Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi),

promossi con tre ordinanze emesse il 7 novembre 1979 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Larino, iscritte ai nn. 761, 762 e 763 del

registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6 del 1981;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione

tributaria di primo grado di Larino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 53

Cost. - del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta

locale sui redditi, "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale

imposta solo a carico dei lavoratori autonomi".

Considerato che i giudizi predetti possono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata già risolta

dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato,

da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di

lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa,

dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra

parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente

annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la

disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a

sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere

applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità

parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta

locale sui redditi".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in

riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in

epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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