Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a carico di Marella

Giovanni ed altri, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsk;.

Ritenuto che con ordinanza del 13 marzo 1997 il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Lagonegro ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice

per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una

misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

che il rimettente osserva che l'apprezzamento che deve essere

svolto dal giudice in sede di adozione di un provvedimento sulla

libertà personale comporta una valutazione di contenuto sull'ipotesi

di accusa, rilevante quale primo elemento che determina l'insorgere

di una causa di incompatibilità al giudizio (come del resto

affermato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 432 del

1995);

che, ad avviso del giudice a quo, nell'ipotesi anzidetta

sussisterebbe anche il secondo elemento della relazione

dell'incompatibilità, costituito dal "giudizio" di merito sul fatto

contestato, giacché l'attività cui è chiamato il giudice nel

pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio al termine

dell'udienza preliminare costituirebbe anch'essa un apprezzamento di

merito, sostanzialmente analogo a quello che si compie nel

dibattimento, in particolare alla stregua di quanto affermato dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 82 del 1993;

che la mancata previsione, nell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., di una causa di incompatibilità alla partecipazione

all'udienza preliminare per il giudice che abbia precedentemente

disposto una misura cautelare personale appare al rimettente di

dubbia costituzionalità, in riferimento: a) al principio di

uguaglianza, perché si verifica una irragionevole differenziazione

rispetto a ipotesi analoghe, nelle quali la Corte costituzionale ha

riconosciuto sussistere il "pregiudizio" che determina

l'incompatibilità, come nel caso della definizione del processo con

il giudizio abbreviato o con l'applicazione di pena concordata

(sentenza n. 155 del 1996); b) al diritto di difesa (art. 24,

secondo comma, della Costituzione) e all'imparzialità e terzietà

del giudice, che rappresentano aspetti essenziali del "giusto

processo"; c) alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato

(art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Considerato che la previsione dell'incompatibilità del giudice

vale a evitare che l'attività di "giudizio", cioè la valutazione

sul merito dell'accusa, possa essere, o apparire, pregiudicata da

precedenti valutazioni della medesima natura, svolte dallo stesso

giudice (tra molte, sentenza n. 131 del 1996);

che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, nell'udienza

preliminare il giudice non è chiamato a svolgere valutazioni sul

merito dell'accusa - dunque a rendere un "giudizio", suscettibile di

essere condizionato da apprezzamenti svolti in precedenza - bensì è

chiamato a controllare la legittimità della domanda di giudizio

formulata dal pubblico ministero, dandole ingresso ovvero

paralizzandola, attraverso una delibazione di carattere processuale

(sentenze nn. 311, 206 e 94 del 1997 e 64 del 1991; ordinanze nn.

367 e 97 del 1997, 410, 333, 279, 232 e 24 del 1996);

che la giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma

nell'escludere l'estensione delle regole dell'incompatibilità al

giudice dell'udienza preliminare, anche dopo la modifica dell'art.

425 cod. proc. pen., con la soppressione del termine "evidente",

operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, essendosi rilevato che

l'ampliamento dell'ambito valutativo così determinato non modifica

comunque la funzione assegnata, nel disegno del codice, all'udienza

preliminare, nella quale l'apprezzamento del giudice "non si sviluppa

... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o

innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare

... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase

del dibattimento" (sentenza n. 71 del 1996; analogamente, sentenza n.

51 del 1997 nonché sentenza n. 82 del 1993, richiamata dal

rimettente, nella quale si è sottolineata la diversità di struttura

e di funzione tra l'udienza preliminare e il dibattimento);

che, inoltre, non può condurre a diversa conclusione

l'argomentazione del rimettente circa la ritenuta analogia tra

l'ipotesi ora in esame e quelle, oggetto della sentenza n. 155 del

1996, della trattazione del giudizio in forma abbreviata o del

"patteggiamento", poiché nella richiamata decisione la ragione

determinante della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34,

comma 2, cod. proc. pen., risiede nel riconoscimento del carattere

decisorio alle pronunce rese nei riti alternativi, carattere che è

assente nel provvedimento processuale che conclude l'udienza

preliminare;

che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Lagonegro, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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