Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21

giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Roma, il 5 luglio, il 9 settembre, il 9 luglio e il 5

luglio 1996 dalla Corte d'appello di Salerno, l'11 gennaio e il 19

luglio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli e il 21 maggio 1996 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo,

rispettivamente iscritte ai nn. 1140, 1186, 1187, 1213, 1214, 1215,

1218 e 1224 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e 45, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Federici Elia;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Roma, con ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. 1140 del

1996), la Corte d'appello di Salerno, con ordinanze del 5 luglio 1996

(r.o. 1213 del 1996) e del 9 settembre 1996 (r.o. 1187 del 1996),

emesse nel corso di giudizi incidentali di ricusazione, la Corte

d'appello di Napoli, con ordinanze dell'11 gennaio e del 19 luglio

1996 (r.o. 1215 e 1218 del 1996), anch'esse pronunciate nel corso di

giudizi incidentali di ricusazione, e il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Palermo, con ordinanza del 21

maggio 1996 (r.o. 1224 del 1996), hanno sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei

confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento a

numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici

rimettenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 (in correlazione con il

principio di terzietà del giudice e con la direttiva numero 67

dell'art. 2 della legge-delega per il nuovo codice di procedura

penale 16 febbraio 1987, n. 81: r.o. 1140 e 1224 del 1996) e 101

della Costituzione;

che i giudici rimettenti, richiamando le sentenze nn. 155 e 131

del 1996 e n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, nel senso

dell'analogia tra le ipotesi in esse considerate e quella ora

demandata alla valutazione di conformità a Costituzione, e

valorizzando altresì la modifica legislativa (legge 8 aprile 1993,

n. 105) relativa alla regola di giudizio ai fini della sentenza di

non luogo a procedere pronunciata nell'udienza preliminare, con la

soppressione del criterio dell'"evidenza" che prima compariva nel

testo dell'art. 425 del codice di procedura penale (con conseguente

ampliamento dell'ambito valutativo affidato al giudice di detta

udienza), prospettano il dubbio di costituzionalità perché anche

nella funzione che il giudice è chiamato a svolgere nell'udienza

preliminare sarebbe ravvisabile una piena valutazione di merito,

rilevante ai fini dell'incompatibilità al pari di quella del

giudizio dibattimentale, cui andrebbe, in sostanza, accomunata;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza del giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Roma (r.o. 1140 del 1996)

si è costituita la parte privata, Elia Federici, il cui patrocinio,

nell'atto di costituzione, ha svolto considerazioni a sostegno della

prospettata illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e investono la

medesima norma, e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 410, 333,

279, 232 e 24 del 1996), ha più volte dichiarato manifestamente

infondate identiche questioni, osservando, in particolare, che la

previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad

evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di

"giudizio" (sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è

ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in

tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul

merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di

carattere processuale (sentenze nn. 82 del 1993, 64 del 1991), la

legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico

ministero, ciò che non costituisce attività di giudizio inteso come

attività preordinata alla decisione di merito sull'oggetto del

processo;

che, inoltre, non può portare a diversa conclusione l'elemento,

variamente sottolineato dai giudici rimettenti, della modifica

legislativa concernente la soppressione del termine "evidente"

nell'art. 425 del codice di procedura penale;

che, infatti, questa Corte ha già rilevato (ordinanza n. 24 del

1996 citata) che l'ampliamento dell'ambito valutativo ai fini della

pronuncia di non luogo a procedere, non modifica, comunque, la

funzione assegnata, nel disegno del codice, all'udienza preliminare,

nella quale il giudice è chiamato a compiere un apprezzamento che

"non si sviluppa ... secondo un canone, sia pur prognostico, di

colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa

prospettiva di delibare se ... risulti o meno necessario dare

ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sentenza n. 71 del

1996), secondo una valutazione, dunque, nettamente distinta, per

struttura, funzione ed effetti, dal "giudizio" sul merito

dell'accusa;

che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli

già esaminati, le questioni sollevate devono pertanto essere

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giuidizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le indagini

preliminari presso i tribunali di Roma e Palermo e dalle Corti

d'appello di Salerno e Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari