Corte costituzionale

Ordinanza n. 915/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati"), e dell'art. 3 della legge 7

luglio 1980, n. 299 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività

gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"),

promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da

Bernardi Michele contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri,

iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima Serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

adito da un magistrato per l'annullamento del provvedimento con il

quale era stato disposto il recupero di una somma già pagata in

esecuzione di sentenza passata in giudicato, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 29 ottobre 1986, questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 24, 103, 111 e 113 della

Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,

n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati"), nella parte in cui prevede il riassorbimento o,

comunque, le detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di

buonuscita delle somme corrisposte a seguito della decisione di cui

all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 1983;

che, con la medesima ordinanza, il tribunale ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 97 della Costituzione, dell'art. 3, della legge 7 luglio 1980, n.

299 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio

1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e

finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"), e successive

modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non estende al

personale statale il diritto al computo nell'indennità di fine

rapporto della indennità integrativa speciale stabilita dalla legge

27 maggio 1959, n. 324;

che riguardo alla prima questione, il giudice a quo prospetta una

lesione del principio costituzionale della separazione dei poteri,

avendo il legislatore assunto, vanificandole, competenze proprie del

potere giudiziario;

che in ordine alla seconda questione il giudice a quo rileva

come l'indennità premio di fine servizio, spettante ai dipendenti

degli enti locali alla cessazione del rapporto, non presenti

differenze sul piano strutturale e funzionale rispetto all'indennità

di buonuscita percepita dal personale statale, in particolare per

quanto concerne l'aspetto contributivo;

che, pertanto, da ciò conseguirebbe una irrazionale disparità

di trattamento tra le due categorie di personale, "tradizionalmente

destinatarie" di norme di contenuto analogo;

Considerato che questa Corte, con sentenza del 24 marzo 1988, n.

413, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto

1984, n. 425, disposizione volta ad eliminare "esiti privilegiari di

trattamento economico riproduttivi di disparità non tollerabili nel

quadro di intenti costituzionalmente legittimi della volontà

legislativa";

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, dovendosi intendere il

richiamo all'art. 111 della Costituzione come strumentale al fine di

motivare l'asserita lesione delle norme sulla giurisdizione;

che la censura concernente l'art. 3 della legge 7 luglio 1980,

n. 299, nella parte in cui non estende al personale statale il

diritto al calcolo dell'indennità integrativa speciale

nell'indennità di buonuscita, è questione del tutto assimilabile a

quelle oggetto della declaratoria di inammissibilità resa con la

sentenza 11 febbraio 1988, n. 220;

che in proposito vanno svolte identiche considerazioni circa la

non sindacabilità, ex art. 3 della Costituzione, della

determinazione compiuta dal legislatore con riguardo alla base

retributiva utile ai fini dei trattamenti di quiescenza, mentre

nessuna motivazione è contenuta nell'ordinanza di rimessione in

ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione,

parametro rispetto al quale non risulta quindi compiuta la prescritta

delibazione della non manifesta infondatezza;

che, conseguentemente, entrambe le questioni sono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge

6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento

economico dei magistrati"), sollevata, in riferimento agli artt. 24,

103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n.

299 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio

1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e

finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"), sollevata con la

medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:915 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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