Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1982 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett.

g, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal Pretore di

Ferrara, nel procedimento penale a carico di Saiani Rosano, iscritta al

n. 95 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Saiani Rosano,

imputato del reato di cui agli artt. 5 lett. g), e 6, quarto comma,

della legge 30 aprile 1962, n. 283, il Pretore di Ferrara, con

ordinanza del 14 dicembre 1978, sollevava d'ufficio questione di

legittimità costituzionale di dette disposizioni, assumendone il

contrasto con l'art. 3 Cost. Alla stregua di tali norme, osservava il

Pretore, sono punite con identica pena due distinte ipotesi di reato, e

cioè: 1) l'aggiunta nella preparazione di alimenti e bevande di

additivi chimici non autorizzati con decreto del Ministro della

Sanità; 2) l'aggiunta di additivi chimici autorizzati senza

l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego, ed in

particolare senza l'indicazione sul prodotto della loro presenza

(ipotesi, quest'ultima, della quale doveva rispondere il Saiani). Tale

parificazione quoad poenam sarebbe in contrasto col principio di

uguaglianza, trattandosi di ipotesi "tra loro notevolmente diverse in

relazione alla loro diversa gravità".

"Infatti, mentre nella prima non può che ravvisarsi una

fattispecie di notevole gravità, in considerazione del fatto che, non

essendo consentiti gli additivi chimici impiegati, questi potrebbero

essere tossici o comunque altamente dannosi o nocivi (e quindi si

tratta di norma predisposta per la tutela della salute ed incolumità

del consumatore); nella seconda ipotesi, invece, trattandosi di impiego

di additivi chimici consentiti in quanto non tossici, né dannosi né

nocivi, si tratta di norma diretta a tutelare solo la conoscenza e la

buona fede del consumatore o acquirente e quindi priva di ogni aspetto

relativo alla tutela della salute e della incolumità dello stesso".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 dell'11 aprile 1979.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, richiamava

l'indirizzo di questa Corte secondo cui "l'osservanza del principio di

eguaglianza non esclude che il compito della determinazione della

misura delle sanzioni penali resti di spettanza del legislatore

(sentenza n. 9 del 1972) in funzione dei suoi indirizzi di politica

sociale, sottraendosi il giudizio della Corte sempre che la

sperequazione non presenti punte tali da non riuscire sorretta da una

benché minima giustificazione di ordine razionale e logico (sentenze

nn. 119 del 1973, 218 e 271 del 1974, 5 del 1971)". Alla stregua di

tale principio, la questione, ad avviso dell'Avvocatura, andava

dichiarata infondata, non potendosi qualificare come irrazionale la

parificazione quoad poenam delle due predette ipotesi. La loro diversa

gravità, infatti, non può far dimenticare che "anche le norme

contenenti prescrizioni formali sono preordinate alla tutela della

salute pubblica in quanto consentono il controllo da parte dei

consumatori sull'uso di sostanze non autorizzate e sono dirette,

rispetto ai divieti sostanziali, a prevenire anche situazioni di

pericolo". E del resto la diversa gravità dei fatti ben può, anzi

deve essere valutata dal giudice in sede di determinazione della pena

nell'ambito dei limiti minimo e massimo. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 5, lettera g), e 6 (quarto comma) della legge 30 aprile

1962, n. 283 - modificata ed integrata con la legge 26 febbraio 1963,

n. 441 - prospettandone il contrasto con l'art. 3 (primo comma) Cost..

Ciò perché il quarto comma dell'art. 6 della legge n. 283 del

1962 - prevedendo un'unica sanzione per i contravventori alle

disposizioni (del presente articolo e) dell'articolo precedente -

punisce con identica pena l'aggiunta tanto di additivi chimici di

qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della

Sanità, quanto di additivi chimici autorizzati, ma senza l'osservanza

delle norme prescritte per il loro impiego (art. 5 lettera g); nel caso

di specie, senza l'indicazione dell'additivo usato sul (piombino del)

prodotto preparato. Il giudice a quo reputa le due fattispecie di così

diversa gravità da esigere differenti trattamenti sanzionatori, e

dubita, perciò, che l'equiparazione quoad poenam operata dal

legislatore violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo

comma, Cost..

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare - risolvendo

analoga questione avente ad oggetto l'art. 5 lettera f) e l'art. 6

della medesima legge n. 283 del 1962: sent. n. 99 del 1979 - che le

disposizioni contenute nel testo legislativo anche ora in esame

concernono la "disciplina igienica della produzione e della vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande", e che le relative

prescrizioni "tendono a garantire la genuinità, il buon stato di

conservazione, la pulizia, la innocuità delle manipolazioni

consentite, dei prodotti alimentari e impongono, perciò, l'osservanza

di regole, ritenute generalmente valide, alla stregua dell'esperienza e

delle conoscenze tecnico- scientifiche acquisite, al fine di

scongiurare ogni pericolo per la salute. Nello stesso tempo, le norme

in esame vogliono consentire agli organi di vigilanza, ma anche ai

consumatori di conoscere immediatamente e facilmente se le sostanze

alimentari sono state oggetto di manipolazioni... e di quali, per una

scelta consapevole anche in relazione alle condizioni soggettive del

singolo consumatore".

Come con le disposizioni di cui all'art. 5 lettera f) della legge

n. 283 del 1962, così come quelle di cui alla successiva lettera g)

dell'articolo medesimo il legislatore ha fissato ad una soglia

anticipata la tutela penale della salute, senza prendere in

considerazione il pericolo cui concretamente può dar luogo l'impiego

di determinati additivi chimici; pericolo che non discende

automaticamente e necessariamente dal solo fatto che l'uso di uno

specifico additivo non sia stato autorizzato dal Ministro per la

Sanità, con proprio decreto soggetto a revisione annuale, e viceversa

non è escluso, quanto meno, con riferimento ad un soggetto

determinato, dall'uso di un additivo autorizzato.

Le due fattispecie contravvenzionali di cui alla lettera g)

dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 non si pongono, quindi,

reciprocamente in un rapporto di così marcata differente gravità da

far ritenere l'uguale trattamento sanzionatorio viziato da

illegittimità per contrasto con il principio di uguaglianza di cui

all'art. 3, primo comma, Cost.

3. - Va, in proposito, ribadito che nella materia penale, nella

quale il principio di legalità impone la formulazione di fattispecie

ben definite, ciascuna accompagnata dalla relativa sanzione, il

principio di uguaglianza non può essere inteso nel senso che a

ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte

le altre; ciò specie in un sistema quale il nostro, ispirato alla

preferenza per pene edittali determinate fra un minimo ed un massimo.

Perciò - posto che "la configurazione delle fattispecie criminose

e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e le pene appartengono

alla politica legislativa", implicando scelte di valore - soltanto le

"sperequazioni che assumono una tale gravità da risultare radicalmente

ingiustificate" possono concretare un arbitrio del legislatore lesivo

del principio di uguaglianza (sent. n. 26 del 1979).

Quando, come nelle disposizioni di legge denunziate, in vista della

tutela di un medesimo bene, che si vuole realizzata ad una soglia

determinata, vengono presi in considerazione comportamenti diversi, ma

tutti estrinsecantisi nella inosservanza delle prescrizioni poste dal

legislatore a quel fine, non si può certamente ritenere radicalmente

ingiustificata e, per questo, arbitraria la comminatoria di una pena da

determinarsi dal giudice nell'esercizio della propria discrezionalità

(vincolata ex artt. 132 e 133 del codice penale, nonché, ora, ex

artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689) entro gli stessi

limiti minimo e massimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 lettera g) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Ferrara con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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