Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 25 febbraio 2000, n. 35 (recte: decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 dal

Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di P.

S., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 11

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 nel corso di

un processo penale nei confronti di persone imputate del reato di

peculato militare, il Tribunale militare di Torino ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della

legge 25 febbraio 2000 (recte: del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2,

convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35)

in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in

cui non esclude dal regime probatorio ivi previsto "le deposizioni

rese a discarico dell'imputato";

che il rimettente premette, in punto di fatto, che a fronte

dell'esercizio da parte di un coimputato, in sede dibattimentale,

della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 cod. proc.

pen., il difensore di uno degli imputati aveva chiesto l'acquisizione

al fascicolo del dibattimento dei verbali di interrogatorio resi dal

coimputato nella fase delle indagini preliminari e contenenti

dichiarazioni favorevoli al proprio assistito, in forza dell'art. 1

del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35: richiesta alla quale, peraltro, il

pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

il Tribunale rimettente rileva come il principio del contraddittorio

nella formazione della prova, enunciato dall'art. 111 Cost., si

presti a due diverse interpretazioni, la prima delle quali,

attribuendo valore assoluto al precetto, implicherebbe

l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni comunque rese nella

fase delle indagini, comprese quelle, "non confermate in

dibattimento, favorevoli all'imputato";

che, a parere del giudice a quo, tale prospettiva

interpretativa contrasterebbe tuttavia con l'autentica ratio della

regola del contraddittorio, la quale dovrebbe considerarsi posta a

tutela dell'imputato e del suo interesse ad ottenere il

riconoscimento della completa innocenza, ponendosi dunque in funzione

strumentale rispetto al principio dell'inviolabilità del diritto di

difesa di cui all'art. 24 Cost., con la conseguenza che il divieto di

utilizzazione si riferirebbe " solo alle prove di colpevolezza, e non

a quelle di innocenza";

che, in questa prospettiva, la norma denunciata, non

distinguendo, ai fini del divieto di utilizzazione da essa sancito,

tra "dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa", verrebbe a

porsi in contrasto con il combinato disposto dei due precetti

costituzionali dianzi indicati;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e, comunque, infondata: ciò in ragione

dell'erroneo presupposto da cui muoverebbe il rimettente, il quale

sovrapporrebbe i due diversi profili dell'acquisizione e della

valutazione della prova, facendo derivare dalle regole di

quest'ultima la disciplina della prima.

Considerato che il Tribunale militare di Torino solleva, in

riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito,

con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte

in cui, "non distinguendo tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni

di difesa", impedirebbe di acquisire agli atti del fascicolo del

dibattimento e di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni

rese nella fase delle indagini preliminari da soggetti che, ai sensi

dell'art. 210 cod. proc. pen., si siano avvalsi in dibattimento della

facoltà di non rispondere, anche se il contenuto delle precedenti

dichiarazioni sia favorevole all'imputato e rilevante al fine

dell'accertamento della sua innocenza;

che, peraltro, tenuto conto dell'assenza di "diritto vivente"

e della circostanza che la norma censurata è volta a dare

attuazione, in via transitoria, allo stesso precetto costituzionale

in tema di "giusto processo" assunto a parametro, il Tribunale

rimettente ha omesso di operare il doveroso scrutinio circa la

praticabilità di una lettura della norma conforme ai principi

costituzionali, come ricostruiti dal medesimo giudice a quo;

che, infatti, secondo il costante orientamento di questa

Corte (cfr., ex plurimis, sentenza n. 350 del 1997; ordinanza n. 7

del 1998), quanto meno in assenza di un indirizzo giurisprudenziale

consolidato, "il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione

ritenuta più adeguata ai principi costituzionali", configurandosi,

altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio

strumento rivolto ad ottenere "l'avallo di questa Corte a favore di

una determinata interpretazione della norma, attività, questa,

rimessa al giudice di merito" (v. sentenza n. 356 del 1996; ordinanze

n. 466 del 2000; n. 367 del 2001; n. 7 del 1998);

che la censura prospettata si profila quale mero dubbio

interpretativo, sollevato senza adeguata verifica di una possibile

interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati, con la

conseguenza che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza

o meno della ricostruzione del quadro normativo coinvolto, la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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