Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1963 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del

decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla

soppressione dell'ordinamento corporativo, promosso con ordinanza

emessa il 16 giugno 1961 dalla Corte di appello di Torino nel

procedimento civile vertente tra Betti Carlo e l'Associazione librai

italiani contro la Società Paravia e l'Associazione italiana editori,

iscritta al n. 166 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio della Società Paravia,

dell'Associazione italiana editori, di Betti Carlo e dell'Associazione

librai italiani;

udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli, per la Società

Paravia, Pietro Bodda e Renato Corrado, per l'Associazione editori,

Aldo Dedin e Alberto Asquini, per l'Associazione librai, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio pendente davanti al Tribunale di

Torino, nel quale il libraio Carlo Betti lamentava che la Società

Paravia, in violazione dell'accordo economico collettivo 5 giugno 1935,

pubblicato con decreto del Capo del Governo 14 giugno 1935, n. 942, che

disciplinava il commercio librario, avesse venduto direttamente a

scuole ed istituti scolastici libri di sua edizione praticando sconti

superiori al 10 per cento sul prezzo di copertina, la Società

convenuta eccepiva, in via preliminare, che quell'accordo e l'art. 43

del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che

ha mantenuto in vigore gli accordi economici ed i contratti collettivi

stipulati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo,

contrastassero con gli artt. 39 e 41 della Costituzione.

Nel processo intervennero volontariamente l'Associazione librai

italiani e l'Associazione italiana editori, le quali aderirono,

rispettivamente, alla domanda del Betti ed alle eccezioni della

Paravia.

Avendo il Tribunale dichiarato la questione manifestamente

infondata, la Società Paravia e l'Associazione italiana editori la

riproposero in secondo grado.

La Corte d'appello, con ordinanza del 16 giugno 1961, sospendeva il

giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, osservando che

la disciplina legale dei prezzi contrasta con il principio d'iniziativa

economica sancito dall'art. 41 della Costituzione, e che solo esigenze

di ordine pubblico e di realizzazione di fini sociali possono, in

singoli casi, legittimarla, mentre l'interesse in considerazione del

quale fu stipulato l'accordo economico librario del 1935 non sembra

potersi identificare con un interesse d'utilità sociale, che, nella

specie, sarebbe quello di rendere i libri accessibili a tutti con il

loro basso prezzo.

Né la conciliabilità dell'art. 43 del decreto legislativo del

1944 con l'art. 41 della Costituzione può ritenersi già affermata

dalla sentenza n. 55 del 1957, con la quale la Corte costituzionale

riconobbe la sopravvivenza, in forza del citato art. 43, dei contratti

collettivi di lavoro stipulati prima della soppressione

dell'ordinamento corporativo, perché con tale sentenza, nel dichiarare

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509,

primo comma, del Codice penale, la Corte si limitò a ricordare che,

continuando, in forza dell'art. 43, i contratti collettivi di lavoro a

sopravvivere, la norma penale dell'art. 509 del Codice penale, che è

diretta appunto a garantire l'osservanza di quei contratti, deve

ritenersi tuttora in vita.

L'ordinanza è stata notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 25 agosto 1961, comunicata ai Presidenti

delle due Camere il 2 settembre successivo e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 18 novembre 1961.

In questa sede si sono costituiti, da una parte, la casa editrice

Paravia e l'Associazione italiana editori con separate deduzioni e

memorie depositate negli stessi giorni 22 settembre 1961 e 31 ottobre

1962; dall'altra, il signor Carlo Betti, con deduzioni depositate il 29

novembre 1961, e l'Associazione librai italiani, con deduzioni

depositate il 3 novembre 1961 e memoria del 31 ottobre 1962.

2. - Per la Società Paravia si osserva anzitutto che l'accordo

economico 5 giugno 1935 non rientra nella regolamentazione dell'art. 43

del decreto n. 369, perché questo riguarda accordi economici che

regolano "rapporti fra imprenditori collaboranti, analoghi ai contratti

di lavoro", mentre l'accordo librario del 1935 regola "rapporti fra

imprenditori concorrenti".

Di conseguenza l'esame della legittimità costituzionale dell'art.

43 può farsi soltanto se si ritenga che tale articolo si estenda anche

agli accordi economici conclusi fra associazioni di imprenditori

concorrenti e limitatamente a quella parte del citato articolo che si

riferisce a tali accordi.

In quest'ultima ipotesi, l'art. 43 dovrebbe ritenersi in contrasto

con i precetti costituzionali.

Tra l'accordo economico del 1935 e l'art. 43 del decreto n. 369,

da una parte, e gli artt. 39 e 41 della Costituzione, dall'altra,

esiste un contrasto insanabile, sia rispetto alla libertà di

iniziativa economica, sia rispetto all'organizzazione sindacale.

In particolare, l'illegittimità costituzionale delle citate norme

starebbe sopratutto nel fatto che, a sensi dell'art. 41 della

Costituzione, la legge ordinaria può porre limiti all'esercizio

dell'attività economica privata solo quando tali limiti rispondano a

misure protettive del benessere sociale.

Nella specie, non risponderebbe a tale finalità il mantenimento in

vigore degli accordi economici diretti a limitare la libera concorrenza

tra imprenditori.

Pertanto, il citato art. 43, qualora lo si ritenesse applicabile

agli accordi economici limitativi della concorrenza, dovrebbe essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

3. - Anche per l'Associazione italiana editori si sostiene che

l'accordo librario del 1935 non rientra nell'ambito di applicazione

dell'art. 43 del decreto n. 369, dato che questo riguarda atti che

disciplinano rapporti di lavoro ed economici tra singoli, mentre quello

concerne rapporti tra federazioni. E poiché l'ordinanza di rinvio non

si è pronunciata su questo punto, l'Associazione editori sostiene che

l'esame di legittimità costituzionale dell'art. 43 debba farsi

soltanto se lo si ritenga applicabile anche agli accordi che regolano i

rapporti economici di categoria.

A questo argomento è dedicata buona parte della memoria difensiva

dell'Associazione editori. Si sostiene che il citato art. 43 non ha

disposto la proroga di tutta la disciplina corporativa del lavoro e

della produzione, ma soltanto la disciplina dei rapporti collettivi ed

individuali tra soggetti esistenti al momento della sua emanazione.

Dalla previsione dell'art. 43 sarebbero, quindi, esclusi gli

accordi economici relativi alla disciplina corporativa dei limiti

legali della concorrenza, poiché questa si svolgeva attraverso

rapporti fra categorie ormai soppresse e fra associazioni e singoli

imprenditori appartenenti a tali categorie.

L'art. 43 del decreto n. 369 si è riferito esplicitamente solo ai

contratti ed accordi con efficacia "normativa, diretti cioè a porre la

disciplina di rapporti collettivi ed individuali fra gli appartenenti

alle categorie professionali rappresentate dalle associazioni

stipulanti", e pertanto non ha potuto prorogare l'efficacia generale

dell'accordo librario del 1935, trattandosi nella specie di efficacia

obbligatoria e non normativa e riguardando obbligazioni nei confronti

di soggetti non più esistenti.

Nel merito, si precisa che la doglianza di incostituzionalità non

è rivolta contro l'art. 43 in ogni sua applicazione, ma solo in quanto

manterrebbe in vigore accordi economici, come quello librario del 1935,

dal contenuto contrario ai precetti costituzionali. È incostituzionale

il contenuto dell'accordo, ma lo è anche l'art. 43 del decreto n. 369,

che ne dispone l'obbligatorietà: l'accordo economico è l'oggetto di

una situazione di diritto, e l'art. 43 è la legge formale che lo

introduce, con una certa efficacia, nel nostro ordinamento.

La violazione dell'art. 41 della Costituzione è da ravvisare non

nella fissazione del prezzo di copertina, il quale, essendo fissato

dall'editore, non è un prezzo d'imperio, ma nella imposizione,

mediante l'art. 43, dell'obbligo di non praticare sconti superiori al

10 per cento, il che si risolve in una coartazione della libera

iniziativa economica. Essa, inoltre, è contraria al pubblico

interesse, dato che impedisce di praticare riduzioni di prezzo e quindi

di invogliare gli interessati all'acquisto di libri, limitando così la

diffusione della cultura.

In tal modo l'art. 43 del decreto n. 369, nella fattispecie, rende

obbligatoria una disposizione che viola il primo comma dell'art. 41

della Costituzione ed è in contrasto con i precetti di cui al secondo

e terzo comma dello stesso articolo.

In conclusione, non si chiede l'annullamento del citato art. 43, ma

solo una declaratoria di incostituzionalità della interpretazione di

tale articolo, se intesa nel senso che esso è valido anche quando si

riferisce ad accordi economici il cui contenuto sia incostituzionale

4. - La difesa del signor Betti, premesso che l'art. 43 del decreto

n. 369, nel sopprimere l'organizzazione sindacale, mantenne

provvisoriamente in vita tutte le norme corporative esistenti, per non

lasciare senza regolamentazione numerosi rapporti creati prima della

soppressione del passato ordinamento, osserva che il rinvio che l'art.

43 fa alle norme sindacali preesistenti non menoma in alcun modo la

libertà dell'iniziativa privata, salvo a vedere se singole norme

ritenute in vigore siano eventualmente in contrasto con tale principio.

Gli artt. 2 e 9 dell'accordo economico del 5 giugno 1935, che qui

interessano, dispongono la obbligatorietà del prezzo di copertina, la

tolleranza di uno sconto non superiore ad un massimo, le sanzioni ed

altre conseguenze dell'inadempimento.

Clausole del genere, frequentissime in ogni sorta di liberi accordi

privati, non pongono alcuna limitazione all'iniziativa economica

privata, essendo o rimanendo totalmente libera la determinazione del

prezzo di copertina e richiedendosene soltanto l'osservanza, una volta

che esso è stato posto nella misura scelta dal privato nella sua più

piena discrezionalità.

D'altra parte, il fatto che gli sconti da parte degli editori non

siano illimitati e discrezionali risponde a fini di utilità sociale,

che coincide, nella specie, con il pubblico interesse alla diffusione

del libro, e quindi, della cultura, attraverso un sano mercato

librario.

Il libraio è uno strumento di tale diffusione e dalla sua

esistenza ed efficacia dipende che la diffusione possa attuarsi e

svilupparsi. Una sregolata concorrenza degli editori intaccherebbe o,

addirittura, annullerebbe la funzione intermediatrice del libraio, con

evidente pregiudizio del nubblico interesse culturale.

5. - L'Associazione librai contesta anzitutto quanto affermato

dalle controparti in ordine alla distinzione tra accordi economici

regolanti rapporti tra categorie e accordi regolanti rapporti tra

singoli ai fini dell'applicabilità dell'art. 43 del decreto n. 369.

Ogni accordo economico collettivo produce due ordini di effetti:

effetti obbligatori nei rapporti tra le associazioni, ed effetti

normativi nei confronti degli appartenenti alle categorie rappresentate

dalle associazioni stipulanti. Lo stesso può dirsi per l'accordo

librario del 1935. E poiché l'art. 43 del decreto del 1944 conferisce

efficacia ultrattiva ai contratti collettivi ed agli accordi economici

senza fare distinzioni, esso si applica anche all'accordo librario.

In ogni caso l'accordo in questione è destinato a disciplinare i

contratti individuali stipulati tra editori e librai, come è previsto

dall'art. 9, per cui, anche sotto questo aspetto, lo si deve

considerare mantenuto in vigore dall'art. 43.

Né una differente questione di costituzionalità dell'art. 43, a

seconda che si tratti di contratti collettivi o di accordi economici,

potrebbe fondarsi sull'art. 39 della Costituzione, perché questo si

limita a prevedere una disciplina - peraltro non ancora attuata -

soltanto per i contratti collettivi di lavoro. Ed il fatto che

un'analoga disciplina non sia stata prevista anche per gli accordi

economici, non significa che questi siano illegittimi, ma soltanto che

sono costituzionalmente irrilevanti.

Passando al merito, si espongono tesi analoghe a quelle sostenute

dalla difesa del signor Betti, mettendo in rilievo che l'art. 43 del

decreto n. 369 del 1944, nel sopprimere l'organizzazione sindacale, ha

voluto mantenere in vita con forza di legge tutte le norme contenute

sia nei contratti collettivi di lavoro che negli accordi economici

proprio per fini di utilità sociale, in quanto la soppressione

dell'ordinamento corporativo avrebbe travolto tutto un settore di

rapporti economici con evidente danno per la sicurezza e la libertà

sia di singole persone sia di vasti ceti sociali che nell'ordinamento

stesso avevano trovato la necessaria tutela.

Pertanto, la sopravvivenza dei singoli accordi economici, lungi dal

violare l'art. 41 della Costituzione, trova la sua ragione d'essere in

principi di utilità sociale, da questo richiamati, poiché con tali

accordi si sono disciplinati, nell'interesse della sicurezza e della

certezza delle relazioni sociali, alcuni particolari rapporti

giuridici.

Prevedendo che il prezzo sia fissato liberamente dall'editore,

secondo i propri criteri industriali, in regime di libera concorrenza,

l'accordo librario non interferisce in alcun modo sulla determinazione

del prezzo di vendita dei libri, ma stabilisce soltanto che l'editore

non può effettuare a clienti privati uno sconto superiore al 10 per

cento.

Il sistema del prezzo fisso nella vendita dei libri si è

dimostrato il mezzo migliore per assicurare la più larga, spedita ed

economica diffusione del libro nell'interesse della cultura. L'accordo

del 1935 non fa che codificare questa esigenza, ponendo un freno alla

sregolatezza degli sconti librari, che costituiscono un danno sia per

il commercio librario, sia per le librerie, sia per il pubblico, che

finisce per sopportarne le conseguenze, perché l'abuso degli sconti

porta ad un rialzo dei prezzi di copertina.

Quell'accordo non è dunque in contrasto con la utilità sociale

prevista dall'art. 41 della Costituzione, ma rientra tra quei controlli

legislativi intesi a coordinare ed indirizzare l'attività economica

privata a fini sociali, come vuole appunto l'art. 41 della

Costituzione.

È vero che l'accordo economico del 1935 tutela in certo modo la

categoria dei librai, ma ciò fa in vista della loro funzione so ciale

di intermediari nella diffusione della cultura. Difatti il libraio

compie una vera e propria opera di educazione del lettore nella scelta

del libro, chiunque ne sia l'editore. Se il libraio, di fronte alla

concorrenza sregolata degli editori, non potesse più svolgere la sua

attività, perché ritenuta antieconomica, ogni editore, avendo

interesse, se non esclusivo, almeno concorrente, al collocamento delle

proprie pubblicazioni, limiterebbe l'informazione del pubblico alle

proprie edizioni e la diffusione dei libri verrebbe a dipendere

essenzialmente dalla organizzazione commerciale dei maggiori editori.

6. - L'Avvocatura generale dello Stato osserva che l'unico quesito

che si pone alla Corte è quello inerente al lamentato contrasto tra

l'art. 43 del decreto legislativo in esame e l'art. 41 della

Costituzione, per risolvere il quale non è necessario vagliare il

contenuto dei singoli accordi economici al fine di vedere se alcuni di

essi siano conformi, o no, al pubblico interesse ed alla utilità

sociale. E ciò perché l'esame dei singoli accordi è estraneo al

giudizio di legittimità costituzionale, in quanto tali accordi, pur

rientrando nella categoria delle fonti giuridiche, non sono leggi né

atti aventi forza di legge, ma essi sono stati mantenuti dall'art. 43

nel sistema, nella efficacia, nella gerarchia delle fonti che avevano

nel Codice civile.

D'altra parte, il mantenimento in vigore delle norme corporative è

un problema unitario, che ha avuto una ratio unitaria e non si può

frazionare in un esame analitico estraneo all'interesse generale che lo

ha dettato. Quindi, per poter dichiarare l'illegittimità

costituzionale dell'art. 43 non basterebbe dimostrare che un singolo

contratto o una singola clausola violano principi costituzionali, ma si

dovrebbe dimostrare che è in contrasto con la Costituzione la volontà

di mantenere in vita tutta la disciplina collettiva dei rapporti di

lavoro del periodo corporativo.

Tale disciplina è indirizzata al raggiungimento di una utilità

sociale generale, perfettamente compatibile con l'art. 41 della

Costituzione. L'art. 43, infatti, non considera le varie utilità

particolari, ma solo quella generale di conservare le forme di

autodisciplina di categoria, pur sostituendo al sistema soppresso altro

sistema. Si potrebbe dire, sotto questo profilo, che l'art. 43 regola

una situazione transitoria di successione di norme, conser vando la

disciplina collettiva con tutte le sue caratteristiche.

Nella memoria l'Avvocatura rileva che la tesi, secondo la quale gli

accordi economici disciplinerebbero rapporti non fra singoli, non

appare fondata perché la disciplina collettiva si riflette, per sua

destinazione costante, anche sul rapporto singolo concreto. Anche nei

riguardi degli accordi, che, come quello librario, regolano rapporti

tra categorie uguali, l'utilità sociale generale è rappresentata

dalla esigenza di mantenere in vita transitoriamente, e nel loro

complesso, gli atti di disciplina collettiva posti in essere durante il

cessato ordinamento corporativo. Considerato in diritto :

1. - In via preliminare occorre identificare le questioni proposte

con l'ordinanza di rinvio.

La Corte ritiene che il giudice a quo abbia sollevato una sola

questione: quella della legittimità costituzionale dell'art. 43 del

decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e non

anche quella della legittimità dell'accordo economico collettivo 5

giugno 1935 per il commercio librario. Ciò risulta non soltanto dalla

conclusione, che pure è chiarissima nel senso che viene denunziato

unicamente l'art. 43, ma anche dall'insieme della motivazione, che

richiama quell'accordo non per sottoporlo al giudizio di legittimità

costituzionale ma per ricavare da alcune sue disposizioni elementi di

dubbio circa la costituzionalità della norma legislativa nella quale

l'accordo stesso trova la fonte della sua sorravvivenza.

2. - Una tesi che si presenta in partenza all'esame della Corte è

quella sottoposta dalla difesa dell'Associazione italiana editori,

secondo cui l'art. 43 del decreto 23 novembre 1944 non avrebbe

prorogato l'efficacia normativa dell'accordo librario del 1935, in

quanto questo, nella parte relativa alla disciplina corporativa del

mercato librario fra editori e librai, non vincolati da rapporti

contrattuali, avrebbe perduto vigore per effetto della soppressione

dell'ordinamento corporativo e sindacale disposto dal decreto legge 9

agosto 1943, n. 721, e dallo stesso decreto n. 369 del 1944.

Un'altra tesi, che coincide solo in parte con quella esposta, ma

tende allo stesso risultato, è stata sostenuta dalla difesa della

Società Paravia, la quale ritiene che l'art. 43 avrebbe lasciato in

vigore gli accordi economici regolanti i rapporti fra imprenditori

collaboranti, analoghi ai contratti collettivi di lavoro, e non gli

accordi fra imprenditori concorrenti.

La Corte non può esaminare queste tesi. Stabilire se l'accordo

librario sia o non in vigore, se esso si applichi alla causa principale

o se l'accordo stesso vincoli o no le parti in causa, attiene

manifestamente al giudizio di rilevanza: giudizio che è stato compiuto

dal giudice a quo nella sua esclusiva competenza. Ancora più

chiaramente proprio del giudizio di rilevanza - e quindi estraneo a

questa sede - è lo stabilire se tra le parti esistesse o non un

rapporto contrattuale.

Comunque, le questioni di cui ora si è fatto cenno non attengono

al giudizio di legittimità costituzionale e, pertanto, in nessun caso,

la Corte potrebbe prenderle in esame.

L'assunto che l'art. 43 del decreto legislativo del 1944 avrebbe

limitato l'ultrattività di alcuni e non di altri accordi economici

collettivi sarebbe ugualmente inammissibile in questa sede anche se

fosse prospettato per dimostrare che alcuni di tali accordi siano stati

abrogati o che per qualunque altra causa (che non sia quella

dell'illegittimità costituzionale) abbiano perduto la loro efficacia.

Fin dalla sua prima sentenza questa Corte dichiarò che le

questioni relative all'abrogazione delle norme si muovono sopra un

piano diverso da quello della legittimità costituzionale e mirano ad

effetti diversi da quelli del relativo giudizio.

Così pure restano fuori dell'ambito del giudizio in questa sede le

osservazioni fatte dalla difesa dell'Associazione editori circa la

cessazione dell'effficacia obbligatoria degli accordi che stabilivano

la disciplina corporativa dell'economia ed in particolare circa la

cessazione dell'efficacia degli accordi economici che ponevano limiti

alla libertà dei membri di alcune categorie produttive a favore di

altre categorie produttive, e specialmente di quegli accordi economici

che disciplinano la concorrenza tra i soggetti non legati da rapporti

contrattuali, non potendo perdurare né l'obbligo delle associazioni

stipulanti di curarne l'osservanza, né il potere disciplinare delle

stesse nei confronti degli appartenenti alle categorie interessate.

Tutto ciò, anche se per avventura fosse esatto, non sposterebbe la

soluzione: non è di questa sede il giudicare se un gruppo di accordi

economici o un singolo accordo siano ancora vigenti e, se vigenti,

quali effetti producano nei confronti delle parti che ne invochino

l'applicazione.

Le tesi ora esaminate, e dichiarate non pertinenti ai fini del

giudizio di legittimità costituzionale, sono state ancora dedotte

sotto un altro aspetto dalla Paravia e dall'Associazione editori, le

quali sostengono che la questione di costituzionalità dell'art. 43 in

tanto può nascere in quanto tale norma sia intesa nel senso che essa

si estenda anche a quegli accordi economici che regolano certi rapporti

economici fra categorie concorrenti, giacché, se l'art. 43 si

interpreta nel senso che esso abbia dato ultrattività solo agli

accordi equiparabili ai contratti collettivi di lavoro, la sua

legittimità non sarebbe contestabile in vista di tale equiparazione,

dato che la Paravia e l'Associazione editori non dubitano della

legittimità della norma nei limiti in cui essa ha dato ultrattività

ai contratti collettivi di lavoro.

Per vedere quale influenza abbia una tesi siffatta sulla

impostazione del giudizio di legittimità costituzionale occorre,

anzitutto, ribadire ciò che si è chiarito a principio: ossia che

nella presente controversia la questione proposta ha per oggetto la

legittimità costituzionale dell'art. 43 e non anche quella

dell'accordo librario. Ma è da soggiungere che né tale accordo né

qualunque altro accordo potrebbero essere presi in esame in questa

sede, non avendo essi forza di legge.

Che non avessero forza di legge anteriormente al decreto

legislativo del 1944 è fuori contestazione basterà richiamare, senza

bisogno di riportarne né di illustrarne il testo, gli artt. 1 e 7

delle disposizioni sulla legge in generale, senza contare le altre

disposizioni del Codice civile e delle leggi particolari, alle quali fa

riferimento l'att. 6 delle stesse disposizioni preliminari. Né la

forza di legge poté derivare dall'art. 43 del decreto del 1944,

giacché, a parte ogni considerazione sul punto se ciò fosse stato

possibile, detta norma non volle affatto mutare la natura delle norme

corporative che lasciava in vigore.

Nel suo chiaro significato letterale e nel suo spirito la

disposizione denunziata mostra l'intento di assicurare l'ultrattività

delle norme corporative allora vigenti. Il legislatore, di fronte alla

soppressione di quell'ordinamento, non volendo che si determinasse una

frattura immediata, stabilì che le norme corporative restassero in

vigore.

Ma, nel disporre tale sopravvivenza, il legislatore non intese

affatto mutare la natura, il valore e l'efficacia che quelle norme

avevano nell'ordinamento già vigente e nell'ordine di gerarchia delle

fonti che ad esse spettava nell'ordinamento stesso.

Ed anche se si dovesse ammettere che l'art. 43 non ebbe un compito

puramente dichiarativo - quello di dichiarare, appunto, che dalla

soppressione delle fonti di produzione delle norme corporative non

derivava l'abrogazione delle norme stesse - anche se, cioè, si dovesse

riconoscere all'art. 43 un carattere innovativo, nel senso che senza di

esso le norme corporative non avrebbero potuto sopravvivere, non ne

conseguirebbe che quelle norme abbiano acquistato un valore ed una

efficacia pari alle norme di legge. È, quindi, inaccettabile la tesi,

prospettata da una delle difese in questa sede, secondo cui solo questa

Corte potrebbe dichiararne l'inefficacia, mentre ogni altro giudice non

potrebbe disapplicarle a norma dell'art. 5 della legge abolitrice del

contenzioso amministrativo. Al contrario, è da ritenere che solo al

giudice competente per le singole controversie spetti di esaminare il

valore e l'efficacia di ogni singolo accordo (per fare riferimento a

ciò che interessa in questa controversia) preso nel suo complesso o di

particolari disposizioni in esso contenute: esaminare se sia vigente,

se e come sia efficace nei confronti delle parti in causa, se contrasti

o no con norme imperative appartenenti ad un livello superiore nella

gerarchia delle fonti ed in primo luogo se contrasti con norme

costituzionali.

Da quanto si è fin qui esposto risulta che, ai fini dell'esame di

legittimità costituzionale, l'art. 43 deve essere preso nel suo

significato unitario, che è quello del suo intento di assicurare

ultrattività al complesso delle norme corporative, considerate nel

loro sistema e non nel singolo contenuto di esse. E pertanto appaiono

ininfluenti tutte le questioni che si riferiscono alle singole norme

corporative o a singoli gruppi o categorie delle norme stesse.

3. - Precisato così l'ambito dell'esame che la Corte deve

compiere, si può ora procedere al raffronto tra l'art. 43 e le norme

costituzionali, delle quali è stata denunziata la violazione.

Quanto al lamentato contrasto con l'art. 39, la Corte osserva che,

se l'art. 43 fosse intervenuto dopo l'entrata in vigore della

Costituzione, sarebbe stato logico discutere se una legge ordinaria

potesse stabilire che ai sindacati spettasse di stipulare altre

pattuizioni diverse dai contratti collettivi di lavoro.

Ma la situazione, rispetto all'art. 43, è completamente diversa.

Nessun potere fu conservato ai sindacati. Il complesso delle norme

riguardanti i rapporti collettivi di lavoro ed i rapporti economici

rimase, per così dire, cristallizzato. Nel momento in cui la legge

faceva cessare la fonte di produzione di quelle norme, la stessa legge

ne assicurava l'efficacia per l'avvenire.

Non si può, dunque, ravvisare un contrasto tra una norma che ha

assicurato ultrattività a norme prodotte da fonti eliminate

dall'ordinamento e l'art. 39 che, disponendo per l'avvenire, ha

delineato un nuovo sistema.

Anche rispetto all'art. 41 della Costituzione l'art. 43 deve essere

esaminato solo nel suo carattere e nella sua portata generale: si deve,

cioè, giudicare se sia conforme al sistema dell'art. 41 una norma che

ha mantenuto in vigore, ai sensi e nei limiti e con gli effetti più

volte già messi in luce, il sistema delle norme emanate in regime

corporativo.

Nell'ordinanza e nelle difese in questa sede il contrasto con

l'art. 41 è stato dedotto sotto duplice aspetto: violazione della

riserva di legge e difetto di utilità sociale.

Quanto alla riserva di legge, è da osservare che la giurisprudenza

della Corte, mentre, anche di recente, ha avuto occasione di

riaffermare che le limitazioni alla libera iniziativa economica possono

essere disposte soltanto con legge, ha costantemente ammesso che la

riserva di legge non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga

regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere

sufficiente che questo determini i criteri, le direttive idonee a

contenere in un ambito delineato l'esercizio tanto dell'attività

normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di

esecuzione affidate al Governo, evitando che esse si svolgano in modo

assolutamente discrezionale (sentenze nn. 4 e 5 del 6 e 8 febbraio

1962): le determinazioni della legge possono essere diverse a seconda

della natura dell'attività economica e dell'utilità sociale che si

tende a perseguire, e può anche ammettersi che in talune ipotesi esse

si presentino di complessità notevolmente minore che non in altre, ma

non può esser dubbio che la loro totale mancanza significhi che il

principio della riserva di legge non è rispettato (sentenza n. 54 del

5 giugno 1962).

Rispetto alla situazione ora in esame, è da constatare, anzitutto,

che l'art. 43 è norma di legge, con lo stesso valore di una legge

approvata dal Parlamento, essendo contenuto in un testo emanato in

forza del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (si

veda, da ultimo, la sentenza di questa Corte del 3 luglio 1962, n. 85).

La situazione creata con l'art. 43 si presenta in termini

antitetici di fronte ai casi che si sono verificati posteriormente

all'entrata in vigore della Costituzione: quella norma ebbe l'intento

di lasciare in vigore norme precedenti, mentre nei casi che si sono

verificati posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione le

norme, denunziate come violatrici della riserva di legge posta con

l'art. 41, affidavano al Governo, per esercitarli in futuro, poteri

discrezionali più o meno ampi ai fini della limitazione della libertà

di iniziativa economica. L'art. 43, invece, non conferì alcun potere

discrezionale al Governo, né affidò alcun potere a qualunque altro

organo, pubblico o privato che fosse.

Vero è che, come più volte si è posto in rilievo, le norme

corporative lasciate in vigore non hanno assunto forza di legge, ma da

ciò non si può dedurre che la norma che ne assicurò l'ultrattività

sia venuta a trovarsi in contrasto con l'art. 41 per violazione della

riserva di legge. Si consideri che il complesso delle norme delle quali

fu assicurata l'ultrattività costituiva un sistema, ben definito,

legittimamente prodotto in base all'ordinamento vigente al tempo della

sua formazione e mantenuto in vigore con una legge emanata al momento

in cui quell'ordinamento veniva soppresso. Così stando le cose, la

Corte non crede che, nel caso attuale, sussista violazione della

riserva di legge, qualunque opinione si possa avere circa l'effetto che

le riserve di legge stabilite dalla nuova Costituzione spieghino su

norme non legislative emanate prima della Costituzione stessa sulla

base di un sistema anteriore.

Ed anche per quel che si riferisce alla violazione dello stesso

art. 41 per il denunziato difetto di utilità sociale, si può

trascurare, come non necessaria ai fini del decidere, la questione se,

nei riguardi di norme anteriori alla Costituzione, l'utilità sociale,

cui si riferisce l'art. 41, debba essere esaminata rispetto al momento

in cui la norma anteriore fu emanata ovvero rispetto al momento

dell'entrata in vigore della Costituzione od anche a momenti ancora

successivi; così pure si può omettere di esaminare se nel caso

attuale sia da considerare il secondo o il terzo comma dell'art. 41, in

quanto nell'impostazione della questione sottoposta alla Corte

dall'ordinanza e sviluppata dalle parti l'esistenza di una utilità

sociale viene assunta come un presupposto comune ai due citati commi

dell'art. 41: impostazione dalla quale la Corte non ritiene che sia il

caso di discostarsi, apparendo essa corretta ai fini della causa.

Quel che occorre ribadire è che qui trattasi di esaminare se

esista un contrasto dell'art. 43 del decreto del 1944 con l'art. 41

della Costituzione e non un contrasto delle singole norme corporative o

di singoli gruppi di esse con lo stesso art. 41: contrasto che potrà

essere accertato nella sede competente per il giudizio di legittimità

di tali norme. Per il che rimane estraneo alla presente controversia

tutto ciò su cui le parti hanno dibattuto rispetto all'accordo

librario ed in particolare rispetto alla disciplina dei prezzi.

In questa sede sarà sufficiente rilevare che l'intento dell'art.

43 fu ispirato a manifesta utilità sociale nel momento in cui,

soppresso l'ordinamento sindacale, si ebbe cura di assicurare la

sopravvivenza delle norme corporative considerate nel loro complesso.

Ed altrettanto manifesta è l'attuale utilità sociale di mantenere in

vita quel complesso di norme - ai sensi e nei limiti e con gli effetti

che giova ancora una volta richiamare - fino a quando, in base agli

strumenti di produzione normativa ammessi dalla Costituzione, non sia

possibile adeguarle alle nuove esigenze.

Nessuno, in questa controversia, ha messo in dubbio che l'art. 43,

assicurando la sopravvivenza dei contratti collettivi di lavoro e

rendendo possibile un collegamento con il sistema che il legislatore

adotterà in applicazione dell'art. 39 della Costituzione, abbia

spiegato una benefica efficacia nel campo sociale. Ora, anche se fosse

vero che solo i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici

ad essi equiparabili siano rimasti in vita, basterebbe questo per

render sicura l'affermazione che l'art. 43 era e continua ad essere

sorretto da evidenti scopi di utilità sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,

n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali

fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, in riferimento

agli artt. 39 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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