Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1973 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11.

capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27

novembre 1970 dalla Corte di assise di Palermo nel procedimento penale

a carico di La Mattina Angelo, iscritta al n. 391 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 la relazione del

Presidente Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Suprema Corte di Giustizia della Nuova Zelanda nel 1957

condannava il cittadino italiano Angelo La Mattina alla pena di morte,

poi commutata nella reclusione a vita, per il reato di omicidio a scopo

di rapina, commesso il 3 settembre di quell'anno nella Città di

Wellington a danno di un connazionale. Nel marzo 1968 il La Mattina era

dimesso dal carcere per buona condotta ed espulso dalla Nuova Zelanda.

In seguito a segnalazione dell'Interpol, al suo arrivo in Italia veniva

fermato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo

238 c.p.p., e quindi associato alle carceri di Palermo.

Il Ministro di grazia e giustizia, in data 26 maggio 1968, chiedeva

il rinnovamento del giudizio, ai sensi dell'art. 11 cpv. del codice

penale. Terminata l'istruttoria, il La Mattina era rinviato a giudizio

innanzi alla Corte di assise di Palermo per rispondere dei reati di cui

agli artt. 575, 576 n. 1, e 628 del codice penale.

La Corte di assise, con ordinanza 27 novembre 1970, rimetteva a

questa Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata

dalla difesa, del predetto art. 11 cpv. del codice penale, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con atto 16 febbraio 1971, in cui si chiede che la questione sia

dichiarata infondata.

In udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nella richiesta. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte di assise di Palermo afferma nelle sue

premesse, in conformità a precedente pronuncia di questa Corte (sent.

n. 48 del 1967), che la rinnovazione del giudizio nei confronti di un

cittadino o straniero che abbia commesso un reato nel territorio dello

Stato e sia stato precedentemente giudicato all'estero, non contrasta

con alcun precetto costituzionale, sia per il principio della

territorialità della legge penale, sia perché il principio ne bis in

idem non impedisce l'esercizio del potere giurisdizionale per un fatto

delittuoso commesso in Italia e già giudicato all'estero.

Contrasterebbe invece con l'art. 3 della Costituzione il capoverso

dell'art. 11 del codice penale, che prescrive la rinnovazione del

giudizio per reati commessi all'estero, a richiesta discrezionale del

Ministro di grazia e giustizia. Si chiede quindi la dichiarazione di

illegittimità costituzionale di detto capoverso, da cui discenderebbe,

conclude l'ordinanza, la rinnovazione obbligatoria del giudizio

soltanto per chi abbia commesso un reato in Italia.

2. - Osserva la Corte che la proposta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 cpv. del codice penale è inammissibile per

difetto di rilevanza rispetto al giudizio a quo.

I reati che la Corte d'assise di Palermo è chiamata a giudicare

(rapina e omicidio a scopo di rapina; artt. 575, 576 n. 1, e 628 c.p.)

rientrano fra i delitti per i quali l'art. 9 c.p. stabilisce che il

cittadino che li commette all'estero è punito secondo la legge

italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Tale norma

si collega all'art. 3 cpv. dello stesso codice, il quale, com'è noto,

dispone che la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si

trovano all'estero, limitatamente ai casi indicati dalla stessa legge.

I citati artt. 3 e 9 del codice penale non sono stati denunciati

dall'ordinanza di rinvio, e non è messa in dubbio la legittimità

della norma che, nel determinare la sfera di applicazione della legge

penale, dispone l'applicabilità di questa anche a fatti commessi

all'estero, nei casi stabiliti dalla legge medesima in base alla

valutazione, compiuta dal legislatore, dell'interesse a tutelare

penalmente determinati beni alla stregua dell'ordinamento italiano. Né

il principio ne bis in idem preclude l'esercizio del potere

giurisdizionale per fatti commessi all'estero, suscettibili, al pari

dei fatti commessi dallo straniero nel territorio, di valutazioni

diverse nei diversi ordinamenti (v. la citata sent. n. 48 del 1967).

Da ciò discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 11 cpv. c.p. non produrrebbe, come afferma

l'ordinanza, la non procedibilità per i reati commessi all'estero e

dichiarati punibili secondo la legge italiana, ma, viceversa,

determinerebbe per essi la piena e incondizionata procedibilità.

Nella specie, quella dichiarazione non farebbe venir meno la

punibilità del reato, ai sensi dell'art. 9 c.p., e la necessità della

celebrazione del nuovo giudizio secondo le norme sostanziali e

procedurali dell'ordinamento italiano: di qui, la irrilevanza della

questione rispetto al giudizio penale in corso.

3. - Ad analoga conclusione si perviene ove, prescindendo dalla

impostazione data nell'ordinanza alla prospettata questione e dal

dispositivo di essa, si voglia interpretare l'ordinanza stessa nel

senso che abbia limitato l'impugnativa a quella parte dell'art. 11

cpv. c.p. che subordina la rinnovazione del giudizio alla richiesta del

Ministro di grazia e giustizia.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa parte

della disposizione, col far venir meno la condizione di procedibilità

costituita dalla detta richiesta, avrebbe per effetto la rinnovazione

obbligatoria del giudizio; vale a dire, non produrrebbe un effetto

diverso da quello che, nella specie, si è verificato per la

intervenuta richiesta.

Né varrebbe osservare in contrario che quella parte dell'art. 11

cpv. c.p., in pratica, non sarebbe mai impugnabile per illegittimità

costituzionale, in quanto, ove manchi la richiesta, verrebbe a mancare

il processo in cui poter sollevare la questione. A parte la

considerazione che, secondo il vigente ordinamento del giudizio

costituzionale, la concreta impossibilità dell'impugnativa non

legittima il giudice a quo a prescindere dal giudizio sulla rilevanza,

rispetto alla norma di cui trattasi non manca la possibilità della sua

impugnativa, che potrebbe, eventualmente, essere esercitata dal giudice

istruttore a cui il pubblico ministero abbia chiesto, in seguito a

rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, la

dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del

ministro.

Per le esposte ragioni, la questione proposta con l'ordinanza della

Corte d'assise di Palermo non può dar luogo ad una decisione avente

influenza sul giudizio a quo, e ne va pertanto dichiarata la

inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 capoverso del

codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dall'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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