Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 luglio

1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal

Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società

Immobiliare Agricola Romana, l'Associazione Nazionale Bieticoltori e la

Società italiana per l'industria degli zuccheri, iscritta al n. 97 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile pendente avanti al

Pretore di Bologna tra la Società Immobiliare Agricola Romana,

attrice, e l'Associazione Nazionale Bieticoltori e la Società italiana

per l'industria degli zuccheri, convenute, avente ad oggetto la

validità del contratto di compravendita di bietole intercorso tra

l'attrice e la Società italiana per l'industria degli zuccheri in

relazione alla osservanza, fra le parti, della vigente disciplina

legislativa del settore, la Società convenuta eccepì l'illegittimità

costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, rilevando che la

stessa, con l'autorizzare il Ministro dell'agricoltura e foreste ed il

Ministro dell'industria e commercio ad imporre agli operatori privati

acquisti e cessioni obbligatori a prezzi fissi, ed a condizioni

contrattuali prestabilite dall'autorità amministrativa, si poneva

sotto vari aspetti in contrasto con la Costituzione. E precisamente,

con l'art. 76, in quanto emanata in violazione dei limiti stabiliti per

la delegazione al Governo di poteri legislativi; con l'art. 41, in

quanto violerebbe la libertà di iniziativa economica; con l'art. 3, in

quanto violerebbe il principio di parità fra tutti i cittadini; ed,

infine, con l'art. 18, in quanto, imponendo agli operatori privati

l'osservanza di contratti predisposti da associazioni che non hanno la

loro rappresentanza, infrangerebbe il principio della libertà di

associazione.

Il Pretore, con ordinanza 19 maggio 1961, ritenuto che la proposta

questione non appariva manifestamente infondata sia per quanto riguarda

l'affermata violazione dell'art 76 della Costituzione in relazione alla

legge 7 luglio 1959, n. 490, sia sotto l'aspetto della violazione dei

principi di libertà di associazione e di iniziativa economica in

relazione ai decreti ministeriali del 26 gennaio 1960, che disciplinano

il piano di coltivazione delle bietole e le clausole concernenti le

condizioni di cessione delle barba bietole da zucchero di raccolta 1956

all'industria zuccheriera, disponeva l'invio degli atti alla Corte

costituzionale per la decisione di competenza.

L'ordinanza, notificata il 17 giugno 1961, e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.

Si sono costituiti avanti alla Corte costituzionale la Società

Immobiliare Agricola Romana, rappresentata e difesa dagli avvocati

Enrico Redenti, Angiola Sbaiz e Giannetto Cavasola, nonché la Società

italiana per l'industria degli zuccheri, rappresentata e difesa

dall'avvocato Antonio Sorrentino.

La difesa della Società Romana, precisato che l'ambito della

denuncia di illegittimità costituzionale investe tanto la legge n. 490

del 1959 quanto i decreti ministeriali citati nell'ordinanza, insiste

nelle censure mosse alla legge nell'ordinanza stessa e, per quanto

riguarda i decreti ministeriali, osserva che, anche nell'ipotesi in cui

potesse ammettersi la legittimità della legge impugnata, essi

dovrebbero considerarsi in via autonoma illegittimi, avendo operato una

vera e propria soppressione del regime della libertà contrattuale in

violazione degli artt. 76, 41, 3 e 18 della Costituzione.

La difesa della Società zuccheriera si richiama alle

argomentazioni svolte avanti alla Corte costituzionale per sostenere la

illegittimità della legge n. 490 del 1959 in occasione del precedente

giudizio concernente le questioni sollevate con le ordinanze iscritte

ai nn. 63 e 73 del Registro ordinanze 1960, e conclude in conformità;

Considerato che con la sentenza 9 giugno 1961, n. 35, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1 luglio 1961, la Corte

costituzionale ha già dichiarato la illegittimità costituzionale

della legge 7 luglio 1959, n. 490, la quale, pertanto, ha cessato di

avere efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a

norma dell'art. 136 della Costituzione.

Rimane così escluso che si proceda a nuovo giudizio e la questione

proposta in relazione alla detta legge va, pertanto, dichiarata

manifestamente infondata.

È, peraltro, da rilevare che, come appare dal dispositivo

dell'ordinanza di rinvio, la questione è stata proposta anche in

relazione ai decreti ministeriali 26 gennaio 1960. Ora è noto che sono

esclusi dalla competenza della Corte, in sede incidentale, le questioni

di legittimità degli atti amministrativi, e che, in applicazione di

tale principio, la Corte, nei casi in cui non era controversa la natura

amministrativa degli atti impugnati, ha dichiarato manifestamente

infondate le relative questioni di legittimità costituzionale (v.

ordinanze n. 22 del 1958, n. 15 del 1959 e n. 49 del 1962).

Poiché anche nella specie è evidente che i decreti impugnati,

emessi in attuazione della legge n. 490 del 1959, hanno natura formale

e sostanziale di procedimenti amministrativi, la questione proposta in

relazione ad essi va dichiarata manifestamente infondata, in

conformità della ricordata giurisprudenza della Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Bologna, come

sopra indicata in epigrafe;

ordina il rinvio degli atti al detto Pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari