Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 giugno 1961 dalla Corte di cassazione,

Sezioni unite civili, nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione delle finanze dello Stato e la Società per azioni

"Immobiliare San Lorenzo", iscritta al n. 132 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del

9 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 10 novembre 1961 dal Tribunale di Palermo

nel procedimento civile vertente tra di Di Bella Francesco,

l'Intendenza di finanza di Palermo, Bondì Domenico e Lo Cascio

Vincenza Olga, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10

marzo 1962;

3) ordinanza emessa il 20 novembre 1961 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra l'"Associazione pro bambini malarici",

il Comune di Grottaferrata, la "Ditta Novelli appalti imposte di

consumo" e il Prefetto di Roma, iscritta al n. 86 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 145 del 9 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che le tre ordinanze sono state regolarmente notificate

alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e

inoltre sono state comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera

dei Deputati;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con le predette ordinanze è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge

di registro);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 149 della legge di registro è stata già decisa da questa

Corte, la quale, con la sentenza 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha

dichiarato l'illegittimità dell'articolo stesso (v. anche l'ordinanza

di questa Corte 22 giugno 1962, n. 77);

che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la

questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina

il rinvio degli atti alle rispettive Autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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