 1114,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1966 dal giudice istruttore presso

il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Pontiroli

Gian Paolo ed altri, iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24

dicembre 1966;

2) ordinanza 30 aprile 1967 emessa dal pretore di Bologna in sede

della speciale procedura sull'inoltro della corrispondenza istituita

dalla legge 20 dicembre 1966, n. 1114, iscritta al n. 116 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 177 del 15 luglio 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il presente giudizio trae origine da due ordinanze emesse in data

21 giugno 1966 e 30 aprile 1967 rispettivamente dal giudice istruttore

presso il Tribunale di Bologna e dal pretore della stessa città.

La prima ordinanza risulta pronunciata nel corso di un procedimento

penale a carico di Pontiroli Gian Paolo ed altri imputati del reato di

pubblicazioni oscene (art. 528 del Codice penale) per aver spedito in

Italia alcune riviste edite all'estero, fermate dall'amministrazione

postale ai sensi dell'art. 13 del codice postale approvato con R.D. 27

febbraio 1936, n. 645, in quanto ritenute oscene ed immorali. Nel

procedere ad istruzione formale il giudice istruttore ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale oltre che del

citato articolo, anche delle norme contenute negli artt. 12, comma

secondo, e 72 dello stesso Codice ravvisando un contrasto, in via

principale, con l'art. 15 ed, in subordine, con l'art. 21 della

Costituzione.

Motivando in punto di rilevanza il giudice a quo precisa che la

prova del reato per cui si procede (art. 528 del Codice penale:

pubblicazioni oscene) è rappresentata dai plichi contenenti riviste

ritenute oscene che l'ufficio postale ha fermato, previa ispezione,

esame e giudizio sul loro contenuto, compiuti ai sensi delle vigenti

disposizioni di cui si contesta la legittimità. Benché nella specie

la rilevanza investa il complesso e dibattuto tema della ammissibilità

delle prove cosiddette illecite e cioè illegalmente acquisite,

manifesta è la rilevanza della questione del presente caso dato che

ove fossero dichiarate incostituzionali le norme impugnate, illegittima

dovrebbe dichiararsi l'attività dell'ufficio postale che ha dato modo,

col suo operato, tipicamente censorio, di acquisire la prova del reato.

La totale invalidità dell'acquisizione materiale delle prove farebbe

venir meno ogni elemento di accusa nei confronti degli imputati con un

possibile conseguente proscioglimento di essi per inesistenza di fatti.

Nel merito l'ordinanza afferma che la questione non è

manifestamente infondata.

Circa il contrasto con l'art. 15 della Costituzione osserva che

l'inviolabilità della corrispondenza può trovare un limite solamente

nell'intervento dell'autorità giudiziaria nelle sole ipotesi previste

da una legge formale. Non certo conforme a tale precetto è la norma

contenuta nell'art. 12 cpv. del codice postale che permette ad una non

meglio precisata "Pubblica autorità di prendere visione, avere copia e

procedere al sequestro della corrispondenza" ancorché "nei casi e nei

modi previsti nella legge". Del pari gli artt. 13 e 72 della stessa

legge, col vietare la spedizione della corrispondenza, genericamente

indicata come contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon

costume e con l'ordinare all'amministrazione postale di non darvi

corso, senza prevedere, tra l'altro, con norme aventi valore di legge,

come si effettui questo intervento, consentono sostanzialmente

all'amministrazione, nella interpretazione e nella prassi vigente, di

infrangere del tutto discrezionalmente, e senza intervento

dell'autorità giudiziaria, la inviolabilità della corrispondenza.

È pur vero, prosegue l'ordinanza, che la genericità delle

disposizioni in esame potrebbe anche consentire una interpretazione

compatibile con il richiamato precetto costituzionale, in specie

ritenendo che il divieto di dar corso alla corrispondenza si applichi

solo nei casi in cui la spedizione di questa costituisca un reato e

dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria (vedendosi solo in questa

la "Pubblica autorità" indicata dall'art. 12 cpv.). Siffatta

interpretazione però prescinde totalmente dal testo letterale delle

norme in esame e dalla interpretazione ed esecuzione che ad esse hanno

dato le successive disposizioni regolamentari (artt. 18, 23 e 33 del

R.D. 18 aprile 1940, n. 689) le quali escludono il controllo

dell'amministrazione postale soltanto per la corrispondenza epistolare

chiusa, ma non pongono nessuna altra garanzia, sostanziale o formale,

per tutta l'altra corrispondenza.

Qualora poi si ritenesse che l'invio mediante il servizio postale

in pacchi e in buste non chiuse di stampati, non sia compreso nella

rigorosa tutela disposta dall'alt. 15 della Costituzione, occorrerebbe

esaminare se le norme impugnate non siano in contrasto con l'art. 21

della Costituzione che sancisce la libertà di manifestazione del

pensiero in ogni sua forma. La Costituzione vieta le pubblicazioni a

stampa contrarie al buon costume, ma pone la garanzia della riserva di

legge e regola con precisi limiti l'intervento della Pubblica

amministrazione.

Il confronto di tali principi con l'indeterminatezza delle facoltà

consentite all'amministrazione postale sulla corrispondenza non chiusa

e quindi sugli stampati con poteri di ampia valutazione di merito, non

solo in relazione al buon costume, ma anche con riguardo all'ordine

pubblico, consente il dubbio che le predette norme contrastino con

l'art. 21 della Costituzione.

La seconda ordinanza è stata emessa in data 30 aprile 1967 dal

pretore di Bologna in sede della speciale procedura sull'inoltro della

corrispondenza, istituita dall'articolo unico della legge 20 dicembre

1966, n. 1114. Chiamato a pronunciarsi sull'inoltro o meno di una

cartolina illustrata fermata dall'amministrazione postale in quanto il

contenuto della stessa era stato ritenuto ingiurioso e come tale

inammissibile, il pretore ha sollevato di ufficio la questione di

legittimità del citato articolo unico della legge n. 1114 del 1966, in

riferimento all'art. 15 della Costituzione.

Ritiene il pretore che la legge impugnata (che ha sostituito l'art.

13 del Codice postale di cui al R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) avrebbe

lasciato margini alla discrezionalità del potere esecutivo con il

conferire all'"ufficio postale", non meglio precisato, un potere di

ispezione e valutazione censoria ponendosi così in contrasto con

l'indicato precetto costituzionale il quale non consente il ricorso a

provvedimenti coercitivi d'iniziativa della Pubblica Amministrazione

nemmeno per i casi di urgenza e necessità, così come è invece

previsto dagli artt. 13, 14 e 21 della Costituzione.

La norma, con l'inciso del suo quarto comma, concernente l'invio

della corrispondenza al pretore, avrebbe poi attribuito all'ufficio

postale uno speciale potere di adottare un provvedimento cautelare

senza alcuna preventiva segnalazione all'autorità giudiziaria. Questo

discrezionale potere di fermo della corrispondenza non ha infatti alcun

limite territoriale (stante la genericità dell'ufficio postale che

può variare e moltiplicarsi lungo l'intero percorso della

corrispondenza) né temporale (nella specie la cartolina fu fermata il

17 aprile e pervenne al pretore il successivo 29) dato che il termine

ordinano di "ventiquattro ore" previsto dal quinto comma dell'articolo

unico sembra riferito al provvedimento d'inoltro o meno della

corrispondenza di competenza del pretore. Conseguirebbe da ciò,

secondo l'ordinanza, che, senza che l'autorità giudiziaria ne sia

informata e senza che la medesima possa pronunciarsi, potrebbe

protrarsi nel tempo l'effetto di un intervento censorio suscettivo di

vietare concretamente l'esercizio del diritto di usare un mezzo tipico

di comunicazione del pensiero in considerazione, diretta o indiretta,

del contenuto di questo.

Infine, poiché il decreto del pretore che decide sull'inoltro deve

essere notificato lo stesso giorno della emanazione all'ufficio postale

ed al mittente identificato e non anche al destinatario, la tutela di

quest'ultimo parrebbe ridotta nonostante l'art. 15 della Costituzione

non ponga alcuna distinzione tra la libertà di spedizione del mittente

e quella di ricezione del destinatario.

Le due ordinanze ritualmente comunicate e notificate, sono state

pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 324 del 24

dicembre 1966 e n. 177 del 15 luglio 1967.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto sia nel giudizio

promosso con l'ordinanza 21 giugno 1966 del giudice istruttore di

Bologna (atto di intervento depositato il 7 settembre 1966) sia in

quello promosso con ordinanza 30 aprile 1967 dal pretore della stessa

città (atto di intervento depositato il 4 agosto 1967).

L'Avvocatura sostiene che entrambe le questioni proposte sono

infondate.

Per quanto concerne il denunciato contrasto con gli artt. 12 cpv.

13 e 72 del Codice postale, con gli artt. 15 e 21 della Costituzione

rileva che le norme impugnate, ed in particolare gli artt. 13 e 72, si

limitano a disciplinare determinate condizioni di accesso al servizio

postale e tra queste condizioni hanno previsto quelle relative al

divieto di spedire oggetti che siano contrari al buon costume.

Ovviamente però il mittente è libero di avvalersi per il

trasporto di detti oggetti di altri mezzi a sua scelta che non siano

quelli postali.

Aderente ai precetti costituzionali degli artt. 15 e 21, comma

sesto, è da ritenersi, anche la norma contenuta nell'art. 12 cpv. del

Codice postale. Essa invero non pone un indiscriminato potere

dispositivo della corrispondenza da parte dell'autorità pubblica, ma

limita tale facoltà "ai casi e nei modi previsti dalla legge".

L'ordinanza del resto non ha segnalato e dimostrato che alcuna legge

fissi i poteri in materia dell'autorità giudiziaria in modo

contrastante con il precetto dell'art. 15 della Costituzione, o

attribuisca all'autorità pubblica, ai fini strumentali della

prevenzione e repressione delle pubblicazioni e manifestazioni

contrarie al buon costume, poteri divergenti da quelli previsti dal

citato sesto comma dell'art. 21 della Costituzione.

Per quanto riguarda la questione di costituzionalità dell'articolo

unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, l'Avvocatura osserva

anzitutto che la norma impugnata ha integralmente sostituito l'art. 13

del Codice postale dettando anche essa le condizioni per l'accesso al

servizio postale ed i limiti entro i quali il servizio stesso è reso.

In più il legislatore del 1966 ha ritenuto di dover devolvere

all'autorità giudiziaria il compito di decidere sull'inoltro delle

corrispondenze aperte proprio a garanzia dei principi della libertà e

segretezza della corrispondenza proclamati dalla Costituzione.

Nell'articolo unico della legge non sono affatto contemplati la

forma atipica di sequestro ed i provvedimenti cautelari che il pretore

ha ritenuto scorgere, ma si è solo prescritta la pura e semplice

trasmissione al giudice delle corrispondenze aperte soggette a verifica

per mettere l'autorità giudiziaria in condizione, in quest'unico modo

possibile, di esaminare l'oggetto materiale sul quale adottare il suo

provvedimento limitativo qualora vi ravvisi estremi di pericolo per la

sicurezza dello Stato o, come nel caso in esame, di ingiuriosità e di

denigrazione.

La disposizione è quindi in rigorosa armonia con l'art. 15 della

Costituzione avendo dettato una serie di norme le quali assicurano

l'intervento del pretore e lo svolgimento di un procedimento

giurisdizionale che prevede anche la possibilità di impugnare davanti

al Tribunale il decreto pretorile.

Tenuto perciò conto del fatto che il potere dispositivo

sull'inoltro della corrispondenza è esercitato dal pretore e che la

trasmissione della stessa fattane dall'amministrazione postale è il

mezzo strumentale perché il detto magistrato possa esercitare tale

potere, del tutto ininfluente, ai fini della questione di

costituzionalità, è il rilievo contenuto nell'ordinanza in ordine al

fatto che la trasmissione possa essere effettuata da un qualunque

ufficio postale lungo il tragitto che la corrispondenza deve percorrere

per giungere a destinazione. La legge mostra chiaramente di riferirsi

all'ufficio che constata l'esistenza delle condizioni di legge per la

trasmissione al magistrato ed è altresì evidente che tale invio

richiede un certo inevitabile tempo per essere condotto a termine.

Del pari infondato, secondo l'Avvocatura, è l'ultimo rilievo

contenuto nell'ordinanza sulla mancanza di tutela del diritto del

destinatario di ricevere la corrispondenza. La censura non tiene

evidentemente conto che, ai sensi dell'art. 28 del Codice postale, la

corrispondenza è di proprietà del mittente sino alla consegna al

destinatario e quindi quest'ultimo non ha diritto di vedersi consegnare

quella corrispondenza che sia stata dichiarata non inoltrabile dal

magistrato.

L'Avvocatura ha presentato in data 9 aprile 1968 memorie

illustrative in relazione ad entrambi i giudizi di costituzionalità.

Nella memoria relativa al giudizio promosso con la prima ordinanza

fa presente che l'art. 13 del Codice postale è stato interamente

sostituito nelle more del presente giudizio con l'articolo unico della

legge 20 dicembre 1966, n. 1114, il quale ha profondamente innovato la

disciplina relativa alla spedizione a mezzo della posta della

corrispondenza contraria al buon costume, devolvendo al pretore il

giudizio sull'inoltro o meno di detta corrispondenza. L'immutazione

della normativa è tale, ad avviso dell'Avvocatura, da giustificare la

restituzione degli atti al giudice a quo perché rinnovi il giudizio di

rilevanza nella proposta questione.

Nella memoria relativa al giudizio promosso con la seconda

ordinanza l'Avvocatura rileva che l'attività dell'ufficiale postale

riguardo al procedimento di competenza del pretore è limitata alla

pura e semplice trasmissione della corrispondenza al magistrato; essa

è quindi volta al fine di provocare il provvedimento relativo

all'inoltro della corrispondenza. Del resto, gli ufficiali postali, in

virtù dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale sono

ufficiali di polizia giudiziaria. Non è quindi in contrasto con

l'art. 15 della Costituzione il fatto che la procedura avanti il

pretore tragga origine dalla trasmissione della corrispondenza fatta

dall'ufficiale postale; e ciò sia se si consideri detta trasmissione

quale conseguente al divieto di inoltrare a mezzo posta determinate

corrispondenze, sia se si ponga mente alla indicata qualità di

ufficiale di polizia giudiziaria rivestita dall'ufficiale postale.

Insiste, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza della proposta

questione. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, avendo ad oggetto

questioni di legittimità costituzionale evidentemente connesse,

sebbene riguardanti norme contenute in distinti testi legislativi.

2. - Nella prima ordinanza il giudice istruttore penale del

Tribunale di Bologna muove censure d'incostituzionalità agli artt. 12

cpv., 13 e 72 del Codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936,

n. 645, denunciando il loro contrasto, in primo luogo, col principio

della libertà della corrispondenza, sancito dall'art. 15, comma

secondo, e, in via subordinata, col principio della libertà di

manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Prima di tali questioni occorre però esaminare la richiesta,

formulata dall'Avvocatura dello Stato nella sua memoria del 9 aprile

1968, in ordine alla necessità di disporre la restituzione degli atti

al giudice istruttore perché rinnovi il giudizio di rilevanza sulle

proposte questioni, dato che, nelle more del giudizio di

costituzionalità, l'art. 13 del Codice postale è stato sostituito con

l'articolo unico della successiva legge 20 dicembre 1966, n. 1114, che

ha profondamente innovato la disciplina relativa alla spedizione della

corrispondenza contraria al buon costume, devolvendo al pretore il

giudizio sull'inoltro o meno di detta corrispondenza.

Tale richiesta non può essere accolta. Dall'ordinanza di

rimessione si desume chiaramente che la definizione del giudizio

principale è subordinata alla soluzione delle questioni di

costituzionalità sollevate nei riguardi delle norme impugnate. In modo

particolare poi è proprio la disposizione dell'art. 13 - ai sensi

della quale l'ufficio postale ha disposto il fermo dei plichi

contenenti riviste ritenute oscene, fornendo così la prova del reato

contestato (art. 528 del Codice penale: pubblicazioni oscene) - che

viene censurata dal giudice a quo. Ed è ovvio che a tale disposizione

più propriamente va riferita la motivazione dell'ordinanza nel punto

in cui afferma che manifesta è la rilevanza della questione proposta

dato che, ove fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma,

illegittima dovrebbe ritenersi l'attività dell'ufficio postale che ha

dato modo, col suo operato, di acquisire una prova, dalla cui

dichiarazione d'invalidità potrebbe conseguire un possibile

proscioglimento degli imputati per inesistenza dei fatti.

3. - Venendo all'esame delle singole censure, la Corte ritiene che

pienamente fondata sia quella relativa all'art. 13 del Codice postale

in riferimento all'art. 15, comma secondo, della Costituzione. Il

precetto costituzionale invocato, oltre ad enunciare il principio della

libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione, stabilisce che la loro limitazione può avvenire

"soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie

stabilite dalla legge". La libertà riconosciuta non è quindi assoluta

ma suscettibile di limiti in riferimento ad altri interessi,

individuali o collettivi; ciò che tuttavia occorre, perché le

limitazioni siano legittime, è che le stesse siano previste dalla

legge e siano disposte con atto motivato dall'autorità giudiziaria.

Ora è di tutta evidenza che la norma contenuta nel citato art. 13,

per il fatto di autorizzare l'Amministrazione postale a non dar corso

alla "corrispondenza che possa costituire pericolo alla sicurezza dello

Stato, o recar danno alle persone e alle cose, e che sia contraria alle

leggi, all'ordine pubblico a al buon costume", non rispetta il sistema

di garanzie del richiamato precetto costituzionale. Essa, infatti,

contiene l'attribuzione all'Amministrazione postale del potere,

discrezionale ed autonomo, di non dar corso alla corrispondenza e non

prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria e neppure l'obbligo di

fare ad essa immediato rapporto in ordine alla corrispondenza fermata.

Questa, pertanto, può essere trattenuta negli uffici postali a tempo

indeterminato o addirittura venir distrutta ai sensi degli artt. 39 del

Codice postale e 33 del Regolamento approvato con R.D. 18 aprile 1940,

n. 689.

Trattasi perciò di norma che, esponendo la libertà di

corrispondenza a possibili limitazioni e ingerenze senza la garanzia

dell'intervento dell'autorità giudiziaria, va dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Tale dichiarazione dispensa, ovviamente, la Corte dall'esame

dell'altro motivo d'incostituzionalità mosso alla norma esaminata in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Resta a dire delle altre disposizioni contenute negli artt. 12

cpv. e 72 del Codice postale.

Nei riguardi della prima norma, secondo la quale "la pubblica

autorità, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ha facoltà di

prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della

corrispondenza", la Corte rileva che non possono porsi le denunciate

questioni di costituzionalità. L'inciso "nei casi e nei modi previsti

dalla legge" chiarisce che si è qui in presenza di una norma di

rinvio, la quale, ben lungi dal concedere a qualsiasi pubblica

autorità il potere di prendere visione, aver copia o sequestrare la

corrispondenza, demanda ad altre disposizioni la indicazione delle

autorità cui spetta tale potere nonché dei casi e dei modi in cui

esso sia esercitabile. Dal che consegue che solo nei confronti di tali

ultime disposizioni potrebbero eventualmente venire in considerazione

questioni di costituzionalità, come quelle di specie, denuncianti

l'attribuzione dei poteri in esame ad autorità diverse dalla

giudiziaria ed in casi e con modalità contrastanti con i precetti

sanciti dagli artt. 15 e 21 della Costituzione.

Per quanto concerne poi l'art. 72 è da osservare che con esso il

legislatore si è limitato a porre il divieto, penalmente sanzionato,

di spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo

per persone o cose, o la cui circolazione sia contraria alle leggi,

all'ordine pubblico, al buon costume.

Il giudice a quo ha operato un collegamento tra gli artt. 72 e 13

ravvisando nel loro combinato disposto la violazione del precetto

contenuto nell'art. 15 della Costituzione e, in via subordinata, di

quello contenuto nell'art. 21. Dalla motivazione dell'ordinanza risulta

però che il giudice in sostanza lamenta soltanto che non siano stati

determinati, in armonia coi principi della Costituzione, i modi ed i

limiti da osservare nel maneggio e nell'esame della corrispondenza da

parte dei dipendenti postali.

Le doglianze non attengono, quindi, all'art. 72 del Codice postale,

col quale il legislatore ha legittimamente posto dei limiti alla

libertà di corrispondenza, ma all'art. 13 del quale è già stata

riconosciuta l'illegittimità costituzionale.

4. - Nella seconda ordinanza, emessa dal pretore di Bologna, si

sostiene che anche l'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n.

1114, che ha sostituito l'art. 13 del Codice postale, è in contrasto

con l'art. 15, comma secondo, della Costituzione. Si lamenta in

particolare che la nuova legge: a) avrebbe attribuito agli uffici

postali il potere di adottare provvedimenti cautelari senza alcuna

preventiva segnalazione all'autorità giudiziaria; b) avrebbe lasciato

all'Amministrazione margini di discrezionalità nel potere di fermo

della corrispondenza non avendo fissato alcun limite né di ordine

territoriale (non precisando in alcun modo quale ufficio lungo il

percorso possa ordinare il fermo), né di ordine temporale (mancando la

indicazione di un termine per la comunicazione del fermo all'autorità

giudiziaria); c) avrebbe, infine, trascurato di tutelare la libertà di

ricezione della corrispondenza non prevedendo la notifica o

comunicazione al destinatario del decreto del pretore che decide

sull'inoltro della corrispondenza.

Ad avviso della Corte tali doglianze non sono fondate.

La nuova legge, innovando completamente rispetto all'originario

art. 13, ha disciplinato il procedimento di fermo della corrispondenza

in modo conforme al dettato costituzionale. Essa ha, infatti, disposto

che l'ufficio postale è tenuto ad inviare la corrispondenza fermata al

pretore, il quale, con decreto motivato, decide entro ventiquattro ore

se questa debba aver corso. Avverso tale decreto - che nello stesso

giorno dell'emanazione va notificato all'ufficio che ha inoltrato

l'oggetto e al mittente, ove sia identificabile - può essere proposto

reclamo al Tribunale che decide con sentenza in camera di consiglio. La

norma in esame, proprio per adeguarsi alle garanzie dettate dalla

Costituzione, ha quindi tolto all'Amministrazione il potere di

arrestare autonomamente l'inoltro della corrispondenza ed ha istituito

uno speciale procedimento, di competenza dell'autorità giudiziaria,

sostanzialmente valido ed idoneo ad attuare la tutela del diritto del

singolo all'inviolabilità della corrispondenza.

È da escludere che anche nel nuovo sistema normativo

l'Amministrazione conservi, sia pure in via provvisoria, poteri

discrezionali di fermo tali da legittimare i dubbi di costituzionalità

prospettati. L'intervento dell'ufficio è dalla norma circoscritto alla

trasmissione della corrispondenza sospetta al pretore: trattasi perciò

di attività meramente strumentale, diretta esclusivamente a

sollecitare l'intervento del giudice, svolta da dipendenti

dell'Amministrazione postale che, nell'esercizio delle loro

attribuzioni, sono anche ufficiali di polizia giudiziaria. Nessuna

potestà censoria resta quindi all'Amministrazione postale.

La mancanza, poi, nella disposizione, della indicazione di un

termine per la trasmissione al giudice non vizia la norma. La lacuna si

colma infatti con la interpretazione logica. Se un termine brevissimo -

ventiquattro ore - è stato previsto per la decisione del pretore, e se

nello stesso giorno dell'emanazione deve eseguirsi la notifica del

decreto, è chiaro che immediata deve essere anche la trasmissione

della corrispondenza al magistrato da parte dell'Amministrazione

postale per non incorrere nelle conseguenze che dal ritardo

nell'adempimento di tale dovere possono derivare.

Quanto alla censura relativa alla mancanza di una indicazione

specifica dell'"ufficio postale" che lungo il percorso della

corrispondenza possa ordinare la trasmissione della stessa al

magistrato - mancanza la quale potrebbe dar luogo a reiterati fermi

della corrispondenza -, è facile obbiettare che, una volta intervenuta

una pronuncia giudiziaria liberatoria, la corrispondenza non può

essere fermata legittimamente da nessun altro ufficio

dell'Amministrazione postale.

Quanto, infine, alla mancata previsione di una notificazione del

provvedimento del magistrato al destinatario della corrispondenza, non

si riesce a vedere come essa possa essere considerata in contrasto con

l'art. 15, comma secondo, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D. 27

febbraio 1936, n. 645, contenente la legge postale e delle

telecomunicazioni;

dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità

costituzionale degli artt. 12, comma secondo, e 72 del citato R.D. 27

febbraio 1936, n. 645, sollevata con ordinanza del 21 giugno 1966 dal

giudice istruttore penale del Tribunale di Bologna, in riferimento agli

artt. 15 e 21 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n.

1114, concernente "Sostituzione dell'art. 13 del Codice postale e delle

telecomunicazioni approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645",

sollevata con ordinanza del 30 aprile 1967 del pretore di Bologna, in

riferimento all'art. 15 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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