Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di

Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Tasca Giuseppe ed

altri e l'INADEL, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di

Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed

altri e l'INADEL, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di costituzione di Tasca Giuseppe ed altri e Pepe

Giovanni ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili promossi contro

l'INADEL da numerosi iscritti, aventi per oggetto la determinazione

della base di calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore

di Caltagirone, con ordinanze del 25 settembre 1991, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, nonché agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella

parte in cui prevede che l'indennità premio di servizio è pari a un

quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi

per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non a un dodicesimo come

previsto per gli omologhi dipendenti statali";

che, secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di

trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali

"non trova ragionevole giustificazione";

che nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori

argomentazioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata,

atteso che la diversità dei sistemi retributivo e previdenziale

delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilità

di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost.;

Considerato che, vertendo i due giudizi sopra la medesima

questione, si deve disporne la riunione ai fini della decisione con

unico provvedimento;

che la questione è già stata sottoposta all'esame di questa

Corte che con sentenza n. 430 del 1991 l'ha dichiarata non fondata in

riferimento all'art. 3 Cost., e manifestamente inammissibile, per

difetto di motivazione, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38,

97 e 98 Cost;

che nessun nuovo argomento è addotto dal Pretore remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione

in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della

Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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